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Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi la Relazione Tecnica Illustrativa e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico) e l’Allegato “B” (Offerta Economica); b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

- la garanzia definitiva n. ……….….. , emessa il ………. da ………

- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n... .. .. .... ... .. ... emessa da ………....

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;

b) dalle clausole contrattuali uniformi standardizzate del contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito dal relativo Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore e accettate dall’Amministrazione.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell’ambito del Contratto si intende per:

a) Ateneo, o Amministrazione, o Università, o Stazione Appaltante: l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;

c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;

d) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;

e) Fornitore: il concorrente risultato affidatario della procedura, che sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

f) Parte: sia l’Ateneo che il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);

g) Servizio: il servizio di manutenzione ordinaria delle aree esterne, verdi e pavimentate, afferenti agli immobili dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, come disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico.

5 Articolo 2 - Oggetto

1. L’Ateneo affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, da effettuarsi sulla base delle richieste dell’Amministrazione, formulate in conformità con le effettive esigenze della medesima Amministrazione; il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.

2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Ateneo ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze dello stesso, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro _______,00 (_________), IVA esclusa, come da Ordine MEPA n. ___________

del_______________.

4. l’Ateneo si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere all’affidatario di prorogare il contratto nei termini dettagliati nel Disciplinare e nell’articolato a seguire, nonché di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali

Articolo 3 – Durata, opzioni e importo del contratto

1. Il contratto avrà durata annuale, di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi dalla stipula o dalla comunicazione di avvio del servizio in pendenza della stipula, con decorrenza dalla sottoscrizione del documento di stipula prodotto dalla piattaforma telematica del MEPA, fatta eccezione per le sedi inserite nell’elenco B del succitato allegato al Capitolato tecnico denominato “Aree di intervento - elenco sedi A e sedi B”. Con riferimento alle sedi B le attività oggetto del servizio saranno da svolgersi indicativamente solo a partire dal mese di settembre 2021 e fino alla scadenza ordinaria del contratto. Il RUP provvederà a comunicare per iscritto all’appaltatore la decorrenza di questa parte dell’affidamento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

2. L’Università si riserva, inoltre, un’ulteriore prosecuzione del contratto, alla scadenza, per 60 (sessanta) giorni, finalizzata alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente, come previsto dall’art. 106, c.11, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. “proroga tecnica”). La Stazione appaltante esercita tale facoltà dandone comunicazione all’Appaltatore mediante PEC da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza originaria del contratto.

3. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’affidatario nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nella relazione tecnica alla base del presente affidamento, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila) al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà inoltre imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come previsto dall’art. 106, c.12, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”). L’Università si riserva di recedere dal contratto qualora, in costanza di rapporto, verifichi la disponibilità di sopravvenute convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Affidatario, nel caso in cui lo stesso non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. Il recesso opererà decorso il termine di 30 (trenta) giorni dall’invio all’Affidatario di apposita comunicazione, salvo il pagamento delle prestazioni da questi già eseguite.

6 5. L’importo del contratto ammonta ad € ……….…. oltre IVA, come per legge, calcolato sulla base dell’Offerta economica presentata dall’operatore economico ed € 500,00 quali oneri della sicurezza per i rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all’espletamento del servizio.

6. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.

7. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 4 - Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche, l’Ateneo potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. In particolare, il Fornitore è tenuto al rispetto delle peculiari condizioni di esecuzione del servizio specificatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico agli Articoli 2.1 – Pulizia delle aree verdi, 2.2 – Pulizia delle aree a siepe, 2.3 – Pulizia e spazzamento delle aree pavimentate, 2.4 - Sfalcio con raccolta della risulta, 2.5 – Sfalcio presso l’Orto Botanico, 2.6 – Sfalcio senza raccolta della risulta, 2.7 - Ripulitura/decespugliamento di terreni/scarpate/aree verdi, 2.8 Diserbo manuale e/o meccanico di arbusti, aiuole, vasche, fioriere, 2.9 - Diserbo manuale e/o meccanico di siepi, 2.10 - Diserbo manuale/meccanico/pirodiserbo delle aree pavimentate, 2.11 – Potatura di arbusti, rampicanti, sarmentose, tappezzanti, succulente, 2.12 - Potatura siepi, 2.13 – Spollonatura, 2.14 - Conduzione di tutti gli impianti di irrigazione.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto secondo la regola d’arte, nel rispetto delle norme in materia ambientale e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a tenere indenne l’Ateneo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme. Il Fornitore si impegna a firmare per accettazione il D.U.V.R.I. predisposto dall’Università, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Ateneo, assumendosene ogni relativa alea.

7 6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione del Servizio nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto nonché negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;

b) predisporre tutta la documentazione idonea a consentire all’Amministrazione di verificare la conformità del Servizio alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;

c) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP del Servizio o, comunque, dai competenti Uffici dell’Amministrazione;

d) a manlevare e tenere indenne l’Ateneo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere resa più onerosa dalle attività svolte dall’Ateneo o da terzi autorizzati presso le sedi interessate dallo svolgimento del Servizio.

8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a utilizzare le proprie attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole all’Ateneo.

9. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nelle sedi indicate dall’Ateneo, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico. In particolare, dopo la stipula del presente contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, verrà svolta la riunione di coordinamento, prevista dal DUVRI, tra il RUP e l’impresa affidataria. Durante tale riunione l’Università provvederà a fornire, oltre alle informazioni principali relative alla sicurezza delle strutture universitarie interessate, l’elenco dei Responsabili Gestionali di Distretto (RGD) ed i loro contatti e ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio. Alla riunione di coordinamento potranno essere presenti gli RGD. Ciascuna struttura fa riferimento ad un “Distretto”, a capo del quale è posto il Responsabile Gestionale di Distretto. Ad ogni singolo Distretto fanno capo più strutture. I Responsabili Gestionali di Distretto, in funzione di Direttori Operativi, unitamente ai propri collaboratori, presidiano il corretto svolgimento dei servizi in essere nelle strutture di sua competenza. Il Fornitore si deve rivolgere al RGD per la validazione delle lavorazioni svolte, come meglio dettagliato in Capitolato. Il Capitolato è accompagnato dall’allegato 3 (Calendari), contenente - oltre ai calendari di dettaglio che il Fornitore dovrà restituire con le attività previste in ogni mese - il Cronoprogramma generale che fornisce le indicazioni di massima dei periodi in cui devono essere svolte le attività nei mesi di vigenza del contratto. Il RUP riceve mensilmente dagli RGD quali Direttori Operativi la comunicazione dell’eventuale svolgimento di attività e/o di eventi presso le sedi oggetto del servizio che siano incompatibili con l’effettuazione delle lavorazioni di manutenzione ordinaria. Tale comunicazione perviene al RUP entro i primi venti giorni naturali e consecutivi di ogni mese e ne dà comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore, entro la quarta settimana di ciascun mese precedente a quello in cui devono svolgersi le lavorazioni, deve inviare al RUP e a tutti gli RGD un calendario dettagliato, redatto secondo il modello “Calendario di dettaglio”

allegato al Capitolato, che tenga conto del Cronoprogramma generale, rispetti le indicazioni di incompatibilità di cui al paragrafo precedente e indichi le attività da svolgersi nel mese successivo all’invio del calendario medesimo. Quest’ultimo deve riportare la settimana in cui il Fornitore effettua le lavorazioni oggetto del servizio e le sedi in cui si impegna a svolgerle. Le indicazioni del Cronoprogramma sono da intendersi vincolanti per il Fornitore, il quale potrà derogarvi solo a causa di eventi meteorici o tecnici imprevisti o imprevedibili, che non permettano di effettuare l’intervento nel periodo prefissato. Nel caso in cui, a causa

8 di detti eventi, non possa eseguire le lavorazioni nel periodo prefissato, il Fornitore si impegna a eseguirle in periodi immediatamente successivi, ma pur sempre coerenti con la stagionalità delle lavorazioni medesime e, comunque, entro e non oltre la scadenza del contratto. Qualora ciò non sia possibile, tale lavorazione non verrà effettuata e, conseguentemente, non potrà essere oggetto di fatturazione da parte dell’affidatario e, conseguentemente, di pagamento da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui, a causa degli anzidetti eventi, non possa terminare le lavorazioni già iniziate entro il termine prefissato, il Fornitore si impegna a terminarle in periodi immediatamente successivi, ma pur sempre coerenti con la stagionalità delle lavorazioni medesime e, comunque, entro e non oltre la scadenza del contratto. Qualora ciò non sia possibile, tale lavorazione non verrà ultimata e, conseguentemente, il fornitore potrà richiedere il compenso per la sola quota di lavorazione effettivamente prestata. Nel caso in cui, a causa di esigenze improvvise e non programmate manifestate da parte delle strutture afferenti alle sedi oggetto del servizio (es. manifestazioni accademiche non programmate, convegni, manifestazioni di carattere sindacale etc…) non possa eseguire le lavorazioni nel periodo prefissato, il Fornitore si impegna a eseguirle in periodi immediatamente successivi, ma pur sempre coerenti con la stagionalità delle lavorazioni medesime e, comunque, entro e non oltre la scadenza del contratto. Qualora ciò non sia possibile, tale lavorazione non verrà effettuata e, conseguentemente, non potrà essere oggetto di fatturazione da parte dell’affidatario e di pagamento da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui, a causa degli eventi appena cennati, non possa terminare le lavorazioni già iniziate entro il termine prefissato, il Fornitore si impegna a terminarle in periodi immediatamente successivi, ma pur sempre coerenti con la stagionalità delle lavorazioni medesime, comunque, entro e non oltre la scadenza del contratto. Qualora ciò non sia possibile, tale lavorazione non verrà ultimata e, conseguentemente, il Fornitore potrà richiedere il compenso per la sola quota di lavorazione effettivamente prestata. Nel caso di eventi impresti e imprevedibili di carattere meteorologico il RUP, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere eventuali variazioni del calendario dettagliato. In caso di mancato svolgimento totale o parziale delle attività indicate nel calendario dettagliato per causa imputabile all’affidatario, di mancato invio del calendario dettagliato entro i termini stabiliti, di mancata tempestiva comunicazione al RUP di qualsiasi impedimento all’inizio o al completamento del servizio e/o di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di applicare le penali previste nello Schema di Contratto. Al termine di ogni intervento il Fornitore dovrà compilare un report, redatto secondo il modello “REPORT INTERVENTI STRUTTURA” allegato al Capitolato, contenente: - indicazione dell’area di intervento; - mese di riferimento; - tipologia/e di intervento/i eseguito/i; - mq/metri lineari/numero di interventi effettuati; - giorno di esecuzione dell’intervento; - eventuali note da parte del Fornitore; - timbro aziendale e firma del Responsabile del Servizio presso il Fornitore o suo incaricato. Il Report, debitamente compilato, deve essere presentato al Direttore operativo competente o suo incaricato, il quale, ove sussistano le condizioni, appone la propria sottoscrizione a validazione del contenuto del documento. Il report validato deve essere consegnato dal Fornitore al RUP.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ateneo potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 5 - Responsabile del Fornitore, Direttore dell’esecuzione e Direttori Operativi

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente Sig. ____________, che rivestirà il ruolo di interlocutore autorizzato del Fornitore nei confronti dell’Ateneo per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze

9 professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare tempestivamente all’Ateneo, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3. Per parte sua l’Ateneo indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di RUP e Direttore dell’Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto la Dr.ssa. Antonella Maiorino, la quale rappresenta l’interlocutore dell’Amministrazione nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico.

4. I Responsabili Gestionali di Distretto, ciascuno per le strutture di propria competenza, supportano il RUP e Direttore dell’esecuzione in funzione di Direttori Operativi ex art.111, c. 2, del Codice, presidiando il corretto svolgimento del servizio, come dettagliatamente disciplinato nel Capitolato Tecnico.

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato pratico cui è finalizzato il servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare e informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, nonché

- formare e informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, nonché

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