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MARCO TULLIO CICERONE
STRUMENTI ATTIVITÀ
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO NOME SCUOLA:
MARCO TULLIO CICERONE - RMPC29000G Criteri di valutazione comuni:
Valutazione dell’apprendimento (voto di “profitto”)
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L’art. 1, comma 2, del Regolamento sulla valutazione del 22 giugno 2009 (DPR 122/2009) afferma che “la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni Scolastiche”. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
Il Liceo “M. Tullio Cicerone” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico fra l’autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio Docenti.
Quest’ultimo organismo, nel rispetto della normativa e delle sue prerogative, elabora propri criteri generali; assolve, così, al compito di offrire un orientamento chiaro e unitario ai diversi Consigli di Classe.
Il processo formativo pone come fondamentale la centralità dello studente in un percorso didattico ed educativo che deve tendere allo sviluppo armonico e completo della sua persona e all'acquisizione delle competenze specifiche del corso di studi intrapreso. Allo studente è richiesta la piena assunzione di consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e del lavoro, anche autonomo, che deve svolgere con i docenti in termini di frequenza e partecipazione positiva al dialogo educativo e di apprendimento.
La valutazione accompagna l’intero percorso dell’interazione didattica, e precisamente:
- fase iniziale (valutazione diagnostica) con eventuali prove di ingresso volte ad accertare pre-requisiti in ambiti disciplinari e si ripropone durante l’anno scolastico, quando sia necessario sondare, prima di affrontare nuovi argomenti, il grado delle
conoscenze/competenze degli allievi;
- fase intermedia (valutazione formativa) condotta mediante prove/strumenti di verifica e misurazione (domande, interventi spontanei o sollecitati, compiti scritti, etc.) e attraverso l’osservazione sistematica del docente, allo scopo di acquisire informazioni continue sul modo in cui gli alunni procedono nell’apprendimento; essa favorisce: l’esame dell’insuccesso (quindi la previsione di un rinforzo o di un recupero) o il potenziamento delle eccellenze; la valutazione da parte dell’insegnante del proprio intervento didattico e l’eventuale
modificazione o correzione dell’orientamento della programmazione; il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, cui sono resi noti obiettivi e traguardi e con i quali vengono esaminati percorsi e difficoltà;
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- fase conclusiva di modulo o di periodo (valutazione sommativa), con traduzione finale in una proposta di voto (da 1 a 10) dei docenti titolari dei singoli insegnamenti, sulla base della quale il Consiglio di classe esprime il proprio giudizio in sede di scrutinio intermedio e conclusivo.
La valutazione, in questa sua dinamica articolazione, è la risultante del processo di
assimilazione degli obiettivi generali e individuali verificati durante l'intero anno scolastico e si avvale di tutti quegli elementi utili a delineare l’acquisizione di conoscenze e competenze (comprese quelle derivanti da eventuali attività autonomamente sviluppate dallo studente, dalla partecipazione alle attività extracurriculari, ecc.) ivi comprese quelle metodologiche e comportamentali.
Pertanto vengono fissati come parametri fondamentali della valutazione conclusiva (da indicare ai Consigli di classe per la determinazione del voto di scrutinio finale) i seguenti criteri:
1. la valutazione specifica di disciplina (proposta di voto), maturata mediante un congruo numero di valutazioni diagnostiche/formative/sommative, che determinino con chiarezza il grado dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni materia, così come definiti dai Dipartimenti disciplinari, in relazione anche al percorso compiuto dallo studente tra il livello individuale di partenza e quello finale;
2. l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di recupero e di sostegno;
3. l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica, oltre a una valutazione del comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole disciplinari;
4. la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno in corso e la reale possibilità da parte dello studente di colmare tali lacune negli interventi di recupero estivi (cfr. O.M. n. 92 del 5/11/2007).
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
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indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento. e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari.
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMP ED CIVICA.pdf Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, come precisa l’art. 2, comma 2 del D.M. del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 16/01/2009 sul voto di condotta, “si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe”.
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico in sede di scrutinio finale e, se inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, comporta la non ammissione automatica dello studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
L’art. 3, comma 2° del medesimo D.M. 5/2009, precisa che “la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno”.
L’art. 4 afferma al 2° comma: “l’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento,
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presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente, vale a dire nei seguenti casi:
□ agli alunni che non frequentano regolarmente i corsi e non assolvono assiduamente agli impegni di studio;
□ agli alunni che non hanno lo stesso rispetto che chiedono per se stessi nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
□ agli alunni che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
□ agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
□ agli alunni che arrecano danno al patrimonio della scuola;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto”.
Al terzo comma lo stesso articolo sottolinea che “il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di
effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”.
Gli obiettivi comportamentali educativi comprendono i seguenti ambiti, come si evince dalla scheda allegata in Appendice:
1. frequenza scolastica (salvo diverso e motivato giudizio del Consiglio di Classe è adeguata la frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti quando – in sede di Scrutinio finale – il numero di ore di assenza dalle lezioni nell’intero anno scolastico risulta non superiore al 5%
del monte ore complessivo; è mediocre la frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti quando la percentuale delle ore di assenza si colloca tra il 6% e 10%; è scarsa la frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti qualora la percentuale delle ore di assenza sia superiore al 10% e non superi il 15%; è inadeguata la frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti nel caso in cui la suddetta percentuale si situi tra il 16% e il 20
%; è del tutto insufficiente quando la percentuale oscilla tra il 21% e il 25%: si ricorda che, come esplicitato nel paragrafo successivo, salvo deroghe specifiche una percentuale di assenza superiore al 25% comporta
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automaticamente la non validità dell’anno scolastico e la non scrutinabilità della studentessa e dello studente interessato, che dovrà quindi ripetere l’anno);
2. rispetto del regolamento scolastico (ad es.: puntualità, regolarità nella giustificazione delle assenze; rispetto verso persone e strutture; assenza di provvedimenti disciplinari;
etc.); 3. conseguimento degli obiettivi personali di comportamento (ad es.: riconoscimento e rispetto dei ruoli; autonomia nella gestione corretta di tempi, spazi e strutture;
consapevolezza nella salvaguardia dell'ambiente e nell'osservanza delle norme di sicurezza;
etc.); 4. partecipazione al dialogo educativo (ad es.: ascolto attivo delle lezioni; svolgimento dei compiti assegnati; cura del corredo scolastico; disponibilità all'apprendimento
cooperativo; etc.)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono promossi alla classe successiva (o ammessi all’Esame conclusivo) le studentesse e gli studenti che abbiano conseguita una valutazione finale pari o superiore al livello di sufficienza (6/10) in tutte le discipline e in ‘condotta’.
In casi particolari, debitamente motivati, anche in caso di insufficienza non grave (voto non inferiore a 5/10) in una sola disciplina non d’indirizzo l’alunno può essere promosso qualora il Consiglio di classe gli riconosca la possibilità di frequentare con profitto il successivo anno scolastico, dopo aver colmato le lacune con uno studio individuale estivo (senza esame). Il Consiglio di classe invia alla famiglia comunicazione scritta della decisione assunta, invitando lo studente ad impegnarsi in un autonomo programma di recupero/rinforzo.
Sospensione del giudizio: criterio generale
Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, in caso di insufficienze non gravi (voti non inferiori a 5/10) in non più di tre discipline oppure gravi (<5/10) in una o due discipline, il Consiglio di classe si esprime per la sospensione del giudizio (debito formativo). Gli alunni con giudizio sospeso sono tenuti a colmare le lacune e a superare la prova di verifica del debito prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Non ammissione alla classe successiva: criterio generale
Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, in presenza di diffuse (cioè in più di tre discipline) insufficienze anche non gravi (voti non inferiori a 5/10) oppure di insufficienze gravi (<5/10) in più di due discipline, il Consiglio di classe si esprime per la non ammissione alla classe successiva.
Il voto di condotta insufficiente preclude il passaggio alla classe successiva (o
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all’Esame conclusivo del ciclo di studi) anche in presenza di un andamento disciplinare positivo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per i criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato si fa riferimento alla normativa vigente
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il sistema dei “crediti”
Nel secondo biennio e ultimo anno, ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. 39/99, è prevista, in sede di scrutinio finale, l’attribuzione di un punteggio (credito scolastico) che concorre alla definizione del voto conclusivo all’Esame di Stato.
Il decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 come modificato dalle legge n.108/2018 e specificato nella circolare del MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 ha previsto una nuova tabella di calcolo.
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame al percorso scolastico: i 40 punti sono così distribuiti:
- max 12 punti per il terzo anno - max 13 punti per il quarto anno - max 15 punti per il quinto anno Attribuzione credito
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Tabella A (allegata al Decreto 62/17) Credito e abbreviazione per merito
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per
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l’ultimo anno non frequentato).
Credito candidati esterni
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Il Consiglio di Classe attribuirà automaticamente il punteggio più elevato della
corrispondente banda di oscillazione se la media del profitto scolastico supera il limite minimo previsto dalla banda di oscillazione nella misura di almeno +0,50 (compreso).
Il Consiglio, inoltre, può decidere di attribuire il punteggio più elevato, in specifici casi, anche qualora la media del profitto scolastico non superi il limite minimo di almeno +0,50 in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
1. se è certificata la partecipazione ad attività extra-curricolari organizzate dalla Scuola (cfr.
voce successiva, punto A);
2. se sussistono le condizioni per l’attribuzione del credito formativo (cfr. voce successiva, punto B).
A) Attribuzione del Credito scolastico derivante dalla partecipazione degli allievi ad attività integrative aggiuntive organizzate dalla scuola.
Detto credito viene riconosciuto (sulla base della documentazione rilasciata dal nostro Istituto relativa all’attività per la quale lo studente richiede il riconoscimento, prodotta al Consiglio di Classe entro il 15 Maggio) secondo i seguenti parametri:
Tipo di attività Parametri
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa Attestato di partecipazione Organi collegiali Effettiva partecipazione alle attività degli OO.CC. (Consiglio di Classe, Consiglio d’Istituto, Consulta provinciale) come rappresentanti eletti dalle studentesse e dagli studenti Partecipazione a concorsi e certamina Attestato di partecipazione Partecipazione a competizioni sportive Attestato di partecipazione a gare di livello superiore rispetto alla fase d’istituto
Per quanto concerne l’insegnamento della religione cattolica (IRC) con l’O.M. n. 26 del 15 marzo 2007 anche “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Analoga posizione compete, in sede di
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attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime”.
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del giudizio formulato dai docenti della Religione Cattolica o dell’attività alternativa riguardo l’interesse e il profitto conseguito dallo studente che si avvale di tali insegnamenti..
B) Credito formativo per “qualificata esperienza acquisita al di fuori della scuola” Il credito formativo (D.P.R. 23.07.98 n.323 art. 12 D.M 24.02.2000 n.49 art. 1) consiste, in base alla normativa, in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita al di fuori della Scuola, dalla quale siano derivate allo studente competenze coerenti con il suo corso di studi. La coerenza consiste nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento e/o nella loro concreta attuazione, ed è accertata per i candidati interni dai Consigli di Classe.
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato.
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe (art. 2 comma 2 D.M.
49/2000), si sono definiti i seguenti parametri per la valutazione dei crediti formativi. Si rammenta che, ai sensi della legge indicata, tali indicazioni sono da intendersi come supporto dell’istituzione scolastica ai Consigli di Classe e alle Commissioni d’esame. Essi possono (art.
4 D.M. 49/2000) avvalersene per la valutazione dei crediti formativi rispettivamente degli alunni interni e dei candidati esterni.
Le seguenti esperienze sono state ritenute valutabili ai fini dell’assegnazione del credito formativo:
Tipo di attività Parametri
Organizzazione di corsi, seminari, convegni Partecipazione attiva documentata Attività sportiva a livello agonistico, compresa l’attività di Arbitri e Allenatori Documentazione dell’attività svolta:
□ conseguimento di un “brevetto” di assistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket ecc.
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