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Valutazione del rischio

Nel documento LA LAVORATRICEIN GRAVIDANZA (pagine 77-82)

Per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti biolo-gici, bisogna determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione in modo da poter adottare misure di prevenzione e protezione adeguate.

La stima dell’entità dell’esposizione varia a seconda della classe di pericolosità dei microrganismi.

Per gli agenti biologici della classe 2, ad esempio, la stima del rischio può essere effet-tuata in termini epidemiologici, osservando, dopo un’esposizione presunta o misura-ta, l’incidenza di eventi morbosi minori che possono essere correlati all’eventuale infezione nella popolazione lavorativa.

Nel caso di microrganismi ad elevata pericolosità occorre allestire invece procedure standardizzate ed interventi di profilassi immunitaria quando possibile.

A differenza di quanto avviene per il rischio di natura chimica, per gli agenti biologi-ci non esistono limiti di esposizione con funzione di valori soglia; l’approcbiologi-cio preven-tivo consiste nell’evitare l’utilizzo di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavo-rativa lo consente, e nel limitare al minimo le esposizioni al rischio da agenti biologi-ci attraverso l’attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali.

È responsabilità del Datore di lavoro valutare il rischio biologico connesso all’attività lavorativa, ricorrendo a tutte le fonti scientifiche informative a disposizione ed instau-rare un sistema di sorveglianza e di controllo.

La sorveglianza sanitaria si attua per tutte le attività lavorative in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato, sia un uso deliberato di agenti biologici che un’esposi-zione potenziale.

Nell’ambito di tale valutazione, si dovrà tener conto, non solo dell’effetto esercitato dagli agenti biologici sui lavoratori sani, ma anche della possibilità di situazioni par-ticolari e/o intercorrenti quali malattie, assunzione di farmaci, deficit immunologici ed in particolare lo stato di gravidanza, puerperio ed allattamento.

Non va inoltre tralasciata l’evenienza che i farmaci utilizzati per la terapia , i quali magari comportano effetti avversi trascurabili nella popolazione generale, possano essere tossici per il feto e comportare rischio di aborto e di parto prematuro.

Molti Agenti biologici che rientrano nei gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza.

Essi possono essere trasmessi per via placentare oppure durante e dopo il parto, nel corso dell’allattamento, o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e neonato.

La tabella che segue riporta i principali microrganismi responsabili di malattia feto-neonatale, i quadri clinici che essi determinano nel prodotto del concepimento, le modalità di trasmissione e le categorie di lavoratrici più a rischio:

Agente eziologico Modalità di trasmissione Quadro clinico Categorie lavorative più a rischio

Citomegalo-virus (CMV) Transplacentare • Aborto spontaneo • Lavoratrici in ambito (più grave nel • Infezioni asintomatiche sanitario

primo trimestre) • Epatosplenomegalia • Lavoratrici a contatto

• Porpora piastrinopenica con bambini e fanciulli

• Microcefalia,

Parvovirus B19 transplacentare • Aborto spontaneo • Lavoratrici in ambito

• Idrope fetale sanitario

• Lavoratrici a contatto con bambini e fanciulli Virus dell’epatite C (HCV) Transplacentare • Epatite acuta neonatale • Lavoratrici in ambito

Passaggio nel canale • Stato di portatore cronico sanitario

del parto asintomatico

Virus dell’epatite B (HBV) Transplacentare • Epatite acuta neonatale • Lavoratrici in ambito Passaggio nel canale • Stato di portatore cronico sanitario

del parto sanitario

• Atresia delle vie biliari

Virus dell’immunodeficienza Transplacentare • Infezione da HIV nelle sue • Lavoratrici in ambito

umana (HIV) Passaggio nel canale diverse espressioni sanitario

Virus della rosolia Transplacentare • Aborto spontaneo • Lavoratrici in ambito

• Embriopatia rubeolica sanitario

• Sindrome rubeolica ad • Lavoratrici a contatto inizio tardivo con bambini e fanciulli

• Deficits isolati

Mycobacterium Transplacentare • Tubercolosi polmonare, • Lavoratrici in ambito

tubercolosis intestinale ed epatica sanitario

• Lavoratrici a contatto con bambini e fanciulli

Toxoplasma gondii Transplacentare • Morte in utero • Lavoratrici a contatto

• Forma acuta generalizzata con animali

• Forma subacuta -cronica • Veterinarie

• Forme attenuate

Virus della varicella e Transplacentare • Aborto spontaneo • Lavoratrici in ambito

dello zoster (VZV) • Anomalie congenite sanitario

(neurologiche, oculari, • Lavoratrici a contatto ossee e cutanee) con bambini e fanciulli

• Varicella neonatale

La normativa vigente in Italia, in materia di tutela della lavoratrice gestante, puerpe-ra ed in periodo di allattamento, vieta:

• di adibire la donna in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto a lavori di assi-stenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per le malattie nervose e mentali ( All. A, D.L.vo151/01);

• l’esposizione della lavoratrice gestante agli agenti biologici: Toxoplasma e Virus della rosolia, a meno che non sussista la prova di un sufficiente stato di immuniz-zazione ( All. B, D.L.vo 151/01);

• la lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condi-zioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.

Quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre, sulla base di un accertamento medico, avva-lendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l’interdizione dal lavo-ro delle lavoratrici in stato di gravidanza , per uno o più periodi la cui durata sarà determinata dal servizio stesso (art.7e 17, D.L.vo 151/01).

Per tutti gli altri tipi di esposizione lavorativa agli agenti biologici, classificati nei gruppi di rischio da 2 a 4, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendano necessarie, mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro, il Datore di Lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, indivi-duando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Qualora venga evidenziato un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il Datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavo-ro; ha inoltre l’obbligo di informare le lavoratrici ed i loro Rappresentanti per la sicu-rezza dei risultati sulla valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Normativa di tutela:

D

D..LL..vvoo 662266//9944 - Titolo VIII, Allegato IXI, X, XII D. Interministeriale n. 242 del 12/11/99

D

D..LL..vvoo115511//0011

Bibliografia

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Bambino di C. Castagna , E. Ferrazzi , A.E. Semprini Clinica Ostetrica e Ginecologica , Istituto Di Scienze Biomediche “San Paolo” – Universita’ Di Milano

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Biological Agents And Pregnancy di Ulla Eklab

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Occupational Reproductive Hazards di Maureen Paul - Lancet Occupational Medicine Vol 349, May 10 , 1997

Introduzione

L’attuale quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro delle Lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo d’allattamento delinea i compiti e le responsabilità delle figure della prevenzione direttamente coinvolte.

L’obiettivo di questo capitolo è descrivere quali siano i compiti del Datore di lavo-ro, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel miglioramento della sicu-rezza e della salute sul lavoro delle Lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo d’al-lattamento, facendo riferimento al complesso quadro normativo in materia che, recentemente, ha trovato nel D.L.vo 151/01 un’utile riorganizzazione e sistematizza-zione.

PRINCIPALI NORME CHE NEL TEMPO HANNO REGOLATO

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