parametri:
Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità delle aree di
produzione
(consuntivato nell' anno precedente)
Obiettivo di miglioramento
(% di scostamento rispetto all'anno precedente)
≥ 100
% di scostamento positivo o comunque uguale o superiore allo scostamento del cluster di
appartenenza
Tra 90 e 99,99 % scostamento uguale o superiore
allo scostamento del cluster di appartenenza
< 89,99 % scostamento superiore del 10%
dello scostamento del cluster di appartenenza
I cluster sono definiti all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
3. La corresponsione dei compensi speciali legati alla qualità del servizio avviene sulla base dei seguenti parametri:
Raggiungimento dell’obiettivo di qualità assegnato alla struttura organizzativa
Parametro per la liquidazione della prestazione
≥ 100 100
Tra 90 e 99,99 Proporzione lineare
< 90 Proporzione lineare con parametro minimo
80
4. Il personale di cui all’art.1, comma 4 del presente CCNI è inserito nel sistema premiale dell’Istituto sulla base di specifici obiettivi definiti annualmente dalla competente Direzione regionale in considerazione della diversa articolazione del rapporto di lavoro.
5. A tutto il personale delle strutture territoriali, compreso il personale della Sede Virtuale incardinata nella Direzione Servizi al Territorio ed il personale del Progetto nazionale Estratto Conto Dipendenti Pubblici, le parti concordano di riconoscere, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi
assegnati di performance organizzativa misurati attraverso il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, una maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 10%.
6. Al personale inquadrato nell’Area C, profilo geometra-perito industriale, impiegato presso i Coordinamenti tecnici-edilizi centrale e regionali nella predisposizione dei progetti per l’autorizzazione all’esercizio delle attività soggette a controllo da parte dei VV.F., nonché a supporto della DCPA per tutte le attività propedeutiche alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (dismissioni, apporto ai fondi, partecipazione a task force per la progettazione e certificazione antincendio delle sedi territoriali, ecc.…) con impegno esulante le ordinarie competenze e/o in sussidiarietà per risolvere situazioni di particolare criticità, così come individuato dai competenti Coordinatori tecnici-edilizi e dal Direttore centrale Patrimonio e Archivi, compete una maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 10% previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati, misurati attraverso il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
7. È riconosciuta al personale, per il primo trimestre 2021, in ragione dello straordinario carico di lavoro collegato alla introduzione delle numerose disposizioni normative adottate durante l’emergenza sanitaria e del connesso maggiore impegno e accresciuto volume di attività, una maggiorazione dell’incentivo ordinario, correlata alla performance organizzativa e alle condizioni di lavoro, per il lavoro prestato in modalità “lavoro agile”, nei limiti di un budget dedicato di € 1.992.579,63, pari al 20% delle risorse non utilizzate nell’anno 2020 a titolo di prestazioni di lavoro straordinario e buoni pasto non erogati per il personale delle aree A, B e C.
8. In relazione agli obiettivi di performance organizzativa di produttività-efficace (incentivo ordinario) fissati per gli anni 2020 e 2021, con cadenza trimestrale saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi. In esito a dette verifiche e nel limite del 15% delle somme previste per l’incentivazione ordinaria, sarà corrisposto un pagamento pro quota del già menzionato incentivo per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell’anno in corso e marzo dell’anno successivo.
9. In relazione all’incentivazione speciale, alla luce delle risultanze del monitoraggio trimestrale, si darà luogo al pagamento di compensi nel mese di novembre, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento. Il
suddetto pagamento graverà sulla quota del Fondo destinata alla performance organizzativa.
10. Un’anticipazione di incentivi speciali è erogata mensilmente nella misura massima di € 110,00, sulla base dell’andamento della performance organizzativa, come scaturente dalla media dei parametri consuntivi di performance organizzativa nazionale, attribuiti nei due anni precedenti.
11. L’erogazione dei saldi di performance organizzativa per l’incentivazione ordinaria e speciale sarà commisurata ai risultati ed alle valutazioni di performance definitivi sull’intero anno di riferimento e sarà corrisposta nel mese successivo alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Relazione Annuale sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.
12. Nei casi di congedi, permessi e distacchi retribuiti, compresi quelli di cui art.89, comma 2, lettera h), del CCNL 2016-2018, previsti da disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il personale interessato partecipa, nell’ambito dell’erogazione degli emolumenti di cui al presente articolo, sulla base del sistema di valutazione in uso nell’Ente.
13. Per il personale dell’area C con responsabilità di Agenzia (Complessa, Interna – area prestazioni, Interna – area flussi, Territoriale) il criterio di misurazione ed il relativo trattamento economico, per la componente performance organizzativa, è collegato, in misura direttamente proporzionale, per il solo anno 2020:
- per il 10% al raggiungimento degli obiettivi previsti per la struttura di diretta responsabilità;
- per il restante 90%, al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Provinciale/Filiale di coordinamento di appartenenza.
Articolo 9
Trattamento economico di professionalità
1. Il Trattamento economico di professionalità (TEP), legato alla valutazione di cui al paragrafo 23.7.2 del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con Deliberazione del CdA n. 30 del 24/03/2021, è corrisposto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo principi di corrispettività e rendimento in applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 ed è parametrato
nella misura degli importi annuali di seguito stabiliti, anticipati mensilmente in 12 mensilità:
POSIZIONE ECONOMICA IMPORTO ANNUALE
C5 € 5.880,00
C4 € 5.820,00
C3 - C2 - C1 B3 - B2 - B1 A3 - A2 – A1
€ 5.760,00
2. Il TEP spetta al personale destinatario del presente CCNI che nel corso rispettivamente degli anni 2020 e 2021 abbia maturato un anno di servizio continuativo presso l’Istituto. Tale trattamento si applica altresì al personale già dipendente dell’Istituto vincitore di concorso esterno presso lo stesso.
Articolo 10
Trattamento economico di performance individuale
1. Il Trattamento economico di performance individuale è legato alla valutazione individuale di performance, misurata secondo il SMVP adottato dall’Istituto ed è frutto del concorso ponderato delle valutazioni (A) dei risultati della struttura organizzativa di appartenenza, (B) del contributo individuale agli obiettivi di struttura e (C) delle abilità individuali.
QUOTA A (obiettivi di gruppo) relativa agli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza del valutato (peso 70% per i titolari di PO, 80%
per il rimanente personale):
% di realizzazione obiettivo X Valore normalizzato
X ≥100 Proporzione lineare a partire da 100 75 < X < 100 Proporzione lineare da 75,01 a 99,99
X ≤ 75 75
QUOTA B (contributo individuale) che attiene alla valutazione dell’apporto di carattere operativo e del contributo assicurato dal valutato per il raggiungimento degli obiettivi di struttura (peso 20% sia per i titolari di PO, che per il rimanente personale).
Valutazione X
(valori interi da 1 a 7) Valore normalizzato
X = 7 Y = 110
X = 6 Y = 105
X = 5 Y = 100
X = 4 Y = 90
X = 3 Y = 85
X < 3 Y = 75
QUOTA C (abilità), collegata alla valutazione delle competenze dimostrate e delle abilità professionali e organizzative espresse dal valutato nello svolgimento dei compiti efferenti la posizione organizzativa ricoperta (peso 10% per i soli titolari di PO)
Valutazione X (valori interi da 1 a 7)
Valore normalizzato
X = 7 Y = 110
X = 6 Y = 105
X = 5 Y = 100
X = 4 Y = 90
X = 3 Y = 85
X < 3 Y = 75
A ciascun dipendente verrà infine attribuito un parametro finale di liquidazione (X) scaturente dall’applicazione della seguente formula:
Per i titolari di PO
Parametro quota A*70 + Parametro quota B*20 + Parametro quota C*10 100
Per il rimanente personale
Parametro quota A*80 + Parametro quota B*20 100
entro i seguenti limiti di oscillazione:
Parametro finale X Liquidazione performance individuale
90 ≤ X ≥ 100 100
80 ≤ X < 90 90
75 < X < 80 80
X ≤ 75 75
2. Nell’ambito della procedura di misurazione e valutazione sulla performance individuale del personale, le risultanze relative ai comportamenti professionali e organizzativi dal valutato nello svolgimento dei compiti
assegnati saranno tenute in considerazione ai fini dell’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.
Articolo 11
Differenziazione del premio individuale
1. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate nell’ambito del sistema di valutazione dell’Ente è attribuita, previa informativa alle OO.SS., una maggiorazione del 30% (parametro 130) del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2, lettera b), del CCNL 2016-2018, in aggiunta alla quota di premi già attribuiti al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi ivi previsti.
2. Le parti convengono che i destinatari di detta maggiorazione non possono superare il 3% del personale valutato.
3. Ai fini dell’attribuzione della maggiorazione di cui al comma 1, in caso di ex-aequo rispetto al parametro di valutazione, saranno presi in considerazione:
● il risultato effettivo conseguito;
● in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità di servizio.
Articolo 12
Utilizzo integrale delle risorse del fondo
1. Fatto salvo quanto sottratto alla disponibilità del fondo, in quanto obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’indennità di Ente, alle progressioni economiche, nonché per l’accantonamento ex art. 35, comma 4, del CCNL 2006/2007 (6,91% ind. ente personale soggetto TFR), come indicato all’articolo 3, le quote di incentivazione che risulteranno non corrisposte, per effetto del definitivo mancato raggiungimento dell’obiettivo e, comunque, tutte le somme eventualmente non erogate in applicazione delle norme contenute nel presente CCNI andranno ad incrementare il budget di risorse destinate a remunerare l’incentivo alla produttività.
TITOLO VII