CAPITOLO QUINTO : LE FASI DI UNA GARA:
5.5 LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda società. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società e dello statuto della costituenda società. Con la lettera di invito è richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio. La commissione forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della società con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.
La competenza della commissione riguarda sia la selezione delle imprese, sia la scelta del vincitore. L’Amministrazione aggiudicatrice si deve attenere, nel compiere la scelta definitiva del socio privato, alla proposta, seppur non vincolante, presentata dalla commissione giudicatrice. Non sembra comunque potersi ammettere che l’ente promotore possa incidere sulle valutazioni della commissione, dovendosi l’amministrazione aggiudicat rice limitare ad approvare o rimettere alla stessa commissione i verbali per una nuova valutazione.
In relazione ai criteri di valutazione delle offerte di cui si avvale la commissione giudicatrice, si prevede un criterio di aggiudicazione assimilabile all’offerta economicamente più vantaggiosa, con la valutazione congiunta di criteri quantitativi e qualitativi, da concertare nel piano economico-finanziario e da determinare in ordine decrescente di importanza nella lettera d’invito, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del servizi, delle condizioni economiche praticate all’utenza e degli eventuali servizi accessori, sottolineandosi la discrezionalità degli enti promotori. La commissione, come stabilito dall’articolo 21, comma 1 -bis, della legge 11
febbraio 1994 n.109 e successive modifiche, sia nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di Euro e sia nel caso di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di Euro, deve determinare la soglia di anomalia dei ribassi.
Il calcolo della soglia di anomalia si effettua nel seguente modo:
1. si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell’elenco collocandole senza l’osservanza di alcun ordi ne;
2. si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore;
3. si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 2, nonché un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al punto 2 (cosiddetto taglio delle ali);
4. si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia;
5. si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia, lo scarto dei ribassi superiori alla media e, cioè, la differenza fra i ribassi e la media;
6. si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4 sia pari ad uno, la media degli scarti si ottiene dividendo l’unico scarto per il numero uno; 7. si somma la media di cui al punto 4 con la media di cui al punto 6; tale somma costituisce la soglia di anomalia.
Una volta determinata tale soglia si procede in due modi diversi a seconda dell’importo della gara.
¬ Nel caso degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di Euro:
a. si procede alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento derivanti dal taglio delle ali, che non hanno contribuito alla determinazione delle medie dei ribassi;
b. si aggiudica l’appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvi cina di più alla soglia di anomalia; in caso di parità si procede per sorteggio.
¬ Nel caso degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di Euro:
ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché delle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 1 -bis della legge
109/94 e successive modifiche, alla valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiore alla soglia di anomalia comprese, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento comprese nel taglio delle ali, che non hanno contribuito alla determinazione delle medie; la valutazione si effettua progressivamente a partire dall’offerta di ribasso più alta e termina quando si ritiene una offerta non anomala ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala.
L’appalto viene aggiudicato o al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo superiore alla soglia di anomalia, sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia, non anomala; o al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia qualora tutte le offerte pari o superiore alla soglia di anomalia siano state ritenute, a seguito della valutazione di anomalia, anomale; in caso di parità si procede per sorteggio.
Non si procede all’archiviazione automatica qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.