3.1. PROPRIETÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO
La costruzione dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi sul territorio del Comune di Modena, interesserà terreni di proprietà dei sigg. Bettelli Anna Rosa e Vignatelli Renzo, individuati al catasto terreni del Comune di Modena al foglio 54 Particelle 98, 109, 113, 214.
La Società Stella Solare Srl ha stipulato in data 26/05/2011, un contratto di costituzione di diritto di superficie ai sensi e di vincolo di asservimento, con i sigg. Vignatelli Giovanni, Menabue Emilia, Bettelli Anna Rosa e Vignatelli Renzo, proprietari ed usufruttuari dei terreni, per la durata di 20 anni dalla data di stipula del contratto definitivo.
Per quanto riguarda il passaggio dell’elettrodotto di allacciamento alla rete elettrica, questo interesserà i già citati terreni dei sigg. Vignatelli e Bettelli e quelli dell’adiacente Azienda Agricola Tre Olmi di Zanasi Alessio &C.
A questo fine, la Società Sun Garant Srl ha stipulato in data 09/05/2011, un “Preliminare per costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile per cabine elettriche di trasformazione e relative linee in cavo interrato” ed un “Preliminare per costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo”, con i sigg. Bettelli Anna Rosa e Vignatelli Renzo, proprietari dei terreni identificati al Foglio 54 mappale 98.
La Società Sun Garant Srl ha inoltre stipulato in data 06/05/2011, un “Preliminare per costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo”, con il sig. Alessio Zanasi dell’Azienda Agricola Tre Olmi, proprietario dei terreni identificati al Foglio 58 mappali 543, 244, 6 e 17.
L'allegato 1, della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 6 Dicembre 2010, N. 28, alla lettera B - punto 7, prevede che si possa realizzare un impianto fotovoltaico in zona agricola, qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari.
Alla luce di quanto sopra esposto, per poter installare una potenza reale di 880 kWp su terreno di 1 ha, la Società Stella Solare Srl deve poter disporre di almeno 10 ha di terreno agricolo contiguo.
I terreni contigui in disponibilità della Società Stella Solare Srl, nel Comune di Modena, ricoprono una superficie complessiva di Ha 10,0549, come dimostra il contratto di costituzione di diritto di superficie ai sensi e di vincolo di asservimento del 26/05/2011, con i sigg. Vignatelli Giovanni, Menabue Emilia, Bettelli Anna Rosa e Vignatelli Renzo.
3.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI MODENA
Dalla verifica effettuata rispetto alle disposizioni del vigente PTCP, si ritiene che non sussistano nel PTCP elementi ostativi alla realizzazione del progetto.
3.3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA-EDILIZIA
Il Comune di Modena ritiene ammissibile sotto il profilo urbanistico-edilizio l’impianto e le opere accessorie, alle seguenti condizioni:
- Il proponente dovrà attenersi ai procedimenti previsti dalla L.R. 31/2002 e dal RUE per quanto concerne gli adempimenti relativi all'esecuzione dei lavori (comunicazione inizio lavori, deposito relazione strutturale, etc)
- Quanto alle opere di recinzione e mitigazione visiva, si prescrive l'adeguamento del progetto alle modalità previste dal RUE per le realizzazioni in area agricola. In particolare si evidenzia come non sia consentito di norma l'utilizzo di teli oscuranti.
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- Si chiede inoltre di provvedere, per quanto possibile, alla mitigazione visiva delle cabine elettriche.
- Lo stradello a servizio dell'impianto dovrà essere realizzato in materiale privo di legante bituminoso, in modo da minimizzare l'alterazione della permeabilità del suolo.
- L'eventuale impianto antifurto dovrà attenersi ai disposti normativi in materia di inquinamento luminoso ed acustico.
La Commissione Edilizia del Comune di Modena ha inoltre espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, specificando che: “Il progetto risulta conforme alla normativa, pertanto la Commissione Edilizia ne prende atto esprimendo comunque perplessità sulla collocazione urbanistica nel territorio agricolo, territorio che è sempre stato protetto da norme atte a garantirne una conservazione paesaggistica naturale, impedendo comunque l'inserimento di elementi contrastanti con il paesaggio. La C.E., non intendendo l'attuale normativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sufficiente nel tutelare l'ambiente (permettendo l'installazione a “macchia di leopardo” gli impianti), chiede una programmazione territoriale per l'individuazione di luoghi puntuali per l'installazione di impianti fotovoltaici.”
In materia di Inquinamento acustico si ritiene che l'attività di cantiere in progetto, vista la sua temporaneità, rientri tra quelle soggette, ai sensi dell'art. 11 della LR 9 maggio 2001, n. 15, ad autorizzazione comunale, che può essere rilasciata anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della L n. 447/1995 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002.
3.4. AREE PROTETTE
L’area non è interessata dalla presenza di Parchi o Riserve Naturali né siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), di cui alla rete ecologica Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva comunitaria “Habitat” ed “Uccelli”.
3.5. CONTROLLO ARCHEOLOGICO
La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto (prot. 7088 del 25/05/2011), con richiesta di sottoporre a controllo archeologico in corso d’opera tutti gli interventi che comportino modifiche del sottosuolo al fine di verificare la presenza di resti di interesse archeologico. Tale controllo potrà essere preceduto da eventuali indagini preventive che consentano di valutare preliminarmente il grado di potenzialità archeologica dell’area in ottemperanza alle misure cautelari e preventive previste dall’art. 28 del D.Lgs. 42/2004. Le verifiche archeologiche, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, dovranno essere effettuate da personale specializzato a spese del proponente, che dovrà comunicare la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta incaricata a seguire le indagini archeologiche.
3.6. ELETTRODOTTO RFI
In data 16/05/2011, RFI ha comunicato che le distanze dell’impianto fotovoltaico dall’asse dell’elettrodotto RFI 132 kV, indicate in progetto, risultano ampiamente superiori alle distanze relative alle zone asservite ad alle DPA calcolate come da D.M. 29/05/2008 n.160; pertanto RFI esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto.
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3.7. ELETTRODOTTO ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESISTENTE
Per le caratteristiche indicate in progetto, l’elettrodotto non necessita dell’autorizzazione ai sensi della LR. 10/1993. Dal punto di vista tecnico, non sono stati rilevati elementi ostativi alla realizzazione dell’elettrodotto.
In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ha rilasciato il Nulla Osta alla costruzione dell’elettrodotto (prot. 5811 del 15/04/2011), subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:
- siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia per l’interferenza con l’impianto di comunicazione elettronica, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Sun Garant con nota prot. n. 5734 del 14/04/2011;
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
L’Aeronautica Militare, Comando 1° Regione Aerea ha rilasciato il Nulla Osta all’esecuzione dell’intervento (prot. 11484 del 11/05/2011), ricordando la necessità di rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n°
146/349/4422 del 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:
- di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale/superiore ai 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti , a partire da 60 kV.
HERA Spa ha espresso parere favorevole in merito all’allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, come rappresentato graficamente dai tratti arancione e verde e l’indicazione
“Elettrodotto 15 kV interrato/aereo di progetto”, nel documento TAV. 07 OPERE DI CONNESSIONE del 16/05/2011. Si specifica che il tracciato definitivo dell’elettrodotto è stato modificato rispetto al preventivo accettato di HERA, al fine di ottenere l’accordo bonario per la servitù con il proprietario dei terreni dell’Azienda Agricola Tre Olmi.
In conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), e secondo quanto concordato fra il proponente ed HERA, l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad HERA S.p.A. prima della messa in servizio e entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete. Pertanto l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete sarà rilasciata ad HERA, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame.
3.8. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
L’impianto fotovoltaico in progetto prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna e trasformazione con installazione nel locale utente di un trasformatore elevatore da 1000 kVA. Il collegamento della cabina di consegna/trasformazione alla rete MT esistente del gestore HERA, verrà realizzato con cavi cordati, nel primo tratto in cavidotto interrato e nel rimanente tracciato in cavo cordato aereo.
Per la cabina di trasformazione, seguendo la procedura semplificata del DM 29/05/2008 è stata calcolata la Distanza di prima approssimazione (DPA), che è risultata essere pari a 6 m. All’interno di tale DPA, da quanto dichiarato dal proponente, non risultano luoghi o aree adibite a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, in ottemperanza ai disposti normativi del
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DPCM 8/7/03 (art.4), che fissa in 3 µT l’obiettivo di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione nella progettazione di nuovi elettrodotti.
Considerato che tutti i collegamenti in MT saranno realizzati con cavi elicordati per i quali le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale n.
449/88 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991, ARPA ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
3.9. DISMISSIONE
L’art.12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che a fine vita dell’impianto, questo e le relative opere accessorie siano completamente dismessi ed il territorio ripristinato alla precedente destinazione d’uso.
Prima dell’inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, sulla base del documento “Computo di dismissione” del 16/05/2011 (importo pari a € 71.914,50), a favore dell’Amministrazione Comunale di Modena, per un importo arrotondato pari a € 80.000, in accordo con il proponente. Tale fideiussione deve essere fornita per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni e rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
Il nuovo tratto di elettrodotto di allacciamento alla rete elettrica sarà ceduto dal proponente ad HERA e pertanto, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), la dismissione dell’impianto prevista ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.
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