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– Versione modificata

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (pagine 100-105)

Voto espresso in

Comma 3 – Versione modificata

Art. 7 Chiamata Comma 3 – Attuale versione

3. In caso di rinuncia o decadenza del/i candidato/1 proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.

Comma 3 – Versione modificata

3. In caso di decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.

4. In caso di rinuncia del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore invita il Dipartimento a confermare la sussistenza del fabbisogno di reclutamento del Settore scientifico-disciplinare, per la conseguente rinnovazione della procedura concorsuale.

Il Dipartimento si esprime entro 30 giorni dall’invito.””

Il Rettore, quindi, dopo aver precisato l’ambito di applicazione della suesposta proposta di modifica, limitato alle procedure per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, a far tempo dai bandi emanati successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione e non anche per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), per i quali esiste, invece, una graduatoria e la possibilità della Commissione di individuare un secondo vincitore in una rosa ristretta di candidati, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale:

 il prof. Bellotti manifesta taluni dubbi riguardo la proposta di modifica in esame, con riferimento alla eventualità, in caso di riapertura del bando, che vengano lese le legittime aspettative degli altri candidati al concorso, rispetto ai quali il Rettore evidenzia che la possibilità di ribandire, da prevedere nel Regolamento de quo, risponde a principi di trasparenza e partecipazione ed è più funzionale alla scelta del soggetto più qualificato, che, diversamente, risulterebbe ristretta a coloro che si sono candidati tempo addietro;

 il prof. Giorgino chiede se sia opportuno fissare un arco temporale di validità della graduatoria, onde evitare, in caso di rinuncia, che l’originaria richiesta istituzionale di fabbisogno di una posizione venga intesa come se il fabbisogno fosse stato legato ad un singolo, cui il Rettore risponde sottolineando che la garanzia è data proprio dalla rimessione al Dipartimento della scelta di confermare o meno il fabbisogno sul settore messo a concorso.

Esce, alle ore 16:33, il prof. Giorgino.

 il prof. Leonetti, nel mostrarsi favorevole alla suddetta proposta, di cui ne condivide il principio fondante, volto a garantire la più ampia partecipazione da parte di soggetti maggiormente qualificati, tanto da rendere opportuna una riflessione se applicarla anche ai ricercatori di tipo b) – per i quali esistono graduatorie che durano da più anni -, chiede chiarimenti riguardo la differenza tra la decadenza, che non comporta una riapertura del bando e la rinuncia. Il Rettore fornisce i chiarimenti richiesti, precisando che la decadenza è un atto che non dà diritto ad alcuna valutazione, poiché equivalente a non aver partecipato alla procedura, non avendone i requisiti, mentre la rinuncia implica, comunque, l’individuazione di un soggetto maggiormente qualificato rispetto agli altri candidati e la possibilità dell’Amministrazione di scorrimento della graduatoria. Con riferimento all’applicabilità della modifica in esame anche ai ricercatori di tipo b), Egli,

unitamente al Direttore Generale, chiarisce che, oltre al rispetto di tempistiche stringenti per la presa di servizio, sancite dai Piani straordinari, occorre una motivazione per evitare lo scorrimento delle graduatorie, rispondente ad esigenze di economia processuale.

 il prof. Sabbà, pur ritenendo condivisibile la proposta de qua, si interroga circa la posizione degli altri candidati, nel caso in cui il Dipartimento, interrogato sulla sussistenza del fabbisogno, dopo il ritiro del bando, si esprima negativamente, pur motivando. Il Rettore, nel precisare che, in caso di rinuncia del vincitore, è sempre nella facoltà dell’Amministrazione di ritirare il bando, ribadisce che la modifica proposta è garantista nel prevedere un’interlocuzione con il Dipartimento che ha dato avvio alla procedura per confermare il fabbisogno nel medesimo SSD ovvero in altro SSD, con adeguata motivazione;

 il prof. Voza svolge considerazioni riguardo alle procedure concorsuali ai sensi degli artt.

18 e 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, che non danno luogo a giudizi idoneativi per i candidati, in capo ai quali non viene riconosciuta alcuna aspettativa, considerato che persino il chiamando non ha diritto al posto, se il Dipartimento fornisce adeguata motivazione di non voler procedere alla chiamata sulla base di fatti sopravvenuti. Tanto premesso, l’Amministrazione è legittimata a ribandire, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento e assume, anzi, un comportamento virtuoso, che amplia le possibilità di scelta e potenzia le chance del Dipartimento di reclutare un candidato ancora più qualificato, oltre a consentire di attualizzare il fabbisogno, scegliendo di rinunciare al bando ovvero di bandire in altro settore. Egli esclude, invece, la possibilità di applicazione della modifica in esame ai ricercatori di tipo b), richiedendosi una motivazione espressa per evitare lo scorrimento della graduatoria, sussistendo, in tal caso, una pretesa giuridicamente tutelabile degli idonei.

Esce, alle ore 16:45, la prof.ssa Salvati.

Al termine, il Rettore, nel riassumere le motivazioni a sostegno della proposta di modifica regolamentare di che trattasi, funzionale all’avvio delle procedure concorsuali, di cui al piano programmatorio triennale 2020/2022 relativo al reclutamento del personale docente, di prossimo esame da parte di questo Consesso, invita il Senato Accademico a deliberare in merito alla nuova formulazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 come riportata in narrativa.

Sono presenti:

N. COMPONENTI P A N. COMPONENTI P A

1. BRONZINI S. x 18. SIGNORELLI F. x

2. LEONETTI F. x 19. ROMA R. x

3. BELLOTTI R. x 20. BIANCO R. x

4. CORRIERO G. x 21. PERLA L.* x

5. OTRANTO D. x 22. LOVATO A. x

6. GIORGINO F. x 23. ROMANAZZI P. x

7. SABBA’ C. x 24. SALVATI A. x

8. CANFORA D. x 25. SCALISE M. x

9. PONZIO P. x 26. DE SANTIS G.F. x

10. PERAGINE V. x 27. MASTROPIETRO B. x

11. VOZA R. x 28. ANDRIULO O. x

12. PAGANO R.* x 29. SASSANELLI I. x

13. ROSELLI T. x 30. LA TORRE A. x

14. STRAMAGLIA S. x 31. MINELLI G. x

15. COLAFEMMINA G. x 32. DIGREGORIO A. x

16. SCHINGARO E. x 33. QUARTA E. x

17. LA PIANA G. x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

*Presenti in collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all’unanimità,

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n.

507 del 18.02.2020;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane, per quanto attiene alla proposta di modifica dell’art. 7 – Chiamata, comma 3, del Regolamento de quo;

SENTITO il dibattito e condivise le motivazioni a sostegno della proposta di modifica di che trattasi,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 7 - Chiamata, comma 3, del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 507 del 18.02.2020, nella seguente formulazione, da applicarsi a far tempo dai bandi emanati successivamente alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione:

“Art. 7 Chiamata

3. In caso di decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.

4. In caso di rinuncia del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore invita il Dipartimento a confermare la sussistenza del fabbisogno di reclutamento del Settore scientifico-disciplinare, per la conseguente rinnovazione della procedura concorsuale.

Il Dipartimento si esprime entro 30 giorni dall’invito.”

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (pagine 100-105)