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Ove, viceversa la garanzia del comma 3 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti

Capo V Assenze e congedi

5. Ove, viceversa la garanzia del comma 3 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti

previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 19, comma 3

(Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e 20, comma 5, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle

Aziende e Enti di cui al comma 4.

6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.

7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai programmi di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.

Art. 52

Comando finalizzato

1. Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere e l’Azienda o Ente possono concedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

2. Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all’art. 10 CCNL 10.2.2004 come integrato dall’art. 24,

comma 13, del CCNL del 3.11.2005 dell’ Area IV e di cui all’art.10 del CCNL del 10.2.2004 come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL del 3.11.2005 dell’ Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).

3. In relazione all’interesse dell’Azienda o Ente che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento.

4. Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio.

5. E’ confermata la disapplicazione dei commi da 4 a 7 dell’art. 45 del D.P.R. 761 del 1979.

Art. 53

Decorrenza e disapplicazioni

1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art. 33 del CCNL del 5.12.1996 I biennio economico dell’area IV e art. 32 del CCNL del 5.12.1996 I biennio economico dell’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata);

- Art. 18 del CCNL del 10.2.2004 dell’area IV e dell’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Formazione);

- Art. 23 del CCNL del 3.11.2005 dell’area IV e dell’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Formazione ed ECM); - Art. 20 del CCNL del 10.2.2004 dell’area IV e dell’area III con riferimento alla

sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Comando finalizzato).

Capo VII Mobilità

Art. 54

Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti

1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001.

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso in relazione al posto da coprire;

b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;

c) la partecipazione è consentita a tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e) il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’Incarico) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività l’Azienda o Ente tiene conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti Aziende o Enti;

f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’Azienda o Ente di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa;

g) la mobilità richiesta da un dirigente comporta, nel trasferimento, la perdita dell’incarico dirigenziale conferito dall’Aziende o Ente di provenienza e delle relative indennità correlate; l’Azienda o Ente di destinazione provvede all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 18 (Tipologie di

incarico), tenuto conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti

Aziende o Enti; l’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova Azienda o Ente con le procedure dell’art. 20 (Affidamento e revoca degli

incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e Procedure).

3. E’ disapplicato l’art. 20 del CCNL dell’8.6.2000 I biennio economico dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Mobilità volontaria) fatte salve le disapplicazioni di cui al suo comma 7.

Capo VIII

Verifica e valutazione dei dirigenti

Art. 55

Obiettivi e principi della valutazione

1. Nel rispetto dei principi fissati dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., la valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione, per l’incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.

Art. 56

Procedure di valutazione

1. Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività professionale svolta dai dirigenti nonché

dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da

perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.

2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale.

3. Le Aziende o Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto dell’art. 6, comma 1, lett. c)

(Confronto regionale). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di

confronto ai sensi dell’art.5, comma 3, lett. c) (Confronto).