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– VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 87 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

1. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, come definita dal DPR n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa.

3. L’attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/ denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest’ultimo caso, il Responsabile provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell’esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora al contrario, l’esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulle regolarità dell’attività edilizia, il Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento

4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

Eventuali trasgressioni sono accertate e sanzionate modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

5. L’attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 88 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e degli artt. 91 e successivi della LR 61/85 e s.m.i., per quanto non abrogati.

2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/01 e s.m.i.

3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.

4. Il committente, l’impresa esecutrice dei lavori e il Direttore dei Lavori, sono corresponsabili del mancato rispetto delle normative e delle prescrizioni stabilite dal titolo abilitativo.

5. Nel caso siano riscontrate difformità da nulla osta/licenze edilizie depositati agli atti del Comune, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore del primo PRG e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di permesso in sanatoria o SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste. La legittimità è riconosciuta alla presenza di tutte le seguenti condizioni:

- il titolo abilitativo sia stato rilasciato in data antecedente al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge n. 765/1967 che ha esteso l’obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio comunale);

- le opere siano state eseguite nel corso di una nuova costruzione e/o modifica dei fabbricati (ristrutturazione edilizia, ampliamento, ecc.) nel periodo compreso tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori. Tale condizione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario;

- per tali interventi sia stato successivamente rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità, ancorché redatto in maniera indicativa come da prassi dell’epoca, anche in seguito ad apposito sopralluogo effettuato da ufficiali sanitari, che dava atto della conformità ed usabilità di quanto realizzato.

6. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nell’ipotesi in cui il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato nell’ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire, o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, in relazione all’entità delle opere accertate ed al fine di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, è così determinata:

- Interventi non quantificabili in termini di superficie e volume € 2.000,00 - Interventi quantificabili in termini di superficie €/mq 300,00 - Interventi quantificabili in termini di volume €/mc 100,00

- Interventi quantificabili sia in termini di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall’applicazione dei parametri di cui precedenti punti 2 e 3.

7. Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di legge, è indipendente dall’entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

8. Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell’articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

9. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai precedenti punti, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del settore e successivamente notificato all’interessato. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica, si provvederà all’avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Potrà essere pagata, su richiesta dell' interessato, in non più di quattro rate semestrali, la prima delle quali entro (novanta) giorni decorrenti dalla notifica, le altre decorrenti dalla notifica di cui al periodo precedente. La somma rateizzata dovrà essere garantita da idonea e valida polizza assicurativa o fidejussoria bancaria, della durata minima di 24 mesi, e contenere le seguenti prescrizioni:

a. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 del codice civile;

b. Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. Il pagamento al Comune garantito dovrà avvenire a semplice richiesta scritta del Comune stesso entro 30 gg dal ricevimento della richiesta medesima;

d. Efficace fino a integrale pagamento delle rate con svincolo mediante formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

e. Per qualsiasi controversia il Foro competente dovrà essere quello di Treviso.

10. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste di cui ai precedenti punti è previsto abbiano un vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo di uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l’acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

ART. 89 - VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

1. Ai sensi dell’art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

ART. 90 - VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che

si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 89 della LR 61/85 e s.m.i., al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.

3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.

ART. 91 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Fermo quanto indicato dall’art. 27 DPR 380/01, ove si verifichi l’esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il Responsabile notifica senza indugio al proprietario dell’immobile, all’intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 91 della LR 61/85 e s.m.i. ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi dal presente Regolamento e dal DPR 380/2001 e s.m.i..

2. L'ordinanza di sospensione dei lavori va emessa entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento e va notificata nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile, a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o messo comunale. La notifica al direttore e all'esecutore dei lavori è possibile anche presso il cantiere.

3. L’ordinanza di sospensione deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato redatto, da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Municipale o da parte della struttura tecnica comunale competente, verbale di accertamento di irregolarità, trasmesso allo Sportello Unico.

4. Nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori il Responsabile del Servizio o altra Autorità competente emette il provvedimento definitivo.

5. La sospensione dei lavori, indipendentemente dal termine di cui al punto precedente, continua ed esplicare efficacia fino a quando non siano comunicati gli elementi indicati al punto 1, se emessa per tali carenze e nei limiti di esse.

ART. 92 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente REC, qualora la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; la determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e s.m.i..

3. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell’interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.

4. Il Responsabile del Servizio può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000

e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.