POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
II.1. Con il secondo motivo di ricorso la dott.ssa Casullo ha impugnato le previsioni del Bando con le quali l’Amministrazione ha individuato le categorie esonerate dal dover sostenere la prova preselettiva, in particolare l’art. 6, rubricato “prova preselettiva”, che dispone:
“Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti a tempo indeterminato presso il ruolo della Giunta regionale inquadrati nella categoria C ed il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1/2/2021 presso la Regione Piemonte, ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del bando, che hanno presentato domanda nei termini”.
Come anticipato in fatto, la dott.ssa Casullo è dipendente della Regione Piemonte in forza di contratto a tempo determinato “area amministrativa” cat. D, fascia economica D1, dal 19 luglio 2021, con termine finale fissato alla data del 18 luglio 2022.
Avendo già superato una procedura selettiva per la medesima posizione oggetto della procedura concorsuale in questione, la ricorrente auspicava di essere inclusa nelle categorie esonerate dalla partecipazione alla prova preselettiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 41-3429 del 18 giugno 2021.
In maniera immotivatamente discriminatoria, la previsione concorsuale impugnata consente, invece, l’esonero dalla prova solo ai dipendenti titolari di contratti di lavoro flessibile attivo alla data del 1/2/2021, senza specificare la mansione ricoperta o il periodo di servizio minimo prestato, omettendo, quindi, qualsiasi riferimento alla durata minima della
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prestazione lavorativa che il dipendente deve aver fornito per poter accedere all’esonero.
In altre parole, l’esonero è stato concesso anche a dipendenti a tempo determinato titolari di contratti con durata di pochi mesi, anche meno di tre (come si rinviene dai dati relativi ai contratti a tempo determinato stipulati dalla Regione Piemonte e reperibili sul sito istituzionale), ma in essere al 1/2/2021.
Di contro, la ricorrente. dipendente con contratto a tempo determinato di un anno su ruolo identico a quello bandito, risulta ingiustamente discriminata rispetto alle categorie esonerate, le quali, a mente della previsione impugnata, si avvantaggeranno dell’esonero esclusivamente in forza della titolarità di un contratto a tempo determinato attivo alla data del 1/2/2021.
Orbene, seppur la lettera dell’art. 6 del Bando sia incontrovertibile nella sua chiarezza (“il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1/2/2021”), la difesa dell’Amministrazione, condivisa dal TAR Piemonte, ne ha stravolto il significato, attraverso una vera e propria modifica letterale del testo con effetti additivi, sostenendo che “in essere alla data dell’1/2/2021” doveva essere interpretato come “dalla data dell’1/2/2021 alla pubblicazione del bando”.
È opportuno riportare la parte di motivazione con la quale il TAR avalla
“l’interpretazione” dell’art. 6 del Bando data dalla Regione Piemonte:
“quanto all’esenzione dalla prova preselettiva la difesa dell’amministrazione ha offerto una ragionevole lettura del bando, nel senso di escludere dalla prova preselettiva soggetti “già in forze all’ 1.2.2021” e ancora tali al momento di pubblicazione del bando, quindi in possesso di una anzianità di servizio almeno pari a 6 mesi; sul punto rileva il collegio che la censura dedotta dalla ricorrente non pare dunque assistita dal prescritto fumus boni iuris nei limiti in cui l’art. 6 del bando, che letteralmente recita: “sono esonerati dalla prova preselettiva ….il
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personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell’1.2.2021” si interpreti, come dedotto dall’amministrazione “dalla data dell’1.2.2021 alla pubblicazione del bando”, ossia in modo coerente con quanto sostenuto dall’amministrazione nelle proprie difese in questa sede;
resta salva la facoltà dell’amministrazione di rendere esplicita tale più puntuale significato del bando;
Ebbene il TAR, evidentemente consapevole del tenore letterale dell’art. 6 che, tra l’altro, allo stato risulta del tutto immutato non essendo stati pubblicati sul sito web dell’Amministrazione atti di rettifica del Bando o chiarimenti interpretativi, giunge comunque a ritenere condivisibile la lettura data dall’Amministrazione che, però, si pone in evidente ed incontestabile contrasto con la lettera dell’articolo in parola.
Tant’è che per coordinare l’interpretazione data dall’Amministrazione con la clausola del Bando, il TAR è stato obbligato a sostituire “alla” con “dalla” e ad aggiungere “alla pubblicazione del bando”, inciso assente nella originale versione dell’art. 6 del Bando e che ne stravolge completamente il significato originario.
È evidente che nel caso di specie non si parla di interpretazione ma di una sorta di intervento di rettifica operato in totale spregio dei principi di pubblicità e trasparenza e, ancor più gravemente, esclusivamente attraverso atti difensivi che alcun effetto possono produrre sul piano amministrativo.
L’operato del TAR si pone in contrasto con il principio generale dell’ordinamento per cui il giudice nell'applicare la legge non può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
Contrariamente, con l’ordinanza gravata il TAR Piemonte, illegittimamente, è giunto sino ad aggiungere testo ad un articolo, stravolgendone il senso,
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poiché solo in tale maniera l’interpretazione data dall’Amministrazione si sarebbe potuta rivelare coerente.
Lo stesso TAR, infine, contraddicendo espressamente quanto fino a quel momento sostenuto, riconosce che il nuovo significato dato all’art. 6 non è esplicito ed invita l’Amministrazione a “rendere esplicita tale più puntuale significato del bando”.
Ciò conferma che l’interpretazione data alla norma concorsuale dall’Amministrazione, e incomprensibilmente condivisa dal TAR, è oscura e non desumibile dalla lettera dell’art. 6, che al momento continua a disciplinare i presupposti per l’esonero dalla prova preselettiva in maniera del tutto irragionevole e discriminatoria senza che alcuna rettifica sia stata ufficialmente adottata dall’Amministrazione regionale.
II.2. Inoltre, la mancata inclusione, tra le categorie esonerate dalla prova preselettiva, dei titolari di contratti a tempo determinato “area amministrativa” cat. D, fascia economica D1, in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso sulla G.U. (10 settembre 2021), si pone in netto contrasto la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, il cui allegato A1.10 (Procedure Concorsuali – Categoria D) prescrive l’esonero dalla prova preselettiva (se prevista) per «i dipendenti a tempo indeterminato di categoria C ed il personale con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data dell'1/1/2021 e alla data di pubblicazione del bando sulla G.U., entrambi presso la Regione Piemonte, oltre alle tipologie stabilite dalla normativa vigente».
Il Bando è viziato nella parte in cui, in violazione della predetta d.G.r., prescrive l’esonero dalla prova preselettiva solo per «il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell’1/2/2021 presso la Regione Piemonte» (Bando, art. 6) e non anche per il personale con contratto di lavoro flessibile o a tempo determinato in servizio alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 10 settembre 2021 (GU, Serie spec. IV, n. 72/2021).
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Nel caso di specie, la ricorrente era in forze presso la Regione Piemonte con contratto a tempo determinato alla data del 10 settembre 2021, pertanto è stata pregiudicata dalla illegittima previsione dell’art. 2, punto 5, e dell’art.
6 del Bando, non conformi all’atto presupposto (allegato A1.10) adottato con la detta d.G.r.
II.3. Infine, la ricorrente è, come già più volte ribadito, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, pertanto relativo alla medesima categoria e fascia retributiva messe a concorso con il Bando. Al riguardo senz’altro la Casullo dovrà essere esonerata dalla prova preselettiva, anche perché ha già dato dimostrazione, in altro concorso (del quale è risultata vincitrice), dell’idoneità a ricoprire l’incarico in oggetto.
ISTANZA DI MISURE CAUTALARE