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Violazione dei regolamenti sport

Nel documento Reporting System Doping Antidoping (pagine 154-156)

L’attività di contrasto al doping

5.1 Violazione dei regolamenti sport

Con il passare degli anni il dibattito sul doping è sempre più vivo e, sebbene difficile da quanti- ficare, resta un fenomeno sicuramente sottovalutato.

Oggi è sempre più radicata la convinzione che si debba far ricorso al sussidio farmaceutico per aumentare le prestazioni, come pure l’idea che si deve fare necessariamente uso di integratori per praticare l’attività sportiva.

Il dato allarmante è che spesso quando si parla di doping viene affrontato solo l’aspetto dell’ille- cito sportivo senza mettere in evidenza i rischi sanitari per chi pratica il doping. Proprio al fine di tutelare la salute, la lealtà delle competizioni sportive e l’uguaglianza di tutti gli atleti e garantire il diritto fondamentale degli atleti stessi alla pratica di uno sport libero dal doping, la legge 376/2000 prevede sanzioni disciplinari (art. 6) e disposizioni penali (art. 9) per le violazioni dei regolamenti sportivi. In generale per violazione del regolamento sportivo s’intende:

1) Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibito;

2) Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico del- l’atleta;

3) Rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici; 4) Violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizio-

ne;

5) Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti; 6) Traffico illegale di sostanze e metodi proibiti.

In ambito amministrativo-sportivo la violazione è punita da un provvedimento disciplinare a cui segue una sanzione erogata dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline asso- ciate e dagli enti di promozione sportiva.

L’uso di sostanze vietate e metodi proibiti o il possesso di sostanze vietate determina, alla prima violazione, due anni di squalifica e alla seconda violazione una squalifica a vita. Ove un’atleta rie- sca a dimostrare che l’assunzione di una sostanza vietata non era tesa ad incrementare la presta- zione sportiva, per la prima violazione la pena consiste da un minimo di richiamo con nota di bia- simo, senza squalifica da futuri eventi sportivi, ad un massimo di un anno di squalifica.

Per altre violazioni come il rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o il sottrarsi in altro modo al prelievo stesso o qualsiasi tentativo di manomissione di una fase del con- trollo antidoping è prevista la squalifica per due anni, in caso di prima violazione, e squalifica a vita, in caso di seconda violazione.

Per il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti o la somministrazione, o suo tentativo, di sostanze vietate o di metodi proibiti, il periodo di squalifica da un minimo di quattro anni fino alla squalifica a vita. Il coinvolgimento di un minore è considerato aggravante e comporta squalifica a vita del personale coinvolto.

Infine l’omessa informazione sulla reperibilità dell’atleta e conseguente mancata esecuzione del test comporta squalifica della durata compresa tra i tre mesi e i due anni.

In ambito penale l’art 9 della legge 376/00 sanziona le violazioni : con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.582,28 euro a 51.645,69 euro, la condotta di chi assume, procura

ad altri, somministra, o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero dirette a modificare i risultati dei control- li sull’uso di tali farmaci o sostanze. Con la medesima pena è punito chi adotta o si sottopone a pratiche mediche finalizzate allo steso risultato (es. doping ematico o autotrasfusione).

Costituiscono aggravanti di pena:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federa- zione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. Inoltre se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

I dati di seguito riportati relativi alle violazioni dei regolamenti sportivi in ambito amministrativo fanno riferimento in parte alle informazioni raccolte attraverso fonti informative non strutturate (stampa nazionale, rete internet), in quanto riguardano atleti famosi di livello nazionale ed inter- nazionale, in parte ai dati comunicati dalle federazioni sportive nazionali e discipline associate in riferimento ai casi di positività o di rifiuto ai controlli antidoping ed in ultimo alle informazioni rac- colte presso la Segreteria della Commissione di Vigilanza sul Doping del Ministero della Salute. Relativamente al primo gruppo di violazioni si riportano i dati relativi alle positività riscontrate e/o confermate nel 2006 negli atleti di alto livello (Tab. 5.1).

Le violazioni del secondo gruppo sono relative a 19 tra FSN e DSA che hanno risposto alla richie- sta di dati da parte dell’ISS su incarico della CVD3, sulle sanzioni disciplinari e tempi di squalifica,

e riguardano le violazioni dal 2000 al 2006.(Tab. 5.2)

Per il terzo gruppo (Tab. 5.3) vengono di seguito riportati i casi di rifiuto ai controlli antidoping ad opera della CVD per l’anno 2006 (i casi di positività sono esposti nel capitolo 1).

La reperibilità dei dati sulle sanzioni penali per le violazioni dei regolamenti sportivi risulta ardua e complessa per il mancato collegamento con le istituzioni che dispongono di tali informazioni.

Tab. 5.1 - Distribuzione degli atleti positivi ai controlli antidoping e squalificati desunti da fonti informative non strut- turate4

Atleta Sport Periodo di riferimento

della positività Periodo di squalifica Sostanza presente nel campione

Justin Gatlin atletica Aprile 2006 8 anni/ 4 anni testosterone

Floyd Landis ciclismo Luglio 2006 2 anni testosterone

Jonathan Bachini calcio Dicembre 2005

(confermata nel 2006) a vita cocaina

Luca Savoldi calcio Febbraio 2006 24 mesi cocaina

Olga Pyleva biathlon Febbraio 2006 24 mesi carfedone

Lyubov Ivanova atletica Settembre 2006 24 mesi steroide anabolizzante

Tristan Valentin ciclismo Giugno 2006 6 mesi eptaminolo

Alex Flavio Longhi ciclismo Settembre 2006 30 mesi stanozololo Carmelo Pantò ciclismo Settembre 2006 24 mesi norandrosterone Antonio Di Lorenzo ciclismo Marzo 2006 n.d. gonadotropina Marco Borriello calcio Novembre 2006 3 mesi prednisone,

prednisolone

Walter Bressan calcio Maggio 2006 12 mesi finasteride

Bryan Berard hockey

ghiaccio Gennaio 2006 24 mesi norandrosterone Geneviève Jeanson ciclismo Giugno 2006 a vita eritropoietina

Zach Lund skeleton Febbraio 2006 12 mesi finasteride

Zinaida Stahurskaya ciclismo Luglio 2006 24 mesi stanozololo, testosterone Felice Dario Nappi calcio Marzo 2006 12 mesi metabolita del

THC

Nel documento Reporting System Doping Antidoping (pagine 154-156)