• Non ci sono risultati.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull’andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (Rinvio del seguito dell’esame del

documento conclusivo) . . . . 102 SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni (Esame e rinvio) . . . . 102

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.20.

Sull’andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

(Rinvio del seguito dell’esame del docu-mento conclusivo).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso è prose-guito l’esame della proposta di relazione conclusiva. Fa quindi presente che è stata manifestata la disponibilità dei gruppi e del collega Gottardo, incaricato di svolgere il compito di relatore, a valutare eventuali modifiche ed integrazioni dello schema di documento conclusivo in corso di esame.

Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione avvierà oggi l’esame abbinato delle proposte di legge, per poi sospenderlo sino alla conclusione dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Ricorda altresì che presso la Commissione Am-biente del Senato è in corso l’esame di progetti di revisione della legge n. 157 del 1992, che intervengono su alcuni aspetti

comuni anche alle proposte di legge in titolo.

Carlo NOLA (PdL), relatore, fa presente che tutte le proposte di legge in esame sono dirette, con modalità ed approcci diversi, a consentire un più efficace con-trollo di specie faunistiche dannose sia per il territorio che per le colture agricole. Si tratta di un tema importante, fortemente sentito sia dal mondo agricolo sia dal mondo venatorio sia dal mondo ambien-talista. La Commissione sarà pertanto chiamata ad operare una sintesi tra le diverse esigenze e sensibilità rappresentate da tali settori.

Ricorda quindi che la Commissione ha avviato sul tema un’indagine conoscitiva, che potrà fornire le risultanze conoscitive utili per la definizione di un quadro nor-mativo volto alla prevenzione e alla ridu-zione dei danni provocati dalla fauna selvatica. A suo giudizio, tale intervento normativo dovrà riguardare l’insieme delle specie selvatiche e dovrà offrire strumenti utilizzabili in modo flessibile rispetto alle esigenze, sia delle categorie sia delle re-gioni e degli enti locali, nonché in modo compatibile con la tutela dei diritti dei diversi soggetti interessati, riconosciuti dalla Costituzione e dall’ordinamento co-munitario e nazionale.

Passa quindi ad illustrare le proposte di legge all’ordine del giorno.

La proposta di legge Carlucci C. 781 è principalmente diretta a contenere la po-polazione degli storni (sturnus vulgaris), attivando la procedura del « prelievo in deroga » prevista dall’articolo 9 della di-rettiva 79/409/CEE sulla conservazione de-gli uccelli selvatici, cui è stata data attua-zione con l’articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, nota come « legge sulla caccia ».

La direttiva comunitaria vieta (articolo 5) di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri, fatta ecce-zione per le specie elencate nell’Allegato II che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro delle leggi nazionali (articolo 7). Le specie dell’allegato II/2 possono

tuttavia essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate, e lo storno non può essere cacciato in Italia. Tale regime limitativo del prelievo venatorio è mitigato dalla possibilità rico-nosciuta agli Stati membri di derogarvi, nel rispetto di specifiche condizioni ed in presenza di adeguati controlli, per indivi-duate ragioni, compresa la necessità di tutelare la salute pubblica o prevenire gravi danni alle colture (lettera a) dell’ar-ticolo 9), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

Ricorda, in proposito, che la Commis-sione Agricoltura ha approvato all’unani-mità la risoluzione n. 7-00012, con la quale si chiede al Governo di attivarsi per richiedere alla Commissione europea il reinserimento dello storno tra le specie cacciabili.

La proposta di legge Bellotti C. 2117 novella la legge sulla caccia, allo scopo di sottrarre le nutrie alle diverse forme di tutela che la legge stessa assicura alla fauna selvatica presente sul territorio na-zionale.

A tale scopo, la proposta aggiunge il Myocastor coypus alle specie elencate al comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 157 del 1992 (talpe, ratti, topi e arvicole), che sono escluse dall’applicazione della legge e che peraltro non sono menzionate nella direttiva 79/409/CEE. La proposta di legge prevede altresì la possibilità per le regioni di adottare piani di abbattimento selettivo anche nelle aree protette e nei parchi naturali individuati in base alla legge n. 394 del 1991, per la cui esecuzione è possibile avvalersi del Corpo forestale dello Stato.

La proposta di legge Cenni ed altri C.

2354 è fondamentalmente diretta a con-tenere i danni causati dal cinghiale (Sus scrofa) alle colture ed alle produzioni agricole.

A tal fine, si prevede che le regioni, d’intesa con le province, con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottino, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, appositi provvedimenti

per favorire la compatibilità tra la pre-senza dei cinghiali sul proprio territorio e le esigenze delle imprese agricole, in coe-renza con le indicazioni fornite dai docu-menti tecnici pubblicati dall’Istituto supe-riore per la protezione e la ricerca am-bientale (ISPRA) ed avvalendosi anche dei propri istituti di ricerca. Laddove i danni causati dai cinghiali superino la soglia di tollerabilità, le regioni, di concerto con le province e gli organismi di gestione delle aree protette, definiscono le aree territo-riali in cui realizzare interventi di conte-nimento del danno, individuandone pun-tualmente l’estensione e specificando la durata degli interventi; i dati relativi alle

misure di prevenzione adottate ed agli abbattimenti eseguiti sono raccolti in ap-posite banche dati regionali, secondo pro-tocolli nazionali predisposti dall’ISPRA ed approvati dalla Conferenza Stato-regioni (articoli 1 e 2).

Osserva infine che tutte le proposte di legge in esame interessano trasversalmente competenze in parte assegnate allo Stato ed in parte assegnate alle regioni, secondo la ripartizione contenuta nell’articolo 117 della Costituzione.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE