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La zona di cattura o di allevamento Tale indicazione implica:

FRODI E TRACCIABILITA’ NEL COMPARTO ITTICO

3. La zona di cattura o di allevamento Tale indicazione implica:

- per i prodotti pescati in mare, l’indicazione di una delle zone di pesca definite dalla FAO (Tabella 3.1.).

Zone di cattura Definizione della zona

Atlantico nord-occidentale Zona FAO n. 21 Atlantico nord-orientale Zona FAO n.27 Mar Baltico Zona FAO n. 27. III.d Atlantico centro-occidentale Zona FAO n. 34 Atlantico sud-occidentale Zona FAO n. 41 Atlantico sud-orientale Zona FAO n. 47 Mar Mediterraneo Zona FAO n.37.1, 37.2,

Mar Nero Zona FAO n. 37.4

Oceano indiano Zona FAO 51 e 57

Oceano pacifico Zona FAO n. 61, 67, 71, 77, 81, 87 Atlantico Zona FAO N. 48, 58, 88

Tabella 3.1. Zone di pesca FAO(Allegato alla circolare 27 maggio 2002, n. 1329; Reg. CE n. 2066/2001)

59 - per i prodotti pescati in acque dolci, l’indicazione dello Stato Membro o del Paese terzo di origine del prodotto;

- per i prodotti allevati, l’indicazione dello Stato Membro o del Paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto, ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale. Quando l’allevamento è avvenuto in più Stati Membri o Paesi terzi, lo Stato Membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può, in base a quanto indicato dal Regolamento (CE)

n°2065/2001, autorizzare al momento della vendita l’indicazione dei diversi Stati

Membri o Paesi terzi di allevamento.

Per i prodotti pescati in mare è consentito omettere il metodo di produzione nella vendita al dettaglio, solo se risulta chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di una specie pescata in mare (per esempio, le alici, le sardine, ecc.). Per i prodotti di acquacoltura è facoltà del venditore aggiungere alla dizione “allevato”, quella di “prodotto di acquacoltura”.

In relazione, invece, alla denominazione commerciale, se una specie non figura nell’elenco appositamente predisposto, può essere commercializzata con una denominazione provvisoria, stabilita dall’autorità sanitaria di controllo che provvede poi a darne comunicazione al Ministero delle Politiche e Forestali. Successivamente, spetta al Ministero stabilire la denominazione commerciale definitiva.

Sempre nella vendita al dettaglio, è inoltre consentito indicare una zona di cattura o di

allevamento più dettagliata. In effetti, e questo vale particolarmente per i paesi

comunitari del Mediterraneo, l’indicazione della zona “Mar Mediterraneo” appare alquanto generica, poiché con questa denominazione vengono identificati tutti i pesci, crostacei e molluschi pescati in questo mare. L’elemento positivo è che il regolamento di attuazione dà agli operatori la possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa, con riferimento ad esempio al Mar Adriatico o al Mar Tirreno, anche in un’ottica di valorizzazione delle produzioni locali.

In Italia è stato da poco pubblicato il Decreto MIPAAF 25 luglio 2013 che: “definisce le modalità applicative di cui all’art. 59, commi 14 e 15 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, ai fini della definizione dell’ attestazione di origine anche in relazione all’identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento nonché alla conformità alle disposizioni al Reg. (CE) n. 2065/2001. Ai fini del presente decreto si intende per:

- Attestazione di origine: la dicitura prodotto italiano o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente

60 prevista dalle disposizioni vigenti in materia riportata nelle etichette e in qualsiasi altra informazione riportata per iscritto al consumatore finale;

- Prodotto italiano: i prodotti provenienti dall’attività di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana nelle GSAs (Geographical sub areas) (Tabella 3.2.) di cui all’ Allegato I al presente decreto, ovvero provenienti da impianti di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazonale.

GSA Area

GSA 9 Mar Ligure e Tirreno Settendrionale

GSA 10 Mar Tirreno Meridionale

GSA 11.2 Mar di Sardegna (Orientale)

GSA 17 Mar Adriatico Settentrionale

GSA 18 Mar Adriatico Meridionale (parte)

GSA 16 Mar di Sicilia Meridionale

GSA 19 Mar Ionio Occidentale

GSA 20 Mar Ionio Orientale

GSA 21 Mar Ionio Meridionale

Tabella 3.2. Definizione delle Geographical Subareas in conformità alla Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2.

Il regolamento è applicabile anche ai prodotti importati dai Paesi Terzi, ma non:

- Ai “piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori d’acquacoltura” (art. 4 del Regolamento (CE)

n°104/2000).

- Ai prodotti a base di pesce non menzionati all’articolo 4 del Regolamento (CE) n° 104/2000, perciò i filetti crudi semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), i surimi, il tonno e le sardine sott’olio ed altre preparazioni (cottura) e conserve di pesce, di crostacei e di molluschi;

- Ai prodotti immessi sul mercato etichettati prima del 1° gennaio 2002 (per permettere che anche gli imballaggi non conformi alle disposizioni del regolamento potessero essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte).

La normativa contiene alcune prescrizioni per i diversi casi nei quali si può presentare un miscuglio (art. 6 Reg. (CE) 2065/2001):

- se il miscuglio riguarda specie diverse, le informazioni obbligatorie (denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura) devono

61 essere fornite per ciascuna specie presente nel miscuglio; se il miscuglio riguarda specie identiche con un diverso metodo di produzione, occorre indicare il metodo di produzione di ogni frazione presente nel miscuglio;

- se il miscuglio riguarda specie identiche la cui zona di cattura o Paese di allevamento è diverso, va indicata la zona della frazione quantitativamente prevalente nel miscuglio, con l’avvertenza che il prodotto proviene,quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di catture diverse e, quando si tratta di prodotti di allevamento, da Paesi diversi.

Per i prodotti della pesca trasformati si deve fare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n° 109/1992 e successive modifiche: i prodotti della pesca trasformati vedranno nell’indicazione degli ingredienti la denominazione “pesce”, se non viene posta in essere alcuna specifica specie ittica come previsto dall’Allegato I della direttiva 2000/13.

Attualmente è entrato in vigore il Reg. (CE) 1379/2013 dell’ 11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e 1224/2009 del Consiglio e che abroga il reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Con il presente regolamento, il Reg. (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia l’articolo 4 (relativo alle informazioni dei consumatori) si applica fino al 12 dicembre 2014.

Il Reg. (CE) 1379/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell’articolo 45 che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Nel capo IV (dall’ articolo 35 all’articolo 39) sono descritte le informazioni per i consumatori.