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ZONE PRODUTTIVE

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 31-38)

D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti;

D2 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale di nuova formazione;

Zone a carattere commerciale e/o direzionale:

D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti;

D3.1 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale a bassa densità;

D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione;

Zone a carattere turistico

D5 - Zone a carattere turistico-alberghiero esistenti;

D6 - Zone a carattere turistico-alberghiero di nuova formazione;

D7 - Zone a carattere turistico-ricreativo esistenti

D8 - Zone di riqualificazione urbanistica a carattere turistico-ricreativo

D8.1 - Zone a carattere turistico-ricettivo per la formazione di villaggi turistici;

4. Nelle zone a carattere turistico le distanze da rispettare, salvo specifiche eccezioni, sono le seguenti:

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 5,00 ml Distanza dalle strade

5. Nelle zone a carattere turistico le presenti N.T.A. fanno riferimento alla L.R. 9/2006 “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo”.

6. Nelle strutture alberghiere al di sotto delle 25 camere sono ammesse le destinazioni di cui all’uso U.2.1.1 – Residenze turistico alberghiere.

7. 1 Per le zone di completamento D1 e D3 sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l’altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l’altezza massima del fabbricato adiacente più alto.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

È sempre ammessa la costruzione a confine nel caso di presentazione di progetto unitario comprendente più lotti o in aderenza nel caso di costruzioni contermini già esistenti a confine; in quest'ultimo caso - e in assenza di progetto unitario esteso ai lotti interessati - la costruzione in aderenza deve rimanere entro la sagoma dell’edificio contermine esistente.

Restano escluse dalla presente norma tutti quei casi in cui gli edifici adiacenti e/o confinanti, anche se localizzati in zone D1 e D3, sono attualmente adibiti ad uso residenziale.

---1 comma introdotto con D.C.C. n° 134 del 29/06/2017 Art. 42

D1 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti

1. Le zone D1 sono le zone produttive esistenti a carattere industriale e/o artigianale, e cioè sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento degli insediamenti industriali e/o artigianali esistenti.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U4.1 Attività produttive a carattere artigianale e industriale U3.1 Terziario diffuso

U3.2 2Attività artigianali di servizio non moleste U3.3 Attività direzionali

U3.4 Attività commerciali di vicinato U3.9 Attività commerciali all'ingrosso

U5.5.2 2Strutture per la salute – solo nell'area definita dalla scheda tecnica ST3_E08 - COMPARTO PRODUTTIVO LOC. PONTE METAURO

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

4. Gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell’edificazione sono di seguito riportati.

UF = 0,60 mq/mq Utilizzazione fondiaria

IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità

HMAX = 10,00 ml Altezza massima degli edifici

DC = 10,00

5,00ml

ml Distacco dai confini

Distacco dai confini nelle zone artigianali di Rosciano, Cuccurano e Ponte Metauro Tombaccia

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS =

10,00 8,00ml

ml Distanza dalle strade

Distacco dalle strade nelle zone artigianali di Rosciano, Cuccurano e Ponte Metauro Tombaccia

5. Il valore HMAX prescritto potrà essere superato soltanto in presenza di particolari esigenze di lavorazione; in ogni caso nel calcolo dell'altezza massima sono esclusi i volumi tecnici;

6. La superficie di vendita (SUV) delle attività commerciali di vicinato deve essere obbligatoriamente abbinata ad un deposito avente una SUL di almeno mq. 150; ogni unità edilizia con accesso indipendente dalla strada pubblica viene considerata singolarmente ai fini commerciali;

7. Nella zona industriale di Bellocchi è esclusa, tranne che nell’asse fronteggiante via Einaudi (aree indicate con il simbolo “cv” nelle tavole di piano) la destinazione d’uso e attività U3.4 - Attività commerciali di vicinato.

7. bis. 1Nelle zone in cui sono ammesse le attività commerciali di vicinato, sono ammessi anche gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definiti e disciplinati dalla L.R. 27/2009.

8. Nella zona industriale di Bellocchi sono ammesse anche le costruzioni destinate all’abitazione del personale addetto alla custodia e di quello incaricato della manutenzione degli impianti. La superficie degli alloggi non deve essere superiore a mq 150di SUL. In ogni lotto potranno insediarsi più aziende, in tal caso non è ammessa alcuna superficie da adibirsi a residenza. Per migliorare l’immagine architettonica del manufatto nonché la funzionalità urbanistica e logistica nell’ambito del lotto gli interventi dovranno prevedere specifici progetti per il miglioramento della strutturazione funzionale del lotto di pertinenza e del relativo arredo. Sono comunque da salvaguardare le aree di verde privato interno ai lotti.

---1 comma introdotto con D.C.C. n° 77 del 07/05/2013

2 destinazioni d’uso introdotte con D.C.C. n° 134 del 29/06/2017 Art. 43

D2 - Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale di nuova formazione

1. Le zone D2 sono le zone produttive di nuova formazione a carattere industriale e/o artigianale, e cioè sono quelle prive di strutture e destinate dallo strumento urbanistico generale all’espansione dell'apparato industriale e/o artigianale.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U3.9 Attività commerciali all'ingrosso

U4.1 Attività produttive a carattere artigianale e industriale

3. In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione, estesi all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano.

4. Prima dell’approvazione e del convenzionamento del prescritto Piano attuativo per gli edifici esistenti è ammessa soltanto la ristrutturazione edilizia senza modificazione della destinazione d’uso.

5. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione dei singoli Comparti sono di seguito riportati.

UF = 0,60mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0,20mq/mq Indice di permeabilità HMAX = 10,00 Altezza massima degli edifici

DC = 10,00 Distacco dai confini

DF = 10,00 Distacco tra gli edifici

DS = 10,00 Distanza dalle strade

6. Il valore HMAX prescritto potrà essere superato soltanto in presenza di particolari esigenze di lavorazione a condizione che tutti i progetti siano esaminati ed approvati dalla Commissione Urbanistica; in ogni caso nel calcolo dell'altezza massima sono esclusi i volumi tecnici.

7. La superficie scoperta di ogni fronte del manufatto, dovrà contenere una adeguata piantumazione con piante di alto fusto da mettere a dimora con cadenza dispositiva perimetrale, di almeno una pianta ogni 6 ml.

Art. 44

D3 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale esistenti

1. Le zone D3 sono le zone esistenti a carattere commerciale e/o direzionale di completamento, e cioè sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento degli insediamenti esistenti.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U3.1 Terziario diffuso, uffici e studi professionali U3.3 Attività direzionali

U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi U3.4 Attività commerciali di vicinato

U3.5 1 Attività commerciali - Media struttura di vendita

U3.7 1 Attività commerciali – Grande struttura di vendita (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano) U3.9 Attività commerciali all'ingrosso

U3.2 Attività artigianale di servizio U5.5.2 2 Strutture per la salute

L'uso U3.7 è consentito solo se indicato nelle tavole di piano con la precisazione che nel caso in cui nelle tavole di piano è riportata la sigla G1 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV fino a 6000 mq, se è riportata la sigla G2 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV maggiori di 6000 mq.

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

4. Gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell’edificazione sono di seguito riportati.

UF = 0,60

HMAX = 16,50 ml Altezza massima

degli edifici

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 8,00 ml Distanza dalle strade

---1 destinazione d’uso modificata con D.C.C. n° 134 del 29/06/2017

2 destinazione d’uso introdotta con D.C.C. n° 134 del 29/06/2017

Art. 45

D3.1 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale a bassa densità

1. Le zone D3 sono le zone a carattere commerciale e/o direzionale caratterizzate da una bassa densità di superficie coperta ed ampi spazi scoperti.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U3.4 Attività commerciali di vicinato U3.9 Attività commerciali all'ingrosso U3.2 Attività artigianale di servizio

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

4. Gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell’edificazione sono di seguito riportati.

UF = 0,05 mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità HMAX = 3,50 ml Altezza massima degli edifici

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 5,00 ml Distanza dalle strade

Art. 46

D4 - Zone a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione

1. Le zone D4 sono le zone di nuova formazione a carattere commerciale e/o direzionale, e cioè sono quelle prive di strutture e destinate dallo strumento urbanistico generale alla espansione dell'apparato commerciale e direzionale.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U3.3 Attività direzionali

U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi U3.4 Attività commerciali di vicinato

U3.5 1Attività commerciali - Media struttura di vendita

U3.7 1Attività commerciali – Grande struttura di vendita (consentite solo se indicato nelle tavole di Piano)

U3.9 Attività commerciali all'ingrosso U3.2 Attività artigianale di servizio U5.5.2 2Strutture per la salute

1 L'uso U3.7 è consentito solo se indicato nelle tavole di piano con la precisazione che nel caso in cui nelle tavole di piano è riportata la sigla G1 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV fino a 6000 mq, se è riportata la sigla G2 è possibile realizzare grandi strutture di vendita con SUV maggiori di 6000 mq.

3. In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione, estesi all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano per le aree non ricadenti all’interno del comparto unitario il piano attuativo dovrà essere esteso all’intera zona omogenea.

4. Prima dell’approvazione e del convenzionamento del prescritto Piano attuativo per gli edifici esistenti è ammessa soltanto la ristrutturazione edilizia senza modificazione della destinazione d’uso.

5. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione dei singoli Comparti sono di seguito riportati.

UF = 0,60 mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità HMAX = 16,50 ml Altezza massima degli edifici

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 8,00 ml Distanza dalle strade

6. Il valore HMAX prescritto potrà essere superato soltanto in presenza di particolari esigenze funzionali (sale convegni, teatri, cinema, etc.).

7. Il progetto d’intervento della zona commerciale D4 di nuova formazione in località Fenile nei pressi della previsione del nuovo casello autostradale, supportato dalla necessaria documentazione geologico – geotecnica, andrà sottoposto al parere del Servizio 4.4 – Acque Pubbliche e Rischio Idraulico della Provincia.

---1 destinazione d’uso modificata con D.C.C. n° 134 del 29/06/2017

2 destinazione d’uso introdotta con D.C.C. n° 134 del 29/06/2017

Art. 47

D5 – Zone a carattere turistico-alberghiero esistenti

1. Le zone D5 sono le zone esistenti a carattere turistico-alberghiero, e cioè sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento degli insediamenti esistenti.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U2.1 Alberghi

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

4. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione dei singoli interventi sono di seguito riportati.

UF = esistente mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità HMAX = libera ml Altezza massima degli edifici

5. I suddetti parametri potranno essere aumentati con Piano Particolareggiato ai sensi dell’art. 19 della L.R. 9/2006, concessioni in deroga, SUAP in variante ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 440/98.

6. Il 30% della SUL esistente nell’ambito di un intervento di riqualificazione dell’intero edificio, può essere destinata agli usi: U2.5 (Attrezzature ricreative e pubblici esercizi), U 2.6 (Attrezzature termali), U3.1 (Terziario diffuso, uffici e studi professionali), U3.2 (Attività artigianali di servizio non moleste), U3.4 (Attività commerciali di vicinato), U5.4 (attrezzature sportive) Tali superfici possono essere alienate o comunque gestite in maniera autonoma rispetto alla struttura alberghiera.

7. Per l’ex colonia Billi in via lago Maggiore, il 40% della SUL esistente, nell’ambito di un intervento di riqualificazione dell’intero edificio, può essere destinata agli usi: U2.5 (Attrezzature ricreative e pubblici esercizi), U3.1 (Terziario diffuso), U3.2 (Attività artigianali di servizio non moleste), U3.4 (Attività commerciali di vicinato), U5.5 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere.

Art. 48

D6 - Zone a carattere turistico-alberghiero di nuova formazione

1. Le zone D6 sono le zone di nuova formazione a carattere turistico-alberghiero, e cioè sono quelle prive di strutture e destinate dallo e presenti Norme:

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U2.1 Alberghi

U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi U5.4 Attrezzature sportive

U2.6 Attrezzature termali

3. In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione, estesi all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano per le aree non ricadenti all’interno del comparto unitario il piano attuativo dovrà essere esteso all’intera zona omogenea.

4. Prima dell’approvazione e del convenzionamento del prescritto Piano attuativo per gli edifici

esistenti è ammessa soltanto la ristrutturazione edilizia senza modificazione della destinazione d’uso.

5. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione dei singoli Comparti sono di seguito riportati.

UF = 0,70 mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità HMAX = 16,50 ml Altezza massima degli edifici

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 8,00 ml Distanza dalle strade

6. Al fine di una riqualificazione del settore turistico, usi diversi da U2.1 saranno consentiti a attraverso la redazione di un piano particolareggiato.

Art. 49

D7 - Zone a carattere turistico-ricreativo esistenti

1. Le zone D7 sono le zone esistenti a carattere turistico-ricreativo, e cioè sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento degli insediamenti esistenti.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U2.2 Campeggi (solo se esistenti o indicati nelle tavole di piano) U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi

U5.4 Attrezzature sportive

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.

4. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono di seguito riportati.

UF = 0.10 mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0.20 mq/mq Indice di permeabilità HMAX = 3,00 ml Altezza massima degli

edifici ricettivi HMAX = 3,50 ml

Altezza massima degli edifici ricettivi realizzati in bioedilizia HMAX = 6,00 ml Altezza massima delle attrezzature di servizio

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 8,00 ml Distanza dalle strade

Art. 50

D8 - Zone di riqualificazione urbanistica a carattere turistico-ricreativo

1. Le zone D8 sono le zone di nuova formazione a carattere turistico-ricreativo, e cioè sono quelle prive di strutture e destinate dallo strumento urbanistico generale alla espansione dell'apparato turistico.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U2.2 Campeggi (solo se indicato nelle schede tecniche dei comparti unitari) U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi

U3.4 Attività commerciali di vicinato U5.4 Attrezzature sportive

3. In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione, estesi all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano per le aree non ricadenti all’interno del comparto unitario il piano attuativo dovrà essere esteso all’intera zona omogenea.

4. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono di seguito riportati.

UF = 0,07 mq/mq Utilizzazione Fondiaria IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità

HMAX = 3,00 ml Altezza massima

degli edifici ricettivi HMAX = 3,50 ml Altezza massima degli edifici

ricettivi realizzati in bioedilizia HMAX = 6,00 ml Altezza massima delle attrezzature di servizio

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 8,00 ml Distanza dalle strade

Art. 51

D8.1 - Zone a carattere turistico-ricettivo per la formazione di villaggi turistici

1. Le zone D8.1 sono zone a carattere turistico-ricettivo per la formazione di villaggi turistici, cioè strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria e attrezzate per la sosta e il soggiorno in unità abitative minime.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme:

U2.3 Villaggi turistici

U2.5 Attrezzature ricreative e Pubblici esercizi U3.4 Attività commerciali di vicinato

U5.4 Attrezzature sportive

3. In tali zone il Piano si attua attraverso Piani di attuazione, estesi all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano.

4. Prima dell’approvazione e del convenzionamento del prescritto Piano attuativo per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione edilizia senza modificazione della destinazione d’uso.

5. Gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell’edificazione sono di seguito riportati:

UF = 0,30 mq/mq Utilizzazione fondiaria IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità

HMAX = 3,00 ml Altezza massima per

le unità abitative HMAX = 3,50 ml

Altezza massima per le unità abitative realizzate in bioedilizia HMAX = 6,00 ml Altezza massima delle attrezzature di servizio SM = 38 mq Superficie minima per le unità

abitative

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 5,00 ml Distanza dalle strade

6. La SUL totale del comparto unitario si compone di due differenti quantità: una destinata alle attrezzature (uffici, servizi igienici, attività commerciali e di ristorazione ecc.) nella misura del 20% della Sul totale, ed un’altra riservata alle attività ricettive (unità abitative per la sosta ed il soggiorno dei turisti) nella misura del 80% della Sul totale. Le unità abitative possono essere aggregate in numero massimo di 4.

7. Oltre alla quantità di parcheggi indicata nelle “Schede dei Comparti Unitari” e realizzati con materiali che garantiscono la permeabilità del suolo e piantumati con essenze arboree autoctone o tradizionali dei luoghi, deve essere garantita una quantità minima di un posto macchina per ogni unità abitativa e posto equipaggio.

8. Non è ammesso il frazionamento del complesso ricettivo per singole unità immobiliari allo scopo di determinare la parcellizzazione della proprietà ovvero di realizzarne la suddivisione in multiproprietà.

CAPITOLO VII

Nel documento NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (pagine 31-38)

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