CAPO II ZONE PRODUTTIVE
ZONE A VINCOLO O DESTINAZIONE SPECIALE
Particolari zone del territorio comunale vengono classificate dal P.R.E. in base alle proprie caratteristiche fisiche, ambientali e produttive e alle esigenze di tutela delle risorse naturali, nonché a vincoli di natura urbanistica.
Vengono individuate le seguenti zone:
G1) Zone di rispetto dei corsi d'acqua G2) Zone a vincolo di rispetto stradale G3) Zone a vincolo di rispetto cimiteriale G4) Verde privato
G5) Strade, parcheggi e piazze G6) Viabilità pedonale
G7) Metanodotto
G8) Zone di particolare salvaguardia ambientale e paesaggistcica "zone del P.R.P. .
ART. 27
ZONE G1) - RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA
Interventi ammessi: tutti gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti; non sono ammessi interventi di nuova costruzione ad eccezione di quelli inerenti le attrezzature del territorio rivolti alla costruzione di infrastrutture e impianti pubblici realizzati da Enti istituzionalmente competenti.
Usi ammessi: sono ammessi gli usi esistenti e inoltre gli usi agricoli .
La zona di rispetto dei corsi d'acqua si sovrappone alla classificazione di zona agricola e come tale la relativa area può essere utilizzata ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi urbanistici.
ART. 28
ZONE G2) - RISPETTO STRADALE
La zona di rispetto stradale è destinata all'ampliamento delle strade esistenti e alla protezione della rete stradale nei confronti della edificazione e viceversa. La stessa interessa sia ambiti urbani che extra urbani.
La zona vincolata è in parte indicata sulle cartografie del Piano; dove non indicata la zona si intende automaticamente delimitata sulla base del D.P.R. 16/12/92 N. 495 e successive modifiche ed integrazioni e secondo la classificazione delle strade così come esistenti o come previsti dal Piano.
In tale zona sono escluse nuove costruzioni, fermo restando la possibilità del recupero degli edifici esistenti con incrementi una tantum, in ragione del 30% per edifici di superfici di 330 mq della loro attuale volumetrie, in ragione del 100% per edifici fino a mq. 100, per superfici intermedie si opera per interpolazione lineare. La nuova edificazione non può costituire in ogni caso avanzamento dell'edificio verso il corpo stradale.
Le zone di rispetto stradali sono considerate zone pubbliche e come tali espropriabili, limitatamente alle porzioni ed ai casi in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione e ampliamento dell'impianto viario esistente, che può prevedere anche la ubicazione lateralmente di parcheggi pubblici di urbanizzazioni secondarie.
Sono ammesse nelle zone di rispetto stradale, opere murarie per la sistemazioni di accessi, nonché l'ubicazione di chioschi ed edicole in precario, e per le zone esterne ai centri edificati e zone edificabili, l'insediamento di stazioni di servizio e rifornimento carburante nel rispetto delle normative vigenti, dietro stipula di specifica convenzione con il Comune, (anche nel caso della realizzazione di chioschi ed edicole) con la il richiedente si impegna allo spostamento dell'impianto in caso di necessità di allargamento della sede stradale.
I parametri per la edificazione delle costruzioni di servizio della viabilità sono i seguenti:
- Uf = 0,20 mq/mq
- Distacchi dai confini mt 5,00 - Distacco tra edifici interni mt 6,00 - Distacchi dai cigli stradali mt = 10,00 - H max = mt 5,00.
Le zone di rispetto stradale antistanti aree a destinazione agricola E1 si sovrappone alla classificazione di zona agricola e come tale la relativa area può essere utilizzata ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi urbanistici.
ART. 29
ZONE G3) - RISPETTO CIMITERIALE
Riguarda le aree comprese entro la fascia di rispetto indicate nelle cartografie di piano ai fini dell'applicazione del vincolo di inedificabilità.
Dette aree sono soggette alle limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. dele leggi sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934 n° 1265 e successive modifiche e integrazioni.
Interventi ammessi restano escluse gli interventi di nuova costruzione, eventuali costruzioni esistenti prima dell'adozione del P.R.E. possono essere interessate dagli interventi previsti dall'art. 9 lettera b), c), d) ed e) della legge 28 gennaio 1977 n° 10.
Nella zona é altresì consentita la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la vendita dei fiori, delle lampade votive ecc..., previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni a rimuovere il manufatto in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Usi ammessi: sono ammessi gli usi esistenti e inoltre gli usi consentiti nelle zone residenziali private B - C.
La zona di rispetto cimiteriale si sovrappone alla classificazione di zona agricola e come tale la relativa area può essere utilizzata ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi urbanistici.
ART. 30
ZONE G4) - VERDE PRIVATO
Trattasi di aree private collegate ad edifici esistenti e per le quali le particolari qualità ambientali, vegetazionale e/o storico monumentale impone la conservazione e possibilmente l'incremento del verde e delle alberature esistenti, salvaguardando le caratteristiche morfologiche dei luoghi.
Sono consentiti interventi di restauro, ristrutturazione, parziale rifacimento degli edifici esistenti, nonchè incrementi delle superfici utili esistenti in ragione del 20%.
Usi ammessi: sono ammessi gli usi esistenti e inoltre gli usi consentiti nelle zone residenziali private B - C.
ART. 31
ZONE G5) - STRADE PARCHEGGI E PIAZZE
I grafici del P.R.E. indicano in modo specifico i tracciati delle reti viarie esistenti e di progetto, nonche dei parcheggi e delle piazze. Tali aree se ricadenti nelle zone B, qualora cedute gratuitamente
al comune con specifico atto unilaterale possono essere computati ai fini della edificabilità dei lotti limitrofi in ragione del 50% della reale superficie.
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
a) Le strade b) I nodi stradali c) I parcheggi
L'indicazione grafica, dei nodi stradali, dei parcheggi e delle piazze ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.
I progetti esecutivi approvati sostituiscono a tutti gli effetti le indicazioni del Piano.
In assenza di progetto esecutivo l'indicazione del Piano è vincolante nei confronti degli interventi edilizi.
I parcheggi pubblici della rete stradale sono riportati nelle tavole del Piano. In sede di progettazione esecutiva possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.
ART. 32
ZONE G6) - VIABILITA' PEDONALE
Il P.R.E. individua per paricolari esigenze la viabilità a solo carattere pedonale. Le aree interessate possono essere sistemate e attrezzate solamente per il particolare uso.
ART. 33
ZONE G7) - METANODOTTO
La zona riguardante l'impianto di metanodotto e` dichiarata inedificabile per una profondita` adeguata alle caratteristiche della rete e stabilita dal D.M. del 24.11.84, pubblicato sulla G.U. n° 12 del 15.01.85.
Interventi ammessi restano escluse gli interventi di nuova costruzione, eventuali costruzioni esistenti prima dell'adozione del P.R.E. possono essere interessate dagli interventi previsti dall'art. 9 lettera b), c), d) ed e) della legge 28 gennaio 1977 n° 10.
Usi ammessi: sono ammessi gli usi esistenti
La classificazione di zona si sovrappone a quella di zona agricola e come tale la relativa area può essere utilizzata ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi urbanistici.
ART. 34
ZONA G8) - SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA "ZONE DEL P.R.P.".
In conformità di quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo 9 delle Norme tecniche unificate del vigente P.R.P. approvato dalla Regione Abruzzo e pertanto vigente nel nostro terrritorio, lo strumento urbanistico generale articola in modo più dettagliato le previsioni del Piano regionale paesaggistico e in particolare "indica le prescrizioni, per l'ambito preso in considerazione, relative agli interventi ammessi dal P.R.P." : normativa tecnica di attuazione.
Le norme Tecniche di attuazione vengono definite, in rapporto alle necessità di salvaguardia previste dal vigente P.R.P. e a quelle ritenute necessarie dal presente strumento urbanistico generale con riferimento alle seguenti specifiche zone:
Zona : G 8.1 Ambito montano (2), massiccio Gran Sasso "ex zona A2"
G 8.2 Ambito montano (2), massiccio Gran Sasso "ex zona C1"
G 8.3 Ambito Tordino-Vomano (8) Tordino - Vomano "ex zona B1"
Nell'articolare l'insieme degli usi consentiti, come da art. 6 delle NN.TT.AA. coordinate dalla regione Abruzzo * si specificano i reltivi parametri edilizi-urbanistici.
Gli usi consentiti, dal presente strumento urbanistico generale, sono sempre più restrittivi di quanto ammesso dal P.R.P.
Le previsioni del P.R.G. in applicazione dell'articolo 9 delle NTC del P.R.G., apportano leggere modifiche perimetrali alle previsioni del P.R.G.
I nuovi limiti e relativi confronti sono riportati nelle tavole 7.2 del P.R.G.