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Globalizzazione e tutela dei diritti

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Academic year: 2021

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Iura & Legal Systems - ISSN 2385-2445 2018 C(19): 177-178

177 Università degli Studi di Salerno

GLOBALIZZAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI*

Giovanni Sciancalepore**

Colleghi, studenti, Vi porgo il benvenuto del Dipartimento di Scienze Giuridiche che mi pregio di rappresentare.

Sono lieto di accogliere con un sentito e caloroso saluto il prof. Massimo Panebianco, protagonista assoluto di questo incontro per la presentazione del suo ultimo lavoro: il “Codice Euro – Globale. Epoche Spazi Soggetti”.

Prima di lasciare la parola ai relatori, mi sia consentito di esprimere alcune considerazioni sul tema.

Il fenomeno della globalizzazione si presenta come un processo intersettoriale.

Essendo il diritto espressione del vivere sociale, finisce per trovarsi, inevitabilmente, interessato dalle nuove esigenze della società globale, anzi è chiamato, per primo, a fornire risposte adeguate alle istanze via via emergenti dalla trasformazione in atto. Ed infatti, nello spazio globale, i soggetti che lo popolano si scoprono di fronte a sistemi normativi diversi: «il multilocalismo comporta una assolutizzazione e una de-sacralizzazione dei riferimenti normativi consueti al proprio luogo di origine» (cit. M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2000), così che i modelli giuridici d’appartenenza non appaiono più fissi e immutabili.

Accanto a poteri pubblici territoriali ultrastatali, tra cui specialmente l’Unione Europea, vi è un moltiplicarsi di poteri pubblici mondiali funzionali o settoriali, ognuno con un proprio compito.

Orbene, nell’analizzare questi nuovi ordinamenti, diversi sono gli interrogativi che emergono: esiste un ordine giuridico c.d. “globale”? Quanto i singoli Stati possono essere considerati i protagonisti di tale nuovo ordine, che si sovrappone alla sovranità interna di ognuno di essi? Quali sono le conseguenze dell’assenza di un governo centrale che possa dettare un corpus di regole generali comuni ai diversi settori? Che forme assumono gli istituti di garanzia in tale situazione? Si può parlare di una democrazia cosmopolitica? A chi, infine, giova la globalizzazione giuridica?

Sicuramente, nel tentativo di fornire qualche risposta alla complessità di queste domande, occorre guardare al diritto internazionale ed ai suoi postulati.

Ad un diritto internazionale, a giudizio della suggestiva e puntuale analisi dell’autore, “nuovo”, che dall’indagine storico – diacronica compiuta, parte dalla visione di un «ordinamento plurimo, pluralistico e plurisoggettivo» (cit. Panebianco) per approdare al fenomeno della globalizzazione dei soggetti Statuali come «fine dell’era dello Stato nazionale e inizio dell’epoca dello Stato post-nazionale» (cit. Panebianco).

Nell’ampia ricostruzione evolutiva che abbraccia le “Epoche”, gli “Spazi” ed i “Soggetti”, è proprio quest’ultima la tematica che ha catalizzato la mia attenzione,

* Relazione dell’11 dicembre 2018, svolta in occasione della presentazione del volume del prof. Massimo Panebianco “Codice Euro-Globale. Epoche Spazi Soggetti”, presso l’aula dei Convegni della Biblioteca Centrale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno.

** Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. Direttore del medesimo Dipartimento.

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evidentemente non per un fatto puramente casuale, ma perché, a giudizio dello stesso autore, rappresenta «il vero banco di prova delle teorie sulla globalizzazione del diritto internazionale attuale, nel quale allo sviluppo imponente delle grandi potenze economico-commerciali fa da contrappeso il declino evidente dei diritti sociali degli individui beneficiari del decadente welfare State» (cit. Panebianco).

Nella fase attuale non esiste una nuova “filiera” dei diritti fondamentali, ciascuno di essi avendo identica natura e funzione “fondante” della società globale.

Si registra tuttavia un’evidente distonia nella dimensione della loro attuazione e protezione, laddove i diritti a scopo individuale e sociale tendono ad essere divaricati e meno protetti rispetto a quelli a vocazione e scopo “economico - politico globale”. Invero il diritto internazionale del XX secolo ha compiuto una vera e propria incursione in un ambito, quello della protezione dei diritti sociali, originariamente non suo.

Tale tendenza ha indubbiamente rispettato l’esigenza di preservare le specificità dei singoli Continenti, come testimoniato dalle varie Convenzioni internazionali.

Certamente, la valutazione della CEDU e della Carta UE, consente di poter affermare che lo “spirito” che muove il sistema è quello di una protezione rafforzata di rispetto delle diversità, sia in una dimensione pubblica che privata.

Gli aspetti pratici, tuttavia, dimostrano la difficoltà incontrata dalle politiche di protezione, come prova in modo eloquente la deriva dell’attuale sistema di sostegno dei diritti alla libera circolazione internazionale delle persone (si allude alla realtà dei rifugiati, migranti, richiedenti asilo).

Sebbene, in altri termini, le politiche di sussidiarietà appaiono finalizzate alla c.d. “sovranità inclusiva” degli Stati membri, la teoria universale degli human rights sembra attraversare un momento di profonda e sconcertante crisi.

L’universalità dei diritti dovrebbe tradursi nella cancellazione dei conflitti di leggi in materia di statuto delle persone e degli individui nei rapporti di vita internazionale, intercorrenti tra Stati e persone, e persone tra loro.

Tale obbiettivo è senz’altro condivisibile ma non si estende, purtroppo, alle norme strumentali in materia civile, sociale, economica, «fino all’attuale deplorevole situazione di vero e proprio “crollo” degli human rights» (cit. Panebianco).

Non potendo sul punto indugiare sulle molteplici e variegate cause nonché sul possibile sviluppo di tale fenomeno, non mi resta che unirmi all’auspicio del prof. Panebianco che, in vista del prossimo 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, si augura il recupero di una dimensione di maggiore effettività dell’ articolo 28 della medesima secondo cui «Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati».

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