Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Diritto Privato
Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali
Fonti del diritto
FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono previste dalle c.d. “Preleggi” al codice civile. → Art. 1: sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, gli usi.
RANGO PRIMARIO
RANGO SECONDARIO
Sovranazionali: fonti comunitarie Nazionali Non statali Statali COSTITUZIONE FONTI PRIMARIE FONTI SECONDARIE TRATTATI REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI RACCOMANDAZIONI E PARERI •Regionali •Provinciali •Comunali
FONTI: NOZIONI GENERALI
FONTI DI PRODUZIONE
atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche
FONTI DI COGNIZIONE
strumenti attraverso i quali conoscere le fonti di produzione Fonti di cognizione ufficiali (G.U., B.U.R., G.U.C.E.)
Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”.
Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla.
Fonti di cognizione non ufficiali
Possono essere fornite da soggetti pubblici o privati.
FONTI-ATTO E FONTI-FATTO
Fonti-atto: è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui
l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche Tipicità delle fonti-atto.
Fonti-fatto: tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come
giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento
Usi – art. 1, “Preleggi”
CONSUETUDINE, es.
C
onsuetudini internazionali - art. 10 Cost. comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo: la
cosiddetta “diuturnitas”)
sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo: la cosiddetta “opinio juris ac necessitatis”)
FONTI STATALI- COSTITUZIONE E LEGGI
COSTITUZIONALI
La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti
Potere Costituente e potere costituito
Leggi costituzionali: procedimento
La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138):
due deliberazioni successive a distanza di tre mesi
a. nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa,
b. nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna
Camera, e almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da:
500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera.
c. per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum
LIMITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE
LIMITE ESPLICITO
posto dalla Costituzione (art.139):
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
LIMITI IMPLICITI:
a. Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (principio democratico,
di eguaglianza, della sovranità popolare, etc.)
Segue
…FONTI STATALI
LEGGE FORMALE ORDINARIA
E ATTI CON FORZA DI LEGGE
La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e
promulgato dal Presidente della Repubblica (legge ordinaria o legge costituzionale).
Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria,
approvata dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:
Decreti legislativi
Decreti legge
Decreti in caso di guerra
Decreti di attuazione dello Statuto
Referendum abrogativi
Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano
L’ITER LEGISLATIVO ORDINARIO
Le fasi di cui si compone l’iter
legis sono:
•
L
’
iniziativa legislativa
•
La deliberazione delle
Camere
•
La promulgazione della
legge
L’iniziativa legislativa
Hanno diritto di iniziativa legislativa:
Il Governo (disegni di legge)
Ogni parlamentare
50.000 elettori
Ogni Consiglio regionale
Il CNEL
LA DELIBERAZIONE DELLE CAMERE
Tipi di procedimento
Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una commissione parlamentare scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura: PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCEDIMENTO MISTO PROCEDIMENTO IN SEDE DELIBERANTE In sede referente La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti.
Trasmette, poi, il testo finale all’Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti.
Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell’altra Camera (navette
)
Segue … TIPI DI PROCEDIMENTO
In sede redigente
Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall ’ approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale.
La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge.
In sede deliberante
Alla commissione viene
demandata l’intera funzione legislativa:
il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione.
Non c’è dibattito e voto in Aula.
Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.
INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
PROMULGAZIONE:
ad opera del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle Camere (per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge) ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato.
Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
PUBBLICAZIONE
sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta degli atti normativiSegue
… FONTI STATALI
LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI
La legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni legislative.
Il decreto legislativo è quell’atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega.
Caratteristiche della legge-delega:
può essere conferita esclusivamente con legge formale
può essere conferita soltanto all’intero Governo e non ai singoli ministri
deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. contenuti necessari)
Procedimento del decreto legislativo:
proposta del ministro competente
delibera del Consiglio dei ministri
Segue … FONTI STATALI
IL DECRETO LEGGE
Il decreto legge è un atto avente forza di legge, adottabile “in casi straordinari di necessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla G.U. e “perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento
non lo converte in legge entro 60 giorni.
Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di Assemblea
Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.
Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che,
“anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”.
Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge il decreto.
I DECRETI LEGGE NON CONVERTITI:
I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sono
risolti in due modi:
attraverso la c.d. legge di sanatoria
il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in materia (art. 77 Cost.).
La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri
rispondono degli eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.) sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. danno erariale).
La reiterazione dei decreti legge
La L. n. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte di una sola delle Camere
La sent. n. 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione in qualunque caso di mancata conversione
Segue
… FONTI STATALI
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
I Regolamenti parlamentari sono:
fonti a competenza riservata
fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione
hanno la riserva, ex art. 64 Cost., a disciplinare
l’organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il
procedimento legislativo.
Procedimento: sono approvati a maggioranza assoluta e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Esclusione da parte delle Corte costituzionale del controllo
della loro legittimità costituzionale
Segue
… FONTI STATALI
REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale
di esprimersi direttamente su una determinata
questione (strumento di democrazia diretta).
È
“un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso
Segue
… FONTI STATALI
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza.
Fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge. Procedimento di emanazione di regolamenti governativi:
deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L’atto, a questo punto è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tipologia di regolamenti:
regolamenti di esecuzione delle leggi
regolamenti di attuazione
regolamenti indipendenti
regolamenti di organizzazione
FONTI REGIONALI
GLI STATUTI REGIONALI
Statuti speciali:
• disciplinati dall’art. 116 Cost.
• adottati con legge costituzionale ma modificabili con legge
regionale
• le modifiche agli Statuti speciali non sono sottoponibili a
referendum
Statuti ordinari:
• disciplinati dall’art.123 Cost. • ciascuna Regione si dota di
un proprio Statuto • entro 3 mesi dalla
pubblicazione, 1/50 degli
elettori della Regione o 1/5 dei Consiglieri regionali può
Segue
… FONTI REGIONALI
LA LEGGE REGIONALE
È una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa è equiparata la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano.
Il procedimento di formazione della legge regionale:
iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti
individuati dagli Statuti
approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a
maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. È previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente.
promulgazione: spetta al Presidente della Regione.
FONTI REGIONALI E LEGGE DI
REVISIONE COSTITUZIONALE
La riforma del Titolo V della Costituzione (L. n. 3/2001)
Il nuovo articolo 117 stabilisce:
un elenco di materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato
un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente:
lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni.
Tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinati dalle Regioni (potestà legislativa residuale delle Regioni).
Gli obblighi internazionali e gli obblighi comunitari: Parificate le posizioni del legislatore regionale e statale.
Segue
…. FONTI REGIONALI
REGOLAMENTI REGIONALI
Prima della riforma, il potere regolamentare era attribuito al
Consiglio regionale, mentre oggi
la scelta spetta agli
Statuti.
La riforma del 2001 ha introdotto il principio del parallelismo
tra funzioni legislative e funzioni regolamentari: il Governo
può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva
competenza statale.
FONTI DEGLI ENTI LOCALI
Pari dignità istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato quali componenti che “costituiscono la Repubblica” (art.114).
Rilevanza costituzionale degli Statuti degli enti locali (anche Comuni e Province sono tenuti a dotarsi di uno Statuto).
Comuni e Province adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare, per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
FONTI COMUNITARIE
La distinzione fondamentale nel sistema delle fonti comunitarie
Diritto derivato Diritto convenzionale
Atti vincolanti
REGOLAMENTI CE: direttamente applicabili
DECISIONI CE: direttamente applicabili ma rivolte a soggetti specifici DIRETTIVE CE: non direttamente applicabili, obbligatorie nei risultati, discrezionali nei mezzi per raggiungerli.
ECCEZIONE → Direttive self-executing
DIRETTIVE SELF-EXECUTING
o DETTAGLIATE
Così denominate perché contenenti una disciplina molto puntuale. Ne consegue che:
Possono essere immediatamente applicate
Ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella normativa
Possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno subito un danno
Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadino-cittadino.
DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNO
Prevalenza del diritto comunitario su quello interno
Le norme comunitarie non solo entrano direttamente nel nostro ordinamento ma prevalgono sulle norme interne contrastanti.
Ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono autonomi e separati (teoria dualistica). Ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono parti di un unico ordinamento (teoria unitaria).
Il Trattato CE segna la ripartizione di competenze tra i due ordinamenti
Gli eventuali conflitti tra norme vanno risolti dal giudice italiano applicando tale criterio della competenza.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E
DI ATTRIBUZIONE
Principio di attribuzione: la Comunità disciplina solo ciò che le è assegnato dai Trattati
I conflitti di attribuzioni delle competenze sono regolati dal
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ:
“ La Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri”.