• Non ci sono risultati.

Materiali e Risorse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Materiali e Risorse"

Copied!
26
0
0

Testo completo

(1)

I SEMINARIO DI STUDIO

“CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:

NUOVI SCENARI, NUOVE

TECNICHE DI CONTRASTO”

Magg. CC Fausto Iannaccone

Salerno, 23 ottobre 2019

(2)

La Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), istituita nell’ambito del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l’art. 3 del D.L. 345 del 1991 (ora

art. 108 del D.Lgs. 159 del 2011) , è un organismo investigativo con

competenza monofunzionale, composta da personale specializzato a

provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento,

in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla

criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria

relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque

ricollegabili all’associazione medesima

(3)

Competenze

Il D. Lgs. 159 del 2011 indica le competenze della Direzione ed i suoi rapporti con le Forze di Polizia, sia per le investigazioni preventive che per quelle giudiziarie. Alla D.I.A. è attribuita la funzione di prefigurare, attraverso un’attenta analisi dei fenomeni criminali di stampo mafioso, le loro linee evolutive, al fine di orientare tempestivamente le investigazioni giudiziarie in modo da contrastare più efficacemente la criminalità mafiosa. In particolare cura le seguenti attività:

Investigazioni Preventive

Vengono svolte attraverso uno studio sistematico e regolare del fenomeno criminale e l’analisi delle attività degli individui di cui si sospetta l’appartenenza ad organizzazioni mafiose. In particolare formano oggetto di investigazione preventiva:

• le connotazioni strutturali delle organizzazioni criminali;

• le articolazioni ed i collegamenti interni ed internazionali delle stesse; • i loro obiettivi e le modalità operative;

• ogni altra forma di manifestazione delittuosa riconducibile ad esse, ivi comprese le estorsioni.

La sintesi della fase conoscitiva rappresenta il punto di partenza delle attività investigative propriamente dette, che devono verificare "sul campo «l'attendibilità e la fondatezza dell'ipotesi originariamente formulata.

Tali attività interessano, in particolare, quattro aree: informativa, economico-patrimoniale, controllo antiriciclaggio e controllo sugli appalti.

Investigazioni Giudiziarie

La D.I.A. concentra la propria attenzione investigativa sui soggetti criminali piuttosto che sui singoli delitti. Di regola non agisce sulla base della notitia criminis, ma privilegia l'analisi del fenomeno nel suo complesso ed il contesto del reato associativo, puntando ad individuare nei singoli componenti dei gruppi mafiosi:

• le responsabilità; • i ruoli;

• le attitudini criminali;

• i comportamenti delittuosi posti in essere.

L'azione di contrasto si sviluppa contro obiettivi strategicamente selezionati, che vengono aggrediti nel loro insieme, senza dispersione di risorse informative o di energie investigative.

La D.I.A. agisce in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle Forze di Polizia che forniscono ogni possibile cooperazione al personale investigativo della Direzione.

Cooperazione Internazionale

Il Reparto “Relazioni internazionali ai fini investigativi” promuove e sviluppa i collegamenti – informativi ed operativi – con gli organismi esteri specializzati nella lotta al crimine organizzato.

Le attività di scambio riguardano le principali agenzie investigative dei Paesi dell’Unione Europea, nonché le polizie di Paesi appartenenti ad altre aree continentali (Paesi non UE, America, Asia, Africa e Oceania).

Il III Reparto partecipa ai principali fori di cooperazione multilaterale di polizia in tema di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata transnazionale.

(4)
(5)
(6)

Articolo 416 bis codice penale

• Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

• Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. • L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

• Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

• L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

• Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

• Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(7)

Qualificazione Articolo 416 bis

codice penale

(8)
(9)

FIGURE APICALI

DELL’ASSOCIAZIONE

(10)
(11)
(12)

Associazione ARMATA

(AGGRAVANTE)

DISPONIBILITÀ DI ARMI E MATERIE ESPLODENTI DESTINATE AL CONSEGUIMENTO DEI FINI DELL’ASSOCIAZIONE

(13)
(14)

L’art. 416 ter c.p.

• Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

• La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

• Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

• In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

(15)

L’art. 416 bis 1

C.P.

• Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle

condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

• Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti

con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena

risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

• Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle

condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,

si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori

anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la

cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della

reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

(16)
(17)
(18)

Attività

(19)

Esito attività investigative

Comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p..) = analisi delle fonti di prova

finalizzata a dimostrare:

• esistenza ed operatività del sodalizio (quindi del vincolo associativo, del potere

d’intimidazione, della solidarietà tra gli associati, del controllo del territorio e di

attività economiche, infiltrazioni nella p.a. e negli appalti);

• eventuali rapporti e mutuo riconoscimento con altre organizzazioni mafiose;

• individuazione dei ruoli di ciascun associato (promotori, organizzatori, direttori ed

affiliati);

• eventuale disponibilità di armi (aggravante);

• attribuzione dei singoli fatti reato agli associati;

• individuazione delle cose utilizzate per la commissione del reato e di quelle che ne

sono il prezzo, prodotto, profitto o che ne costituiscono il reimpiego ai fini della

confisca (artt. 240 e 416bis comma 7 c.p.).

(20)

Valutazione dell’Autorità Giudiziaria (DDA - GIP)

l) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis co. 1.2,3, 4. 5, 6, 8 c.p. per aver fatto parte - insieme con altre persone non identificate, nonché con XXX, YYY, ZZZ … tutti deceduti, gli ultimi cinque a seguito di agguato camorristico, e con le persone più sotto indicate, nei confronti delle quali si è proceduto separatamente in diversi procedimenti penali, con la consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, di un'associazione camorristica denominata "clan ***", radicata, con stabile organizzazione, nel Comune di ***, e con articolazioni territoriali altrettanto stabili nei comuni limitrofi, tra i quali *** e con proiezioni su ***, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo nonché della nota appartenenza del clan allo storico gruppo camorristico della Nuova Famiglia, dei legami, anche parentali, che legano alcuni dei capi storici dell’associazione stessa (alcuni dei quali tuttora in carcere) agli attuali vertici dell'organizzazione; delle azioni violente, quali le c.d. gambizzazioni, tutt’oggi poste

in essere dall'organizzazione per intimidire, ammonire, punire - e della condizione di assoggettamento e

di omertà che ne deriva; al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di omicidio, estorsione, usura, riciclaggio e reimpiego di beni;

In particolare, alfine di ottenere:

• - il controllo mafioso - violento, persuasivo e diffuso - delle attività economiche dei comuni sottoposti

all'egemonia del clan, soprattutto nella provincia a nord di Napoli, con proiezioni affaristiche e criminali verso le altre regioni italiane, anche attraverso la gestione monopolistica violenta di interi settori imprenditoriali e commerciali e comunque attraverso l'imposizione di tangenti estorsive a imprenditori edili, commercianti e altri operatori economici attivi nei più diversi settori produttivi e di servizi; nonché attraverso sistematiche dazioni usurarie, a fronte delle quali impadronirsi poi delle attività commerciali degli usura ti, stretti dalla morsa creditizia violenta;

(21)

Valutazione dell’Autorità Giudiziaria (DDA - GIP)

• il condizionamento mafioso e collusivo delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e

centrali, al fine di conseguire indebitamente, in favore di soggetti e imprese riconducibili

all'organizzazione, il rilascio di titoli concessori e autorizzatori, provvidenze economiche, appalti e servizi pubblici o di interesse pubblico, giungendo anche al controllo camorristico di comparti dell'economia pubblica e dei servizi;

• il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli

ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti. armi, contrabbando, ed altro);

• la tutela dell'impunità degli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di

organismi istituzionali, nonché attraverso l'esercizio di minacce nei confronti di collaboratori di giustizia e loro congiunti;

• l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la

contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni;

• il conseguimento per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;

• la realizzazione sistematica di delitti contro la persona e contro il patrimonio e comunque

finalizzati all'illecita accumulazione di ricchezza (omicidi, ferimenti, usura ed estorsione, traffici di stupefacenti e di armi. contrabbando di tabacchi lavorati esteri, riciclaggio e reimpiego di denaro proveniente da delitto),con articolata ripartizione in base al territorio e in base ai compiti e al ruolo di ciascuno;

(22)

Valutazione dell’Autorità Giudiziaria (DDA - GIP)

In particolare, quanto agli indagati del presente procedimento:

TIZIO, CAIO E SEMPRONIO, quali vertici assoluti e indiscussi del clan

anche unitamente a AAA per il quale si procede separatamente, anche da detenuti

ed in tale veste promotori, direttori, organizzatori ed effettivi referenti delle attività

sopra descritte, anche durante le rispettive detenzioni grazie alla

strumentalizzazione di qualsiasi tipo di modalità comunicativa esterna, utilizzata

per veicolare ordini e direttive, grazie tra l'altro ai colloqui con i familiari liberi; tutti

titolari dei poteri direttivi strategici e di supremazia ed indirizzo sugli affiliati, a

vario livello a loro subordinati, promuovendo essi all’occorrenza anche specifici reati

fine, sia tipici dell’azione della c.d. ala criminale - appartenente ai vari sottogruppi

territoriali- sia di quella imprenditoriale, cui impartivano direttive e fornivano

ingenti provviste finanziarie derivanti dai delitti commessi e dall'accumulazione, nel

tempo, di cospicue ricchezze illecite; in particolare per aver concordato e condiviso

tra loro le linee strategiche, organizzative e operative del sodalizio, decidendo

anche gli assetti dei gruppi dirigenti di volta in volta individuati, e per aver

continuato a mantenere, anche in stato di detenzione, il controllo e la direzione del

clan e la supremazia sugli affiliati;

(23)

Valutazione dell’Autorità Giudiziaria (DDA - GIP)

ALFA, BETA e GAMMA

Quali fiduciari dei componenti della dirigenza del sodalizio, costituita dal nucleo ristretto della famiglia ***, ed in tal senso destinatari diretti di ordini e direttive impartite da questi ultimi, e a loro volta tenuti a

riferire e rendicontare ai medesimi; GAMMA, in particolare, capo, promotore e direttore in quanto principale artefice degli investimenti imprenditoriali e finanziari in favore del nucleo dirigente centrale e talvolta coinvolto dai membri della famiglia nell'adozione di scelte strategiche, sia criminali che

economico-criminali; BETA, in particolare, partecipe incaricato di tenere contatti e trasmettere messaggi tra TIZIO, soprattutto durante la permanenza di questi a ***, e i vertici del sodalizio, nonché imprenditore favorito, protetto e a disposizione della famiglia ***, con la quale condivideva di fatto interessi economici, in particolare nel settore della gioielleria, la quale attività commerciale era utilizzata anche come

strumento di conservazione ed implementazione delle relazioni esterne utili al mantenimento del potere mafioso della famiglia; ALFA capo, promotore e direttore in quanto destinatario dei compiti fiduciari più delicati, a stretto contatto con i membri della famiglia *** e incaricato di tenere relazioni esterne e

veicolare direttive e messaggi, sia ai "quadri "criminali del sodalizio, sia a esponenti di altri clan sia ad altre figure, anche professionali, delle cui prestazioni la famiglia *** dovesse aver bisogno; (…)

VERDI

(poi deceduto) capo, promotore e direttore in quanto coordinatore delle articolazioni territoriali

dell'organizzazione, delle relative attività delittuose e del/a ripartizione dei conseguenti illeciti profitti; egli, per adempiere alla sua funzione, ed essendo sottoposto a sorveglianza speciale nel comune di ***, si avvaleva della collaborazione di FILANO, SEMPRONIO e MARTINO, alle cui dipendenze hanno operato, tra gli altri, ***;

(24)

Valutazione dell’Autorità Giudiziaria (DDA - GIP)

ROSSI

quale appartenente ad una Forza di Polizia, e con il ruolo di informare

costantemente il clan *** nelle sue componenti apicali (ivi compresi i

componenti della famiglia ***) di informazioni riservate attinenti lo stato

delle indagini, di trasmettere comunicazioni ed ambasciate di assoluta

importanza fra i vari associati, assicurare i contatti tra gli stessi ed agevolare

gli incontri, agevolando attraverso la sua persona passaggi di denaro

provento delle attività delittuose intervenendo in alcuni casi per eludere e

distogliere le attività di indagini di altre Forze di Polizia.

Con le aggravanti di cui al IV, Ve VI comma, trattandosi di associazione

avente la disponibilità di armi da sparo, che ha finanziato l'attività economica

con i proventi dei delitti di estorsioni ed esercizi illecito di attività finanziaria;

Nei comuni di *** e località limitrofe, e con condotta perdurante fino alla

metà del 2015, salve le specificazioni sulla decorrenza, ovvero sullo spirare,

del tempus commissi delicti indicate per ciascun indagato della rubrica.

(25)

Valori (in euro) dei sequestri e delle confische

eseguiti dal 1992 - al 30/06/2019

ORGANIZZAZIONI Sequestri

(art. 321 cpp) Confische(D.L.306/1992 art.12 sexies) Sequestri(DLgs 159/2011) Confische(DLgs 159/2011)

Cosa Nostra 1.954.344.288 95.790.822 11.403.545.515 7.130.752.034 Camorra 3.046.821.510 438.806.856 2.794.105.257 1.082.322.443 'Ndrangheta 1.092.931.375 341.730.878 2.408.650.903 1.787.305.011 Crim.Org.Pugl. 103.314.615 39.530.129 147.707.259 117.287.634 Altre 851.542.287 31.392.427 531.240.142 437.459.156 Totali 7.048.954.075 947.251.112 17.285.249.076 10.555.126.278 Organizzazioni Valori Cosa Nostra 2.177 Camorra 3.186 'Ndrangheta 2.797 Crim.Org.Pugl. 803 Altre 1.597 Totale 10.560

Dati complessivi delle

ordinanze di custodia cautelare

eseguite dal 1992 - al 30/06/2019

(26)

Grazie

Riferimenti

Documenti correlati

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero