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RISCHIO CHIMICO
REACH
CLP
Progetto Regionale REACHLinea assistenza
Treviso, 25 giugno 2013
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Nuovi regolamenti in vigore
Regolamento 1907/2006 (REACH)..registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze chimiche
Regolamento 453/2010 (SDS)
..concernente le disposizioni in materia di schede dei dati di sicurezza
Regolamento 1272/2008 (CLP)
Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele
Il datore di lavoro dovrà verificare se gli agenti
chimici che utilizza presentano :
•
Classificazioni diverse
•
Etichettature diverse
Rispetto alla legislazione previgente
ed eventualmente aggiornare
la valutazione dei rischi
Schede dati di sicurezza (SDS)
Se ne occupa:
Il Regolamento 1907 /2006 (Reg. REACH)
Concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
e
Il Regolamento 453 /2010 (Reg. SDS)
concernente le disposizioni sulle schede dati di sicurezza (SDS)
L’applicazione di queste norme influenza in maniera significativa le informazioni che devono essere fornite da chi immette sul mercato sostanze / miscele pericolose
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Articolo 31 REGOLAMENTO REACH Quando è obbligatoria la SDS?
Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II (ora del Reg. 453/2010 ):
a) Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento n. 1272/2008 (CLP) o una miscela risponde ai criteri di classificazione comepericolosasecondo la direttiva 1999/45/CE
b) o quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT)
ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile(vP vB)in base ai criteri di cui all'allegato XIII
c) o se una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
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Articolo 31 Regolamento REACH E quando è «su richiesta» la SDS ?
3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta,una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando la miscelanon risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE,ma contiene:
a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o
b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT),oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vP vB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Articolo 31 Regolamento REACH
Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia
richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza
quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n.
1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva
1999/45/CE,
offerte o vendute al pubblico
,
sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli
utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della
protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente
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Articolo 32 Regolamento REACH
Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza
Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela , che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:
a) il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo;
b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento; c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;
d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.
(SPERIMENTAZIONE ADATTATA IN MODO SPECIFICO A UNA SOSTANZA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE )
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Titoli obbligatori della SDS
1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazione sugli ingredienti 4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni
1. SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Questa sezione prescrive le modalità di identificazione della sostanza o miscela e le modalità di indicazione nella scheda di dati di sicurezza degli usi pertinenti identificati e del nome del fornitore della sostanza o miscela, compreso un contatto per i casi di emergenza
1.2. Usi pertinenti identificatidella sostanza o miscela e usi sconsigliati
Sono indicati almeno gli usi pertinenti identificati per il destinatario o i destinatari della sostanza o miscela.
Si tratta di una breve descrizione dell’uso a cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio “ritardante di fiamma”, “antiossidante”.
Sono inoltre elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l’elenco sia esaustivo.
Cosa fare se l’uso non è conforme?
Chiedere al produttore di prevedere l’uso che interessa il DU (utilizzatore a valle)
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11 dr. Lucio Ros - SPISAL Az. ULSS 9 Treviso 11 dr. Lucio Ros - SPISAL Az. ULSS 9 Treviso 11
SDS
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali incompatibilità 7.3. Usi finali particolari
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/ protezione individuale
8.1. Parametri di controllo*
8.2. Controlli dell'esposizione
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
9.2. Altre informazioni
* (TLV, DNEL, PNEC, BEI, DMEL,ecc.)
12 dr. Lucio Ros - SPISAL Az. ULSS 9 Treviso 12 dr. Lucio Ros - SPISAL Az. ULSS 9 Treviso 12
SDS non a norma
Section 8: Exposure Controls/Personal Protection Engineering Controls:
Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their respective threshold limit value. Ensure that eyewash stations and safety showers are proximal to the work-station location.
Personal Protection:
Splash goggles. Lab coat. Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Gloves.
Personal Protection in Case of a Large Spill:
Splash goggles. Full suit. Vapor respirator. Boots. Gloves. A self contained breathing apparatus should be used to avoid inhalation of the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist BEFORE handling this product.
13 dr. Lucio Ros - SPISAL Az. ULSS 9 Treviso 13 dr. Lucio Ros - SPISAL Az. ULSS 9 Treviso 13
8.2 Controlli dell'esposizione Dati di progetto
Utilizzare unicamente attrezzature antideflagranti. Fornire areazione adeguata.
Protezione individuale
Protezione respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente: Dispositivo di filtraggio con AX filtro o respiratore autonomo.
Protezione delle mani: In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.
gomma butilica
Tempo di penetrazione: > 480 min Spessore del guanto: 0,5 mm
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166
SDS a norma ?
Analisi delle SDS
E quindi ………
Il datore di lavoro dovrà verificare
se quanto
riportato sulle nuove SDS determina
l’opportunità di modificare le modalità
lavorative
ed eventualmente
aggiornare la valutazione dei rischi
14SDS estese (SDSe)
con SCENARI DI ESPOSIZIONE
Ai sensi del REACH, quando una sostanza soggetta a registrazione è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 10 tonnellate all’anno ed è classificata come pericolosa o sia considerata PBT/vPvB
è necessario procedere alla valutazione della esposizione
, comprendente la creazione discenari d’esposizione
(SE) per tutti gli usi identificati,stimando l’esposizione attesa e confrontandola con i livelli “privi di effetti” determinati nella fase di valutazione dei pericoli.
SCENARI DI ESPOSIZIONE
Lo scenario d’esposizione descrive quindi le condizioni nelle quali una determinata sostanza può essere usata in sicurezza. Questa situazione si realizza quando la sostanza assorbita dalle persone o dall’ambiente è inferiore a certi livelli ritenuti sicuri I livelli di dose-risposta presi in considerazione sono due: il DNEL(Derived No Effect Level) da applicare alle persone
ilPNEC (Predicted No Effect Concentration) da applicare all’ambiente
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SCENARI DI ESPOSIZIONE
Caratterizzazione del rischio
Il risultato del rapporto tra Livello di Esposizione Stimato e DNEL e tra la Concentrazione ambientale prevista e PNEC è il rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR),
che deve essere indicato, analogamente a DNEL e PNEC, sulle SDS e che dovrà essere inferiore ad 1
cioè il livello di esposizione previsto deve essere minore del livello di non effetto (DNEL e PNEC)
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I Determinanti
Uno SE deve includere i parametri principali che determinano i rilasci della sostanza e di
conseguenza l’esposizione, i cosiddetti determinanti: Generalmente i determinanti sono divisi in due categorie:
•le condizioni operative (OC)
•misure di gestione del rischio (RMM).
Le OC si riferiscono a strumenti o parametri che agiscono durante la produzione o l’uso di una sostanza e che possono avere un impatto sull’esposizione di esseri umani o dell’ambiente.
Le RMM includono ogni azione e strumento che è introdotto durante la produzione o l’uso di una sostanza per prevenire e/o
controllare/ridurre l’esposizione degli umani o dell’ambiente.
Materiale%20didatticoREACH_Attias.ppt#142. Presentazione standard di PowerPoint Materiale%20didatticoREACH_Attias.ppt#143. Presentazione standard di PowerPoint
Condizioni operative (OC)
• Durata e frequenza dell’uso;
• Forma fisica della sostanza;
• Rapporto tra superficie e volume degli articoli;
• Concentrazione della sostanza nella preparazione o nell’articolo;
• Quantità usata;
• Altre condizioni operative importanti, come temperatura di processo, pH
Misure di gestione del rischio (RMM)
• Misure di gestione del rischio relative alla salute umana descritte con la relativa efficienza, divise per via di esposizione (tipo di ventilazione, mezzi di protezione personali)
• Misure di gestione del rischio relative alla protezione ambientale, divise per acque reflue, emissioni in atmosfera, protezione del suolo;
• Misure per la gestione dei rifiuti.
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Lo scenario di esposizione finale che descrive le condizioni operative di utilizzo e le misure di mitigazione del rischio che controllano il rischio in modo adeguato dovrà essere:
•Documentato nel CSR con la valutazione degli effetti •Comunicato al DU tramite un Allegato alla SDS (SDSe)
No No
Si
Caratterizzazione del rischio
I rischi sono adeguatamente controllati? Informazioni /dati Identificazione effetti Primo scenario di esposizione Rivedere le OC e/o le RMM
Valuta l’esposizione Controllo degli effetti Pericolosa PBT/vPVB
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Esempio di Scenario di Esposizione per l’ Acetone
Limitatamente a
• Ambito di utilizzo della sostanza
• Sintesi ( Produzione)
• Diluizione Trasferimento da/a Grandi Contenitori senza linee dedicate
• Trasferimento da/a Piccoli Contenitori con linee dedicate
• Sintesi di Intermedi
• Verniciatura industriale
• Applicazione Industriale mediante rulli
• Trattamento/Lavaggio Industriale mediante immersione
• Applicazione Professionale con rulli/pennelli
• Verniciatura professionale
• Trattamento/Lavaggio Professionale mediante immersione
Il regolamento REACH prevede che lo SE venga preparato dal Produttore/ Importatore.
E’ molto importante, tuttavia, lo scambio di informazioni tra fornitori e clienti prima e dopo l’elaborazione dello scenario. Prima dello scenario lo scambio di informazioni serve a identificare gli usi della sostanza;
Dopo l’elaborazione dello scenario è molto importante che l’utilizzatore a valle (il cliente) comprenda se le sue condizioni di
lavoro sono rappresentate nello scenario preparato dal fornitore
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Scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento
Dal confronto tra quanto previsto dallo SE e l’operatività aziendale possono emergere 4 situazioni :
1) Le condizioni di lavoro dell’utilizzatore a valle sono identiche a quelle riportate nello SE.
2) L’utilizzatore a valle applica misure di tipo simile a quelle raccomandate dal fornitore e se le condizioni operative sono uguali può dimostrare e documentare che l’insieme delle sue condizioni ha praticamente la stessa efficienza di quelle descritte dal fornitore.
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Scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento
3) Se invece il fornitore ha elaborato lo SE in base a condizioni operative e misure di gestione del rischio diverse da quelle in cui opera l’utilizzatore a valle, queste differenze devono essere valutate tramite un meccanismo previsto dallo SE (Scaling) e quindi si stabilisce se le differenze rilevate, considerate nel loro insieme, costituiscono o meno un rischio accettabile. 4) Se, non è possibile rapportare quanto descritto dallo SE con le condizioni dell’utilizzatore a valle, ma i dati sperimentali suggeriscono un’esposizione inferiore al limite
considerato pericoloso (DNEL o PNEC), l’utilizzatore a valle deve elaborare un proprio CSA (Chemical Safety Assessment) e notificarlo all'ECHA.
E quindi ………
Il datore di lavoro dovrà verificare:
-Se il suo uso è previsto dallo Scenario di Esposizione, in caso contrario deve cambiare sostanza
-se quanto riportato negli Scenari di esposizione delle nuove SDSe determina l’opportunità di modificare le modalità lavorative
ed eventualmente aggiornare la valutazione dei
rischi
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Autorizzazione
Allegato XIV
L’autorizzazione ha l’obiettivo di garantire una buona gestione del rischio e la sostituzione a termine delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) Dapprima queste sostanze vengono riportate nell’ elenco di sostanze candidate (Candidate List) per poi essere eventualmente incluse nell'allegato XIV .
Numero di sostanze nella Candidate list: 144 (20.6.2013)
Numero di sostanze elencate all'Allegato XIV: 14...\presentazioni varie\rischio chimico -presentazioni\REACH - GHS\Regolamenti testo\Regolamento REACH maggio 2013.pdf
Nel caso di sostanze in allegato XIV si deve quindi inoltrare una richiesta d'autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in miscele e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli
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Restrizioni
allegato XVII
In materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze, miscele e articoli. In totale 63 voci. Esempio:
59. diclorometano Gli svernicianti contenenti DCM in conc.>= 0.1% a) Non sono immessi sul mercato dopo il 6.12.2010
b) ………..
c) Non sono utilizzati da operatori professionali (lav. dipendenti e autonomi) dopo il 6.6.2012 ..deroghe…
E quindi ………
Il datore di lavoro
dovrà verificare:
-
Se utilizza sostanze coinvolte nella
procedura di AUTORIZZAZIONE
-
o sostanze sottoposte a RESTRIZIONE
Ed organizzare di di conseguenza la
sua attività
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Articolo 35 Regolamento REACH
Accesso dei lavoratori alle informazioni
I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro
rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a
norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle
sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali
possono essere esposti nel corso della loro attività
professionale.
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E quindi ………
Il datore di lavoro dovrà verificare se si
rende necessario l’aggiornamento della
Informazione e Formazione dei
lavoratori .
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CRITICITA’
(AL MOMENTO ATTUALE)•
Nuova terminologia e sigle con cui familiarizzare:
(R.E.A.Ch., C.L.P., SDSe, DU, SE, DNEL, PNEC,
CSA, CSR, RCR, OC, RMM, ECETOC, SVHC,
UBCV….!!!);
•
Schede di Sicurezza nuove ancora «acerbe»…
tuttavia
…
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VANTAGGI
ED OPPORTUNITA’
•
Progressivo
allontanamento
dal mercato delle sostanze
più pericolose;
•
Migliore
conoscenza
dei prodotti chimici, armonizzazione a
livello europeo, e non solo;
•
Coerenza delle norme (
REACH, CLP e d.Lgs. 81/08
«dialogano»
)….
•
Una più ampia
divulgazione
delle conoscenze e dei
problemi legati alle sostanze chimiche, e quindi:
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VANTAGGI ED
OPPORTUNITA’
……
MAGGIORE TUTELA DELLA
SALUTE DEI CITTADINI, intesi
come:
1.
Lavoratori
2.
Consumatori
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VANTAGGI
ED OPPORTUNITA’
……e, per il Datore di Lavoro:
La valutazione del rischio chimico/cancerogeno
si arricchisce di criteri ed ha maggiori
elementi di definizione
Diventerà più agevole
se tutti i protagonisti
della catena di approvvigionamento
rispettano le regole
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COLLABORAZIONE
•
Impegno della REGIONE VENETO ad
ASSISTERE
le Aziende nella corretta
applicazione delle nuove norme e regolamenti;
•
A LIVELLO LOCALE, disponibilità dei SERVIZI
SPISAL tramite i relativi
«sportelli
informativi»
;
•
AMPIA DISPONIBILITA’ di informazioni , Linee
Guida ed approfondimenti sulla rete, e nei
siti
internet degli SPISAL
http://echa.europa.eu
L’ECHA ( Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ), che ha sede a Helsinki, è entrata in funzione nel 2008.Ha il compito di gestire le procedure per la registrazione, l’autorizzazione e le eventuali restrizioni relative a prodotti chimici, così da assicurare un livello standard in tutta Europa.
I Regolamenti dell’ Unione Europea entrano in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri .
L’applicazione delle norme è demandata a: «Autorità competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria «Autorità competenti locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato,
Nella Regione del Veneto è la Direzione Regionale Prevenzione
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Il sistema dei controlli è costituito da
amministrazioni ed enti :
dello Stato ;
delle Regioni e Province Autonome .
Il Ministero della Salute con nota n.
16258-P-24/07/2012, ha emanato il “Piano nazionale dei
controlli sulla applicazione del regolamento
REACH - Anno 2012” ,
Amministrazioni ed Enti dello Stato :
gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera «USMAF», l'Agenzia delle dogane ;
i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri(«NAS») i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri («NOE»). l'istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro ( ex ISPESL ora inserito nell’ INAIL ) ;
il Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute ;
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Enti delle Regioni e Province Autonome
In Veneto: Aziende U.L.S.S. ed A.R.P.A.V.
In questa prima fase sono stati nominati ispettori regionali
•4 operatori di Aziende ULSS
•1 ARPAV
Che hanno effettuato nel 2011 e nel 2012 i controlli in 13 aziende
Nel maggio-giugno 2013 è stato organizzato un percorso formativo organizzato presso l’Università Cà Foscari di Venezia per preparare circa 50 “ ispettori Reach/CLP “ con distribuzione in tutte le Aziende Sanitarie, e presso ARPAV .
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REACH EN-FORCE 1
(programma di ispezione comunitario)
Periodo di attività di vigilanza in Italia
Maggio 2009 - aprile 2011
Target :
• Fabbricanti/importatori
Focus
• Pre-registrazione – registrazione
• SDS
42REACH EN-FORCE 2
Obiettivo previsto dall’’ECHA per L’Italia :
20 ispezioni tra aprile e dicembre 2011 ed altrettante nel 2012 Il target group richiesto dall’ECHA è rappresentato da:
• aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali
• aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia
Con particolare riferimento alla pericolosità (CMR cat. 1 e 2 e pericolose per l’ambiente) e al tonnellaggio.
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CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI (Indicazioni nazionali ) a. qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat. 1 e 2 e pericolose per l’ambiente;
b. accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull’attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;
c. le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
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In Veneto sono state così selezionate 59 ditte che
rientravano nel target
A ciascuna di queste è stato inviato un questionario in
cui chiedevano informazioni:
• sulle caratteristiche dell’azienda
• sulle sostanze/ miscele utilizzate e prodotte.
Elementi del questionario
1. Dati Identificativi della Ditta
2 Caratteristiche organizzazione della Ditta 3 Tipologia di Impianti ed Attrezzature 4 Ruolo dell’ Azienda rispetto a Reach 5 Elenco delle Sostanze e Miscele (prime 10) 6 Elenco Fornitori
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Sono state scelte 7 ditte nel 2011 e 6 nel 2012 in cui è stata effettuata l’ispezione
OBIETTIVI DELL’ISPEZIONE
Verifica pre-registrazione e registrazione
Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
CLP, limitatamente agli artt. 40 ( notifica sostanza ) e 49 ( conservazione delle informazioni )
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Al termine delle attività di controllo sembra possibile indicare alcuni punti di forza riscontrati presso le aziende:
• le sostanze chimiche iniziano ad essere gestite con gli strumenti REACH e CLP
• la classificazione delle miscele è corretta
• le etichette rispondono ai requisiti normativi
• le SDS sono molto migliorate con l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011 , n. 186 . Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
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Decreti SANZIONI
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Il quadro sanzionatorio si presenta piuttosto severo, con sanzioni amministrative fino a 90.000 € per l'inadempienza alla maggior parte degli obblighi del regolamento;
La mancata registrazione è punita con una sanzione di almeno 15.000 € Almeno 10.000 € di multa la mancata fornitura di scheda di sicurezza (dove prescritta);
Almeno 3.000 € la mancata fornitura della scheda di sicurezza in lingua italiana.
Il fabbricante, l'importatore o utilizzatore a valle che fabbrica, che immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 €