• Non ci sono risultati.

ASILO E PROTEZIONE UMANITARIA TRA UNITA' EUROPEA E ORDINAMENTO ITALIANO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "ASILO E PROTEZIONE UMANITARIA TRA UNITA' EUROPEA E ORDINAMENTO ITALIANO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

INTRODUZIONE

Secondo le statistiche pubblicate dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, alla fine del 2003, oltre 17.000.000 sono state le persone costrette a fuggire dalle proprie case per fuggire da guerre, per sottrarsi ad un pericolo di morte o torture

o comunque perché, per cause legate alla loro storia personale o alla situazione nel loro paese, era per loro impossibile rimanere1.

Oltre 300.000, sempre secondo i dati forniti dall’ UNHCR, sono coloro che entro la fine del 2003 si sono presentati alle autorità degli stati membri dell’ Unione Europea con la richiesta di protezione internazionale, sottoforma di status di rifugiato prevista dalla convenzione di Ginevra del 19512.

Il fenomeno degli esodi o degli esili forzati non è certo cosa ignota alla Comunità Internazionale: da sempre, nel mondo, singole persone, gruppi o intere popolazioni sono state costrette a fuggire da persecuzioni inflitte loro per varie ragioni, quali, ad esempio, la professione di una diversa religione, l’appartenenza ad una diversa razza, l’espressione di un diverso pensiero politico, in contrasto con quello del governo del paese di provenienza3. La questione dei rifugiati ha assunto dimensioni tali per le quali nessuno stato può restare più indifferente.

1UNHCR, 2003 Global Refugee Trends, Overview of refugee populations, new arrivals, durable solutions, asylum

seekers and other persons of concern to UNHCR, population data unit/PDGS, division of operational support,

www.unhcr.ch/statistics, 15 Giugno 2004, nel numero sono compresi i richiedenti asilo, i rifugiati e le alter persone di interesse per UNHCR, ad esempio gli sfollati interni, vedere oltre.

2 UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialised Countries, January to June 2004, Comparative Overview Of

Asylum Applications Submitted In 25 European And 5 Non-European Countries, population data unit/PDGS, division of operational support, www.unhcr.ch/statistics, 27 Agosto 2004, nel numero sono compresi solo i richiedenti asilo, con riferimento a 14 “vecchi” stati membri (l’Italia è esclusa per mancanza di dati disponibili) ed a 6 dei nuovi stati membri (Cipro, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia)

3 Come è affermato all’articolo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966, e all’articolo 2 del Patto

(2)

Infatti, l’ esistenza del diritto internazionale, in special modo di quello umanitario, che riconosce a tutti una serie di diritti civili, politici ed economico-sociali che gli stati sono tenuti a garantire a ciascuno, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla provenienza.

L’ Italia non è certo esclusa da questo fenomeno: notizie di sbarchi di

migliaia di profughi sulle nostre coste ci arrivano giornalmente dai mezzi di informazione, triste testimonianza di situazioni umanamente devastanti. Ma la possibilità per i profughi in cerca di asilo di raggiungere paesi sicuri si scontra con la reale volontà o capacità di questi paesi di far fronte ad una simile problematica, che si risolve con un più o meno esplicito rifiuto da parte delle autorità di farsi carico della loro protezione.

In questo momento l’ Europa è attraversata da un diffuso sentimento di diffidenza e paura nei confronti degli stranieri in generale, sentimento dovuto soprattutto ai tristemente noti accadimenti internazionali legati al terrorismo.

Se fino a poco più di cinquant’anni fa i paesi europei si trovavano ad “esportare” profughi, in fuga dagli orrori del nazismo, ed avevano spinto alla creazione di strumenti internazionali, come la Convenzione di Ginevra, espressamente dedicati alla tutela di coloro che fuggivano dalla

persecuzione, trovandosi ora dalla parte opposta della “barricata”,

sembrano ora aver dimenticato cosa questo significhi e gli impegni che si erano assunti.

Con la giustificazione del controllo di flussi migratori e della lotta

all’immigrazione clandestina, nell’ultimo decennio i paesi europei si sono impegnati piuttosto impegnati nella costruzione di barriere e nell’ideazione di sistemi che legittimino l’espulsione del maggior numero possibile di stranieri, senza alcuna, o quasi, distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo.

(3)

In questa trattazione non si vogliono contestare le legittime necessità degli stati di porre un freno agli ingressi clandestini, tuttavia esse dovrebbero essere maggiormente consapevoli e rispettose dei diritti umani e soprattutto saper distinguere tra chi ha scelto di emigrare e chi è stato costretto a farlo per avere salva la vita messa a rischio nei paesi di origine.

E’ innegabile, del resto, che la mole sempre crescente di richieste di asilo stia portando progressivamente a saturazione la capacità dei sistemi di asilo nazionali degli stati membri, situazione sicuramente di non facile gestione, per il notevole dispendio di energie e mezzi, soprattutto in un periodo di recessione economica più o meno diffusa.

E’ proprio in considerazione di quanto detto fin qui, che si impone l’adozione di una politica comune in materia di asilo, in modo tale da distribuire gli sforzi in tutta l’ Unione.

Gli stati membri si sono da tempo resi conto, a loro spese, di non essere in grado di far fronte da soli alla gestione dei flussi migratori e della questione dei rifugiati, ed hanno già avviato dagli anni ’90 una cooperazione

intergovernativa in materia.

Negli ultimi cinque anni è stato avviato un processo di

“comunitarizzazione” della materia d’asilo e la sua trasposizione nel diritto dell’ Unione.

Fin dalle sue origini, però, tale processo ha puntato verso un sistema che mette in primo piano gli interessi degli stati, ormai sovraffollati da stranieri illegali che tentano di regolarizzare la propria posizione utilizzando

l’espediente dell’asilo politico.

A tale scopo, verrà qui descritto, in primo luogo, come viene disciplinato lo status di rifugiato dal diritto internazionale, così da rendere chiare le basi sulle quali si deve fondare il diritto comunitario.

(4)

Ci soffermeremo sui tre strumenti fondamentali per la tutela dei richiedenti asilo e rifugiati, ovvero lo Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 1951 ed il Protocollo di New York, esaminando la definizione di rifugiato in essi contenuta, le garanzie ad esso attribuite ed il significato del fondamentale principio di non-refoulement.

Prenderemo poi in esame lo sviluppo della cooperazione Europea in materia d’asilo, analizzando dapprima i sistemi messi in moto dalle Convenzioni di Schengen e di Dublino, con relative luci e ombre riguardo agli effettivi obiettivi ricercati da questi accordi.

In un secondo tempo esamineremo le iniziative volte a limitare il più possibile nel tempo la permanenza di coloro che, nonostante gli ostacoli, riescono a fare ingresso nel territorio dello stato e ad attivare le procedure di asilo. Iniziative che hanno previsto, da un lato, dei sistemi di filtro, basati su procedure

accelerate e criteri di manifesta infondatezza, volti a rigettare quanto prima le domande, dall’altro la creazione di sistemi di protezione temporanea che rischiano di pregiudicare l’effettiva sicurezza dei soggetti.

Analizzeremo la fase più recente della cooperazione e armonizzazione della materia, in cui sono state create le prime normative comunitarie volte a fornire degli standard minimi a cui gli stati sono tenuti ad uniformarsi, prima di

procedere alla costruzione di un vero e proprio sistema di asilo comune.

Purtroppo anche in questa fase, come vedremo, gli stati non hanno mostrato una reale volontà ad assumersi impegni nell’interesse dei rifugiati, ma piuttosto hanno utilizzato il diritto comunitario per venire incontro ai propri interessi, legittimando alcune tra le pratiche nazionali meno rispettose dei diritti umani e di quelli dei rifugiati.

Verrà infine considerata la legislazione italiana in materia di rifugiati e asilo politico, dalla prima confusa analisi della lex.---fino alla Bossi-Fini e alla sua rigida applicazione.

(5)

Riferimenti

Documenti correlati

SEZIONE PEROSA E VALLI COMUNE DI POMARETTO. 26

1612/68, ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavo- ratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia,

d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi. La carta di soggiorno costituisce documento d’identificazione personale per non

• Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee.. • Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE),

Forma di governo: il parlamento è bicamerale ed è composto dalla Camera dei deputati (630 deputati eletti per cinque anni in elezioni generali) e dal Senato della Repubblica

L'articolo 2 della Costituzione del 2 aprile 1997 definisce la Polonia come uno "Stato democratico di diritto che attua i principi di giustizia sociale".

 di non essere proprietario, comproprietario, amministratore, direttore e gestore di Case di Cura convenzionate con l’INAIL, site nella regione Calabria e che nelle stesse

 di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di non avere a carico cause