Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Diritto Privato
Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali
Fatto ed Effetto Giuridico
FATTO, EFFETTO, SITUAZIONE SOGGETTIVA,
RAPPORTO
Fatto Evento o stato dal quale deriva una conseguenza giuridica
Effetto
È la conseguenza giuridica che si collega al fatto. L’effetto sta ad indicare che quel fatto è considerato, secondo il diritto, come premessa per giustificare una conseguenza e che la conseguenza è valutata come applicazione del diritto in relazione a quel fatto.
Gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o
si modifica per effetto di un fatto. Situazione
Rapporto
La situazione giuridica soggettiva è ciò che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come dovuti o permessi.
È la relazione tra due situazioni soggettive correlate (e complesse).
RILEVANZA ED EFFICACIA DEL FATTO
GIURIDICO
Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al cui verificarsi
l’ordinamento
riconduce un qualsiasi effetto giuridico.
Rilevanza: sta ad indicare che il fatto è oggetto di valutazione (positiva
o negativa) ad opera di norme giuridiche. Il fatto giuridico è dunque il
fatto giuridicamente rilevante. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti
giuridicamente irrilevanti. Uno stesso fatto può avere molteplici profili di
rilevanza.
Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante
Un fatto può essere rilevante, ma non efficace (rilevanza senza efficacia)
Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici,
FATTI E ATTI GIURIDICI
•
Nell’ambito della categoria generale del fatto giuridico si
distingue tra:
-
fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati
oggettivamente, al cui verificarsi la norma ricollega
determinati effetti
-
atti giuridici (in senso lato): comportamenti umani
ATTI GIURIDICI
La categoria degli atti giuridici è a sua volta
punto
di
partenza
di
una
serie
di
altre
classificazioni:
Atti giuridici in senso stretto
ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO
Sono atti caratterizzati dalla consapevolezza e
volontarietà del comportamento; la legge li prende
in considerazione ai fini della produzione di effetti:
questi
si
producono
indipendentemente
dalla
circostanza che
l’autore li abbia voluti.
Gli atti giuridici in senso stretto possono, poi,
essere leciti o illeciti; gli atti leciti possono a loro
volta essere distinti in discrezionali e dovuti (a
seconda se il soggetto sia libero
– es., la
confessione
– od obbligato a compierli – es.,
NEGOZI GIURIDICI
(ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA)
Sono manifestazioni di volontà dirette a produrre
effetti
giuridici;
sono
atti
caratterizzati
dalla
volontarietà degli effetti. Affinchè gli effetti si
producano non basta che il soggetto abbia voluto il
comportamento ma occorre altresì che ne abbia
voluto gli effetti.
In tale categoria sono ricompresi atti molto diversi
tra loro, accomunati dalla volontarietà degli effetti
(dal contratto al matrimonio, dal testamento alle
promesse unilaterali).
NEGOZI GIURIDICI
(ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA)
• La funzione specifica del negozio giuridico è consentire ai privati di autoregolare i propri interessi.
• Più in generale, nell’ambito del negozio giuridico, si distinguono: i negozi
unilaterali, tra vivi e a causa di morte; i negozi bilaterali, a contenuto
patrimoniale (contratto) ed a contenuto non patrimoniale.
• In particolare, il contratto è un atto di autonomia privata con carattere patrimoniale riferibile a due o più parti (“accordo di due o più parti per costituire, modificare od estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”: art. 1321 c.c.).
• Il nostro ordinamento ha predisposto un complesso unitario ed organico di norme soltanto con riguardo al contratto (il negozio è categoria dogmatica), stabilendo (art. 1324 c.c.) che tali norme si applichino in quanto compatibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
• In particolare il legislatore ha riconosciuto ai privati la possibilità di determinare liberamente il contenuto e di creare anche contratti diversi da quelli previsti già
ex lege (art. 1322 c.c.). La legge richiede un giudizio di meritevolezza:
l’estensione di tale presupposto è oggetto di diverse opinioni (originariamente riferibile alla sola liceità – un contratto illecito non è meritevole – è stato arricchito con il riferimento a concetti di “utilità sociale” o “giustizia” in base al disposto delle norme costituzionali).
SITUAZIONI SOGGETTIVE E RAPPORTO
GIURIDICO
•
Le Situazioni soggettive identificano la situazione giuridica nella
quale si trova un soggetto nei confronti
dell’ordinamento per
effetto del verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante.
•
In via esemplificativa le situazioni giuridiche soggettive si
sostanziano
in
poteri,
doveri
od
obblighi
(intesi
quali
conseguenze, sancite da norme giuridiche, di fatti o atti
giuridici).
•
Si distinguono anzitutto in
“attive” e “passive”: le une
comportano vantaggi, le altre svantaggi per il titolare. Alla
situazione attiva di un soggetto corrisponde una passiva in capo
ad altro soggetto.
•
La relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolata dal
diritto è definita rapporto giuridico.
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
ATTIVE
Diritto
soggettivo:
complesso
di
poteri
che
l’ordinamento
attribuisce
al
soggetto
per
il
soddisfacimento di un suo interesse.
Tra detti poteri rientrano le facoltà, intese quali
manifestazioni del diritto soggettivo.
Si distingue anzitutto tra diritti assoluti e relativi,
diritti personali di godimento, diritti potestativi.
SEGUE: SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE ATTIVE
Situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo:
•
Aspettativa: situazione giuridica di attesa tutelata come preordinata
all’acquisto della situazione finale
•
Interessi diffusi: fanno capo alla generalità degli individui e riguardano
beni non suscettibili di appropriazione individuale
•
Interessi collettivi: fanno capo ad una collettività determinata il cui
ente rappresentativo ne gestisce la tutela
•
Interessi legittimi: posizioni del singolo protette nei confronti della P.A.
quando
l’osservanza da parte di quest’ultima delle regole che ne
disciplinano
l’attività risponde ad un interesse del singolo specifico
rispetto a quello della generalità dei cittadini
•