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61-72 Fatto ed effetto giuridico - Situazioni giuridiche soggettive

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Academic year: 2021

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(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Diritto Privato

Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali

Fatto ed Effetto Giuridico

(2)

FATTO, EFFETTO, SITUAZIONE SOGGETTIVA,

RAPPORTO

Fatto Evento o stato dal quale deriva una conseguenza giuridica

Effetto

È la conseguenza giuridica che si collega al fatto. L’effetto sta ad indicare che quel fatto è considerato, secondo il diritto, come premessa per giustificare una conseguenza e che la conseguenza è valutata come applicazione del diritto in relazione a quel fatto.

Gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o

si modifica per effetto di un fatto. Situazione

Rapporto

La situazione giuridica soggettiva è ciò che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come dovuti o permessi.

È la relazione tra due situazioni soggettive correlate (e complesse).

(3)

RILEVANZA ED EFFICACIA DEL FATTO

GIURIDICO

Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al cui verificarsi

l’ordinamento

riconduce un qualsiasi effetto giuridico.

Rilevanza: sta ad indicare che il fatto è oggetto di valutazione (positiva

o negativa) ad opera di norme giuridiche. Il fatto giuridico è dunque il

fatto giuridicamente rilevante. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti

giuridicamente irrilevanti. Uno stesso fatto può avere molteplici profili di

rilevanza.

Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante

Un fatto può essere rilevante, ma non efficace (rilevanza senza efficacia)

 Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici,

(4)

FATTI E ATTI GIURIDICI

Nell’ambito della categoria generale del fatto giuridico si

distingue tra:

-

fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati

oggettivamente, al cui verificarsi la norma ricollega

determinati effetti

-

atti giuridici (in senso lato): comportamenti umani

(5)

ATTI GIURIDICI

La categoria degli atti giuridici è a sua volta

punto

di

partenza

di

una

serie

di

altre

classificazioni:

Atti giuridici in senso stretto

(6)

ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO

Sono atti caratterizzati dalla consapevolezza e

volontarietà del comportamento; la legge li prende

in considerazione ai fini della produzione di effetti:

questi

si

producono

indipendentemente

dalla

circostanza che

l’autore li abbia voluti.

Gli atti giuridici in senso stretto possono, poi,

essere leciti o illeciti; gli atti leciti possono a loro

volta essere distinti in discrezionali e dovuti (a

seconda se il soggetto sia libero

– es., la

confessione

– od obbligato a compierli – es.,

(7)

NEGOZI GIURIDICI

(ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA)

Sono manifestazioni di volontà dirette a produrre

effetti

giuridici;

sono

atti

caratterizzati

dalla

volontarietà degli effetti. Affinchè gli effetti si

producano non basta che il soggetto abbia voluto il

comportamento ma occorre altresì che ne abbia

voluto gli effetti.

In tale categoria sono ricompresi atti molto diversi

tra loro, accomunati dalla volontarietà degli effetti

(dal contratto al matrimonio, dal testamento alle

promesse unilaterali).

(8)

NEGOZI GIURIDICI

(ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA)

• La funzione specifica del negozio giuridico è consentire ai privati di autoregolare i propri interessi.

• Più in generale, nell’ambito del negozio giuridico, si distinguono: i negozi

unilaterali, tra vivi e a causa di morte; i negozi bilaterali, a contenuto

patrimoniale (contratto) ed a contenuto non patrimoniale.

• In particolare, il contratto è un atto di autonomia privata con carattere patrimoniale riferibile a due o più parti (“accordo di due o più parti per costituire, modificare od estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”: art. 1321 c.c.).

• Il nostro ordinamento ha predisposto un complesso unitario ed organico di norme soltanto con riguardo al contratto (il negozio è categoria dogmatica), stabilendo (art. 1324 c.c.) che tali norme si applichino in quanto compatibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

• In particolare il legislatore ha riconosciuto ai privati la possibilità di determinare liberamente il contenuto e di creare anche contratti diversi da quelli previsti già

ex lege (art. 1322 c.c.). La legge richiede un giudizio di meritevolezza:

l’estensione di tale presupposto è oggetto di diverse opinioni (originariamente riferibile alla sola liceità – un contratto illecito non è meritevole – è stato arricchito con il riferimento a concetti di “utilità sociale” o “giustizia” in base al disposto delle norme costituzionali).

(9)

SITUAZIONI SOGGETTIVE E RAPPORTO

GIURIDICO

Le Situazioni soggettive identificano la situazione giuridica nella

quale si trova un soggetto nei confronti

dell’ordinamento per

effetto del verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante.

In via esemplificativa le situazioni giuridiche soggettive si

sostanziano

in

poteri,

doveri

od

obblighi

(intesi

quali

conseguenze, sancite da norme giuridiche, di fatti o atti

giuridici).

Si distinguono anzitutto in

“attive” e “passive”: le une

comportano vantaggi, le altre svantaggi per il titolare. Alla

situazione attiva di un soggetto corrisponde una passiva in capo

ad altro soggetto.

La relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolata dal

diritto è definita rapporto giuridico.

(10)

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

ATTIVE

Diritto

soggettivo:

complesso

di

poteri

che

l’ordinamento

attribuisce

al

soggetto

per

il

soddisfacimento di un suo interesse.

Tra detti poteri rientrano le facoltà, intese quali

manifestazioni del diritto soggettivo.

Si distingue anzitutto tra diritti assoluti e relativi,

diritti personali di godimento, diritti potestativi.

(11)

SEGUE: SITUAZIONI GIURIDICHE

SOGGETTIVE ATTIVE

Situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo:

Aspettativa: situazione giuridica di attesa tutelata come preordinata

all’acquisto della situazione finale

Interessi diffusi: fanno capo alla generalità degli individui e riguardano

beni non suscettibili di appropriazione individuale

Interessi collettivi: fanno capo ad una collettività determinata il cui

ente rappresentativo ne gestisce la tutela

Interessi legittimi: posizioni del singolo protette nei confronti della P.A.

quando

l’osservanza da parte di quest’ultima delle regole che ne

disciplinano

l’attività risponde ad un interesse del singolo specifico

rispetto a quello della generalità dei cittadini

Potestà: potere attribuito ad un soggetto per soddisfare non tanto un

interesse proprio ma la cura di un interesse altrui.

(12)

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

PASSIVE

Dovere: impone in capo ad una generalità di individui di

evitare atti che possano turbare o impedire

l’esercizio

dell’altrui diritto

Obbligazione: denominazione tecnica del dovere di uno o

più soggetti determinati, individuati come debitori, di tenere

un dato comportamento (di natura patrimoniale) verso altri

soggetti, definiti creditori

Obbligo: è riferibile ad un comportamento del debitore non

con carattere patrimoniale, bensì di natura

“personale”

Soggezione: identifica la posizione di chi, pur non essendo

tenuto

ad

un

comportamento

specifico,

subisce

le

conseguenze

dell’esercizio del potere altrui

Onere: è la posizione di chi deve tenere un comportamento

(13)

LE VICENDE DELLE SITUAZIONI

GIURIDICHE SOGGETTIVE

I tre principali tipi di vicende sono la costituzione, la

modificazione,

l’estinzione (si suole riferire tali vicende non

già alle situazioni soggettive singolarmente ma al rapporto

giuridico al quale fanno capo).

L’acquisto riguarda, in particolare, piuttosto che la nascita

della situazione giuridica, la sua titolarità;

l’acquisto può

essere a titolo originario o derivativo; la successione postula

sempre il subingresso al precedente titolare (può essere a

titolo universale o particolare). Tra le vicende estintive

rientrano i fenomeni della prescrizione e decadenza (istituti di

applicazione generale ma diversi sono i fatti che possono

determinare

l’estinzione delle situazioni soggettive).

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