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254-261 Modi di estinzione diversi dall'adempimento compensazione confusione impossibilità

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Academic year: 2021

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(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Corso di Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Rapporto obbligatorio

Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento

(compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta della

(2)

COMPENSAZIONE (artt.1241-1252 c.c.)

l

Nozione: l’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due

autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di

soggetti) estingue il rapporto obbligatorio.

l

Funzione:

economia degli atti di adempimento

autotutela (neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale

inadempimento della controparte).

l

Tipi di compensazione:

legale

giudiziale

(3)

COMPENSAZIONE LEGALE

•  obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica

•  liquidità → esistenza e esatta determinazione dell'ammontare del credito

•  esigibilità → possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione

dovuta dal debitore. Questo presupposto non va confuso con l'esistenza e l'azionabilità del credito

•  omogeneità → appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo

stesso genere

•  Fungibilità → equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni

reciproche

(4)

l

Operatività

Ø

non è necessario che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano

quantitativamente

Ø

in assenza di equivalenza quantitativa i debiti si estinguono per le

quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.)

l

Effetti (art. 1242 c.c.)

Ø

L’estinzione dei debiti reciproci opera dal giorno della loro

coesistenza.

Ø

il giudice non può rilevare la compensazione d’ufficio.

Ø

è necessario che la parte interessata sollevi l’eccezione di

compensazione.

(5)

COMPENSAZIONE GIUDIZIALE

• 

Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur

non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione.

• 

Sono necessari gli altri requisiti previsti per la compensazione

legale (esigibilità, omogeneità e fungibilità).

• 

La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto

estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza

(

ex nunc

).

(6)

COMPENSAZIONE VOLONTARIA

• 

Deroga alla disciplina legale ed è espressione di autonomia delle

parti. L’eventuale pronuncia del giudice ha un ruolo dichiarativo.

• 

Unico requisito necessario è la reciprocità dei debiti e dei crediti.

L’effetto estintivo si produce anche qualora non siano ravvisabili

i requisiti della esigibilità, della fungibilità, omogeneità e della

liquidità.

• 

L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento

(7)

CONFUSIONE (artt. 1253-1255 c.c.)

• 

Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono

nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.).

• 

L'effetto estintivo non si produce al venir meno della dualità di

soggetti ma in tutti i casi nei quali non sia più ravvisabile la dualità

di centri di interesse o di patrimoni.

• 

Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si

(8)

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

l

Nozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non

imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi,

libera il medesimo (1256 c.c.).

l

Caratteri

L’impossibilità deve essere:

Ø

sopravvenuta (l’impossibilità originaria impedisce il sorgere del

rapporto obbligatorio)

Ø

oggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore

Ø

assoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento

Ø

totale

Ø

definitiva

Ø

non imputabile al debitore (costui deve provare che il mancato

adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore).

(9)

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

•  Le obbligazioni generiche e quelle pecuniarie non possono estinguersi per

impossibilità sopravvenuta. In entrambi i casi la prestazione è sempre possibile (genus numquam perit).

•  Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità parziale),

il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.).

•  Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente (impossibilità

temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio fin quando, in relazione

al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi ha più interesse (1256, II comma, c.c.).

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