Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento
(compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta della
COMPENSAZIONE (artt.1241-1252 c.c.)
l
Nozione: l’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due
autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di
soggetti) estingue il rapporto obbligatorio.
l
Funzione:
•
economia degli atti di adempimento
•
autotutela (neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale
inadempimento della controparte).
l
Tipi di compensazione:
•
legale
•
giudiziale
COMPENSAZIONE LEGALE
• obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica
• liquidità → esistenza e esatta determinazione dell'ammontare del credito
• esigibilità → possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione
dovuta dal debitore. Questo presupposto non va confuso con l'esistenza e l'azionabilità del credito
• omogeneità → appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo
stesso genere
• Fungibilità → equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni
reciproche
l
Operatività
Ø
non è necessario che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano
quantitativamente
Ø
in assenza di equivalenza quantitativa i debiti si estinguono per le
quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.)
l
Effetti (art. 1242 c.c.)
Ø
L’estinzione dei debiti reciproci opera dal giorno della loro
coesistenza.
Ø
il giudice non può rilevare la compensazione d’ufficio.
Ø
è necessario che la parte interessata sollevi l’eccezione di
compensazione.
COMPENSAZIONE GIUDIZIALE
•
Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur
non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione.
•
Sono necessari gli altri requisiti previsti per la compensazione
legale (esigibilità, omogeneità e fungibilità).
•
La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto
estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza
(
ex nunc
).
COMPENSAZIONE VOLONTARIA
•
Deroga alla disciplina legale ed è espressione di autonomia delle
parti. L’eventuale pronuncia del giudice ha un ruolo dichiarativo.
•
Unico requisito necessario è la reciprocità dei debiti e dei crediti.
L’effetto estintivo si produce anche qualora non siano ravvisabili
i requisiti della esigibilità, della fungibilità, omogeneità e della
liquidità.
•
L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento
CONFUSIONE (artt. 1253-1255 c.c.)
•
Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono
nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.).
•
L'effetto estintivo non si produce al venir meno della dualità di
soggetti ma in tutti i casi nei quali non sia più ravvisabile la dualità
di centri di interesse o di patrimoni.
•
Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
l
Nozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi,
libera il medesimo (1256 c.c.).
l
Caratteri
L’impossibilità deve essere:
Ø
sopravvenuta (l’impossibilità originaria impedisce il sorgere del
rapporto obbligatorio)
Ø
oggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore
Ø
assoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento
Ø
totale
Ø
definitiva
Ø
non imputabile al debitore (costui deve provare che il mancato
adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore).
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
• Le obbligazioni generiche e quelle pecuniarie non possono estinguersi per
impossibilità sopravvenuta. In entrambi i casi la prestazione è sempre possibile (genus numquam perit).
• Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità parziale),
il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.).
• Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente (impossibilità
temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio fin quando, in relazione
al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi ha più interesse (1256, II comma, c.c.).