€ 230,00
i.v.a. inclusaL. C. U
bertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 7
aed.
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C. Consolo - C. Glendi - Commentario
bre-ve alle leggi del processo tributario
4R. Cavallo Perin - A. Romano -
Commenta-rio breve al testo unico sulle autonomie locali
L. Costato - F. Pellizzer - Commentario
breve al codice dell’ambiente
2A. Maffei Alberti - Commentario breve al
diritto delle società
4A. Zaccaria - Commentario breve al diritto
della famiglia
3A. Carullo - G. Iudica - Commentario breve
alla legislazione sugli appalti pubblici e privati
3G. Volpe Putzolu - Commentario breve al
diritto delle assicurazioni
2G. De Cristofaro - A. Zaccaria -
Commen-tario breve al diritto dei consumatori
2G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu
- F. Moschetti - Commentario breve alle leggi
tri-butarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e
Statuto del contribuente,
a cura di G. Falsitta; Tomo
II Accertamento e sanzioni,
a cura di F. Moschetti;
Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi
e leggi complementari,
a cura di A. Fantozzi;
To-mo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui
trasferimenti,
a cura di G. Marongiu
M.V. Benedettelli - C. Consolo - L.G.
Radi-cati di Brozolo - Commentario breve al diritto
dell’arbitrato nazionale ed internazionale
2G. Cian - Codice civile e leggi collegate.
Commento giurisprudenziale sistematico
2R. Ferrara - G.F. Ferrari - Commentario breve
alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia
3S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky -
Commentario breve alla Convenzione
Euro-pea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali
G. Forti - P. Patrono - G. Zuccalà - Codice
penale e leggi collegate. Commento
giurispru-denziale sistematico
A. Zaccaria - Commentario breve alla
disci-plina delle locazioni immobiliari
G. Spangher - A. Marandola -
Commenta-rio breve al Codice antimafia e alle altre
pro-cedure di prevenzione
R. Costi - F. Vella - Commentario breve al
Testo Unico Bancario
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G. Cian - A. Trabucchi - Commentario breve
al codice civile
13a cura di Giorgio Cian
Commentario breve al codice civile -
Comple-mento giurisprudenziale. Edizione per prove
concorsuali ed esami 2019
A. Maffei Alberti - Commentario breve alla
legge fallimentare
6F. Carpi - M. Taruffo - Commentario breve
al codice di procedura civile
9Commentario breve al codice di procedura
civi-le - Compcivi-lemento giurisprudenziacivi-le
10(con CD)
Commentario breve al codice di procedura
ci-vile - Complemento giurisprudenziale.
Edizio-ne per prove concorsuali ed esami 2019
G. Forti - S. Seminara - Commentario breve
al codice penale
6Commentario breve al codice penale -
Com-plemento giurisprudenziale
12(con CD)
Commentario breve al codice penale -
Com-plemento giurisprudenziale. Edizione per prove
concorsuali ed esami 2019
L.C. Ubertazzi - Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza
7G. Conso - G. Illuminati - Commentario
bre-ve al codice di procedura penale
2G. Illuminati - L. Giuliani - Commentario
breve al codice di procedura penale -
Comple-mento giurisprudenziale. Edizione per prove
concorsuali ed esami 2019
S. Bartole - R. Bin - Commentario breve
alla Costituzione
2L. Salamone - P. Spada - Commentario breve
al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri
strumenti di credito e mezzi di pagamento
5G. Conso - V. Grevi - Prolegomeni a un
com-mentario breve al nuovo codice di procedura
penale
(opera esaurita)
A. Romano - R. Villata - Commentario
bre-ve alle leggi sulla giustizia amministrativa
3G. Alpa - P. Zatti - Commentario breve al
codice civile. Leggi complementari
(3 tomi)
Tomo I
4Tomo II
4Tomo III
4R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta -
Com-mentario breve alle leggi sul lavoro
6F. Pocar - Commentario breve ai Trattati
del-la Comunità e dell’Unione europea
2F.C. Palazzo - C.E. Paliero - Commentario
breve alle leggi penali complementari
2BREVIARIA IURIS
fondati da G
iorGioC
iane a
Lbertot
rabUCChie continuati da G
iorGioC
iane M
arCoC
ian2019
COMMENTARIO BREVE
ALLE LEGGI SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E CONCORRENZA
7
aedizione
LUIGI CARLO UBERTAZZI
già Ordinario nell’Univ. di Pavia
Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, eco-nomico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autoriz-zazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per even-tuali involontari errori o inesattezze.
Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI) Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A. Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza
01_Presentazione - prima bozza
PRESENTAZIONE
Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente
all’espressione del proprio grazie al Direttore dell’Opera e a tutti i suoi Collaboratori
– il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur
in un’eta` di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che
e` quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto e`
essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.
Padova, giugno 2019
G
IORGIOC
IANM
ARCOC
IAN02_Prefazione - prima bozza
PREFAZIONE
La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo
e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li
ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di
cuore tutti i ringraziamenti espressi dall’edizione precedente: ed in particolare ai
cura-tori delle sezioni, agli aucura-tori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui
commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere
e la responsabilita` derivanti dal coordinamento generale dell’Opera.
L
UIGIC
ARLOU
BERTAZZI03_Autori - prima bozza
AUTORI DELL’OPERA
D
IRETTOREL
UIGIC
ARLOU
BERTAZZIC
URATORI DELLE SEZIONIFederico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr
C
OLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONEAlberto Alessandri
Aurelio Assenza
Francesca Benatti
Sabrina Borocci
Bianca Caruso
Alessandro Cassinelli
Valentina Cingano
Alessandro Cogo
Paolo Comoglio
Serena Corbellini
Pierluigi Cottafavi
Francesca Cuomo Ulloa
Daniele De Angelis
Giulia Di Fazzio
Patrizia Di Tullio
Gualtiero Dragotti
Philipp Fabbio
Daniele Fabris
Marco Fazzini
Francesca Ferrari
Giuseppe Finocchiaro
Giuliano Fonderico
Paolo Galli
Roberto Gandin
Federico Ghezzi
Domenico Giordano
Andrea Giussani
Francesco Goisis
Davide Graziano
Giovanni Guglielmetti
Paolo Iannuccelli
Gianlorenzo Ioannides
Simona Lavagnini
Arturo Leone
Cristina Lo Surdo
Veronica Maffei Alberti
Corrado Malberti
Giuseppina Mangione
Giovanna Massarotto
Carlo Emanuele Mayr
Chiara Muraca
Andrea Ottolia
Claudio Partesotti
Luca Passanante
Alessandra Pedriali Kindler
Anna Porporato
Roberto Romandini
Angelo Maria Rovati
Fabrizio Sanna
Cristiana Sappa
Davide Sarti
Federica Senerchia
Raffaele Servanzi
Giulio Enrico Sironi
Serena Stella
Paolina Testa
Mario Todino
Anna Maria Toni
Andrea Tosato
Michele Trimarchi
Giuseppe Urbano
Carla Zuddas
C
OLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*
Giovanni Angelicchio
Giulio Bergomi
Michele Bertani
Jole Bertone
Antonio Legrottaglie
Elisabetta Guidi
Lamberto Liuzzo
Mariateresa Maggiolino
Armando Plaia
*
Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati
04_Curatori - prima bozza
CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI
NORME GENERALI SULLA PROPRIETA
` INTELLETTUALE
Luigi Carlo Ubertazzi
Trattato FUE
art. 36 D. Sarti
Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale
artt. 1-81 F. Ferrari
D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168
artt. 1-7 P. Comoglio
CODICE DELLA PROPRIETA
` INDUSTRIALE
Luigi Carlo Ubertazzi
D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30
artt. 1-6 R. Servanzi
introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr
artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr
art. 10 par. IV D. Fabris
artt. 11-16 C.E. Mayr
art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*)
artt. 18-28 C.E. Mayr
artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna
artt. 31-44 F. Sanna
introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia
artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia
art. 55 par. III D. Fabris
art. 56 parr. I-III A. Ottolia
art. 56 parr. IV-XV D. Fabris
art. 57 A. Ottolia
art. 58 parr. I-II A. Ottolia
art. 58 par. III D. Fabris
art. 59 parr. I-II A. Ottolia
art. 59 par. III D. Fabris
artt. 60-61 A. Ottolia
art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*)
artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*)
artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*)
art. 68 parr. I-VII A. Ottolia
art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris
artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*)
art. 75 G. Dragotti
artt.76-79 R. Gandin
artt. 80-81 G. Dragotti
introduzione agli artt. 81-bis-81-octies R.
Romandini
artt. 81-bis-81-octies R. Romandini
artt. 82-86 M. Fazzini
artt. 87-97 G. Guglielmetti
artt. 98-99 A. Ottolia
introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr
artt. 100-116 C.E. Mayr
introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazzio
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
artt. 120-123 G. Di Fazzio
artt. 124-126 A.M. Rovati
art. 127 A. Alessandri
artt. 128-132 L. Passanante
introduzione all’art. 133 L. Passanante
art. 133 L. Passanante
artt. 134-137 P. Comoglio
artt. 138-140 A. Tosato
artt. 141-143 F. Goisis
artt. 144-146 G. Di Fazzio
introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato
artt. 147-161 A. Porporato
art. 162 R. Romandini
art. 163 parr. I-II A. Porporato
art. 163 par. III A. Cassinelli
artt. 164-169 A. Porporato
art. 170 parr. I-II A. Porporato
art. 170 par. III A. Cassinelli
art. 170-bis A.M. Rovati
art. 170-ter A. Cassinelli
artt. 171-184-decies A. Porporato
artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 191-193 V. Cingano
art. 194 F. Goisis
artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*)
artt. 198-200 V. Cingano
introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis
artt. 201-222 F. Goisis
04_Curatori - prima bozza
introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano
artt. 223-230 V. Cingano
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati
(A. Cogo*)
artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)
artt. 237-245 F. Sanna
art. 245-bis D. Graziano
art. 246 F. Sanna
D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131
art. 128 F. Sanna
SEGNI DISTINTIVI E DESIGN
Carlo Emanuele Mayr
Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione europea
artt. 1-17 G.E. Sironi
art. 18 C.E. Mayr
artt. 19-29 G.E. Sironi
artt. 30-44 non commentati
artt. 45-48 G.E. Sironi
artt. 49-73 non commentati
artt. 74-93 F. Senerchia
artt. 94-121 non commentati
artt. 122-136 G. Dragotti
artt. 137-138 V. Maffei Alberti
artt. 139-212 non commentati
Codice civile
artt. 2563-2568 C.E. Mayr
Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli
Introduzione al RDM, F. Sanna
artt. 1-9 F. Sanna
art. 10 C. Partesotti
artt. 11-13 non commentati
artt. 14-21 C. Partesotti
art. 22 F. Sanna
art. 23 non commentato
artt. 24-26 V. Maffei Alberti
artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni
artt. 35-51 non commentati
artt. 52-54 V. Maffei Alberti
artt. 55-78 non commentati
artt. 79-94 V. Maffei Alberti
art. 95 non commentato
art. 96 F. Sanna
artt. 97-111 non commentati
INVENZIONI
Luigi Carlo Ubertazzi
Convenzione sul brevetto europeo
Introduzione alla CBE, A.M. Rovati
(P. Galli*), con par. LXIV
Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi
artt. 1-51 non commentati
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)
art. 63 non commentato
art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 65-66 non commentati
artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 70-137 non commentati
art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
artt. 139-178 non commentati
DIRITTO D’AUTORE
Luigi Carlo Ubertazzi
L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)
Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti*)
artt. 1-5 P. Galli
introduzione agli artt. 6-11 P. Galli
artt. 6-16 P. Galli
04_Curatori - prima bozza
art. 16-bis P. Galli
artt. 17-18 P. Galli
art. 18-bis A.M. Rovati (D. Sarti*)
art. 19 P. Galli
introduzione agli artt. 20-24 P. Galli
artt. 20-24 P. Galli
introduzione agli artt. 25-32-ter P. Galli
artt. 25-43 P. Galli
introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis
artt. 44-46 D. De Angelis
art. 46-bis P. Galli
artt. 47-50 D. De Angelis
artt. 51-64 P. Galli
introduzione agli artt. 64-bis-64-quater
P. Galli
artt. 64-bis-64-quater P. Galli
introduzione agli artt. 64-quinquies-64-sexies
S. Lavagnini
artt. 64-quinquies-64-sexies S. Lavagnini
introduzione agli artt. 65-71-quinquies
R. Servanzi
artt. 65-68-bis R. Servanzi
artt. 69-69-septies C. Sappa
artt. 70-71-quinquies C. Sappa
introduzione agli artt. 71-sexies-71-decies
C. Zuddas
artt. 71-sexies-71-decies C. Zuddas
introduzione al titolo II capo I C. Zuddas
(M. Bertani*)
artt. 72-78-bis C. Zuddas (M. Bertani*)
art. 78-ter A.M. Rovati (P. Galli*)
art. 78-quater A.M. Rovati
introduzione al capo II C. Zuddas
(M. Bertani*)
art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)
introduzione al capo III C. Sappa
artt. 80-85-quinquies C. Sappa
art. 86 S. Corbellini
introduzione al capo V C. Sappa
artt. 87-92 A. Pedriali Kindler
artt. 93-95 S. Corbellini
artt. 96-98 A. Pedriali Kindler
art. 99 S. Corbellini
art. 99-bis P. Galli
artt. 100-102-quinquies S. Lavagnini
artt. 103-106 A. Tosato
artt. 107-110-bis A. Cogo
art. 111 A. Tosato
artt. 112-141 A. Cogo
artt. 142-143 S. Corbellini
introduzione agli artt. 144-155 P. Galli
artt. 144-155 P. Galli
introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)
A.M. Rovati
introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)
L. Passanante (G. Bergomi*)
artt. 156-157 G. Di Fazzio
artt. 158-160 A.M. Rovati
artt. 161-162 L. Passanante
artt. 162-bis-162-ter L. Passanante
artt. 163-165 L. Passanante
art. 166 A.M. Rovati
art. 167 A. Tosato
artt. 168-170 A.M. Rovati
artt. 171-174 A. Alessandri
artt. 174-bis-179 non commentati
artt. 180-184 D. Giordano
artt. 185-189 P. Galli
artt. 190-195 non commentate
artt. 196-206 P. Galli
CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITA
` E CONSUMATORI
Luigi Carlo Ubertazzi
Codice civile
artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*)
art. 2598 P. Di Tullio
artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa
(G. Guglielmetti*)
Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale
Introduzione, A. Pedriali Kindler
norme generali A. Pedriali Kindler
artt. 1-2 P. Testa
artt. 3-12-bis P. Cottafavi
artt. 13-15 P. Testa
artt. 16-28-ter P. Cottafavi
artt. 29-35 non commentati
artt. 36-45 P. Cottafavi
art. 46 P. Testa
D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE
che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita` ingannevole
artt. 1-4 P. Testa
artt. 5-7 P. Cottafavi
art. 8 sez. I A. Alessandri
art. 8 sez. II A. Leone
art. 8 sez. III P. Testa
art. 9 P. Testa
04_Curatori - prima bozza
D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)
artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)
artt. 4-17 omissis
artt. 18-20 P. Cottafavi
art. 21 parr. I-III P. Testa
art. 21 par. IV P. Cottafavi
art. 22 parr. I-II P. Testa
art. 22 par. III P. Cottafavi
art. 22 parr. IV-VI P. Testa
art. 22-bis non commentato
art. 23 parr. I-V P. Testa
art. 23 par. VI P. Cottafavi
art. 23 par. VII P. Testa
artt. 24-26 P. Cottafavi
art. 27 sez. I A. Alessandri
art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone
art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa
artt. 27-bis-27-quater P. Testa
artt. 28-135 omissis
artt. 136-138 non commentati
artt. 139-140 G. Finocchiaro
art. 140-bis A. Giussani
artt. 141-141-decies G. Finocchiaro
Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)
artt. 6-7 P. Fabbio
art. 9 P. Fabbio
DIRITTO ANTITRUST
Federico Ghezzi
Trattato FUE (artt. 101-106)
art. 101 sezz. I-II parr. I-XII A. Assenza
(F. Ghezzi*)
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso
(M. Maggiolino*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI
A. Assenza (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza
(M. Maggiolino*)
art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX
C. Malberti
art. 101 sezz. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. VI P. Iannuccelli
art. 102 M. Todino
artt. 103-105 G. Fonderico
art. 106 G. Ioannides
Regolamento CE n. 1/2003
artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)
art. 9 G. Massarotto
artt. 10 S. Borocci (J. Bertone*)
artt. 11-16 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)
art. 23 parr. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca
(A. Legrottaglie)
artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 27-28 P. Iannuccelli
art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 34-45 non commentati
Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)
art. 1 G. Mangione
artt. 2-3 sez. I G. Mangione
artt. 2-3 sez. II M. Todino
artt. 2-3 sez. III G. Mangione
artt. 4-26 G. Mangione
L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)
art. 1 G. Mangione
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso
(M. Maggiolino*)
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto
(M. Maggiolino*)
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi
art. 2 sez. III P. Iannuccelli
art. 3 M. Todino
art. 4 F. Ghezzi
artt. 5-7 sez. I G. Mangione
artt. 5-7 sez. II M. Todino
artt. 5-7 sez. III G. Mangione
artt. 8-9 G. Fonderico
artt. 10-11 G. Urbano
artt. 12-13 M. Trimarchi
art. 14-14-ter S. Stella
04_Curatori - prima bozza
art. 15 C. Lo Surdo
artt. 16-19 G. Mangione
artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides
artt. 24-25 G. Fonderico
artt. 26-30 non commentati
art. 31 A. Alessandri
art. 32 non commentato
art. 33 P. Comoglio
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P.
Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazzio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura
di Andrea Giussani
INDICI
a cura di Raffaele Servanzi
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manda di marchio UE o la data di registrazione internazionale. E` stato evidenziato come, ai fini del calcolo della scadenza decennale entro cui pro-cedere al rinnovo, l’indicazione rispettivamente del-la data di presentazione deldel-la domanda di marchio UE e della data di registrazione del marchio inter-nazionale sia coerente con la normale data di de-correnza degli effetti di tali marchi nel territorio nazionale. Infatti, a mente dell’art. 4 dell’Accordo e del Protocollo di Madrid, fatte salve eventuali rivendicazioni di priorita`, tali effetti si fanno risalire alla presentazione della domanda comunitaria ed alla registrazione del marchio da parte dell’Ufficio Internazionale (SCUFFI-FRANZOSI, op. cit., 1106).
Con riferimento alla presentazione della domanda di rinnovazione del marchio, l’art. 18, co. 2, reg. cpi stabilisce che per i marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprieta` Intellettuale (OMPI), secondo quanto stabilito dal-l’Accordo di Madrid relativo alla registrazione in-ternazionale dei marchi e dal Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione avvenga mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla reg. 30 ss. del Regolamento Comune all’Accordo e al Protocollo; tale pagamento deve essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Internazionale nei sei mesi prece-denti la scadenza (oppure entro sei mesi successivi con il pagamento di una soprattassa) e ad esso deve essere aggiunto il pagamento della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulte-riori adempimenti richiesti dall’art. 159 cpi deve essere data prova all’UIBM. La d. UE 15/2436 del 16-12-2015 all’art. 42, rubricato ‘‘Tasse per classe di deposito’’, stabilisce che ‘‘gli Stati membri possono prevedere che la domanda e il rinnovo di un mar-chio d’impresa debbano essere soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e ser-vizi oltre la prima classe’’. Il co. 5 dell’art. 159 cpi, il quale prevedeva la possibilita` che il marchio appar-tenente a piu` persone potesse essere rinnovato nel-l’interesse di tutte da una sola di esse, e` stato abro-gato dall’art. 78, d. legisl. 13-8-2010, n. 131 e trasfu-so nell’art. 6, co. 1-bis, cpi. nAi sensi del co. 6 dell’art. 159 cpi, e` ammessa la possibilita` di proce-dere al rinnovo solo per una parte di prodotti o servizi coperti dalla precedente registrazione. A tal proposito, e` bene ricordare quanto stabilito dal-l’art. 18, co. 1, reg. cpi, il quale, dopo aver precisato che la domanda di rinnovazione del marchio d’im-presa deve contenere l’indicazione del numero e della data della registrazione da rinnovare, nonche´ del numero e della data del primo deposito, precisa che nella domanda si deve indicare se la
rinnova-zione e` richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. Nel caso in cui nella domanda di rinnovo non sia preci-sato se il rinnovo sia richiesto solo per una parte dei prodotti o servizi e nel caso in cui le tasse versate risultino insufficienti rispetto al numero di classi della precedente registrazione, l’UIBM, a fronte di tale discrepanza e anche a seguito dell’emissione di un rilievo al quale non abbia fatto seguito una adeguata e soddisfacente risposta, non potra` rifiu-tare il rinnovo. In tale circostanza, l’UIBM dovra`, infatti, procedere al rinnovo di un numero di classi corrispondente all’ammontare delle tasse versate. Ove non sia stata fornita una precisa indicazione da parte del titolare con riguardo alle classi, la regi-strazione verra` rinnovata per le classi secondo l’or-dine originariamente indicato nel primo deposito fino a esaurimento delle tasse pagate (SCUFFI-F RAN-ZOSI, op. cit., 1107).nL’art. 159 cpi non disciplina la
domanda di rinnovazione del marchio nell’ipotesi specifica in cui il titolare del segno intenda appor-tarvi modifiche. Questa scelta e` dovuta al fatto che oggi ai sensi dell’art. 16 del codice non e` piu` con-sentito il restyling del marchio in sede di sua rinno-vazione (v. C. GALLI, Nuove leggi civ. comm. 95, 1157; MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio, 184 ss.; ed in giurisprudenza Trib. Roma 21-5-1984, GADI 84, 1775; SCUFFI-FRANZOSI, op. cit., 1105). nL’art. 148, co. 1, cpi si occupa della irricevibilita` della domanda di rinnovazione del marchio. Dal testo letterale della disposizione del co. 1 dell’art. 148 cpi sembrerebbe potersi desumere che l’ipotesi di irricevibilita` nel caso di rinnovazione di domande di marchi sia limitata alla non identificabilita` e alla irraggiungibilita` del richiedente (SCUFFI-FRANZOSI, op. cit., 1107).
III. Le novita`introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.nL’art. 22, d. legisl. 15/2019 interviene con ri-guardo all’art. 159 cpi richiedendo che sia sostituito il riferimento all’aggettivo ‘‘comunitario’’ con il ri-ferimento a ‘‘dell’Unione europea’’, dando cosı` at-tuazione a quanto previsto all’art. 1, r. UE 17/1001, secondo cui sono denominati «marchi dell’Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le moda-lita` previste dal citato regolamento. La disposizione del r. UE 17/1001 recepisce a sua volta quanto sta-bilito dal Trattato di Lisbona all’art. 2, laddove e` stato stabilito che nell’intero Trattato i termini ‘‘la Comunita`’’ o ‘‘la Comunita` europea’’ venissero so-stituiti da ‘‘l’Unione’’ e l’aggettivo ‘‘comunitario’’, comunque declinato, da ‘‘dell’Unione’’.
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Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita`. 1. La domanda deve
contenere:
a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente,
ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo` contenere la richiesta di piu` brevetti, ne´ di un solo
brevetto per piu` invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51;
b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;
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c) la designazione dell’inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita` i documenti relativi.
4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu` rivendicazioni. Queste ultime devono
essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il
termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia`
riconosciuta.
SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. Le novita` introdotte dal d. legisl.
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I. I precedenti della norma.nSui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.
II. Osservazioni generali.nL’art. 160 ai co. 1 e 3 cpi stabilisce quali informazioni rispettivamente la domanda di brevetto per invenzione e la domanda di brevetto per modello di utilita` debbano contene-re e quali documenti debbano essecontene-re allegati a tali domande. Qualora il richiedente non sia identifica-bile nella domanda di brevetto o non sia raggiungi-bile, l’UIBM dichiara l’irricevibilita` della domanda ai sensi dell’art. 148, co. 1, cpi. L’irricevibilita` deve essere inoltre dichiarata quando la domanda di bre-vetto non e` redatta in lingua italiana e non viene fornita una relativa traduzione nei tempi previsti dalla legge (art. 5 reg. cpi). L’art. 3, co. 1, r.d. 244/ 40 prevedeva, inoltre, la regola secondo cui «la do-manda deve essere depositata dall’inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario». Tale regola non e` piu` prevista nel testo dell’art. 160 cpi ma puo` essere ricavata dagli artt. 201 ss. cpi, ai sensi dei quali la domanda di brevetto deve essere depo-sitata dall’inventore, dal suo avente causa, o dai rispettivi mandatari. Inoltre, il riferimento al man-datario, quale possibile soggetto depositante la do-manda di brevetto, e` ricavabile dalla lett. a), co. 1 dell’art. 160 cpi che richiede che la domanda con-tenga l’identificazione del richiedente e del manda-tario, se vi sia e dalla lett. d), co. 3 dell’art. 160 cpi che prevede che alla domanda di brevetto venga allegato quando vi sia il mandatario anche l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201 cpi. nSecondo il co. 1, il titolo dell’invenzione o modello deve indi-care con precisione ‘‘i caratteri e lo scopo’’ dell’in-venzione o del modello. Il richiamo alla ‘‘precisio-ne’’ nell’indicazione dei caratteri e dello scopo del-l’invenzione contrasta con una pratica consolidata dei mandatari che preferiscono scegliere titoli gene-rici. Il carattere della genericita` nella scelta del ti-tolo potrebbe trovare ragione nel fatto che il titi-tolo rappresenta l’unico elemento potenzialmente in grado di fornire un’indicazione relativa al nucleo inventivo che e` reso conoscibile al pubblico prima dell’accessibilita` dell’interra domanda. Un’altra giu-stificazione della scelta della genericita` potrebbe fondarsi sull’intenzione di non facilitare il rinveni-mento della privativa nelle ricerche condotte dai concorrenti del titolare (v. GHIDINI-DEBENEDETTI,
Codice di proprieta` industriale, 420).nIl co. 2 del-l’art. 160 riprende invece il co. 4 deldel-l’art. 3 r.d. 244/ 40, stabilendo che una sola domanda non puo` con-tenere la richiesta a) di piu` brevetti, ne´ b) di un solo brevetto per piu` invenzioni e modelli. Tale
prescri-zione risponde ad una esigenza di natura economi-ca, la quale si traduce nell’imposizione di una tassa per ciascuna invenzione. Ai fini dell’applicazione della norma, si e` reso necessario interpretare i con-cetti di unita` o pluralita` di invenzione. A tal propo-sito, infatti, se, da una lato, il procedimento per la realizzazione di un’invenzione, i mezzi specifici per la sua attuazione e le sostanze impiegate nel proce-dimento concorrono a formare un solo concetto in-ventivo (SENAI, 283), dall’altro lato, non va confusa
l’invenzione con la pluralita` dei prodotti o delle sostanze nelle quali l’invenzione stessa si realizza, ne´ con le innumerevoli forme concrete di attuazio-ne; in tali casi, infatti, l’invenzione, correttamente intesa comeidea inventiva, rimane una e non porra` alcun falso problema di unita` dell’invenzione (SENA
I, 283; ed in giurisprudenza C 00/4072; App. Milano 16-11-1993, GADI 94, 3083; Trib. Torino 24-9-1984, ivi 84, 1792; contra App. Torino 26-4-1988, F. it. 88, II, 638 ss.). La norma si collega alla disciplina del-l’unicita` dell’invenzione e divisione della domanda prevista dal successivo art. 161 cpi al cui commento si rimanda. Gli artt. 21 e 22 reg. cpi definiscono il contenuto della descrizione brevettuale e delle re-lative rivendicazioni. La descrizione deve specifica-re il campo della tecnica a cui l’invenzione fa rife-rimento ed indicare lo stato della tecnica preesisten-te, per quanto a conoscenza dell’inventore, che pos-sa essere utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca di anteriorita` di cui al d.m. 27-6-2008. La descrizione deve altresı` esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi da una persona esperta del ramo (art. 51 cpi). In rela-zione al requisito della definirela-zione del problema tecnico e della relativa soluzione, la Corte di Cas-sazione ha precisato che «la mancanza nell’ambito della descrizione dell’indicazione del problema tec-nico rispetto al quale il trovato si pone come solu-zione, del gradiente di attivita` inventiva o comun-que dell’utilita` che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non puo` essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validita` del brevetto» (C 09/23414, R. d. ind. 10, 397 – Reglass Spa/Italia Spa et al.).nSi ritiene opportu-no, per ragioni di completezza, rammentare la di-sciplina contenuta nei co. 2 e 3 dell’art. 148 cpi relativa alla possibilita` di integrazione della doman-da di brevetto. Qualora la domandoman-da di brevetto non contenga un documento assimilabile ad una descri-zione, manchi parte della descrizione o manchi un
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disegno richiamato in essa oppure venga depositato in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data, il paese di deposito e i dati identi-ficativi del richiedente, l’UIBM invia opportuna co-municazione al richiedente che, entro due mesi dal-la comunicazione, deve integrare dal-la domanda con i dati o i documenti mancanti, oppure deve rinuncia-re alla parte della descrizione o al disegno mancan-te. Ove avvenga l’integrazione, ai sensi dell’art. 148, co. 3, la data di deposito della domanda di brevetto coincidera` con la data di ricevimento dell’zione da parte dell’UIBM, anche in caso di integra-zione spontanea da parte del richiedente. Nel caso in cui la descrizione brevettuale non sia redatta in lingua italiana, la traduzione dovra` essere fornita perentoriamente entro due mesi dalla data di depo-sito.nIl co. 4 dell’art. 160 ribadisce, in conformita` con la disposizione dell’art. 85 CBE 2000, la quale fa riferimento all’estratto che corrisponde al rias-sunto previsto dalla nostra disciplina, che il riassun-to (estratriassun-to) deve servire unicamente ai fini della informazione tecnica e non puo` essere utilizzato per interpretare le rivendicazioni o per definire l’ambito di tutela del brevetto. L’oggetto del bre-vetto, infatti, deve risultare non dal riassunto ma dalle rivendicazioni. In merito alle rivendicazioni, va detto che in dottrina le stesse sono definite alla stregua di dichiarazioni di volonta` in senso tecnico (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, Il codice di proprieta` industriale, 420). Ai sensi dell’art. 160, co. 4, cpi la descrizione deve concludersi con una o piu` rivendi-cazioni che possono essere depositate contestual-mente alla domanda di brevetto oppure entro due mesi dal deposito della medesima. Secondo la di-sposizione dell’art. 21, co. 4, reg. cpi nelle rivendi-cazioni devono essere indicate le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede pro-tezione. Le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella
descrizio-ne. Sia l’art. 21, co. 4, reg. cpi che la reg. 43 reg. CBE stabiliscono che le rivendicazioni siano indite con numeri arabi consecutivi, si riferiscano a ca-ratteristiche tecniche esplicitamente discusse nella descrizione e che, solo eccezionalmente, si richiami-no ai disegni, qualora tale richiamo comporti mag-giore chiarezza. Infine, ancora con riguardo alle ri-vendicazioni, si rimanda al commento sub art. 52 cpi. nSi ritiene opportuno ricordare che nell’art. 160 cpi e` stata soppressa la regola contenuta negli artt. 3, r.d. 244/40 e 3, r.d. 1354/43, secondo cui «la protezione di speciali denominazioni o segni, desti-nati a distinguere il trovato, puo` solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi». In ogni caso, pur nel silenzio della leg-ge, si dovrebbe escludere che in una domanda di brevetto possano essere richieste in via cumulativa le due tutele di tipo brevettuale e di marchio d’im-presa. Un’altra modifica apportata dal cpi si e` tra-dotta nella mancata riproposizione della regola espressa dall’art. 4, r.d. 244/40 che prevedeva a ca-rico dell’interessato l’onere di allegare alla doman-da di brevetto la documentazione «comprovante il versamento delle tasse prescritte». Il mancato riferi-mento a tale regola si spiega probabilmente alla luce dell’art. 145 cpi, secondo il quale la documen-tazione comprovante il pagamento delle tasse puo` essere presentata anche in un momento successivo. III. Le novita` introdotte dal d. legisl. 131/10.nIl co. 2 dell’art. 79, d. legisl. 131/10 ha modificato l’art. 160, co. 3, lett. a) per coerenza con le modifiche apportate agli artt. 51, 53 e 185 del cpi al cui com-mento si rinvia. Il co. 3 dell’art. 79 ha sostituito il co. 4 dell’art. 160 per ragioni di carattere formale, dal momento che le rivendicazioni costituiscono il se-guito e non la conclusione della descrizione. L’inse-rimento del termine di due mesi (co. 4 dell’art. 160) per la presentazione delle rivendicazioni risponde ad esigenze di semplificazione procedurale davanti all’UIBM.
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Procedura nazionale della domanda internazionale. 1. La richiesta di apertura
della procedura nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare
al-l’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione
indu-striale o modello di utilita`, deve essere accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti
attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita` e
integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori
documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del
mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda
internazionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 55 la ricerca di anteriorita` effettuata nella fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme
restando le altre norme sull’esame previste dal presente codice.
SOMMARIO: I. Osservazioni generali.
I. Osservazioni generali.nLa disposizione dell’art. 160-bis, introdotta nel cpi ad opera del d.l.
30-4-2019, n. 34 recante ‘‘Misure urgenti di crescita eco-nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni
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di crisi’’, detta la disciplina della procedura nazio-nale prevista dal co. 1 dell’art. 55 cpi, procedura da attivare a seguito di richiesta di parte da presentare all’UIBM per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilita`. In particolare, la nuova norma prevede che alla richie-sta di apertura della procedura nazionale disciplina-ta all’art. 55 cpi debbono essere allegate una tradu-zione italiana completa della domanda internazio-nale come pubblicata e i diritti di deposito. A tale richiesta, inoltre, devono essere applicate le norme del cpi, le norme dei regolamenti attuativi e le nor-me dei decreti sul paganor-mento dei diritti, in partico-lare con riguardo alla ricevibilita` e integrazione
del-le domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli. Da ultimo, la disposizione dell’art. 160-bis al co. 3 sta-bilisce che, nel caso di richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del co. 1 dell’art. 55, la ricer-ca di anteriorita` effettuata nella fase internazionale deve considerarsi sostitutiva della corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferma restando l’applicabilita` delle altre norme sull’esame previste dal cpi.
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Unicita` dell’invenzione e divisione della domanda. 1. Ogni domanda deve avere per
oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu` invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invitera`
l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con
facolta` di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla
data della domanda primitiva. Tale facolta` puo` essere esercitata dal richiedente, anche in
man-canza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto
alla concessione del brevetto.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.
SOMMARIO: I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori. - II. Osservazioni generali. Il principio
dell’unicita` dell’invenzione. - III. Il termine per la presentazione delle c.d. domande divisionali assegnato dall’UIBM. - IV. Le novita` introdotte dal d. legisl. 131/10.
I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori.
nSui precedenti e sulla storia della norma qui com-mentata rinvio alla V edizione di questo commen-tario.
II. Osservazioni generali. Il principio dell’unicita` dell’invenzione.nLa norma in commento al co. 1 afferma il principio dell’unicita` dell’invenzione, pre-vedendo che ogni domanda di brevetto per inven-zione industriale o per modello di utilita` debba ave-re necessariamente ad oggetto un solo trovato. La disposizione di cui all’art. 161, co. 1, cpi sembra rispondere prima facie ad esigenze: a) di tipo fisca-le, nel senso che assicura che per ciascuna invenzio-ne vengano corrisposte le tasse previste; b) classifi-catorie, per rendere piu` agevole la ricerca delle an-teriorita` e l’inserimento dell’invenzione nello stato della tecnica; e c) amministrative, per agevolare l’assegnazione della ricerca delle anteriorita` ai fun-zionari competenti per i vari settori della tecnica (GHIDINI-DEBENEDETTI, Codice della proprieta`
in-dustriale, 421; LUZZATO, Trattato generale delle
pri-vative industriali, II, 20 ss.; GRECO-VERCELLONEI,
156; FRANZOSI, L’invenzione, 255; SENA I, 282; UBERTAZZI, Nuove leggi civ. comm. 88, 567; SARTI, ivi, 595 s.; SCUFFI, La tutela dell’esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario, brevettazione dei prodotti chimici intermedi, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, 04, II, 1510 ss.; VANZETTI-DIC A-TALDO, 368 s.; DICATALDOIII, 26).nLa legislazio-ne europea e comunitaria, in particolare le disposi-zioni dell’art. 82 CBE 2000, della reg. 44 reg. CBE 2000 e della reg. 13 reg. PCT ammettono espressa-mente la protezione con un unico brevetto di piu` invenzioni tra le quali esista un legame tale per cui
esse costituiscono un solo concetto inventivo gene-rale; tale legame sarebbe rinvenibile, ai sensi delle suddette regole, tra l’invenzione di processo, i di-spositivi e le sostanze che vengono impiegate nel procedimento ed il prodotto ottenuto (SENA I, 275, nota 56). Ai sensi dell’art. 82 CBE ‘‘la doman-da di brevetto europeo puo` concernere una sola invenzione ovvero piu` invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscano un solo concetto inventivo generale’’. Per unico concetto inventivo generale, quale previsto dalla legislazione comuni-taria ed europea, dovrebbe intendersi l’unitarieta` del processo mentale sotteso alla pluralita` di inven-zioni; il concetto inventivo generale risulterebbe connotato, rispetto al principio di unicita` dell’inven-zione, da notevole elasticita` quando ci si trovi di fronte ad una pluralita` di rivendicazioni e tale ela-sticita` permetterebbe di ritenere osservato il princi-pio di unicita` anche in presenza di rivendicazioni inerenti a classificazioni diverse, come nel caso di una domanda per brevetto di procedimento e di prodotto (VANZETTI, Procedimento, prodotto e
uni-cita` dell’invenzione, R. d. ind. 11, fasc. 6, 231-232). Sulla nozione di ‘‘concetto inventivo generale’’ v. MARCHETTII, 80, 487 ss.; GIOV. GUGLIELMETTI, R. d. ind. 90, II, 57. Vi e` chi ha proposto di interpretare la norma di cui all’art. 161 cpi in modo conforme alla normativa europea e alla normativa degli Stati dell’Unione Europea che a quest’ultima si sono adeguati, cosı` da affiancare, a proposito di unicita` dell’invenzione, ad ‘‘invenzione’’ anche il ‘‘concetto inventivo generale’’ (SGARBI, R. d. ind. 90, I, 345; SCUFFI, op. cit., 1510; C 00/9529, GADI 00, 173 ss.).
In senso critico rispetto a tale interpretazione v. VANZETTI (R. d. ind. 11, cit., 233-234) che ritiene
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non ammissibile un’interpretazione estensiva della legge italiana che sostanzialmente equipari l’unica invenzione di cui all’art. 161, co. 1, cpi al ‘‘concetto inventivo generale’’ delle leggi europee, dovendosi, di conseguenza, considerare i brevetti che fossero stati (erroneamente) rilasciati, i quali rivendichino sia un prodotto nuovo e originale, sia il procedi-mento, a sua volta nuovo ed originale, per ottener-lo, violazioni del principio dell’unicita` dell’invenzio-ne.nPrima dell’approvazione del cpi la Commis-sione tecnica di ricorso dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ha sostenuto in piu` occasioni che non possa considerarsi in contrasto con il principio di unicita` dell’invenzione una domanda di brevetto avente ad oggetto sia il prodotto finale, sia il procedimento per la sua fabbricazione e sia l’intermedio per l’ot-tenimento del prodotto finale, a condizione che essi siano tecnicamente connessi ed uniti in un solo con-cetto inventivo generale (v. in tal senso: CREt 29-4-1982, Gazz. uff. UEB 82, 306; CREt 8-3-1983, ivi 83, 274; CREt 24-4-1987, ivi 88, 134; CREt 11-5-1992, ivi 93, 680). Per contro, sempre sotto la vigen-za della disciplina antecedete il cpi, in dottrina non e` mancato chi ha negato la possibilita` di proteggere contemporaneamente, in virtu` di una sola doman-da, prodotto, procedimento ed intermedio (v. in tal senso: FLORIDIA, L’invenzione farmaceutica nel si-stema italiano dei brevetti, 87 ss.; ID., R. d. ind. 88, I, 51 ss.; ID., IDI 94, 122; DICATALDO, Nuove leggi civ. comm. 91, I, 560; ID., IDI 94, 226. In giurispru-denza: Trib. Milano 24-10-1988, R. d. ind. 90, II, 54; C 90/11094, Nuova giur. civ. comm. 91, 545 ss. se-condo cui «procedimento e prodotto non possono essere protetti da un unico brevetto»).nCon riferi-mento alla disposizione di cui all’art. 161 cpi e` stata richiamata l’attenzione sulla necessita` di evitare ogni equivoco circa la unita` dell’invenzione o la pluralita` di invenzioni. In tal senso, si e` precisato che, quando diversi aspetti quali, ad esempio, pro-cesso, mezzi specifici per la sua attuazione, sostanze impiegate nel procedimento, c.d. intermedi, prodot-to ottenuprodot-to costituiscono o concorrono in un solo concetto inventivo generale, ci si trova di fronte ad un’unica invenzione e non ad una pluralita` di inven-zioni. Parimenti, non si deve confondere l’invenzio-ne con la pluralita` dei prodotti o delle sostanze nelle quali l’invenzione stessa trova concreta attua-zione. Infatti, pur di fronte a numerosissime ed im-prevedibili concrete forme di attuazione dell’inven-zione, l’invendell’inven-zione, correttamente intesa come idea inventiva, rimane una e non porra` alcun falso pro-blema di unita` dell’invenzione (SENAI, 274 e 275).
nIl principio dell’unicita` dell’invenzione ha trovato applicazione, in particolare, in materia di brevetti chimici e farmaceutici. In riferimento a tali brevetti, si e` innanzitutto affermato che il principio dell’uni-cita` dell’invenzione non e` compatibile con la formu-lazione di una domanda di brevetto per formula generale che potrebbe comprendere un’intera clas-se di composti non specificamente individuati (in tal senso DICATALDOIII, 16 ss.; SCUFFI-FRANZOSI-F IT-TANTE, Il codice di proprieta` industriale, 732; in
giu-risprudenza App. Torino 26-4-1988, F. it. 88, II, 638 ss.). Per quanto riguarda una domanda di brevetto avente ad oggetto sia il prodotto finale, sia il pro-cedimento per la sua fabbricazione, sia l’intermedio per l’ottenimento del prodotto finale di un
compo-sto chimico-farmaceutico, si e` ritenuto che essi fos-sero tecnicamente collegati da un solo concetto in-ventivo generale (v. Trib. Torino 24-9-1984, GADI 84, 1792, che ha riconosciuto la validita` di un unico brevetto concernente sia il prodotto «cimitedina» che il prodotto intermedio necessario per la sua fabbricazione; C 00/4072; App. Milano 16-11-1993, GADI 94, 3083; contra App. Torino 26-4-1988, F. it. 88, II, 638 ss., che ha riformato Trib. Torino 24-9-1984, cit.). Conformemente si e` ritenuto potessero essere brevettati nuovi prodotti chimici e conte-stualmente i procedimenti necessari alla loro prepa-razione nel caso in cui risultassero tecnicamente correlati per la realizzazione del prodotto finale (Technical Board of Appeal, 57/82 del 29-4-1982 e 35/97 del 27-4-1987 in OJ EPO 1982, 306 e 1988, 304). nL’unicita` dell’invenzione e` stata ritenuta compatibile con la presenza di piu` rivendicazioni collocate in serie verticale (cioe` quando vengono rivendicate caratteristiche generali, dalle quali di-scendono le rivendicazioni sulle caratteristiche via via piu` particolari), le quali si susseguano logica-mente nello svolgimento di una medesima idea in-ventiva (VANZETTI-DICATALDO, 250; DICATALDO,
R. d. ind. 94, 226; App. Torino 26-4-1988, cit.). La dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza hanno ritenuto che il principio dell’unicita` dell’in-venzione non si pone in contrasto con la possibilita` di proteggere mediante un’unica domanda di bre-vetto gruppi di invenzioni che siano collegate da un medesimo concetto inventivo (SCUFFI, op. cit., 1510; LUZZATO, op. cit., 207; SENAI, 283; DELCORNO, R. d. ind. 94, II, 28 s.; FRANZOSI, ibidem, 255 secondo cui anche la presenza di rivendicazioni indipendenti non e` di per se´ sufficiente per escludere l’unita` del-l’invenzione; ed in giurisprudenza App. Torino 26-4-1988, GADI 88, 569 ss.; App. Milano 16-11-1993, IDI 94, 213 ss.; R. d. ind. 94, II, 11 e GADI 94, 3083; C 00/9529, GADI 00, 4072 secondo cui sussiste uni-cita` inventiva anche in caso di piu` elementi inventivi che concorrano alla soluzione di un unico problema in modo innovativo rispetto allo stato dell’arte). Si ritiene opportuno ricordare che il d.m. 27-6-2008 che disciplina le procedure relative alla ricerca delle anteriorita` e all’esame limitatamente alle domande di brevetto per invenzione depositate all’UIBM, senza rivendicazione di priorita`, a partire dal 1-7-2008 (art. 1) fa riferimento proprio a ‘‘gruppo di invenzioni’’ nell’art. 4, co. 3. A tal proposito, rela-tivamente alle domande di brevetto italiane depo-sitate dal 1-7-2008 senza rivendicazione di priorita`, la ricerca di anteriorita` viene effettuata, ai sensi dell’art. 24 reg. cpi, dall’UEB che rileverebbe la mancanza di unicita` in base ai criteri stabiliti nelle Guidelines. Secondo tali criteri (F-V, 7) la mancan-za di unicita` dell’invenzione puo` essere rilevata a priori, dalla lettura delle rivendicazioni, oppure a posteriori, dopo aver considerato lo stato della tec-nica risultante dalla ricerca. Nel secondo caso, sus-sisterebbe la mancanza di unicita` se il concetto alla base della rivendicazione indipendente non risultas-se dotato di novita` e di attivita` inventiva rispetto ad un documento anteriore. In tal senso verrebbe a mancare un concetto inventivo comune in grado di unire i concetti definiti in due o piu` rivendicazio-ni dipendenti. La mancanza di urivendicazio-nicita` potrebbe an-che essere rilevata a posteriori ove vi siano piu`
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vendicazioni indipendenti che non condividono un unico concetto nuovo ed inventivo rispetto allo sta-to della tecnica (si veda in dottrina SCUFFI-F RANZO-SI, Diritto industriale italiano, Padova 14, 1089). Ai sensi dell’art. 4, co. 7-9, d.m. 27-6-2008, ove l’UEB rilevi la mancanza di unicita` dell’invenzione e di conseguenza limiti la ricerca alla sola invenzione o unicamente al gruppo di invenzioni indicati per pri-mi nelle rivendicazioni, della mancanza di unicita` e della conseguente limitazione della ricerca deve es-sere fatta menzione nel rapporto di ricerca trasmes-so dall’UIBM e nell’attestato di concessione. L’opi-nione espressa dall’UEB sull’unicita` dell’invenzione ed allegata al rapporto di ricerca non e` vincolante per l’esame da parte dell’UIBM ma ha valore infor-mativo (art. 4, co. 9, d.m. 27-6-2008).nLa norma in commento nulla dice in merito all’ipotesi di manca-to intervenmanca-to dell’UIBM e conseguente concessione di un solo brevetto per piu` invenzioni. Secondo l’o-rientamento prevalente, la violazione del principio dell’unicita` dell’invenzione integrerebbe una ipotesi di illecito amministrativo, privo di qualsiasi riflesso sul diritto di brevetto e non produttivo di alcuna sanzione (in tal senso v. GRECO-VERCELLONE I,
156; SENAI, 282; GHIDINI-HASSAN, Diritto industria-le, 93; GIOV. GUGLIELMETTI, R. d. ind. 90, II, 55 ss.; LUZZATO, I brevetti chimico farmaceutici e il requi-sito della loro descrizione, 463; DELCORNO, op. cit., 24 ss.; SARTI, Nuove leggi civ. comm. 88, 595 s.; MARCHETTI, ivi 80, 487; UBERTAZZI, ivi 88, 567; ID., R. d. ind. 88, 272 s.; VANZETTI(R. d. ind. 11, cit., 236-237) ed in giurisprudenza, App. Milano 16-11-1993, ivi 94, II, 11, GADI 94, 3083, e IDI 94, 213; App. Milano 25-9-1990, GADI 90, 2569; Trib. Mi-lano 21-4-1988, ivi 88, 2309; Trib. Torino 24-9-1984, ivi 84, 1792). A tale conclusione la dottrina giunge sulla base di due ordini di considerazioni. Da una parte si sostiene che l’interesse all’unicita` dell’in-venzione non tocca gli interessi sostanziali dei terzi, facendo venir meno, quindi, ogni giustificazione di sanzioni limitative, ma risponde ad esigenze di tipo fiscale, classificatorie ed amministrative (cosı` in par-ticolare SENAI, 282) e dall’altra parte si evidenzia
che l’elenco delle cause di nullita` di cui all’art. 76 cpi deve ritenersi assolutamente tassativo (sul pun-to e` possibile rinviare al commenpun-to sub art. 76 cpi). Inoltre, proprio il carattere tassativo dell’elenco delle cause di nullita` dei brevetti, il quale discende anche dall’art. 138 CBE, deve considerarsi una del-le ragioni per cui negli altri ordinamenti europei si ritiene che la violazione del (loro) principio di uni-cita` dell’invenzione non comporti alcuna conse-guenza ed, in particolare, nessuna limitazione del brevetto (in tal senso v. VANZETTI, R. d. ind. 11, cit., 237).nAccanto all’orientamento maggioritario che ritiene che la violazione della norma dell’unicita` dell’invenzione si debba considerare illecito ammi-nistrativo, si pongono due tesi minoritarie. Secondo la prima tesi, a causa della violazione dell’art. 161 cpi il brevetto dovrebbe ritenersi parzialmente nul-lo (DICATALDOIII, 26; VANZETTI-DICATALDO09,
406-407). Ad avviso della seconda tesi, il brevetto dovrebbe interpretarsi come limitato ad una sola delle due invenzioni, quella che si possa ritenere che il titolare avrebbe scelto, e che, comunque, dia la maggiore estensione alla tutela nei confronti del titolare stesso (FLORIDIA, L’invenzione
farma-ceutica nel sistema italiano dei brevetti, cit., 68-75; ID., Il riassetto della proprieta` industriale 06, 615-616; SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., 732-733; in
giurisprudenza si vedano: Trib. Milano 24-10-1988, R. d. ind. 90, II, 50; C 90/11094, Nuova giur. civ. comm. 91, 545 ss.). Tale tesi si fonda sul principio della conservazione degli atti amministrativi e pre-suppone che la violazione dell’art. 161 cpi in astrat-to determini la nullita` del brevetastrat-to, salvo poi salvar-ne una parte in applicaziosalvar-ne di quel principio (V AN-ZETTI, R. d. ind. 11, cit., 235). Entrambe le tesi sono state oggetto di critiche. Si e` sostenuto che entram-be le tesi si scontrano con il carattere tassativo del-l’elenco delle cause di nullita` di cui all’art. 76 cpi, fra le quali la violazione dell’art. 161 cpi non e` menzionata, e con il fatto che quel carattere tassa-tivo e` espressamente imposto dall’art. 138 CBE. Si scontrano, inoltre, con la evidente sproporzione fra la sanzione della nullita` o dell’esclusione dalla tute-la brevettuale di un’invenzione e l’assenza di san-zione nel caso di infrasan-zione amministrativa compiu-ta in concorso dal richiedente e dall’UIBM (V AN-ZETTI, R. d. ind. 11, cit., 235).nNel caso in cui si
ravvisi la violazione del principio dell’unita` dell’in-venzione, l’UIBM invita il richiedente a limitare la domanda presentata ad una sola invenzione e a depositare eventualmente per le altre invenzioni nuove domande, le c.d. domande divisionali. Ove il richiedente non esegua il deposito delle domande divisionali, la procedura di concessione viene auto-maticamente limitata all’invenzione originaria (DI
CATALDO, Nuove leggi civ. comm. 91, I, 17; M AR-CHETTI-UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, 04, 814). La limitazione del bre-vetto dovrebbe essere effettuata nel modo piu` fa-vorevole al titolare (cosı` in particolare VANZETTI-DI
CATALDO, 369). Si discute in ordine alla natura della sentenza che disponga la limitazione del brevetto: vi e` chi sostiene che si tratti di una sentenza di nullita` parziale del brevetto (VANZETTI-DICATALDO, 369)
e chi ritiene si tratti, invece, di una sentenza di interpretazione del brevetto, in quanto tale non do-tata di efficacia erga omnes (FLORIDIA, L’invenzione
farmaceutica, cit., 66 ss.).
III. Il termine per la presentazione delle c.d. do-mande divisionali assegnato dall’UIBM.nIl ter-mine per la presentazione delle c.d. domande divi-sionali previsto dal co. 2 dell’art. 161 cpi e` proroga-bile ai sensi dell’art. 192 cpi. Ove l’interessato non abbia risposto entro il termine assegnato (od even-tualmente prorogato) all’invito rivolto dall’UIBM, la domanda e` respinta in base all’art. 173, co. 4, cpi (v. pero` in senso critico DICATALDO, Nuove leggi civ. comm. 91, I, 17). nIl co. 3 dell’art. 161 cpi stabilisce espressamente che il ricorso presentato alla CR contro il provvedimento con il quale l’Uffi-cio invita il richiedente a scindere la domanda di brevetto sospende il termine assegnato dall’UIBM (sulla sospensione del termine cfr. DELCORNO, op. cit., II, 31; DICATALDO, op. ult. cit., I, 26; GRECO -VERCELLONEI, 156; SENAI, 282).
IV. Le novita` introdotte dal d. legisl. 131/10.
nL’art. 161 al co. 2, prima della novella legislativa introdotta dal d. legisl. 131/10, non risolveva il pro-blema della liceita` o meno delle domande di bre-vetto divisionali volontarie, cioe` depositate dal tito-lare del brevetto di propria iniziativa, cioe` in
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za dell’invito rivolto dall’UIBM. A tal proposito, sia la disposizione di cui all’art. 4 G) 2) CUP che quella dell’art. 75 CBE 2000, ai sensi delle quali il richie-dente puo` di propria iniziativa dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna do-manda separata la data della dodo-manda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita`, facevano propendere per l’ammissibilita` delle domande divi-sionali volontarie (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op.
cit., 422). Si deve alla disposizione dell’art. 80, d. legisl. 131/10 la modifica del co. 2 dell’art. 161 cpi attraverso l’introduzione della facolta` di presentare domande divisionali di brevetto anche in mancanza dell’invito dell’UIBM. Tale facolta` consentirebbe, inoltre, ai richiedenti di rimeditare il contenuto del-le proprie domande, specialmente a seguito dei ri-sultati del rapporto di ricerca (DICURZIO-C. GALLI -CAFASSO-PEDERZINI, La previsione espressa delle
do-mande divisionali volontarie di brevetto, in C. G
AL-LI, 200). La riforma trae origine dalla disciplina
del-la CBE 2000 (art. 75) in materia di domande divi-sionali e dalla disciplina del Regolamento di esecu-zione (reg. 36, 1). In particolare, la reg. 36, 1 alla lett. a) prevede l’ipotesi di deposito di una domanda divisionale volontaria e alla lett. b) prevede l’ipotesi di deposito di una domanda divisionale obbligatoria in risposta al rilievo di mancanza di unicita` dell’in-venzione. La disciplina sul brevetto europeo preve-de quale termine per la presentazione preve-della doman-da divisionale volontaria 24 mesi doman-dalla prima comu-nicazione della divisione d’esame EPO riguardante la domanda originale. La disciplina italiana non prevede un termine per la presentazione della manda divisionale e consente il deposito della do-manda stessa all’UIBM in qualsiasi momento pur-che´ prima che l’Ufficio abbia provveduto alla con-cessione del brevetto.
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Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico. 1. Se un’invenzione
riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo` essere
descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di
attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e` ritenuta
suffi-ciente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:
a) il materiale biologico e`stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la
data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito
internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di
Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di
seguito denominato: ‘‘Trattato di Budapest’’;
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte
le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di
registrazione del deposito.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di
16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata
accessibilita` al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.
3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico
depositato e`garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il
campio-ne e` rilasciato solo ad un esperto indipendente:
a) a partire dalla data di accessibilita` al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla
concessione del brevetto;
b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in
caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti
del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali
da esso derivati; e
b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati
esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci
esplicitamente a tale impegno.
5. L’esperto designato e` responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e`piu`disponibile presso
l’ente di deposito riconosciuto, e`consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni
previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal
deposi-© Wolters Kluwer Italia