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Commento Artt. 160 e 161, Codice proprietà industriale

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Testo completo

(1)

€ 230,00

i.v.a. inclusa

(2)

L. C. U

bertazzi

, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 7

a

ed.

(3)

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 –

12 –

13 –

14 –

C. Consolo - C. Glendi - Commentario

bre-ve alle leggi del processo tributario

4

R. Cavallo Perin - A. Romano -

Commenta-rio breve al testo unico sulle autonomie locali

L. Costato - F. Pellizzer - Commentario

breve al codice dell’ambiente

2

A. Maffei Alberti - Commentario breve al

diritto delle società

4

A. Zaccaria - Commentario breve al diritto

della famiglia

3

A. Carullo - G. Iudica - Commentario breve

alla legislazione sugli appalti pubblici e privati

3

G. Volpe Putzolu - Commentario breve al

diritto delle assicurazioni

2

G. De Cristofaro - A. Zaccaria -

Commen-tario breve al diritto dei consumatori

2

G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu

- F. Moschetti - Commentario breve alle leggi

tri-butarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e

Statuto del contribuente,

a cura di G. Falsitta; Tomo

II Accertamento e sanzioni,

a cura di F. Moschetti;

Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi

e leggi complementari,

a cura di A. Fantozzi;

To-mo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui

trasferimenti,

a cura di G. Marongiu

M.V. Benedettelli - C. Consolo - L.G.

Radi-cati di Brozolo - Commentario breve al diritto

dell’arbitrato nazionale ed internazionale

2

G. Cian - Codice civile e leggi collegate.

Commento giurisprudenziale sistematico

2

R. Ferrara - G.F. Ferrari - Commentario breve

alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia

3

S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky -

Commentario breve alla Convenzione

Euro-pea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo

e delle Libertà fondamentali

G. Forti - P. Patrono - G. Zuccalà - Codice

penale e leggi collegate. Commento

giurispru-denziale sistematico

A. Zaccaria - Commentario breve alla

disci-plina delle locazioni immobiliari

G. Spangher - A. Marandola -

Commenta-rio breve al Codice antimafia e alle altre

pro-cedure di prevenzione

R. Costi - F. Vella - Commentario breve al

Testo Unico Bancario

15 –

16 –

17 –

18 –

19 –

20 –

21 –

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27 –

28 –

29 –

30 –

31 –

G. Cian - A. Trabucchi - Commentario breve

al codice civile

13

a cura di Giorgio Cian

Commentario breve al codice civile -

Comple-mento giurisprudenziale. Edizione per prove

concorsuali ed esami 2019

A. Maffei Alberti - Commentario breve alla

legge fallimentare

6

F. Carpi - M. Taruffo - Commentario breve

al codice di procedura civile

9

Commentario breve al codice di procedura

civi-le - Compcivi-lemento giurisprudenziacivi-le

10

(con CD)

Commentario breve al codice di procedura

ci-vile - Complemento giurisprudenziale.

Edizio-ne per prove concorsuali ed esami 2019

G. Forti - S. Seminara - Commentario breve

al codice penale

6

Commentario breve al codice penale -

Com-plemento giurisprudenziale

12

(con CD)

Commentario breve al codice penale -

Com-plemento giurisprudenziale. Edizione per prove

concorsuali ed esami 2019

L.C. Ubertazzi - Commentario breve alle

leggi su proprietà intellettuale e concorrenza

7

G. Conso - G. Illuminati - Commentario

bre-ve al codice di procedura penale

2

G. Illuminati - L. Giuliani - Commentario

breve al codice di procedura penale -

Comple-mento giurisprudenziale. Edizione per prove

concorsuali ed esami 2019

S. Bartole - R. Bin - Commentario breve

alla Costituzione

2

L. Salamone - P. Spada - Commentario breve

al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri

strumenti di credito e mezzi di pagamento

5

G. Conso - V. Grevi - Prolegomeni a un

com-mentario breve al nuovo codice di procedura

penale

(opera esaurita)

A. Romano - R. Villata - Commentario

bre-ve alle leggi sulla giustizia amministrativa

3

G. Alpa - P. Zatti - Commentario breve al

codice civile. Leggi complementari

(3 tomi)

Tomo I

4

Tomo II

4

Tomo III

4

R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta -

Com-mentario breve alle leggi sul lavoro

6

F. Pocar - Commentario breve ai Trattati

del-la Comunità e dell’Unione europea

2

F.C. Palazzo - C.E. Paliero - Commentario

breve alle leggi penali complementari

2

BREVIARIA IURIS

fondati da G

iorGio

C

ian

e a

Lberto

t

rabUCChi

e continuati da G

iorGio

C

ian

e M

arCo

C

ian

(4)

2019

COMMENTARIO BREVE

ALLE LEGGI SU

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

E CONCORRENZA

7

a

edizione

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell’Univ. di Pavia

(5)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, eco-nomico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autoriz-zazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per even-tuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI) Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A. Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza

(6)

01_Presentazione - prima bozza

PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente

all’espressione del proprio grazie al Direttore dell’Opera e a tutti i suoi Collaboratori

– il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur

in un’eta` di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che

e` quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto e`

essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019

G

IORGIO

C

IAN

M

ARCO

C

IAN

(7)
(8)

02_Prefazione - prima bozza

PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo

e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li

ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di

cuore tutti i ringraziamenti espressi dall’edizione precedente: ed in particolare ai

cura-tori delle sezioni, agli aucura-tori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui

commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere

e la responsabilita` derivanti dal coordinamento generale dell’Opera.

L

UIGI

C

ARLO

U

BERTAZZI

(9)

03_Autori - prima bozza

AUTORI DELL’OPERA

D

IRETTORE

L

UIGI

C

ARLO

U

BERTAZZI

C

URATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

C

OLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri

Aurelio Assenza

Francesca Benatti

Sabrina Borocci

Bianca Caruso

Alessandro Cassinelli

Valentina Cingano

Alessandro Cogo

Paolo Comoglio

Serena Corbellini

Pierluigi Cottafavi

Francesca Cuomo Ulloa

Daniele De Angelis

Giulia Di Fazzio

Patrizia Di Tullio

Gualtiero Dragotti

Philipp Fabbio

Daniele Fabris

Marco Fazzini

Francesca Ferrari

Giuseppe Finocchiaro

Giuliano Fonderico

Paolo Galli

Roberto Gandin

Federico Ghezzi

Domenico Giordano

Andrea Giussani

Francesco Goisis

Davide Graziano

Giovanni Guglielmetti

Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides

Simona Lavagnini

Arturo Leone

Cristina Lo Surdo

Veronica Maffei Alberti

Corrado Malberti

Giuseppina Mangione

Giovanna Massarotto

Carlo Emanuele Mayr

Chiara Muraca

Andrea Ottolia

Claudio Partesotti

Luca Passanante

Alessandra Pedriali Kindler

Anna Porporato

Roberto Romandini

Angelo Maria Rovati

Fabrizio Sanna

Cristiana Sappa

Davide Sarti

Federica Senerchia

Raffaele Servanzi

Giulio Enrico Sironi

Serena Stella

Paolina Testa

Mario Todino

Anna Maria Toni

Andrea Tosato

Michele Trimarchi

Giuseppe Urbano

Carla Zuddas

C

OLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

*

Giovanni Angelicchio

Giulio Bergomi

Michele Bertani

Jole Bertone

Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi

Lamberto Liuzzo

Mariateresa Maggiolino

Armando Plaia

*

Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati

(10)
(11)

04_Curatori - prima bozza

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETA

` INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETA

` INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi

introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr

artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr

art. 10 par. IV D. Fabris

artt. 11-16 C.E. Mayr

art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati*)

artt. 18-28 C.E. Mayr

artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)

introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna

artt. 31-44 F. Sanna

introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia

artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia

art. 55 par. III D. Fabris

art. 56 parr. I-III A. Ottolia

art. 56 parr. IV-XV D. Fabris

art. 57 A. Ottolia

art. 58 parr. I-II A. Ottolia

art. 58 par. III D. Fabris

art. 59 parr. I-II A. Ottolia

art. 59 par. III D. Fabris

artt. 60-61 A. Ottolia

art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi*)

artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi*)

artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio*)

art. 68 parr. I-VII A. Ottolia

art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris

artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio*)

art. 75 G. Dragotti

artt.76-79 R. Gandin

artt. 80-81 G. Dragotti

introduzione agli artt. 81-bis-81-octies R.

Romandini

artt. 81-bis-81-octies R. Romandini

artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti

artt. 98-99 A. Ottolia

introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr

artt. 100-116 C.E. Mayr

introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazzio

artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)

artt. 120-123 G. Di Fazzio

artt. 124-126 A.M. Rovati

art. 127 A. Alessandri

artt. 128-132 L. Passanante

introduzione all’art. 133 L. Passanante

art. 133 L. Passanante

artt. 134-137 P. Comoglio

artt. 138-140 A. Tosato

artt. 141-143 F. Goisis

artt. 144-146 G. Di Fazzio

introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato

artt. 147-161 A. Porporato

art. 162 R. Romandini

art. 163 parr. I-II A. Porporato

art. 163 par. III A. Cassinelli

artt. 164-169 A. Porporato

art. 170 parr. I-II A. Porporato

art. 170 par. III A. Cassinelli

art. 170-bis A.M. Rovati

art. 170-ter A. Cassinelli

artt. 171-184-decies A. Porporato

artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli*)

artt. 191-193 V. Cingano

art. 194 F. Goisis

artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli*)

artt. 198-200 V. Cingano

introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis

artt. 201-222 F. Goisis

(12)

04_Curatori - prima bozza

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano

artt. 223-230 V. Cingano

introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati

(A. Cogo*)

artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)

artt. 237-245 F. Sanna

art. 245-bis D. Graziano

art. 246 F. Sanna

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione europea

artt. 1-17 G.E. Sironi

art. 18 C.E. Mayr

artt. 19-29 G.E. Sironi

artt. 30-44 non commentati

artt. 45-48 G.E. Sironi

artt. 49-73 non commentati

artt. 74-93 F. Senerchia

artt. 94-121 non commentati

artt. 122-136 G. Dragotti

artt. 137-138 V. Maffei Alberti

artt. 139-212 non commentati

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

Introduzione al RDM, F. Sanna

artt. 1-9 F. Sanna

art. 10 C. Partesotti

artt. 11-13 non commentati

artt. 14-21 C. Partesotti

art. 22 F. Sanna

art. 23 non commentato

artt. 24-26 V. Maffei Alberti

artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni

artt. 35-51 non commentati

artt. 52-54 V. Maffei Alberti

artt. 55-78 non commentati

artt. 79-94 V. Maffei Alberti

art. 95 non commentato

art. 96 F. Sanna

artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati

(P. Galli*), con par. LXIV

Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi

artt. 1-51 non commentati

art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*)

artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*)

art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)

art. 63 non commentato

art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)

artt. 65-66 non commentati

artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)

artt. 70-137 non commentati

art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli*)

artt. 139-178 non commentati

DIRITTO D’AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti*)

artt. 1-5 P. Galli

introduzione agli artt. 6-11 P. Galli

artt. 6-16 P. Galli

(13)

04_Curatori - prima bozza

art. 16-bis P. Galli

artt. 17-18 P. Galli

art. 18-bis A.M. Rovati (D. Sarti*)

art. 19 P. Galli

introduzione agli artt. 20-24 P. Galli

artt. 20-24 P. Galli

introduzione agli artt. 25-32-ter P. Galli

artt. 25-43 P. Galli

introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis

artt. 44-46 D. De Angelis

art. 46-bis P. Galli

artt. 47-50 D. De Angelis

artt. 51-64 P. Galli

introduzione agli artt. 64-bis-64-quater

P. Galli

artt. 64-bis-64-quater P. Galli

introduzione agli artt. 64-quinquies-64-sexies

S. Lavagnini

artt. 64-quinquies-64-sexies S. Lavagnini

introduzione agli artt. 65-71-quinquies

R. Servanzi

artt. 65-68-bis R. Servanzi

artt. 69-69-septies C. Sappa

artt. 70-71-quinquies C. Sappa

introduzione agli artt. 71-sexies-71-decies

C. Zuddas

artt. 71-sexies-71-decies C. Zuddas

introduzione al titolo II capo I C. Zuddas

(M. Bertani*)

artt. 72-78-bis C. Zuddas (M. Bertani*)

art. 78-ter A.M. Rovati (P. Galli*)

art. 78-quater A.M. Rovati

introduzione al capo II C. Zuddas

(M. Bertani*)

art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)

introduzione al capo III C. Sappa

artt. 80-85-quinquies C. Sappa

art. 86 S. Corbellini

introduzione al capo V C. Sappa

artt. 87-92 A. Pedriali Kindler

artt. 93-95 S. Corbellini

artt. 96-98 A. Pedriali Kindler

art. 99 S. Corbellini

art. 99-bis P. Galli

artt. 100-102-quinquies S. Lavagnini

artt. 103-106 A. Tosato

artt. 107-110-bis A. Cogo

art. 111 A. Tosato

artt. 112-141 A. Cogo

artt. 142-143 S. Corbellini

introduzione agli artt. 144-155 P. Galli

artt. 144-155 P. Galli

introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)

A.M. Rovati

introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)

L. Passanante (G. Bergomi*)

artt. 156-157 G. Di Fazzio

artt. 158-160 A.M. Rovati

artt. 161-162 L. Passanante

artt. 162-bis-162-ter L. Passanante

artt. 163-165 L. Passanante

art. 166 A.M. Rovati

art. 167 A. Tosato

artt. 168-170 A.M. Rovati

artt. 171-174 A. Alessandri

artt. 174-bis-179 non commentati

artt. 180-184 D. Giordano

artt. 185-189 P. Galli

artt. 190-195 non commentate

artt. 196-206 P. Galli

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITA

` E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*)

art. 2598 P. Di Tullio

artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa

(G. Guglielmetti*)

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler

norme generali A. Pedriali Kindler

artt. 1-2 P. Testa

artt. 3-12-bis P. Cottafavi

artt. 13-15 P. Testa

artt. 16-28-ter P. Cottafavi

artt. 29-35 non commentati

artt. 36-45 P. Cottafavi

art. 46 P. Testa

D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE

che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita` ingannevole

artt. 1-4 P. Testa

artt. 5-7 P. Cottafavi

art. 8 sez. I A. Alessandri

art. 8 sez. II A. Leone

art. 8 sez. III P. Testa

art. 9 P. Testa

(14)

04_Curatori - prima bozza

D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)

artt. 4-17 omissis

artt. 18-20 P. Cottafavi

art. 21 parr. I-III P. Testa

art. 21 par. IV P. Cottafavi

art. 22 parr. I-II P. Testa

art. 22 par. III P. Cottafavi

art. 22 parr. IV-VI P. Testa

art. 22-bis non commentato

art. 23 parr. I-V P. Testa

art. 23 par. VI P. Cottafavi

art. 23 par. VII P. Testa

artt. 24-26 P. Cottafavi

art. 27 sez. I A. Alessandri

art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone

art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa

artt. 27-bis-27-quater P. Testa

artt. 28-135 omissis

artt. 136-138 non commentati

artt. 139-140 G. Finocchiaro

art. 140-bis A. Giussani

artt. 141-141-decies G. Finocchiaro

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

artt. 6-7 P. Fabbio

art. 9 P. Fabbio

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

art. 101 sezz. I-II parr. I-XII A. Assenza

(F. Ghezzi*)

art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso

(M. Maggiolino*)

art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI

A. Assenza (F. Ghezzi*)

art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza

(M. Maggiolino*)

art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX

C. Malberti

art. 101 sezz. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)

art. 101 sez. VI P. Iannuccelli

art. 102 M. Todino

artt. 103-105 G. Fonderico

art. 106 G. Ioannides

Regolamento CE n. 1/2003

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)

artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)

art. 9 G. Massarotto

artt. 10 S. Borocci (J. Bertone*)

artt. 11-16 P. Iannuccelli

artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)

artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)

art. 23 parr. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)

art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca

(A. Legrottaglie)

artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)

artt. 27-28 P. Iannuccelli

art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)

artt. 30-33 P. Iannuccelli

artt. 34-45 non commentati

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

art. 1 G. Mangione

artt. 2-3 sez. I G. Mangione

artt. 2-3 sez. II M. Todino

artt. 2-3 sez. III G. Mangione

artt. 4-26 G. Mangione

L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)

art. 1 G. Mangione

art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi

art. 2 sez. I par. XI B. Caruso

(M. Maggiolino*)

art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi

art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto

(M. Maggiolino*)

art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi

art. 2 sez. III P. Iannuccelli

art. 3 M. Todino

art. 4 F. Ghezzi

artt. 5-7 sez. I G. Mangione

artt. 5-7 sez. II M. Todino

artt. 5-7 sez. III G. Mangione

artt. 8-9 G. Fonderico

artt. 10-11 G. Urbano

artt. 12-13 M. Trimarchi

art. 14-14-ter S. Stella

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04_Curatori - prima bozza

art. 15 C. Lo Surdo

artt. 16-19 G. Mangione

artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides

artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati

art. 31 A. Alessandri

art. 32 non commentato

art. 33 P. Comoglio

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Coordinamento delle norme commentate da P.

Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazzio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura

di Andrea Giussani

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

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02a_Codice industriale - prima bozza

manda di marchio UE o la data di registrazione internazionale. E` stato evidenziato come, ai fini del calcolo della scadenza decennale entro cui pro-cedere al rinnovo, l’indicazione rispettivamente del-la data di presentazione deldel-la domanda di marchio UE e della data di registrazione del marchio inter-nazionale sia coerente con la normale data di de-correnza degli effetti di tali marchi nel territorio nazionale. Infatti, a mente dell’art. 4 dell’Accordo e del Protocollo di Madrid, fatte salve eventuali rivendicazioni di priorita`, tali effetti si fanno risalire alla presentazione della domanda comunitaria ed alla registrazione del marchio da parte dell’Ufficio Internazionale (SCUFFI-FRANZOSI, op. cit., 1106).

Con riferimento alla presentazione della domanda di rinnovazione del marchio, l’art. 18, co. 2, reg. cpi stabilisce che per i marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprieta` Intellettuale (OMPI), secondo quanto stabilito dal-l’Accordo di Madrid relativo alla registrazione in-ternazionale dei marchi e dal Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione avvenga mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla reg. 30 ss. del Regolamento Comune all’Accordo e al Protocollo; tale pagamento deve essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Internazionale nei sei mesi prece-denti la scadenza (oppure entro sei mesi successivi con il pagamento di una soprattassa) e ad esso deve essere aggiunto il pagamento della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulte-riori adempimenti richiesti dall’art. 159 cpi deve essere data prova all’UIBM. La d. UE 15/2436 del 16-12-2015 all’art. 42, rubricato ‘‘Tasse per classe di deposito’’, stabilisce che ‘‘gli Stati membri possono prevedere che la domanda e il rinnovo di un mar-chio d’impresa debbano essere soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e ser-vizi oltre la prima classe’’. Il co. 5 dell’art. 159 cpi, il quale prevedeva la possibilita` che il marchio appar-tenente a piu` persone potesse essere rinnovato nel-l’interesse di tutte da una sola di esse, e` stato abro-gato dall’art. 78, d. legisl. 13-8-2010, n. 131 e trasfu-so nell’art. 6, co. 1-bis, cpi. nAi sensi del co. 6 dell’art. 159 cpi, e` ammessa la possibilita` di proce-dere al rinnovo solo per una parte di prodotti o servizi coperti dalla precedente registrazione. A tal proposito, e` bene ricordare quanto stabilito dal-l’art. 18, co. 1, reg. cpi, il quale, dopo aver precisato che la domanda di rinnovazione del marchio d’im-presa deve contenere l’indicazione del numero e della data della registrazione da rinnovare, nonche´ del numero e della data del primo deposito, precisa che nella domanda si deve indicare se la

rinnova-zione e` richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. Nel caso in cui nella domanda di rinnovo non sia preci-sato se il rinnovo sia richiesto solo per una parte dei prodotti o servizi e nel caso in cui le tasse versate risultino insufficienti rispetto al numero di classi della precedente registrazione, l’UIBM, a fronte di tale discrepanza e anche a seguito dell’emissione di un rilievo al quale non abbia fatto seguito una adeguata e soddisfacente risposta, non potra` rifiu-tare il rinnovo. In tale circostanza, l’UIBM dovra`, infatti, procedere al rinnovo di un numero di classi corrispondente all’ammontare delle tasse versate. Ove non sia stata fornita una precisa indicazione da parte del titolare con riguardo alle classi, la regi-strazione verra` rinnovata per le classi secondo l’or-dine originariamente indicato nel primo deposito fino a esaurimento delle tasse pagate (SCUFFI-F RAN-ZOSI, op. cit., 1107).nL’art. 159 cpi non disciplina la

domanda di rinnovazione del marchio nell’ipotesi specifica in cui il titolare del segno intenda appor-tarvi modifiche. Questa scelta e` dovuta al fatto che oggi ai sensi dell’art. 16 del codice non e` piu` con-sentito il restyling del marchio in sede di sua rinno-vazione (v. C. GALLI, Nuove leggi civ. comm. 95, 1157; MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio, 184 ss.; ed in giurisprudenza Trib. Roma 21-5-1984, GADI 84, 1775; SCUFFI-FRANZOSI, op. cit., 1105). nL’art. 148, co. 1, cpi si occupa della irricevibilita` della domanda di rinnovazione del marchio. Dal testo letterale della disposizione del co. 1 dell’art. 148 cpi sembrerebbe potersi desumere che l’ipotesi di irricevibilita` nel caso di rinnovazione di domande di marchi sia limitata alla non identificabilita` e alla irraggiungibilita` del richiedente (SCUFFI-FRANZOSI, op. cit., 1107).

III. Le novita`introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.nL’art. 22, d. legisl. 15/2019 interviene con ri-guardo all’art. 159 cpi richiedendo che sia sostituito il riferimento all’aggettivo ‘‘comunitario’’ con il ri-ferimento a ‘‘dell’Unione europea’’, dando cosı` at-tuazione a quanto previsto all’art. 1, r. UE 17/1001, secondo cui sono denominati «marchi dell’Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le moda-lita` previste dal citato regolamento. La disposizione del r. UE 17/1001 recepisce a sua volta quanto sta-bilito dal Trattato di Lisbona all’art. 2, laddove e` stato stabilito che nell’intero Trattato i termini ‘‘la Comunita`’’ o ‘‘la Comunita` europea’’ venissero so-stituiti da ‘‘l’Unione’’ e l’aggettivo ‘‘comunitario’’, comunque declinato, da ‘‘dell’Unione’’.

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Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita`. 1. La domanda deve

contenere:

a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente,

ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non puo` contenere la richiesta di piu` brevetti, ne´ di un solo

brevetto per piu` invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51;

b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;

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c) la designazione dell’inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorita` i documenti relativi.

4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini

di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu` rivendicazioni. Queste ultime devono

essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il

termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia`

riconosciuta.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. Le novita` introdotte dal d. legisl.

131/10.

I. I precedenti della norma.nSui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

II. Osservazioni generali.nL’art. 160 ai co. 1 e 3 cpi stabilisce quali informazioni rispettivamente la domanda di brevetto per invenzione e la domanda di brevetto per modello di utilita` debbano contene-re e quali documenti debbano essecontene-re allegati a tali domande. Qualora il richiedente non sia identifica-bile nella domanda di brevetto o non sia raggiungi-bile, l’UIBM dichiara l’irricevibilita` della domanda ai sensi dell’art. 148, co. 1, cpi. L’irricevibilita` deve essere inoltre dichiarata quando la domanda di bre-vetto non e` redatta in lingua italiana e non viene fornita una relativa traduzione nei tempi previsti dalla legge (art. 5 reg. cpi). L’art. 3, co. 1, r.d. 244/ 40 prevedeva, inoltre, la regola secondo cui «la do-manda deve essere depositata dall’inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario». Tale regola non e` piu` prevista nel testo dell’art. 160 cpi ma puo` essere ricavata dagli artt. 201 ss. cpi, ai sensi dei quali la domanda di brevetto deve essere depo-sitata dall’inventore, dal suo avente causa, o dai rispettivi mandatari. Inoltre, il riferimento al man-datario, quale possibile soggetto depositante la do-manda di brevetto, e` ricavabile dalla lett. a), co. 1 dell’art. 160 cpi che richiede che la domanda con-tenga l’identificazione del richiedente e del manda-tario, se vi sia e dalla lett. d), co. 3 dell’art. 160 cpi che prevede che alla domanda di brevetto venga allegato quando vi sia il mandatario anche l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201 cpi. nSecondo il co. 1, il titolo dell’invenzione o modello deve indi-care con precisione ‘‘i caratteri e lo scopo’’ dell’in-venzione o del modello. Il richiamo alla ‘‘precisio-ne’’ nell’indicazione dei caratteri e dello scopo del-l’invenzione contrasta con una pratica consolidata dei mandatari che preferiscono scegliere titoli gene-rici. Il carattere della genericita` nella scelta del ti-tolo potrebbe trovare ragione nel fatto che il titi-tolo rappresenta l’unico elemento potenzialmente in grado di fornire un’indicazione relativa al nucleo inventivo che e` reso conoscibile al pubblico prima dell’accessibilita` dell’interra domanda. Un’altra giu-stificazione della scelta della genericita` potrebbe fondarsi sull’intenzione di non facilitare il rinveni-mento della privativa nelle ricerche condotte dai concorrenti del titolare (v. GHIDINI-DEBENEDETTI,

Codice di proprieta` industriale, 420).nIl co. 2 del-l’art. 160 riprende invece il co. 4 deldel-l’art. 3 r.d. 244/ 40, stabilendo che una sola domanda non puo` con-tenere la richiesta a) di piu` brevetti, ne´ b) di un solo brevetto per piu` invenzioni e modelli. Tale

prescri-zione risponde ad una esigenza di natura economi-ca, la quale si traduce nell’imposizione di una tassa per ciascuna invenzione. Ai fini dell’applicazione della norma, si e` reso necessario interpretare i con-cetti di unita` o pluralita` di invenzione. A tal propo-sito, infatti, se, da una lato, il procedimento per la realizzazione di un’invenzione, i mezzi specifici per la sua attuazione e le sostanze impiegate nel proce-dimento concorrono a formare un solo concetto in-ventivo (SENAI, 283), dall’altro lato, non va confusa

l’invenzione con la pluralita` dei prodotti o delle sostanze nelle quali l’invenzione stessa si realizza, ne´ con le innumerevoli forme concrete di attuazio-ne; in tali casi, infatti, l’invenzione, correttamente intesa comeidea inventiva, rimane una e non porra` alcun falso problema di unita` dell’invenzione (SENA

I, 283; ed in giurisprudenza C 00/4072; App. Milano 16-11-1993, GADI 94, 3083; Trib. Torino 24-9-1984, ivi 84, 1792; contra App. Torino 26-4-1988, F. it. 88, II, 638 ss.). La norma si collega alla disciplina del-l’unicita` dell’invenzione e divisione della domanda prevista dal successivo art. 161 cpi al cui commento si rimanda. Gli artt. 21 e 22 reg. cpi definiscono il contenuto della descrizione brevettuale e delle re-lative rivendicazioni. La descrizione deve specifica-re il campo della tecnica a cui l’invenzione fa rife-rimento ed indicare lo stato della tecnica preesisten-te, per quanto a conoscenza dell’inventore, che pos-sa essere utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca di anteriorita` di cui al d.m. 27-6-2008. La descrizione deve altresı` esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi da una persona esperta del ramo (art. 51 cpi). In rela-zione al requisito della definirela-zione del problema tecnico e della relativa soluzione, la Corte di Cas-sazione ha precisato che «la mancanza nell’ambito della descrizione dell’indicazione del problema tec-nico rispetto al quale il trovato si pone come solu-zione, del gradiente di attivita` inventiva o comun-que dell’utilita` che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non puo` essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validita` del brevetto» (C 09/23414, R. d. ind. 10, 397 – Reglass Spa/Italia Spa et al.).nSi ritiene opportu-no, per ragioni di completezza, rammentare la di-sciplina contenuta nei co. 2 e 3 dell’art. 148 cpi relativa alla possibilita` di integrazione della doman-da di brevetto. Qualora la domandoman-da di brevetto non contenga un documento assimilabile ad una descri-zione, manchi parte della descrizione o manchi un

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disegno richiamato in essa oppure venga depositato in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data, il paese di deposito e i dati identi-ficativi del richiedente, l’UIBM invia opportuna co-municazione al richiedente che, entro due mesi dal-la comunicazione, deve integrare dal-la domanda con i dati o i documenti mancanti, oppure deve rinuncia-re alla parte della descrizione o al disegno mancan-te. Ove avvenga l’integrazione, ai sensi dell’art. 148, co. 3, la data di deposito della domanda di brevetto coincidera` con la data di ricevimento dell’zione da parte dell’UIBM, anche in caso di integra-zione spontanea da parte del richiedente. Nel caso in cui la descrizione brevettuale non sia redatta in lingua italiana, la traduzione dovra` essere fornita perentoriamente entro due mesi dalla data di depo-sito.nIl co. 4 dell’art. 160 ribadisce, in conformita` con la disposizione dell’art. 85 CBE 2000, la quale fa riferimento all’estratto che corrisponde al rias-sunto previsto dalla nostra disciplina, che il riassun-to (estratriassun-to) deve servire unicamente ai fini della informazione tecnica e non puo` essere utilizzato per interpretare le rivendicazioni o per definire l’ambito di tutela del brevetto. L’oggetto del bre-vetto, infatti, deve risultare non dal riassunto ma dalle rivendicazioni. In merito alle rivendicazioni, va detto che in dottrina le stesse sono definite alla stregua di dichiarazioni di volonta` in senso tecnico (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, Il codice di proprieta` industriale, 420). Ai sensi dell’art. 160, co. 4, cpi la descrizione deve concludersi con una o piu` rivendi-cazioni che possono essere depositate contestual-mente alla domanda di brevetto oppure entro due mesi dal deposito della medesima. Secondo la di-sposizione dell’art. 21, co. 4, reg. cpi nelle rivendi-cazioni devono essere indicate le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede pro-tezione. Le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella

descrizio-ne. Sia l’art. 21, co. 4, reg. cpi che la reg. 43 reg. CBE stabiliscono che le rivendicazioni siano indite con numeri arabi consecutivi, si riferiscano a ca-ratteristiche tecniche esplicitamente discusse nella descrizione e che, solo eccezionalmente, si richiami-no ai disegni, qualora tale richiamo comporti mag-giore chiarezza. Infine, ancora con riguardo alle ri-vendicazioni, si rimanda al commento sub art. 52 cpi. nSi ritiene opportuno ricordare che nell’art. 160 cpi e` stata soppressa la regola contenuta negli artt. 3, r.d. 244/40 e 3, r.d. 1354/43, secondo cui «la protezione di speciali denominazioni o segni, desti-nati a distinguere il trovato, puo` solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi». In ogni caso, pur nel silenzio della leg-ge, si dovrebbe escludere che in una domanda di brevetto possano essere richieste in via cumulativa le due tutele di tipo brevettuale e di marchio d’im-presa. Un’altra modifica apportata dal cpi si e` tra-dotta nella mancata riproposizione della regola espressa dall’art. 4, r.d. 244/40 che prevedeva a ca-rico dell’interessato l’onere di allegare alla doman-da di brevetto la documentazione «comprovante il versamento delle tasse prescritte». Il mancato riferi-mento a tale regola si spiega probabilmente alla luce dell’art. 145 cpi, secondo il quale la documen-tazione comprovante il pagamento delle tasse puo` essere presentata anche in un momento successivo. III. Le novita` introdotte dal d. legisl. 131/10.nIl co. 2 dell’art. 79, d. legisl. 131/10 ha modificato l’art. 160, co. 3, lett. a) per coerenza con le modifiche apportate agli artt. 51, 53 e 185 del cpi al cui com-mento si rinvia. Il co. 3 dell’art. 79 ha sostituito il co. 4 dell’art. 160 per ragioni di carattere formale, dal momento che le rivendicazioni costituiscono il se-guito e non la conclusione della descrizione. L’inse-rimento del termine di due mesi (co. 4 dell’art. 160) per la presentazione delle rivendicazioni risponde ad esigenze di semplificazione procedurale davanti all’UIBM.

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bis

Procedura nazionale della domanda internazionale. 1. La richiesta di apertura

della procedura nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare

al-l’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione

indu-striale o modello di utilita`, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti

attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita` e

integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori

documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del

mantenimento in vita dei titoli.

3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda

internazionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 55 la ricerca di anteriorita` effettuata nella fase

internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme

restando le altre norme sull’esame previste dal presente codice.

SOMMARIO: I. Osservazioni generali.

I. Osservazioni generali.nLa disposizione dell’art. 160-bis, introdotta nel cpi ad opera del d.l.

30-4-2019, n. 34 recante ‘‘Misure urgenti di crescita eco-nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni

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di crisi’’, detta la disciplina della procedura nazio-nale prevista dal co. 1 dell’art. 55 cpi, procedura da attivare a seguito di richiesta di parte da presentare all’UIBM per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilita`. In particolare, la nuova norma prevede che alla richie-sta di apertura della procedura nazionale disciplina-ta all’art. 55 cpi debbono essere allegate una tradu-zione italiana completa della domanda internazio-nale come pubblicata e i diritti di deposito. A tale richiesta, inoltre, devono essere applicate le norme del cpi, le norme dei regolamenti attuativi e le nor-me dei decreti sul paganor-mento dei diritti, in partico-lare con riguardo alla ricevibilita` e integrazione

del-le domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli. Da ultimo, la disposizione dell’art. 160-bis al co. 3 sta-bilisce che, nel caso di richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del co. 1 dell’art. 55, la ricer-ca di anteriorita` effettuata nella fase internazionale deve considerarsi sostitutiva della corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferma restando l’applicabilita` delle altre norme sull’esame previste dal cpi.

161

Unicita` dell’invenzione e divisione della domanda. 1. Ogni domanda deve avere per

oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende piu` invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invitera`

l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con

facolta` di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla

data della domanda primitiva. Tale facolta` puo` essere esercitata dal richiedente, anche in

man-canza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto

alla concessione del brevetto.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori. - II. Osservazioni generali. Il principio

dell’unicita` dell’invenzione. - III. Il termine per la presentazione delle c.d. domande divisionali assegnato dall’UIBM. - IV. Le novita` introdotte dal d. legisl. 131/10.

I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori.

nSui precedenti e sulla storia della norma qui com-mentata rinvio alla V edizione di questo commen-tario.

II. Osservazioni generali. Il principio dell’unicita` dell’invenzione.nLa norma in commento al co. 1 afferma il principio dell’unicita` dell’invenzione, pre-vedendo che ogni domanda di brevetto per inven-zione industriale o per modello di utilita` debba ave-re necessariamente ad oggetto un solo trovato. La disposizione di cui all’art. 161, co. 1, cpi sembra rispondere prima facie ad esigenze: a) di tipo fisca-le, nel senso che assicura che per ciascuna invenzio-ne vengano corrisposte le tasse previste; b) classifi-catorie, per rendere piu` agevole la ricerca delle an-teriorita` e l’inserimento dell’invenzione nello stato della tecnica; e c) amministrative, per agevolare l’assegnazione della ricerca delle anteriorita` ai fun-zionari competenti per i vari settori della tecnica (GHIDINI-DEBENEDETTI, Codice della proprieta`

in-dustriale, 421; LUZZATO, Trattato generale delle

pri-vative industriali, II, 20 ss.; GRECO-VERCELLONEI,

156; FRANZOSI, L’invenzione, 255; SENA I, 282; UBERTAZZI, Nuove leggi civ. comm. 88, 567; SARTI, ivi, 595 s.; SCUFFI, La tutela dell’esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario, brevettazione dei prodotti chimici intermedi, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, 04, II, 1510 ss.; VANZETTI-DIC A-TALDO, 368 s.; DICATALDOIII, 26).nLa legislazio-ne europea e comunitaria, in particolare le disposi-zioni dell’art. 82 CBE 2000, della reg. 44 reg. CBE 2000 e della reg. 13 reg. PCT ammettono espressa-mente la protezione con un unico brevetto di piu` invenzioni tra le quali esista un legame tale per cui

esse costituiscono un solo concetto inventivo gene-rale; tale legame sarebbe rinvenibile, ai sensi delle suddette regole, tra l’invenzione di processo, i di-spositivi e le sostanze che vengono impiegate nel procedimento ed il prodotto ottenuto (SENA I, 275, nota 56). Ai sensi dell’art. 82 CBE ‘‘la doman-da di brevetto europeo puo` concernere una sola invenzione ovvero piu` invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscano un solo concetto inventivo generale’’. Per unico concetto inventivo generale, quale previsto dalla legislazione comuni-taria ed europea, dovrebbe intendersi l’unitarieta` del processo mentale sotteso alla pluralita` di inven-zioni; il concetto inventivo generale risulterebbe connotato, rispetto al principio di unicita` dell’inven-zione, da notevole elasticita` quando ci si trovi di fronte ad una pluralita` di rivendicazioni e tale ela-sticita` permetterebbe di ritenere osservato il princi-pio di unicita` anche in presenza di rivendicazioni inerenti a classificazioni diverse, come nel caso di una domanda per brevetto di procedimento e di prodotto (VANZETTI, Procedimento, prodotto e

uni-cita` dell’invenzione, R. d. ind. 11, fasc. 6, 231-232). Sulla nozione di ‘‘concetto inventivo generale’’ v. MARCHETTII, 80, 487 ss.; GIOV. GUGLIELMETTI, R. d. ind. 90, II, 57. Vi e` chi ha proposto di interpretare la norma di cui all’art. 161 cpi in modo conforme alla normativa europea e alla normativa degli Stati dell’Unione Europea che a quest’ultima si sono adeguati, cosı` da affiancare, a proposito di unicita` dell’invenzione, ad ‘‘invenzione’’ anche il ‘‘concetto inventivo generale’’ (SGARBI, R. d. ind. 90, I, 345; SCUFFI, op. cit., 1510; C 00/9529, GADI 00, 173 ss.).

In senso critico rispetto a tale interpretazione v. VANZETTI (R. d. ind. 11, cit., 233-234) che ritiene

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non ammissibile un’interpretazione estensiva della legge italiana che sostanzialmente equipari l’unica invenzione di cui all’art. 161, co. 1, cpi al ‘‘concetto inventivo generale’’ delle leggi europee, dovendosi, di conseguenza, considerare i brevetti che fossero stati (erroneamente) rilasciati, i quali rivendichino sia un prodotto nuovo e originale, sia il procedi-mento, a sua volta nuovo ed originale, per ottener-lo, violazioni del principio dell’unicita` dell’invenzio-ne.nPrima dell’approvazione del cpi la Commis-sione tecnica di ricorso dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ha sostenuto in piu` occasioni che non possa considerarsi in contrasto con il principio di unicita` dell’invenzione una domanda di brevetto avente ad oggetto sia il prodotto finale, sia il procedimento per la sua fabbricazione e sia l’intermedio per l’ot-tenimento del prodotto finale, a condizione che essi siano tecnicamente connessi ed uniti in un solo con-cetto inventivo generale (v. in tal senso: CREt 29-4-1982, Gazz. uff. UEB 82, 306; CREt 8-3-1983, ivi 83, 274; CREt 24-4-1987, ivi 88, 134; CREt 11-5-1992, ivi 93, 680). Per contro, sempre sotto la vigen-za della disciplina antecedete il cpi, in dottrina non e` mancato chi ha negato la possibilita` di proteggere contemporaneamente, in virtu` di una sola doman-da, prodotto, procedimento ed intermedio (v. in tal senso: FLORIDIA, L’invenzione farmaceutica nel si-stema italiano dei brevetti, 87 ss.; ID., R. d. ind. 88, I, 51 ss.; ID., IDI 94, 122; DICATALDO, Nuove leggi civ. comm. 91, I, 560; ID., IDI 94, 226. In giurispru-denza: Trib. Milano 24-10-1988, R. d. ind. 90, II, 54; C 90/11094, Nuova giur. civ. comm. 91, 545 ss. se-condo cui «procedimento e prodotto non possono essere protetti da un unico brevetto»).nCon riferi-mento alla disposizione di cui all’art. 161 cpi e` stata richiamata l’attenzione sulla necessita` di evitare ogni equivoco circa la unita` dell’invenzione o la pluralita` di invenzioni. In tal senso, si e` precisato che, quando diversi aspetti quali, ad esempio, pro-cesso, mezzi specifici per la sua attuazione, sostanze impiegate nel procedimento, c.d. intermedi, prodot-to ottenuprodot-to costituiscono o concorrono in un solo concetto inventivo generale, ci si trova di fronte ad un’unica invenzione e non ad una pluralita` di inven-zioni. Parimenti, non si deve confondere l’invenzio-ne con la pluralita` dei prodotti o delle sostanze nelle quali l’invenzione stessa trova concreta attua-zione. Infatti, pur di fronte a numerosissime ed im-prevedibili concrete forme di attuazione dell’inven-zione, l’invendell’inven-zione, correttamente intesa come idea inventiva, rimane una e non porra` alcun falso pro-blema di unita` dell’invenzione (SENAI, 274 e 275).

nIl principio dell’unicita` dell’invenzione ha trovato applicazione, in particolare, in materia di brevetti chimici e farmaceutici. In riferimento a tali brevetti, si e` innanzitutto affermato che il principio dell’uni-cita` dell’invenzione non e` compatibile con la formu-lazione di una domanda di brevetto per formula generale che potrebbe comprendere un’intera clas-se di composti non specificamente individuati (in tal senso DICATALDOIII, 16 ss.; SCUFFI-FRANZOSI-F IT-TANTE, Il codice di proprieta` industriale, 732; in

giu-risprudenza App. Torino 26-4-1988, F. it. 88, II, 638 ss.). Per quanto riguarda una domanda di brevetto avente ad oggetto sia il prodotto finale, sia il pro-cedimento per la sua fabbricazione, sia l’intermedio per l’ottenimento del prodotto finale di un

compo-sto chimico-farmaceutico, si e` ritenuto che essi fos-sero tecnicamente collegati da un solo concetto in-ventivo generale (v. Trib. Torino 24-9-1984, GADI 84, 1792, che ha riconosciuto la validita` di un unico brevetto concernente sia il prodotto «cimitedina» che il prodotto intermedio necessario per la sua fabbricazione; C 00/4072; App. Milano 16-11-1993, GADI 94, 3083; contra App. Torino 26-4-1988, F. it. 88, II, 638 ss., che ha riformato Trib. Torino 24-9-1984, cit.). Conformemente si e` ritenuto potessero essere brevettati nuovi prodotti chimici e conte-stualmente i procedimenti necessari alla loro prepa-razione nel caso in cui risultassero tecnicamente correlati per la realizzazione del prodotto finale (Technical Board of Appeal, 57/82 del 29-4-1982 e 35/97 del 27-4-1987 in OJ EPO 1982, 306 e 1988, 304). nL’unicita` dell’invenzione e` stata ritenuta compatibile con la presenza di piu` rivendicazioni collocate in serie verticale (cioe` quando vengono rivendicate caratteristiche generali, dalle quali di-scendono le rivendicazioni sulle caratteristiche via via piu` particolari), le quali si susseguano logica-mente nello svolgimento di una medesima idea in-ventiva (VANZETTI-DICATALDO, 250; DICATALDO,

R. d. ind. 94, 226; App. Torino 26-4-1988, cit.). La dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza hanno ritenuto che il principio dell’unicita` dell’in-venzione non si pone in contrasto con la possibilita` di proteggere mediante un’unica domanda di bre-vetto gruppi di invenzioni che siano collegate da un medesimo concetto inventivo (SCUFFI, op. cit., 1510; LUZZATO, op. cit., 207; SENAI, 283; DELCORNO, R. d. ind. 94, II, 28 s.; FRANZOSI, ibidem, 255 secondo cui anche la presenza di rivendicazioni indipendenti non e` di per se´ sufficiente per escludere l’unita` del-l’invenzione; ed in giurisprudenza App. Torino 26-4-1988, GADI 88, 569 ss.; App. Milano 16-11-1993, IDI 94, 213 ss.; R. d. ind. 94, II, 11 e GADI 94, 3083; C 00/9529, GADI 00, 4072 secondo cui sussiste uni-cita` inventiva anche in caso di piu` elementi inventivi che concorrano alla soluzione di un unico problema in modo innovativo rispetto allo stato dell’arte). Si ritiene opportuno ricordare che il d.m. 27-6-2008 che disciplina le procedure relative alla ricerca delle anteriorita` e all’esame limitatamente alle domande di brevetto per invenzione depositate all’UIBM, senza rivendicazione di priorita`, a partire dal 1-7-2008 (art. 1) fa riferimento proprio a ‘‘gruppo di invenzioni’’ nell’art. 4, co. 3. A tal proposito, rela-tivamente alle domande di brevetto italiane depo-sitate dal 1-7-2008 senza rivendicazione di priorita`, la ricerca di anteriorita` viene effettuata, ai sensi dell’art. 24 reg. cpi, dall’UEB che rileverebbe la mancanza di unicita` in base ai criteri stabiliti nelle Guidelines. Secondo tali criteri (F-V, 7) la mancan-za di unicita` dell’invenzione puo` essere rilevata a priori, dalla lettura delle rivendicazioni, oppure a posteriori, dopo aver considerato lo stato della tec-nica risultante dalla ricerca. Nel secondo caso, sus-sisterebbe la mancanza di unicita` se il concetto alla base della rivendicazione indipendente non risultas-se dotato di novita` e di attivita` inventiva rispetto ad un documento anteriore. In tal senso verrebbe a mancare un concetto inventivo comune in grado di unire i concetti definiti in due o piu` rivendicazio-ni dipendenti. La mancanza di urivendicazio-nicita` potrebbe an-che essere rilevata a posteriori ove vi siano piu`

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vendicazioni indipendenti che non condividono un unico concetto nuovo ed inventivo rispetto allo sta-to della tecnica (si veda in dottrina SCUFFI-F RANZO-SI, Diritto industriale italiano, Padova 14, 1089). Ai sensi dell’art. 4, co. 7-9, d.m. 27-6-2008, ove l’UEB rilevi la mancanza di unicita` dell’invenzione e di conseguenza limiti la ricerca alla sola invenzione o unicamente al gruppo di invenzioni indicati per pri-mi nelle rivendicazioni, della mancanza di unicita` e della conseguente limitazione della ricerca deve es-sere fatta menzione nel rapporto di ricerca trasmes-so dall’UIBM e nell’attestato di concessione. L’opi-nione espressa dall’UEB sull’unicita` dell’invenzione ed allegata al rapporto di ricerca non e` vincolante per l’esame da parte dell’UIBM ma ha valore infor-mativo (art. 4, co. 9, d.m. 27-6-2008).nLa norma in commento nulla dice in merito all’ipotesi di manca-to intervenmanca-to dell’UIBM e conseguente concessione di un solo brevetto per piu` invenzioni. Secondo l’o-rientamento prevalente, la violazione del principio dell’unicita` dell’invenzione integrerebbe una ipotesi di illecito amministrativo, privo di qualsiasi riflesso sul diritto di brevetto e non produttivo di alcuna sanzione (in tal senso v. GRECO-VERCELLONE I,

156; SENAI, 282; GHIDINI-HASSAN, Diritto industria-le, 93; GIOV. GUGLIELMETTI, R. d. ind. 90, II, 55 ss.; LUZZATO, I brevetti chimico farmaceutici e il requi-sito della loro descrizione, 463; DELCORNO, op. cit., 24 ss.; SARTI, Nuove leggi civ. comm. 88, 595 s.; MARCHETTI, ivi 80, 487; UBERTAZZI, ivi 88, 567; ID., R. d. ind. 88, 272 s.; VANZETTI(R. d. ind. 11, cit., 236-237) ed in giurisprudenza, App. Milano 16-11-1993, ivi 94, II, 11, GADI 94, 3083, e IDI 94, 213; App. Milano 25-9-1990, GADI 90, 2569; Trib. Mi-lano 21-4-1988, ivi 88, 2309; Trib. Torino 24-9-1984, ivi 84, 1792). A tale conclusione la dottrina giunge sulla base di due ordini di considerazioni. Da una parte si sostiene che l’interesse all’unicita` dell’in-venzione non tocca gli interessi sostanziali dei terzi, facendo venir meno, quindi, ogni giustificazione di sanzioni limitative, ma risponde ad esigenze di tipo fiscale, classificatorie ed amministrative (cosı` in par-ticolare SENAI, 282) e dall’altra parte si evidenzia

che l’elenco delle cause di nullita` di cui all’art. 76 cpi deve ritenersi assolutamente tassativo (sul pun-to e` possibile rinviare al commenpun-to sub art. 76 cpi). Inoltre, proprio il carattere tassativo dell’elenco delle cause di nullita` dei brevetti, il quale discende anche dall’art. 138 CBE, deve considerarsi una del-le ragioni per cui negli altri ordinamenti europei si ritiene che la violazione del (loro) principio di uni-cita` dell’invenzione non comporti alcuna conse-guenza ed, in particolare, nessuna limitazione del brevetto (in tal senso v. VANZETTI, R. d. ind. 11, cit., 237).nAccanto all’orientamento maggioritario che ritiene che la violazione della norma dell’unicita` dell’invenzione si debba considerare illecito ammi-nistrativo, si pongono due tesi minoritarie. Secondo la prima tesi, a causa della violazione dell’art. 161 cpi il brevetto dovrebbe ritenersi parzialmente nul-lo (DICATALDOIII, 26; VANZETTI-DICATALDO09,

406-407). Ad avviso della seconda tesi, il brevetto dovrebbe interpretarsi come limitato ad una sola delle due invenzioni, quella che si possa ritenere che il titolare avrebbe scelto, e che, comunque, dia la maggiore estensione alla tutela nei confronti del titolare stesso (FLORIDIA, L’invenzione

farma-ceutica nel sistema italiano dei brevetti, cit., 68-75; ID., Il riassetto della proprieta` industriale 06, 615-616; SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., 732-733; in

giurisprudenza si vedano: Trib. Milano 24-10-1988, R. d. ind. 90, II, 50; C 90/11094, Nuova giur. civ. comm. 91, 545 ss.). Tale tesi si fonda sul principio della conservazione degli atti amministrativi e pre-suppone che la violazione dell’art. 161 cpi in astrat-to determini la nullita` del brevetastrat-to, salvo poi salvar-ne una parte in applicaziosalvar-ne di quel principio (V AN-ZETTI, R. d. ind. 11, cit., 235). Entrambe le tesi sono state oggetto di critiche. Si e` sostenuto che entram-be le tesi si scontrano con il carattere tassativo del-l’elenco delle cause di nullita` di cui all’art. 76 cpi, fra le quali la violazione dell’art. 161 cpi non e` menzionata, e con il fatto che quel carattere tassa-tivo e` espressamente imposto dall’art. 138 CBE. Si scontrano, inoltre, con la evidente sproporzione fra la sanzione della nullita` o dell’esclusione dalla tute-la brevettuale di un’invenzione e l’assenza di san-zione nel caso di infrasan-zione amministrativa compiu-ta in concorso dal richiedente e dall’UIBM (V AN-ZETTI, R. d. ind. 11, cit., 235).nNel caso in cui si

ravvisi la violazione del principio dell’unita` dell’in-venzione, l’UIBM invita il richiedente a limitare la domanda presentata ad una sola invenzione e a depositare eventualmente per le altre invenzioni nuove domande, le c.d. domande divisionali. Ove il richiedente non esegua il deposito delle domande divisionali, la procedura di concessione viene auto-maticamente limitata all’invenzione originaria (DI

CATALDO, Nuove leggi civ. comm. 91, I, 17; M AR-CHETTI-UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, 04, 814). La limitazione del bre-vetto dovrebbe essere effettuata nel modo piu` fa-vorevole al titolare (cosı` in particolare VANZETTI-DI

CATALDO, 369). Si discute in ordine alla natura della sentenza che disponga la limitazione del brevetto: vi e` chi sostiene che si tratti di una sentenza di nullita` parziale del brevetto (VANZETTI-DICATALDO, 369)

e chi ritiene si tratti, invece, di una sentenza di interpretazione del brevetto, in quanto tale non do-tata di efficacia erga omnes (FLORIDIA, L’invenzione

farmaceutica, cit., 66 ss.).

III. Il termine per la presentazione delle c.d. do-mande divisionali assegnato dall’UIBM.nIl ter-mine per la presentazione delle c.d. domande divi-sionali previsto dal co. 2 dell’art. 161 cpi e` proroga-bile ai sensi dell’art. 192 cpi. Ove l’interessato non abbia risposto entro il termine assegnato (od even-tualmente prorogato) all’invito rivolto dall’UIBM, la domanda e` respinta in base all’art. 173, co. 4, cpi (v. pero` in senso critico DICATALDO, Nuove leggi civ. comm. 91, I, 17). nIl co. 3 dell’art. 161 cpi stabilisce espressamente che il ricorso presentato alla CR contro il provvedimento con il quale l’Uffi-cio invita il richiedente a scindere la domanda di brevetto sospende il termine assegnato dall’UIBM (sulla sospensione del termine cfr. DELCORNO, op. cit., II, 31; DICATALDO, op. ult. cit., I, 26; GRECO -VERCELLONEI, 156; SENAI, 282).

IV. Le novita` introdotte dal d. legisl. 131/10.

nL’art. 161 al co. 2, prima della novella legislativa introdotta dal d. legisl. 131/10, non risolveva il pro-blema della liceita` o meno delle domande di bre-vetto divisionali volontarie, cioe` depositate dal tito-lare del brevetto di propria iniziativa, cioe` in

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za dell’invito rivolto dall’UIBM. A tal proposito, sia la disposizione di cui all’art. 4 G) 2) CUP che quella dell’art. 75 CBE 2000, ai sensi delle quali il richie-dente puo` di propria iniziativa dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna do-manda separata la data della dodo-manda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita`, facevano propendere per l’ammissibilita` delle domande divi-sionali volontarie (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op.

cit., 422). Si deve alla disposizione dell’art. 80, d. legisl. 131/10 la modifica del co. 2 dell’art. 161 cpi attraverso l’introduzione della facolta` di presentare domande divisionali di brevetto anche in mancanza dell’invito dell’UIBM. Tale facolta` consentirebbe, inoltre, ai richiedenti di rimeditare il contenuto del-le proprie domande, specialmente a seguito dei ri-sultati del rapporto di ricerca (DICURZIO-C. GALLI -CAFASSO-PEDERZINI, La previsione espressa delle

do-mande divisionali volontarie di brevetto, in C. G

AL-LI, 200). La riforma trae origine dalla disciplina

del-la CBE 2000 (art. 75) in materia di domande divi-sionali e dalla disciplina del Regolamento di esecu-zione (reg. 36, 1). In particolare, la reg. 36, 1 alla lett. a) prevede l’ipotesi di deposito di una domanda divisionale volontaria e alla lett. b) prevede l’ipotesi di deposito di una domanda divisionale obbligatoria in risposta al rilievo di mancanza di unicita` dell’in-venzione. La disciplina sul brevetto europeo preve-de quale termine per la presentazione preve-della doman-da divisionale volontaria 24 mesi doman-dalla prima comu-nicazione della divisione d’esame EPO riguardante la domanda originale. La disciplina italiana non prevede un termine per la presentazione della manda divisionale e consente il deposito della do-manda stessa all’UIBM in qualsiasi momento pur-che´ prima che l’Ufficio abbia provveduto alla con-cessione del brevetto.

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Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico. 1. Se un’invenzione

riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo` essere

descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di

attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e` ritenuta

suffi-ciente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) il materiale biologico e`stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la

data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito

internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di

Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento

internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di

seguito denominato: ‘‘Trattato di Budapest’’;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte

le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di

registrazione del deposito.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di

16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata

accessibilita` al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.

3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico

depositato e`garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il

campio-ne e` rilasciato solo ad un esperto indipendente:

a) a partire dalla data di accessibilita` al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla

concessione del brevetto;

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in

caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti

del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali

da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati

esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci

esplicitamente a tale impegno.

5. L’esperto designato e` responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e`piu`disponibile presso

l’ente di deposito riconosciuto, e`consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni

previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal

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