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Academic year: 2021

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La norma e la sua applicazione:

la strada interrotta per l’ingresso della ricerca educativa

nella politica scolastica

di Manuela Ghizzoni

Nonostante la riluttanza della lingua giuridica ad accogliere i lessici specialistici, negli ultimi due decenni è comunque avvenuto un inseri-mento progressivo – seppur ad un ritmo non lineare – di lemmi spe-cifici della ricerca educativa nelle norme destinate al mondo scolastico: una prova tangibile della capacità del legislatore di farsi interprete – per quanto possibile – del progresso scientifico in ambito formativo e pe-dagogico.

Tuttavia tale, positiva sintonia tra legislazione e ricerca trova spesso un invalicabile ostacolo nella fase applicativa della norma. Perché? Il quesito mi pare meriti una riflessione.

Si prenda, ad esempio, la recente disposizione che istituisce la Con-ferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione di docente della scuola secondaria. Ne raccomando la lettura, a con-clusione della quale sfido chiunque a ritenerla una norma “eversiva” relativamente al lessico o poco chiara rispetto alla formulazione: essa, tuttavia, è stata destinataria di una attuazione che potrebbe tradirne la

ratio.

La Conferenza ha il compito di coordinare il nuovo sistema di for-mazione e reclutamento degli insegnanti di scuola media e superiore “sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i prin-cipali modelli formativi e studi internazionali”; di monitorare le attività e i risultati del sistema anche per promuovere eventuali azioni miglio-rative e correttive, senza dimenticare possibili iniziative di raccordo con la formazione in servizio dei docenti; ha inoltre compiti consultivi e propositivi in merito all’organizzazione, al funzionamento, ai

program-© Pensa MultiMedia Editore srl ISSN 1722-8395 (print) / ISSN 2035-844X (on line) Studium Educationis • anno XIX - n. 3 - ottobre 2018

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mi e agli ordinamenti didattici dei percorsi triennali, “articolati per curricula verticali”, disposti dal nuovo sistema e composti da forma-zione universitaria, tirocinio e progressivo inserimento nella funforma-zione docente. In virtù di queste finalità, la Conferenza deve essere composta pariteticamente da esperti provenienti dal mondo scolastico e dai si-stemi universitari e dell’alta formazione artistica e musicale.

Il ruolo della Conferenza è chiaro: per dirla con parole non giuri-diche, essa è il cuore del nuovo sistema, poiché lo coordina e lo mo-nitora, lo studia, lo compara con altri modelli formativi e lo aggiorna; in altri termini, essa non deve adempiere a procedure, ma è la sede in cui un costante e progressivo lavoro di ricerca e di analisi dei dati con-sentirà al nuovo sistema di essere all’altezza della sfida di formare i fu-turi insegnanti di scuola secondaria.

Di fronte a tali, non banali compiti, la composizione della Confe-renza – tanto nel numero dei componenti quanto nei profili da indi-viduare e nelle modalità della loro selezione – costituisce un evidente passaggio strategico: ma il decreto del ministro al quale è stata delegata delude le aspettative. Non sono in dubbio la competenza e il valore professionale delle otto persone coinvolte – apprezzabilissimi per cia-scuno degli interessati – ma il numero ridotto, l’individuazione so-prattutto attraverso il criterio dell’esperienza maturata in correlazione ad attività ministeriali, la marginalizzazione degli esperti in ricerca educativa e pedagogica come di quelli in metodologia della didattica e didattica della disciplina nonché, infine, l’ esclusione di personale in servizio attivo presso le scuole non sono un buon viatico per quel la-voro di indagine e studio che si è definito quale obiettivo fondamen-tale della Conferenza.

Con questo decreto di nomina mi pare che, al di là della volontà del ministro, nell’Amministrazione sia prevalsa la necessità di garantire che le funzioni di coordinamento e di monitoraggio si risolvano so-prattutto nella verifica formale dello svolgimento delle molte incom-benze e procedure che il nuovo sistema assegna a università, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, scuole e uffici scolastici regio-nali: in questo modo, la legge è rispettata alla lettera e non si inter-rompe il processo organizzativo, ma gli obiettivi strategici della Conferenza sono messi in secondo piano. La pace burocratica può ben valere il sacrificio della ricerca e dell’innovazione nel campo della for-mazione!

Ecco quindi prendere forma la risposta al quesito iniziale: l’apparato dirigenziale non tecnico, al quale spetta materialmente l’estensione delle disposizioni attuative della volontà del legislatore, ha spesso una formazione strettamente giuridica non accompagnata da una “sensi-bilità” e da un aggiornamento disciplinare specifico, così che all’ese-cuzione di norme di settore ottempera con l’atteggiamento tipico

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richiesto dall’adempimento burocratico. Una revisione – ma forse si potrebbe parlare di una piena attuazione – delle norme sulla delegifi-cazione dovrebbe disporre la presenza in ogni ministero di dirigenti e funzionari con una formazione in grado di contemperare saperi e competenze di ambito giuridico con quelli più specifici del settore in cui operano: una nuova burocrazia a servizio dell’innovazione, anche attraverso l’uso consapevole di lessici specifici e sensibilità per gli esiti della ricerca.

Riferimenti bibliografici

Ghizzoni M. (2018). La nuova formazione universitaria dei docenti. Rivista

dell’istruzione, 1. pp. 54-58

Serafin P. (2017). Formazione iniziale. In G. Cerini e M. Spinosi (a cura di),

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