Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Istituzioni di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Efficacia del contratto
Contratto a favore di terzi
PRINCIPIO
CONSENSUALISTICO
Contratti reali
Nozione
1376 c.c. → «il contratto produce i suoi effetti (costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici
in virtù del consenso legittimamente prestato».
Eccezione al principio consensualistico: il
contratto si perfeziona con la consegna della cosa (cd. datio rei).
Es.: mutuo, deposito, comodato.
→ Secondo una diversa ricostruzione, la datio rei non è elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l’eseguibilità della prestazione.
EFFETTO TRASLATIVO
• Immediato → trasferimento immediato della
titolarità del dante causa all’avente causa, quale effetto del consenso (es. compravendita; cessione del credito pro soluto e pro solvendo; trasferimento di titoli di credito
• Differito → trasferimento della titolarità del
dante causa all’avente causa subordinato ad un fatto o atto successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso (es. compravendita di cosa generica; compravendita di cosa futura; compravendita
EFFETTI DEL CONTRATTO
• Effetti negoziali → voluti dalle parti (negozi giuridici) legali → predeterminati dalla legge (atti
giuridici)
o Autoregolamentazione → la regola
predisposta dalle parti diviene regola
giuridicamente vincolante
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controllo
dell'ordinamento
sugli atti di autonomia:
Meritevole zza dell'interes se (art. 1322) → funzione giuridicame nte e socialmente utile integrazione eteronoma dell'efficacia del contratto (art. 1374 c.c.)
VINCOLO CONTRATTUALE (art.
1372, comma 1, c.c.)
• Il contratto ha forza di legge tra le parti
in senso formale → stipulanti
in senso sostanziale → destinatari dell’effetto
• Non può essere sciolto che per:
mutuo consenso → manifestazione di una volontà contraria (cd. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli effetti non ancòra esauriti
cause ammesse dalla legge: i. termine essenziale
ii. condizione risolutiva iii. recesso
iv. invalidità v. risoluzione vi. rescissione
CONTRATTO E TERZI – Principio
della relatività degli effetti
negoziali
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• 1372, comma 2, c.c. → Il contratto non
produce effetto rispetto ai terzi che nei
casi previsti dalla legge.
Eccezionalità dell’efficacia diretta rispetto ai
terzi (es. rappresentanza diretta; negotiorum
gestio)
Revisione critica del principio
dell’intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi.
CONTRATTO E TERZI – Principio
della relatività degli effetti
negoziali (segue)
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• Principio non assoluto, bensì derogabile, in
considerazione degli interessi delle parti
Opponibilità ai terzi degli effetti negoziali →
circolazione dei diritti → conflitti fra più aventi causa dallo stesso autore
CRITERI PER L’OPPONIBILITÀ ERGA
OMNES DELL’EFFETTO NEGOZIALE
natura del
contratto natura del bene preferenza
ad effetti
obbligatori diritto personaledi godimento priorità godimento nel o, in mancanza, titolo di
data certa anteriore trasferimento
di un credito priorità nella notifica della cessione al debitore ceduto o
nell'accettazione da parte di costui
bene mobile priorità e buona fede
nell'acquisto del possesso bene mobile non registrato o bene immobile priorità nella trascrizione dell'atto d'acquisto
→ Tra più aventi causa dallo stesso autore l'ordinamento
accorda preferenza a chi per primo ha reso l'acquisto
conoscibile ai terzi:
CONTRATTO A FAVORE DI
TERZI (art. 1411 c.c.)
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• È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (anche non patrimoniale)
Mancanza o illiceità dell’interesse → nullità della stipulazione a favore del terzo (effetti fra le parti)
Nozione → gli stipulanti, negoziando in nome proprio, si accordano affinchè altri acquisti uno dei diritti discendenti dal contratto
• Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (…) → senza che occorra l’accettazione del terzo.
La dichiarazione di «volerne profittare» serve non a perfezionare il contratto, ma ad impedirne la revoca da parte dello stipulante, salva l’ipotesi di prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.)
• Il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
(art. 1411 c.c.) - segue
In caso di revoca o rifiuto del terzo di profittarne → la
prestazione rimane a beneficio dello stipulante (…)
Effetti diretti ab initio tra le parti contraenti
Contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e contratto
con obbligazioni a carico del solo proponente (art.
1333 c.c.) → affinità soltanto apparente:
Contratto a favore di terzo → lo stipulante non assume
alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la
revoca è possibile (fino all’eventuale adesione del terzo)
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente →
lo stipulante, irrevocabilmente, si obbliga nei
confronti dell’oblato.