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382-390 Efficacia dei contratti contratto a favore di terzo

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(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Corso di Istituzioni di Diritto Privato

Parte quarta – Autonomia negoziale

Efficacia del contratto

Contratto a favore di terzi

(2)

PRINCIPIO

CONSENSUALISTICO

Contratti reali

Nozione

1376 c.c. → «il contratto produce i suoi effetti (costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici

in virtù del consenso legittimamente prestato».

Eccezione al principio consensualistico: il

contratto si perfeziona con la consegna della cosa (cd. datio rei).

Es.: mutuo, deposito, comodato.

→ Secondo una diversa ricostruzione, la datio rei non è elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l’eseguibilità della prestazione.

(3)

EFFETTO TRASLATIVO

Immediato → trasferimento immediato della

titolarità del dante causa all’avente causa, quale effetto del consenso (es. compravendita; cessione del credito pro soluto e pro solvendo; trasferimento di titoli di credito

Differito → trasferimento della titolarità del

dante causa all’avente causa subordinato ad un fatto o atto successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso (es. compravendita di cosa generica; compravendita di cosa futura; compravendita

(4)

EFFETTI DEL CONTRATTO

Effetti

negoziali → voluti dalle parti (negozi giuridici)legali → predeterminati dalla legge (atti

giuridici)

o Autoregolamentazione la regola

predisposta dalle parti diviene regola

giuridicamente vincolante

384

controllo

dell'ordinamento

sugli atti di autonomia:

Meritevole zza dell'interes se (art. 1322) → funzione giuridicame nte e socialmente utile integrazione eteronoma dell'efficacia del contratto (art. 1374 c.c.)

(5)

VINCOLO CONTRATTUALE (art.

1372, comma 1, c.c.)

Il contratto ha forza di legge tra le parti

in senso formale → stipulanti

in senso sostanziale → destinatari dell’effetto

Non può essere sciolto che per:

mutuo consenso → manifestazione di una volontà contraria (cd. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli effetti non ancòra esauriti

cause ammesse dalla legge: i. termine essenziale

ii. condizione risolutiva iii. recesso

iv. invalidità v. risoluzione vi. rescissione

(6)

CONTRATTO E TERZI – Principio

della relatività degli effetti

negoziali

386

1372, comma 2, c.c. → Il contratto non

produce effetto rispetto ai terzi che nei

casi previsti dalla legge.

Eccezionalità dell’efficacia diretta rispetto ai

terzi (es. rappresentanza diretta; negotiorum

gestio)

Revisione critica del principio

dell’intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi.

(7)

CONTRATTO E TERZI – Principio

della relatività degli effetti

negoziali (segue)

387

Principio non assoluto, bensì derogabile, in

considerazione degli interessi delle parti

Opponibilità ai terzi degli effetti negoziali →

circolazione dei diritti → conflitti fra più aventi causa dallo stesso autore

(8)

CRITERI PER L’OPPONIBILITÀ ERGA

OMNES DELL’EFFETTO NEGOZIALE

natura del

contratto natura del bene preferenza

ad effetti

obbligatori diritto personaledi godimento priorità godimento nel o, in mancanza, titolo di

data certa anteriore trasferimento

di un credito priorità nella notifica della cessione al debitore ceduto o

nell'accettazione da parte di costui

bene mobile priorità e buona fede

nell'acquisto del possesso bene mobile non registrato o bene immobile priorità nella trascrizione dell'atto d'acquisto

→ Tra più aventi causa dallo stesso autore l'ordinamento

accorda preferenza a chi per primo ha reso l'acquisto

conoscibile ai terzi:

(9)

CONTRATTO A FAVORE DI

TERZI (art. 1411 c.c.)

389

• È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (anche non patrimoniale)

Mancanza o illiceità dell’interesse → nullità della stipulazione a favore del terzo (effetti fra le parti)

Nozione → gli stipulanti, negoziando in nome proprio, si accordano affinchè altri acquisti uno dei diritti discendenti dal contratto

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (…) → senza che occorra l’accettazione del terzo.

 La dichiarazione di «volerne profittare» serve non a perfezionare il contratto, ma ad impedirne la revoca da parte dello stipulante, salva l’ipotesi di prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.)

Il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante

(10)

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

(art. 1411 c.c.) - segue

In caso di revoca o rifiuto del terzo di profittarne → la

prestazione rimane a beneficio dello stipulante (…)

Effetti diretti ab initio tra le parti contraenti

Contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e contratto

con obbligazioni a carico del solo proponente (art.

1333 c.c.) → affinità soltanto apparente:

Contratto a favore di terzo → lo stipulante non assume

alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la

revoca è possibile (fino all’eventuale adesione del terzo)

Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente →

lo stipulante, irrevocabilmente, si obbliga nei

confronti dell’oblato.

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