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Agrifisco : bollettino di informazione su fiscalità e spesa in agricoltura. N. 2 (maggio 2013)

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B O L L E T T I N O D I I N F O R M A Z I O N E S U F I S C A L I T À E S P E S A I N A G R I C O L T U R A

NUMERO 2 - MAGGIO 2013

Introduzione

F. ADINOLFI | Università di Bologna

Q

uesto appuntamento del Bollettino quadrimestrale “Agrifisco” approfondisce uno dei temi che maggiormente sta animando il dibattito nel sistema agroali-mentare: la nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Un’innovazione il cui obiettivo è quello di contribuire al riequilibrio dei pesi negoziali lungo la filiera e di fissare un quadro più certo per gli operatori dell’intero sistema agro–industriale nazionale, ma che non ha mancato di gene-rare difficoltà applicative e interpretative che hanno stimolato numerosi supplementi di riflessione e discussione.

In questa cornice gli interventi ospitati forniscono chiarimenti utili e consentono di di-sporre di punti di vista differenti, espressi dai protagonisti delle diverse fasi del sistema produttivo, arricchiti dalla preziosa lente d’ingrandimento dei casi studio presentati, oltre che dei punti di vista settoriali.

I diversi contributi, per la loro capacità di abbracciare temi e specificità diverse, tracciano un filo logico, non privo di inevitabili contraddizioni connaturate alla funzione di rappre-sentanza di alcuni degli interlocutori, la quale non solo fornisce un punto di vista su appli-cazioni e criticità della disciplina esaminata, ma che ha il pregio di stimolare la discussione su una visione anche di più lungo periodo relativa ai meccanismi di gestione dei rapporti contrattuali lungo le filiere. Questione che sarà determinante per le future prospettive del nostro sistema agroalimentare e che già oggi rappresenta una delle chiavi di lettura più innovative sulle quali tende a dirigersi anche il dibattito europeo.

L’introduzione al tema è stata affidata a Stefano Vaccari (Mipaaf), il quale ha fornito una lettura esaustiva e agile delle nuove disposizioni in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e tracciato il solco nel quale si sono innestati gli altri contributi. L’artico-lo successivo, contenuto nella rubrica “In tempo reale”, è quelL’artico-lo di Raffaella Pergamo e Antonio Giampaolo (Inea), che hanno presentato l’impianto e le prime risultanze di uno specifico progetto avviato dall’Istituto sul tema. L’argomento sarà ulteriormente arricchito dall’approfondimento curato da Salvatore Capezzuto (avvocato amministrativista) sulla for-ma scritta dei contratti. Si continua con la posizione di Anicav e Federalimentare, raccolta e sistematizzata da Gabriele Cassani e Simona Nizza (Inea); a seguire, il punto di vista degli operatori agricoli con le testimonianze dirette fornite da Pierluigi Crescimanno (impren-ditore del comparto olivicolo) e Nicola Cecere (afferente al comparto zootecnia da latte), nonché il contributo di due importanti organizzazioni professionali: CIA e Confagricoltura. Nella rubrica “In breve”, infine, Stefano Ciliberti e Angelo Frascarelli (Università di Perugia)

Sommario

Il tema

La difficoltà di disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari...2 S. VACCARI

In tempo reale

Il progetto INEA...4 A. GIAMPAOLO, R. PERGAMO La forma scritta nei contratti di cessione dei prodotti agricoli ex art. 62 L. 27/2012...7 S. CAPEZZUTO le IstItuzIonI Le posizioni di Federalimentare e Anicav...9 G. CASSANI, S. NIZZA Il punto dI vIsta Il parere di un imprenditore agricolo/1...11 P. CRESCIMANNO Il parere di un imprenditore agricolo/2...12 N. CECERE Il punto dI vIsta delle oopp agrIcole CIA e Confagricoltura: alcune considerazioni sull’art. 62...13 M. BAGNOLI, N. CAPUTO,

F. MAIO, I. MARIOTTI

In breve

L’obbligo dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari:

un’analisi degli effetti...15 S. CILIBERTI, A. FRASCARELLI

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2 | IL TEMA

La difficoltà di disciplinare le relazioni

commerciali in materia di cessione

di prodotti agricoli e agroalimentari

STEFANO VAccARI | Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

KeYWords obbligatorietà contrattuale, trasparenza, differenze interpretative, portata innovativa

non di secondo piano all’articolo 62, ’facendo venir meno, tra l’altro, la nullità assoluta della cessione in assenza dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 62 (ossia la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento), nonché escludendo dal campo di applicazione della norma i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari conclusi fra imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228, e fra soggetti ad essi equiparati.

Il quadro giuridico confuso, in realtà, fotografava le differenze profonde di vedute tra il mondo agricolo, fortemente schierato a difesa della norma speciale prevista dall’articolo 62, e parte del mondo industriale e del commercio, schierato a favore del recepimento “elastico” della direttiva n. 2011/7.

L’asprezza del confronto nel mondo produttivo si riverberava nelle istituzioni, portando alla paradossale situazione per cui il Ministero dello sviluppo economico, il 27 marzo 2013, comuni-cava su internet che “sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la discipli-na in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni com-merciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimenta-ri di cui all’art. 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, in-trodotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’articolo 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo”. Immediatamente dopo, il 2 aprile 2013, il Ministero delle politiche agricole alimenta-ri e forestali smentiva categoalimenta-ricamente l’interpretazione data dal MiSE sulla successione delle norme, chiarendo che: “deve, in conclusione, essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto art. 62”.

c

on l’art. 62 del D.L. n. 1/2012 c.d. Cresci Italia il Legi-slatore ha perseguito l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare, attraverso l’eliminazione di posizioni di ingiustificato squilibrio contrattuale tra le parti, fissando, tra l’al-tro, tempi certi (30 o 60 giorni) per il pagamento delle merci. Cardini della norma, oltre ai predetti termini di pagamento, sono: l’obbligo della forma scritta, a pena di nullità, per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, nonché il divieto di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

Con un decreto congiunto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economi-co, nell’ottobre del 2012, si è data attuazione operativa alla norma.

L’attuazione della norma è stata molto complessa, dal mo-mento che essa ha costituito una vera e propria rivoluzione nei rapporti interni della filiera. La previsione generalizzata della forma scritta per le cessioni e la conseguente, forte, valorizza-zione del momento contrattuale tra le parti, hanno infatti de-terminato un piccolo “shock culturale” tra gli operatori agricoli, storicamente poco avvezzi alla redazione di forme contrattuali scritte e codificate.

A ciò si aggiunga che la previsione dei tempi certi di pagamen-to anticipava il recepimenpagamen-to nazionale della direttiva 16 feb-braio 2011, n. 2011/7/UE, determinando la curiosa situazione per la quale la delega al Governo per il predetto recepimen-to veniva di fatrecepimen-to attivata per il solo setrecepimen-tore agroalimenta-re. Solamente nel novembre 2012, con il decreto legislativo n. 192/12, si recepiva in via generale la predetta direttiva, introducendo differenze nei termini di pagamento e nella derogabilità degli interessi di mora per ritardato pagamento rispetto alle previsioni dell’art. 62. La confusione aumentava tenuto conto che il Parlamento, nel dicembre 2012, in sede di conversione del decreto legge n. 179/12, apportava modifiche

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IL TEMA | 3

significare che non vengono ad evidenza solamente i compor-tamenti “sleali”, ma anche le “buone prassi”.

L’importanza dell’articolo 62 nella parte in cui indica modelli condivisi di comportamenti commerciali è veramente grande: se la filiera agroalimentare saprà cogliere l’occasione per fis-sare regole contrattuali chiare e utili per tutti gli attori, l’arti-colo 62 avrà raggiunto il suo principale obiettivo, quello del rafforzamento dell’economia contrattuale, perseguito nel set-tore agricolo da decenni con scarso successo. Se ciò avverrà, gli usi strumentali delle interpretazioni giuridiche potranno dirsi “sterilizzati” a tutto vantaggio dello sviluppo del sistema agro-alimentare italiano. n

Il contrasto ha pochi precedenti istituzionali e pone oggetti-vamente gli operatori in difficoltà: basti pensare al rilevante problema del calcolo degli interessi di mora, che secondo l’art. 62 decorrono automaticamente ed obbligatoriamente in caso di ritardato pagamento (con riflessi civilistici e fiscali) e che invece secondo il decreto legislativo n. 192/2012 possono essere oggetto di deroga tra le parti.

Non è questa la sede per un approfondimento giuridico delle ragioni che portano a privilegiare l’interpretazione giuridica data dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: tuttavia, è utile sottolineare come l’attuazione dell’articolo 62 stia già rivelando importanti cambiamenti nelle modalità di contrattazione lungo la filiera ed abbia attirato l’attenzione dell’Antitrust sulla necessità di rafforzare la vigilanza in ordine alle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. La disquisizione relativa ai termini di pagamento ha infatti distolto l’attenzione sulle grandi novità introdotte dall’artico-lo 62, per le quali non ci sono discussioni relativamente all’ap-plicabilità, in ordine alla forma scritta ed alle pratiche concor-renziali sleali. La definizione di contratti tipo, che molto rapi-damente sono stati adottati in gran parte dei comparti agricoli e dalla grande distribuzione organizzata (GDO), ha portato in non pochi casi ad un miglioramento dei meccanismi di com-mercializzazione in termini di chiarezza delle prestazioni e dei corrispettivi, degli obblighi e delle clausole di risoluzione o di penalizzazione, imponendo, di fatto, standard di qualità ad in-tere filiere.

Sotto il profilo economico è ancora prematuro valutare l’effetto della nuova, obbligatoria contrattualizzazione scritta nel set-tore agroalimentare: non pochi analisti hanno evidenziato il rischio che i costi sia dei ridotti tempi di pagamento sia delle specifiche contrattuali introdotte, potrebbero essere “scaricati” in gran parte sul contraente più debole, configurando alcune forme contrattuali imposte ai fornitori quasi dei “contratti per adesione”. Tuttavia non va dimenticato la portata “culturale” di alcune indicazioni introdotte dall’art. 62, a cominciare da un approccio veramente innovativo verso le pratiche con-correnziali sleali. È noto che il decreto ministeriale attuativo dell’art. 62 ha fatto proprie le pratiche condivise in sede euro-pea dall’High level forum for a Better Functioning Food Supply Chain: ebbene, l’allegato A del decreto si intitola: “Rapporti

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4 | IN TEMPO REALE

Il progetto INEA

ANTONIO GIAMPAOLO | Inea

RAFFAELLA PERGAMO | Inea

KeYWords tempi di pagamento, gestione aziendale, forma contrattuale di vendita, rating etico

quanto previsto dal D.Lgs.192/2012. In particolare, un effetto immediato dell’applicazione della normativa citata dovreb-be comportare un riequilibrio della gestione finanziaria delle aziende, contingentando i tempi di pagamento delle fatture, e l’applicazione di condizioni simili per prestazioni equivalenti. Sulla base delle esperienze di studio realizzate dall’INEA sul settore agricolo si ritiene, inoltre, che il recepimento dell’obbli-go della forma scritta nei rapporti commerciali possa incontra-re diverse difficoltà in alcuni contesti produttivi e/o territoriali in quanto vissuto come ulteriore adempimento amministra-tivo. Per questo motivo, la prima parte della ricerca è stata dedicata ad indagare presso le aziende agricole le modalità con le quali queste attuano gli scambi commerciali.

L’aver posto, infine, l’accento sulla necessità di transazioni commerciali sicure e tracciate comporta anche una verifica del funzionamento della filiera e del ruolo degli attori in essa, nonché della loro capacità di rispondere alle disposizioni senza rigidità e inefficienze.

Non da ultimo, si è ritenuto importante anche far emergere il valore sociale derivante dall’applicazione delle regole tran-sattive in termini di aumento occupazionale, il legame con il territorio e la diffusione della cultura d’impresa.

In definitiva, l’obiettivo generale dell’indagine INEA è stato quello di valutare l’impatto dell’applicazione delle norme de-scritte sulle filiere prescelte in termini di tipologia di contratti, andamento delle transazioni commerciali e capacità finanzia-ria, senza trascurare il contenuto etico e le ricadute sociali po-tenzialmente derivanti dalla normativa introdotta.

L’analisi finora condotta è stata realizzata con un inquadramen-to statistico dei principali comparti produttivi che si presume possano avere effetti immediatamente visibili con l’applica-zione di quanto previsto dall’art. 62; sono stati utilizzati i dati dell’ultimo Censimento per i comparti florovivaistico, vitivinico-lo, zootecnia da latte bovini, olivicolo e corilicolo verificando la numerosità aziendale, la SAU, la forma di conduzione e il titolo di possesso, e considerando, in aggiunta, anche il valore della produzione ai prezzi di base degli stessi (Annuario INEA 2011). Per gli stessi comparti è stato estratto un campione di azien-de RICA, sulle quali indagare le modalità di attuazione azien-degli

è

trascorso poco più di un anno dalla promulgazione

della legge n° 27 del 24 marzo 2012 che introduce con l’art. 62 la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, pre-vedendo l’obbligatorietà della forma scritta e l’inserimento di elementi quali il prezzo, la durata, le quantità e le caratteristi-che del prodotto venduto.

Questa norma si muove nella stessa direzione della direttiva comunitaria 2011/7/UE finalizzata a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti fra imprese e fra pubblica amministrazio-ne e imprese. Il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 9 novem-bre 2012 n. 192. Le disposizioni previste dalla norma di origine comunitaria sono meno rigorose rispetto a quelle introdotte dall’art. 62, poiché non prevedono sanzioni e, invece, consen-tono la deroga sui tempi di pagamento e sulla decorrenza de-gli interessi moratori.

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall’art. 62 – 24 ottobre 2012 – alla data odierna, sono stati sollevati problemi interpretativi, criticità sulla sua applicazio-ne e paventate incongruenze di disciplina che hanno gettato nello sconforto chi, poi, è tenuto ad osservare la norma e le sue prescrizioni.

Appare evidente che l’obiettivo principale che ha mosso il le-gislatore ad intervenire in una situazione legata alla sfera im-prenditoriale privata è quella di riequilibrare i rapporti di forza nelle relazioni commerciali tra produttori, catena di distribu-zione e agroindustria, spesso poco favorevoli per le imprese agroalimentari. L’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti dovrebbe comportare sicuramente una maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali e nei tem-pi di pagamento, ma potrebbe anche salvaguardare l’agricol-tore da vendite a costi poco convenienti, considerato che le condizioni di vendita dovrebbero diventare note prima dello scambio.

L’INEA, quindi, dai primi mesi del 2013 ha costituito un gruppo di lavoro, composto da ricercatori e tecnologi dell’Istituto, per osservare come lo squilibrio strutturale esistente nelle rela-zioni di filiera potesse essere mitigato e, nella migliore delle ipotesi, risolto con l’applicazione dell’art. 62 combinato con

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IN TEMPO REALE | 5

si è preferito indagare il corilicolo (noccioleti) per la sua impor-tanza a livello regionale, mentre i comparti umbro e veneto sono misti, divisi tra viticoltura di qualità e olivicoltura. La rilevazione2 ha approfondito, in particolare, i tempi medi di pagamento degli ultimi tre anni, i principali problemi incontra-ti nella gesincontra-tione dell’impresa agricola e la forma di contratto prescelta, elementi utili per avere un primo riscontro sull’im-patto dell’art. 62 a livello di singola azienda agricola.

Le aziende sono state individuate per localizzazione geogra-fica e per appartenenza a territori laddove c’era signigeogra-ficatività per l’indicatore di specializzazione3 considerato. Le aziende, inoltre, sono state selezionate inserendo anche quelle che per tipo di cessione (la vendita diretta ad esempio) non rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 62, ma sono state ritenute valide ai fini dell’indagine, poiché per esse si riscontrano delle pratiche che l’art. 62 dovrebbe introdurre per tutti gli attori dell’intera filiera agroalimentare.

Il campione RICA considerato per le prime tre regioni indagate ha riportato i seguenti risultati:

1. Tempi medi di pagamento degli ultimi tre anni:

a. per il comparto corilicolo: il 60% delle aziende riporta tempi di pagamento superiori ai 90 giorni e di queste un terzo va oltre i 270 giorni;

b. per il comparto vitivinicolo: il 67% delle aziende riporta tempi di pagamento superiori ai 90 giorni e di queste un 38% ha tempi compresi tra i 270 e più giorni;

c. per il comparto olivicolo: solo il 10% delle aziende ripor-ta tempi di pagamento superiori ai 90 giorni.

2. Principali problemi incontrati nella gestione dell’impresa agricola:

a. per il comparto corilicolo: un 30% segnala problemi re-lativi all’accesso al credito, un ulteriore 30% rileva pro-blemi di commercializzazione, un 20% segnala propro-blemi di accesso ai finanziamenti pubblici, un 10% soffre di mancanza di assistenza tecnica e un ulteriore 10% ha difficoltà ad acquisire i fattori produttivi;

b. per il comparto vitivinicolo: il 50% delle aziende ha dif-ficoltà ad acquisire i fattori produttivi, il 33% segnala problemi di commercializzazione, il 17% lamenta scarse conoscenze professionali e il 10% difficoltà di accesso al credito;

c. per il comparto olivicolo: la ripartizione è di un 25% sud-divisa tra difficoltà di accesso al credito, difficoltà di com-mercializzazione, di acquisizione dei fattori produttivi e di mancanza di assistenza tecnica adeguata.

scambi commerciali focalizzando l’attenzione sulla forma e sui tempi con cui avvengono e a cui è stato somministrato un questionario quali-quantitativo che ha integrato i dati contabi-li presenti nella RICA. Oltre ai comparti produttivi, le aziende sono state scelte sulla base di altre caratteristiche ritenute ri-levanti per le finalità dello studio, quali ad esempio, la dimen-sione economica, la localizzazione territoriale e la forma di conduzione.

Le informazioni raccolte tramite il questionario sono state poi collegate ai risultati contabili dell’indagine RICA per derivar-ne eventuali relazioni tra caratteristiche aziendali (strutturali, economiche e finanziarie) e modalità commerciali. Attraverso il questionario sono stati anche rilevati i fattori che ostaco-lano o possono favorire la diffusione di rapporti commerciali formali.

Per lo stesso campione di aziende sarà effettuata, in un mo-mento successivo, un’analisi dello stato patrimoniale e del conto economico in termini di produzione del valore aggiunto sociale secondo il modello Cosis (Manelli - Quad.monografico n. 25), utile all’elaborazione di un “rating etico” che possa ve-rificare l’efficacia dell’applicazione dell’art. 62 nell’aumentare l’etica nelle transazioni della filiera agricola.

La seconda parte dello studio riguarderà i rapporti commer-ciali lungo la filiera agroalimentare con particolare riferimento ai comparti produttivi prima citati. Verrà quindi realizzata una serie di interviste a testimoni qualificati nel settore della com-mercializzazione di prodotti agricoli lungo la filiera. In questo modo sarà possibile raccogliere ulteriori informazioni sui sog-getti che costituiscono la controparte commerciale delle azien-de agricole ed eviazien-denziare le prassi e le consuetudini adottate per gli scambi ed i fattori che ostacolano o possono favorire la diffusione di rapporti commerciali formali.

Lo studio consentirà inoltre di valutare quale ruolo potrà avere la normativa sulle transazioni di filiera per ostacolare le pra-tiche commerciali sleali, monitorate dall’UE e dai rappresen-tanti della filiera agroalimentare nell’ambito del Forum di Alto livello, e se sarà in grado di favorire l’aumento delle forme di integrazione tra i vari attori della filiera ed una maggiore con-centrazione e organizzazione dell’offerta.

prImI rIsultatI dell’IndagIne qualItatIva rIca

Alla fine del mese di maggio 2013, è stato possibile verificare il dato derivante dal campione RICA per l’anno 2011 relativo a tre regioni1 (il 50% delle regioni intervistate): Campania, Um-bria e Veneto. Il campione campano è monocomparto perché

1 I referenti RICA coinvolti per le regioni citate sono Giuseppe Panella, Luca Turchetti e Barbara Bimbati. 2 I dati sono stati forniti dalla Referente delle rilevazioni RICA per l’art. 62, Elisa Ascione.

3 L’indicatore è stato calcolato secondo la metodologia ISTAT considerando il rapporto (SAU di comparto/SAU regionale)/(SAU di comparto

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6 | IN TEMPO REALE

3. Forma di contratto prescelta dall’azienda:

a. per il comparto corilicolo: il 30% utilizza forma scritta (contratti di compravendita e/o fornitura e su pianta); b. per il comparto vitivinicolo: il 42% utilizza forma scritta

(contratti di compravendita e/o fornitura);

c. per il comparto olivicolo: il 40% utilizza forma scritta (contratti di compravendita).

Al campione in esame sono state somministrate, inoltre, do-mande per rilevare in generale l’attenzione dell’azienda ad aspetti di tipo etico/gestionale come la tutela e la formazione dei lavoratori, questo al fine poi di poter ricavare, consideran-do anche dati contabili, un rating dell’azienda agricola e la mi-surazione della componente etica nelle transazioni di filiera. A questo proposito, il campione intervistato, per il corilicolo,

dichiara di praticare corsi di formazione (il 20%) e di attivare sistemi di sicurezza (il 30%); per il vitivinicolo, il 75% dichiara di attivare sistemi di sicurezza e corsi di formazione; per l’olivi-colo, il 60% dichiara di attivare sistemi di sicurezza e il 20% di praticare corsi di formazione.

È stata poi verificata la conoscenza da parte del campione dell’esistenza della norma riportata nell’art. 62 della legge 27/2012 e del suo contenuto. A questa domanda, il campione ha riportato le seguenti risposte: per il corilicolo, il 40% cono-sce la norma e il contenuto e di questi, di cui il 90% è stato edotto dai servizi di consulenza; per il vitivinicolo, il 90% è in-formato dell’art. 62 e la quasi totalità ha riportato informazioni dai servizi di consulenza; per l’olivicolo, il 60% ha conoscenza della norma e la quasi totalità è stata informata dai servizi di consulenza. n

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IN TEMPO REALE | 7

La forma scritta nei contratti di cessione

dei prodotti agricoli ex art. 62 L. 27/2012

SALVATORE cAPEZZUTO | Avvocato amministrativista

KeYWords obbligatorietà della forma scritta, inquadramento normativo

consegna e di pagamento. Parimenti, con il provvedimento sopra citato è stato espunto l’ultimo inciso della norma, secon-do il quale la nullità del contratto poteva anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Rimane fermo il richiamo espresso alla “obbligatorietà” di adozione della forma scritta, ma non è chiaro il significato di tale obbligo, né è precisata la sanzione per la mancata adozio-ne della forma legale.

Nell’ambito dei principi generali che regolano la forma del contratto, la norma generale in tal senso può essere reputata quella di cui all’art. 1350 cod. civ., in base alla quale il forma-lismo dello scritto è previsto ad substantiam a pena di nullità per i contratti il cui effetto è quello di costituire, modificare o estinguere diritti reali relativamente a beni immobili. Il D.M. n. 199/2012, peraltro, ha inteso semplificare molto la disciplina attraverso un allargamento delle ipotesi di forma scritta. Infatti, per “forma scritta”, all’art. 3 si intende qualsi-asi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di co-stituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico pa-trimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari.

Non è detto che il requisito formale debba esprimersi per mez-zo di un supporto documentale unitariamente sottoscritto da tutte le parti: a tal fine, può ritenersi sufficiente anche la sot-toscrizione riportata in un documento separato quando questo possa essere considerato inscindibilmente connesso a quello dal quale risulta la sottoscrizione di una delle parti.

La regola della forma scritta è comunque rispettata quand’an-che le manifestazioni di volontà dei contraenti non siano con-testuali e siano contenute in atti separati e sottoscritti da una sola delle parti (es. richiesta di fornitura e accettazione), pur-ché risulti inequivocabilmente la concorde volontà contrattua-le delcontrattua-le parti.

Al comma 2 si prevede poi che gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 62 della L. n. 27/2012 possono essere illustrati anche negli accordi quadro, nei contratti quadro o nei

L

art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, ha introdotto la obbligato-rietà della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.

Successivamente, con il D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 sono state altresì escluse dal campo di applicazione del decreto le vendite istantanee, cioè quelle effettuate con contestuale con-segna e pagamento del prezzo pattuito, le cessioni effettuate dai soci imprenditori di cooperative agricole alle stesse coope-rative, le cessioni effettuate dai soci delle organizzazioni dei produttori alle organizzazioni stesse e le cessioni effettuate tra imprenditori ittici.

La novità della forma scritta interessa tutti gli operatori della filiera agroalimentare: gli agricoltori, i commercianti al minuto e all’ingrosso, la grande distribuzione, le industrie di trasforma-zione e quindi ogni operatore economico che acquista da un produttore o da un operatore intermedio i prodotti agricoli e alimentari, ad esclusione della vendita al consumatore finale. La finalità della disposizione è sicuramente quella di dar vita ad un regime maggiormente controllabile ed apparentemente di maggior tutela per il produttore nei confronti del distribu-tore, con speciale riferimento agli intermediari e alla grande distribuzione.

D’altra parte la forma scritta, se da un lato introduce vantaggi di certezza della transazione e maggiore facilità di prova del-le condizioni contrattuali in caso di controversia, pone anche possibili complicazioni alle attività commerciali in termini di maggiori adempimenti amministrativi a carico di imprese di ridotte o ridottissime dimensioni.

Per tale motivo, evidentemente, il legislatore ha temperato il rigore della prima stesura dell’art. 62 eliminando, con il suc-cessivo art. 36-bis, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicem-bre 2012 n. 221, la previsione di nullità del contratto in caso di mancata indicazione degli elementi essenziali di tale tipologia contrattuale, individuati nella durata, nelle quantità e caratte-ristiche del prodotto venduto, nel prezzo e nelle modalità di

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8 | IN TEMPO REALE

contratti di base (vale a dire gli accordi stipulati a livello di cen-trali di acquisto aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali ri-determinazioni), a patto che riportino in allegato il nominativo degli associati che ne fanno parte e che hanno conferito il mandato, nonché negli accordi interprofessionali sottoscrit-ti dagli organismi maggiormente rappresentasottoscrit-tivi nel settore della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati all’interno del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

La medesima norma, inoltre, disciplina che i suindicati

accor-di possano essere anche soltanto richiamati nei documenti accor-di seguito elencati:

a. contratti di cessione dei prodotti;

b. documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c. ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la

consegna dei prodotti.

Il successivo comma 3 ha inoltre previsto che, anche in man-canza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture (c.d. “parlanti”), integrati con gli elementi essenziali del contratto, assolvano gli obblighi di legge. In questo caso, documenti di trasporto o fatture devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

In tali casi occorre comunque identificare gli elementi della forma scritta previsti dalla normativa ministeriale, non poten-do ritenersi sufficiente un’accettazione desumibile da conpoten-dotte concludenti degli stessi soggetti partecipi all’atto, i quali non potrebbero, per tale via, derogare alla normativa cogente con-cernente l’elemento formale.

Infine, il comma 5 dispone che la superfluità della sottoscri-zione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivocabile la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.

La semplificazione delle forme attuata dal decreto ministeria-le, infine, è completata dalla previsione che riconosce la legit-timità degli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. n. 174/06 e s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, i quali assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali gene-rate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi essenziali del contratto per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari. n

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LE ISTITUZIONI | 9

Le posizioni di Federalimentare e Anicav

GABRIELE cASSANI | Inea

SIMONA NIZZA | Inea

KeYWords termini di pagamento, potere contrattuale, pomodoro da industria, coesione

una normativa di carattere speciale, ove anche antecedente ri-spetto ad un corpus normativo di portata generale, deve esse-re ritenuta pesse-revalente in tutti i casi in cui non vi sia un’esplicita previsione abrogativa, che travolga la precedente prescrizione. Inoltre, per effetto della direttiva di cui il decreto legislativo costituisce attuazione, è esplicitamente previsto che ciascuno Stato membro possa “mantenere in vigore o adottare disposi-zioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per confor-marsi alla presente direttiva” (art. 12, comma 3).

GDA: L’ANICAV, che è una delle 17 Associazioni di categoria rappresentative dei diversi comparti produttivi del settore agroalimentare all’interno di Federalimentare, non può che assumere la posizione della federazione, frutto di una sintesi tra anime diverse e, per certi versi, divergenti; tuttavia, pur condividendone l’impianto generale, rimane comunque la for-te esigenza di semplificazione nell’applicazione della legge. Tali “divergenze”, tuttavia, grazie anche a questa confusione interpretativa, stanno generando incertezza tra le nostre im-prese, amplificando la conflittualità tra parte agricola e parte industriale, con il rischio di complicare la già difficile fase di contrattazione del pomodoro attualmente in corso.

L’ANICAV è costituita, per la quasi totalità, da aziende di prima trasformazione del pomodoro da industria, e quindi rappre-sentativa di un settore ad alta stagionalità: le aziende acqui-stano e trasformano prodotto fresco in un arco di tempo molto breve, dovendo vendere le loro produzioni a più di un anno da quando trasformate. Ciò comporta un sostanziale disalline-amento: pagamento della materia prima (ritirata nei 45/60 gg di lavorazione) a 30 giorni e incassi a 60 giorni (in un arco temporale che nella migliore condizioni è di 12/14 mesi). A questo si aggiunga la particolare vocazione all’export delle nostre aziende che, in tal caso, “subiscono” il pagamento della materia prima a 30 giorni, rispetto ad una pratica commerciale che vedeva una maggiore dilazione dei pagamenti, senza po-ter applicare la norma sulla parte delle vendite.

È anche vero che, di contro, le nostre aziende più strutturate che lavorano principalmente con la GDO hanno salutato con interesse l’applicazione dell’art. 62, che vede non solo condi-zioni di miglior favore negli incassi, ma soprattutto certezza

V

ista la rilevanza e le possibili ripercussioni dell’art. 62

della Legge 27/2012 tra le principali categorie di settore, la rubrica “Le istituzioni”, che ha finora pubblicato alcuni nomi importanti del panorama istituzionale italiano e comunitario, ospiterà in via del tutto eccezionale un ulteriore approfondimento a riguardo. In tal senso, la redazio-ne di Agrifisco ha preparato una serie di domande da rivolgere a Daniele Rossi (DR) di Federalimentare e Giovanni De Angelis (GDA) di Anicav.

L’art. 62 del D.L. 24-1-2012 n. 1, deputato a regolamentare la tempistica dei pagamenti per i prodotti agricoli e agroa-limentari, è stato recentemente oggetto di interpretazioni differenti da parte dei dicasteri interessati, nello specifico il Ministero dello Sviluppo economico e quello delle Politiche agricole.

A parere dell’Ufficio legislativo del primo, e nel rispetto del-la gerarchia delle fonti, del-la direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nel-le transazioni commerciali e recepita con D.Lgs. 9-11-2012 n. 192 prevarrebbe su quella nazionale sopra citata, abro-gandone l’art. 62 in essa contenuta. Secondo il MIPAAF, invece, l’art. 62 è una “normativa speciale”, e come tale sfugge all’abrogazione di una legge successiva di carattere generale.

1) In questa situazione così complessa, che posizioni assu-me l’organizzazione da Lei rappresentata?

DR: Federalimentare non ha mai dubitato della piena vigenza dell’articolo 62 e, pertanto, ha sempre consigliato alle aziende un atteggiamento di pieno rispetto e adeguamento alla nor-mativa anche nella fase di disorientamento venutasi a creare contestualmente alla pubblicazione delle due note ministe-riali. Infatti, la questione del rapporto tra la previsione di cui all’art. 62 del decreto legge liberalizzazioni n. 1/2012 e quello della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 192/2012 che, recependo la direttiva n. 2011/7/UE, modifica la discipli-na dei termini di pagamento prevista nel decreto legislativo n. 231/2002, deve essere affrontata e risolta alla luce dei prin-cipi generali del nostro ordinamento giuridico. In forza di essi,

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10 | LE ISTITUZIONI

degli stessi e “condizioni di pagamento” fuori dagli elementi di valutazione commerciale.

Naturalmente, la necessità di un dialogo all’interno della filiera e la capacità stessa di fare filiera, devono saper superare par-ticolarismi e convenienze di settore. L’art. 62 può, in tal senso, considerarsi come un primo tentativo di ovviare alla mancanza di liquidità nelle aziende agricole, sebbene all’interno del set-tore sia ancora presente un fenomeno, più o meno riconosciu-to, di ricorso “strano” all’intermediazione.

L’art. 62 può essere considerato come un tentativo di ovviare alla mancanza di liquidità nelle aziende agricole, sebbene all’interno delle filiere ci sia ancora un problema più o meno riconosciuto relativo allo sbilanciamento dei poteri nelle fasi di contrattazione.

2) Secondo lei, esiste il rischio che il problema della liquidità venga solo spostato da una fase della filiera a un’altra (es. dalla produzione alla distribuzione)?

DR: Il rispetto dell’articolo 62 produce una migliore distribuzio-ne della liquidità e questo va a vantaggio di tutta la filiera: oc-corre, tuttavia, come accade per l’articolo 62 rispetto al decreto legislativo n. 192/2012, che le tempistiche di pagamento di talune produzioni continuino a essere disciplinate in via spe-ciale da norme comunitarie, dove le regole sono in vigore già da molti anni, basti pensare alle discipline delle O.C.M. GDA: Non credo, sostanzialmente, che il problema di liquidi-tà venga spostato sulla distribuzione che avrà, comunque, la possibilità e la capacità, attraverso un’adeguata pianificazione, di programmare la giusta rotazione dei propri prodotti. Con la regolamentazione dell’art. 62 vi è più certezza dei tempi di pagamenti senza ricorrere ai termini di pagamento come leva contrattuale.

3) A suo giudizio, tale misura è sufficiente a riequilibrare il potere contrattuale all’interno della filiera o c’è bisogno di ulteriori azioni?

DR: I principi stabiliti dall’articolo 62 nel tentativo di ristabilire un corretto equilibrio all’interno della filiera agroalimentare pongono attualmente l’ordinamento italiano in una posizione di avanguardia rispetto agli altri Paesi europei: l’articolo 62, infatti, prescrive taluni principi di buone prassi e vieta talune pratiche commerciali sleali che a livello comunitario sono

sta-te recepista-te in documenti il cui rispetto è attualmensta-te basato solo sull’adesione volontaria. Un ruolo fondamentale in questa fase deve giocarlo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui è affidato il rispetto delle prescrizioni dell’artico-lo 62: se l’Antitrust si dedicherà a tale attività, l’intera filiera subirà una forte sensibilizzazione al rispetto di detti principi con evidenti ripercussioni positive per l’intera filiera, fino al consumatore finale.

GDA: Solo l’articolo 62 non basta. C’è bisogno di maggiore co-esione che può raggiungersi solo attraverso il perseguimento di una cultura aggregativa forte e decisa, che faccia leva sulla capacità di fare filiera. Bisogna partire da quanto ci unisce, abbandonando il continuo voler rincorrere ciò che ci divide. È anacronistico, ancorché inutile, immaginare che all’interno di una filiera come la nostra ci sia una contrapposizione, una differenza tra chi produce e chi trasforma. I due settori sono naturalmente legati. Ora i tempi sono maturi, anche per l’area Centro-Sud che sta organizzando il Distretto del Pomodoro di qualità che, come Anicav, continuiamo a sostenere con deter-minazione.

4) che benefici apporta l’articolo 62 per il consumatore fi-nale?

DR: Il pieno rispetto dei principi, taluni espressi, altri sottinte-si, di cui all’articolo 62, permetterà alle aziende di mantenere bassi i prezzi dei prodotti alimentari e alta la qualità: una mag-giore redistribuzione della liquidità, inoltre, consentirà alle aziende di continuare nelle attività di innovazione dei prodotti e di riformulazione degli stessi, ambedue a totale vantaggio del consumatore finale. È chiaro, tuttavia, che accanto a tutto questo è necessario sensibilizzare la distribuzione organizzata a mantenere alta la possibilità di scelta dei prodotti da parte dei consumatori finali: a tal fine, occorre che si proceda in qual-che modo a una razionalizzazione nell’offerta al pubblico dei prodotti a marchio privato, le cosiddette private label. GDA: Aver focalizzato tutta l’attenzione dell’art. 62 sui termi-ni di pagamento ha di fatto trascurato il dibattito sull’impatto della norma sul fronte delle pratiche sleali. E da questa re-golamentazione, sono più che certo che il consumatore potrà trarne reali e concreti benefici. Se si riferisce invece ai benefici esclusivamente economici, allora bisognerà attendere qualche mese ancora per capire il reale impatto. n

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IL PUNTO DI VISTA | 11

Il parere di un imprenditore agricolo/1

PIERLUIGI cREScIMANNO | Imprenditore olivicolo

KeYWords equilibrio di filiera, gradualità, flessibilità

legge dei pagamenti con la dovuta serenità, mentre era neces-sario prevedere gradualità e flessibilità nell’applicazione della norma, in relazione alla specificità settoriale. Ulteriore novità è l’applicazione della Direttiva UE n. 7 del 2011, prioritaria rispet-to all’art. 62, che introduce termini più stringenti di pagamenrispet-to (30 giorni), ma anche, novità assoluta, in caso di patto tra le parti, termini di pagamenti superiori a 60 giorni. Ciò detto, si attendono le norme che i competenti Ministeri daranno per ag-giornare l’art. 62 e la Direttiva UE 7/2011, con l’auspicio che, con il buon senso, la gradualità ed il rispetto delle parti si potrà garantire la vitalità ed il funzionamento delle più importanti filiere agricole, con più garanzie dell’agricoltore e finalmente con una moderna ed efficace contrattualizzazione di filiera. n

L

introduzione dell’art. 62 con il D.L. 24 gennaio

2012, n. 1, ha certamente portato una ventata di novità nei rapporti all’interno della filiera agricola, fissando perentori termini di pagamento, obbligo contrattua-le, corresponsione di interessi in caso di ritardato pagamen-to e soprattutpagamen-to introducendo il nobile intenpagamen-to di equilibrare i rapporti di forza tra agricoltura “anello debole” ed industria/ grande distribuzione. È evidente la coerenza di tali norme per i prodotti dell’ortofrutta ed in genere deperibili, con termini di pagamento entro i 30 giorni, quasi un perpetuarsi della tra-dizione del pagamento a fine mese degli ortaggi e del latte elasticamente portato a 60 giorni. Rimangono invece dubbi per la gestione della contrattualistica e preoccupazione per il meccanismo sanzionatorio come sempre esagerato.

Per i prodotti non deperibili e trasformati, “il contratto” sem-bra una panacea e dà nuove garanzie all’agricoltore, mentre il termine di pagamento “a 60 gg” diventa un elemento di rigidità che mal si concilia con la stagionalità produttiva, i tempi di trasformazione e commercializzazione delle imprese ed il meccanismo di approvvigionamento della ristorazione legato ad esempio alla scorta del vino e dell’olio dell’anno. L’applica-zione di questa norma ha generato, in questo momento di crisi economica e di stretta creditizia, un blocco ed un frazionamen-to degli ordini ed in certi casi visfrazionamen-tosi cali dei prezzi. Gli inter-mediari commerciali ed i ristoratori, ad esempio, cercando di rispettare i termini di pagamento, hanno ridotto drasticamente gli ordini in una logica “just in time”, creando nell’agricoltore e nelle imprese un blocco delle consegne, nonché un aggravio in termini di logistica e di gestione amministrativa dell’ordine. Nei sistemi di filiera e nella trasformazione è mancata, inoltre, la finanza per consentire alle aziende di rispettare i termini di

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12 | IN BREVE

Il parere di un imprenditore agricolo/2

NIcOLA cEcERE | Imprenditore zootecnico

KeYWords concorrenza, flessibilità, termini di pagamento

I

n teoria, l’Art.62 riequilibra i rapporti di forza all’interno

della filiera agroalimentare almeno per quanto riguarda i termini di pagamento, che spesso in passato sono stati troppo lunghi e hanno messo in forte crisi di liquidità il setto-re della produzione primaria. Per certo, nell’attuale periodo di stretta finanziaria, tali problemi sono ancora concreti e risolti solo parzialmente, sebbene ci si auguri che nel medio-lungo periodo la nuova normativa possa apportare maggiori benefici per tutte le fasi della filiera.

D’altro canto, l’art.62 si propone di risolvere anche un aspetto importante relativo allo sbilanciamento dei rapporti di forza, sebbene sarebbe opportuno che tale sforzo fosse accompa-gnato (e non già determinato) da altre iniziative: i provvedi-menti legislativi, infatti, sono certamente utili, ma ogni cam-biamento è possibile se c’è una presa di coscienza da parte

di tutti gli attori della filiera. Il potere contrattuale all’interno della filiera dovrebbe essere riequilibrato attraverso azioni di carattere normativo che intervengano, da un lato, su alcuni aspetti del sistema distributivo italiano e, dall’altro, incentivan-do la concentrazione dell’offerta da parte dei produttori agrico-li. Sul primo aspetto, è fondamentale immaginare meccanismi che impediscano la vendita sottocosto dei prodotti agricoli; dal lato dell’offerta, invece, è sempre più urgente mettere in moto processi che spingano i produttori ad aggregarsi almeno nella fase di vendita dei prodotti.

Infine, il tentativo di introdurre nel settore una nuova “etica commerciale” dovrebbe essere in grado di premiare le azien-de virtuose e beneficiare anche i consumatori in termini di sana concorrenza sulla “qualità”, piuttosto che su altri aspetti non direttamente legati alla produzione. n

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cIA e confagricoltura:

alcune considerazioni sull’art. 62

MASSIMO BAGNOLI, IRENE MARIOTTI | cIA

NIcOLA cAPUTO, FILOMENA MAIO | confagricoltura

KeYWords Mipaaf, Mise, AGcM, termini di pagamento, potere contrattuale

nanti, con l’intento quindi di non stravolgere abitudini e con-suetudini di settori che avevano un proprio equilibrio, si rende opportuna una riflessione in merito al conseguente supera-mento delle condizioni poste dall’articolo 62, riferita essenzial-mente al contratto, quale espressione compiuta nei rapporti commerciali che proprio l’articolo 62 ha voluto porre al centro della revisione della disciplina speciale sulle relazioni commer-ciali relative alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Sebbene i precetti civilistici non prevedano l’obbligatorietà del contratto in forma scritta se non in determinate situazioni o di fronte a specifiche condizioni, è pur vero che la maggiore dif-fusione della forma scritta, laddove ciò non comporti un’inso-stenibile e gravosa burocratizzazione, sia un obiettivo da per-seguire poiché permette di razionalizzare tali scambi offrendo una maggiore certezza a tutela dei contraenti più deboli. La seconda modifica apportata, pur lasciando inalterato l’ob-bligo della forma scritta, ha abolito la nullità del contratto, a differenza di quanto previsto dal testo originario, qualora in esso non siano riportati durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamen-to. Inoltre è stata cancellata la rilevabilità d’ufficio della nullità. L’articolo 62 ante modifiche prevedeva infatti l’obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare in forma scritta altri ele-menti che non sono espressamente richiesti dall’art. 1325, ma che tuttavia sono ad essi riconducibili con l’obiettivo di definire con maggiore chiarezza e trasparenza quello che è l’oggetto del contratto.

Occorre tuttavia rilevare che la previsione di nullità del con-tratto non è l’unica conseguenza disposta dall’articolo 62; il comma 5 dell’articolo 62 stabilisce infatti una sanzione am-ministrativa pecuniaria (da euro 516 a 20.000) erogabile ai contraenti che contravvengono agli obblighi di cui al comma 1, tra i quali, oltre al non rispetto della forma scritta, vi è la mancata previsione scritta degli elementi richiesti (durata, quantità, caratteristiche dei prodotti venduti, prezzo , modalità di consegna e pagamento).

In altre parole con le modifiche apportate dalla legge n. 221/2012, qualora non venga rispettato l’obbligo di espli-artIcolo 62: una norma da salvaguardare tra

modIfI-che normatIve e parerI mInIsterIalI contrastantI Il 24 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova regolamenta-zione relativa alla cessione dei prodotti agricoli e agroalimen-tari dettata dall’articolo 62 del D.L. n. 1/2012, come convertito dalla Legge n. 27/2012.

Gli elementi fondamentali introdotti da questa legge riguarda-no la definizione del contratto di vendita obbligatoriamente in forma scritta, i termini di pagamento, l’applicazione di sanzioni e, non ultimo per importanza, il divieto di pratiche commercia-li sleacommercia-li. Con apposito decreto interministeriale attuativo, D.M. n. 199/2012, sono stati definiti gli aspetti applicativi della norma, mentre in data 9 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari deliberato dall’Autori-tà Garante della Concorrenza e del Mercato.

le prIme modIfIche

Come è normale che accada per ogni nuova legge, anche l’ar-ticolo 62 ha portato inevitabilmente con sé criticità, problemi interpretativi e rigidità alle quali è necessario rispondere con flessibilità ed efficienza.

La legge n. 221 del 2012 di conversione del D.L. n. 179/2012, cosiddetto “Decreto Sviluppo bis”, ha introdotto rilevanti mo-difiche alla struttura dell’articolo 62; la prima delle quali in-dividua un’ulteriore tipologia che non costituisce cessione ai sensi dell’articolo 62 ovvero “i contratti conclusi fra imprendi-tori agricoli”.

In tal modo vengono ad essere estranee a tale normativa le cessioni di beni a titolo oneroso che intervengono tra impren-ditori agricoli, ovvero tra coloro che, ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ., esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicol-tura, allevamento di animali e attività connesse.

Pur riconoscendo la bontà della suddetta modifica, che mira a superare la rigidità delle scadenze dei pagamenti (30/60 gior-ni non derogabili) nell’ambito dei rapporti inter pares, in cui tendenzialmente non si ravvisano posizioni contrattuali

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tiche Agricole Alimentari e Forestali1 dal momento che l’altro ministero competente in materia, il Ministero dello Sviluppo Economico, si è permesso di rilasciare in autonomia ed arbi-trariamente un parere tecnico2 nel quale asserisce che la nor-mativa di cui all’articolo 62 sia stata tacitamente abrogata da “quella più successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’articolo 62, dovrebbe in ogni caso essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.”

Il regolamento dell’agcm

In merito al testo del regolamento approvato dall’Autorità Ga-rante della Concorrenza e del Mercato sulle procedure istrut-torie in materia di controlli e sanzioni si sottolinea una pale-se incongruenza rispetto alla ratio del legislatore. Dal tenore letterale dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in merito all’ambito di applicazione, sembra infatti che i procedimenti dell’AGCM siano circoscritti alle relazioni economiche tra ope-ratori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Si ricorda invece che l’articolo 1 del D.M. attuativo dispone che l’ambito applicativo del decreto stesso sia riferibile ai contratti di cui all’articolo 62 comma 1 ed alle relazioni commerciali in materia di cessio-ni di prodotti agricoli e alimentari, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.

conclusIonI

L’articolo 62 rappresenta una norma importante ed innova-tiva che risponde alle sollecitazioni avanzate da tempo dal mondo agricolo, volta a riequilibrare i rapporti commerciali e contrattuali all’interno delle filiere agroalimentari. È quindi fondamentale ed auspicabile un rapido pronunciamento dei nuovi ministri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agri-cole e Forestali per confermarne la validità, così come si rende necessaria la ripresa del confronto con il mondo agricolo al fine di arrivare ad apportare alla vigente normativa le giuste “limature” che permettano all’articolo 62 di superare le attuali criticità. n

citare in forma scritta tutti gli elementi richiesti dal comma 1 dell’art. 62, è stata eliminata la sola previsione di nullità del contratto e non la sanzionabilità amministrativa/pecunia-ria derivante da tale omissione: quindi in caso di contratto di cessione di prodotti agricoli/alimentari redatto in forma scritta nel quale però le parti omettano di indicare, ad esempio, le modalità di pagamento, tale contratto non potrà essere dichia-rato nullo, ma i contraenti resteranno passibili di sanzione. Appare evidente come l’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 62, oltre ad essere fonte di errori applicativi cui conseguono pesanti sanzioni, renda meno incisivo un provve-dimento fondamentale per regolamentare la cessione e dei prodotti agricoli e alimentari nelle filiere.

le dIfferentI InterpretazIonI mInIsterIalI

Nell’analizzare l’impianto normativo delineato dall’articolo 62 e dalle relative modifiche, è necessario considerare quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 di recepimento della Direttiva n. 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: i contratti conclusi tra imprenditori agricoli, infatti, uscendo dall’ambito di applicazione dell’articolo 62, quale norma spe-ciale, vengono ad essere ricompresi nella disciplina generale del D.Lgs. 192/12, peraltro più stringente rispetto ai termini di pagamento.

Il vantaggio offerto da tale disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2013, è dato dalla possibilità di derogare ai termini perentori di pagamento e dalla possibilità di concordare un differente tasso di interesse, seppur in presenza di motivi oggettivi. Ne consegue che nei contratti conclusi tra imprenditori agrico-li, qualora le parti concordino nel derogare l’ordinario termine di pagamento di 30 giorni, potranno essere pattuiti espressa-mente termini superiori a 60 giorni solo quando questi non risultino gravemente iniqui per il creditore ed a condizione che la clausola relativa al termine sia provata per iscritto.

A fronte di questo significativo vantaggio si perde tuttavia l’ob-bligo di forma scritta (almeno che non si stabiliscano termini di pagamento superiori a 60 giorni) e la sanzionabilità del de-bitore inadempiente.

Le suddette considerazioni sono tuttavia ad oggi avvalorate solo dal parere dell’ufficio legislativo del Ministero delle

Poli-1 Rilasciato in data 2 aprile 2013.

2 Rilasciato in data 26 marzo 2013 in risposta ad un quesito giuridico inoltrato da Confindustria.

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IN BREVE | 15

L’obbligo dei contratti di cessione dei

prodotti agricoli e alimentari: un’analisi

degli effetti

STEFANO cILIBERTI | Università di Perugia ANGELO FRAScARELLI | Università di Perugia

KeYWords relazioni di filiera, potere di mercato, trasparenza del mercato

La presenza di un contratto avrebbe favorito le imprese più piccole nei confronti delle grandi imprese della distribuzione e della trasformazione, poco inclini a concedere contratti alla componente agricola.

Per analizzare gli effetti che l’articolo 62 ha determinato ri-spetto al potere di mercato esercitato dalle imprese degli stadi più concentrati della filiera agroalimentare nei confronti delle imprese fornitrici e i possibili miglioramenti della condizione finanziaria delle imprese più deboli, grazie all’efficacia delle sue disposizioni coercitive in materia di trasparenza e rispetto dei termini massimi di pagamento, sono stati analizzati alcuni casi studio (tab. 1). I risultati hanno consentito di estrapolare gli effetti dell’articolo 62 per la GDO, le imprese di trasforma-zione alimentare e le imprese agricole.

le conseguenze per la gdo

L’impatto maggiore è stato per la Grande Distribuzione Orga-nizzata (GDO): secondo la stima di alcuni operatori, la ridu-zione dei tempi di pagamento ha significato un esborso di 3 miliardi di euro della GDO a favore dei fornitori. Le conseguen-ze sono state rilevanti, tali da sconvolgere i piani finanziari di alcune catene della distribuzione.

Le reazioni della GDO sono state fortissime: in una prima fase, la rappresentanza della distribuzione ha cercato di modificare/ rinviare l’applicazione della normativa. Poi, vista la posizione rigida del Governo, la GDO si è generalmente adeguata nel rispetto degli obblighi della nuova normativa, ma non senza contro-reazioni nei confronti dei fornitori, che generalmente sono state di due tipi:

1. richiesta di migliori condizioni economiche di fornitura; 2. congelamento del debito verso i fornitori al 24 ottobre

2012.

In merito al primo punto, generalmente, alcune imprese della GDO hanno chiesto ai fornitori una compensazione economica per gli obblighi dell’articolo 62 con maggiori sconti sui prezzi

L

articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito con

mo-dificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 7, ha in-trodotto in Italia, a partire dal 24 ottobre 2012, la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed alimentari. L’inserimento dell’articolo 62 nel D.L. n. 1/2012 è stato fortemente voluto dal Governo Mon-ti e dal Ministro Catania per far fronte ad un problema noto a tutti gli operatori del sistema agroalimentare: la diminuzione di potere contrattuale delle imprese agricole all’interno delle filiere e la diffusione di pratiche commerciali sleali.

Le difficoltà economiche del settore primario italiano, causa-te da una evidencausa-te frammentazione e da una conseguencausa-te scarsa organizzazione dell’offerta, hanno infatti generato negli ultimi anni una sorta di “trappola contrattuale”. Sovente gli agricoltori hanno accettato condizioni contrattuali vessatorie che hanno determinato un’ulteriore contrazione dei redditi ac-crescendo oltremodo la dipendenza dagli acquirenti e aumen-tando l’esposizione bancaria delle imprese.

L’articolo 62 ha messo in fermento il sistema agroalimentare italiano, soprattutto per due obblighi importanti:

– i contratti scritti;

– i termini di pagamento per tutte le cessioni di prodotti agri-coli e agroalimentari.

Dall’entrata in vigore della nuova normativa (24 ottobre 2012), la maggior parte della filiera agroalimentare si è adeguata a questa nuova norma, seppure con tante domande ed incertez-ze. Ma le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 62 sono state diversificate, molte a vantaggio della parte industriale, alcune a favore della componente agricola, altre anche a svan-taggio.

L’articolo 62 è stato presentato dai policy-makers italiani e dalle rappresentanze del mondo agricolo come una grande opportunità per migliorare le condizioni contrattuali di vendita degli agricoltorie riequilibrare le forze negoziali lungo le filiere agroalimentari.

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dei prodotti agricoli o altre forme di compensazione (parteci-pazione a promozioni, ecc.).

In merito al secondo punto, altri operatori della GDO hanno “congelato” il debito verso i fornitori al 24 ottobre 2012, con l’impegno a saldarlo nel corso dei prossimi 24 mesi. Quindi si è creato un problema nella riscossione dei crediti antecedenti al 24 ottobre 2012.

In generale, la GDO ha subito un contraccolpo per l’accorcia-mento dei tempi di pagal’accorcia-mento, ma non è rimasta inerme e, in qualche modo, ha adottato alcune contromisure, facendo valere il proprio maggiore potere contrattuale.

Le critiche prevalenti della distribuzione non sono state tanto sulla norma – ritenuta sostanzialmente giusta – quanto sulla tempistica, valutata troppo celere (tale da non permettere un adeguamento graduale) e poco opportuna nell’attuale situa-zione di crisi economica.

le conseguenze per l’IndustrIa alImentare

Nella quasi totalità dei casi esaminati, l’industria agroalimen-tare ha registrato vantaggi considerevoli dall’articolo 62, ben maggiori rispetto a quelli conseguiti dalla componente agri-cola.

I tempi di riscossione nei confronti della GDO sono general-mente migliorati con conseguenze oltremodo positive per la liquidità e per la gestione finanziaria delle imprese di trasfor-mazione, risultate le principali beneficiarie dell’ingente esbor-so effettuato dalla GDO per rispettare i termini di pagamento imposti dalla normativa. Al contempo, tuttavia, anche l’indu-stria ha dovuto subire le rivalse della GDO, già descritte in pre-cedenza, sperimentando un peggioramento delle condizioni economiche di fornitura (attraverso richieste di sconti) e, in

alcuni casi, subendo la dilazione dei crediti antecedenti al 24 ottobre 2012.

Le imprese della trasformazione al contempo hanno dovuto adeguarsi ai perentori termini di pagamento nei rapporti con gli stadi a monte della filiera, in primo luogo l’agricoltura, prin-cipale fornitore di prodotti da destinare alla trasformazione. Gli effetti derivanti da questo obbligo, tuttavia, sono stati larga-mente compensati dal succitato miglioramento della liquidità nei confronti dei clienti.

Infine, sono state rilevate frequenti recriminazioni riguardanti alcuni effetti negativi generati dall’applicazione degli obblighi di legge, in particolare i maggiori oneri amministrativi per la gestione dei contratti, delle fatture e della PEC e le ripercus-sioni derivanti dall’accresciuta vulnerabilità di alcune catene distributive a rischio di fallimento.

le conseguenze per glI agrIcoltorI

L’obbligo del rispetto dei tempi di pagamento aveva suscitato molte aspettative tra gli agricoltori. Quali effetti si sono regi-strati in questi primi quattro mesi di applicazione?

Alcuni agricoltori hanno migliorato i loro tempi di riscossio-ne, in particolare nelle forniture di ortofrutta fresca, vino e prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, questo miglioramento non è stato generalizzato, in quanto molti acquirenti rispettavano già i termini di pagamento di 30-60 giorni prima dell’entrata in vigore dell’articolo 62.

Sicuramente il miglioramento dei tempi di riscossione c’è stato sia nei confronti della GDO sia nei confronti del canale Ho.Re. Ca. (Hotel, Ristoranti, Ristorazione, Catering) che, causa la crisi economica, avevano allungato enormemente i tempi di pa-gamento.

tabella 1 - evidenze empiriche dei rapporti commerciali fra agricoltura, industria alimentare e distribuzione

Soggetto studiato consorzio di cooperative di trasformazione

Impresa di trasformazione Impresa agricola di condizionamento dell’ortofrutta fresca Quesito 1 - L’art. 62 ha

aumentato la trasparenza nelle relazioni commerciali all’interno

delle filiere agroalimentari?

Sì, in particolare introducendo maggiore certezza sui tempi di pagamento delle forniture

Sì, rendendo certi i tempi di pagamento delle forniture

Sì, nei confronti di alcuni degli acquirenti che in precedenza

tendevano a dilazionare oltremodo i tempi di pagamento Quesito 2 - L’art. 62 ha prodotto

miglioramenti nella gestione finanziaria delle imprese fornitrici

di prodotti agricoli/alimentari?

Sì, per effetto della riduzione dei termini di pagamento

Sì, vi è stato un miglioramento del cash flow molto apprezzato

dagli istituti di credito

Sì, si è assistito ad un moderato aumento della liquidità nel breve

periodo Quesito 3 - Il potere di mercato

ha continuato a manifestarsi nelle relazioni fra imprese agroalimentari dopo l’entrata in

vigore della norma?

Sì, la GDO ha reagito all’art. 62 congelando i debiti di fornitura ante 24/10/12 e richiedendo migliori condizioni economiche

nei contratti

Sì, allo stesso modo di prima Sì, la GDO ha richiesto l’applicazione di sconti sulle forniture, nonché la dilazione

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IN BREVE | 17

In questo caso, tuttavia, si sono verificati anche alcuni effetti indiretti, come la riduzione del volume medio degli ordinativi. È il caso, per esempio, della vendita di vino ai ristoranti che, prima dell’articolo 62, tendevano a fare scorte, mentre attual-mente hanno ridotto gli ordinativi ai volumi indispensabili. La certezza dei tempi di riscossione è comunque un vantaggio per gli agricoltori, anche per migliorare la loro pianificazione finanziaria.

L’articolo 62 ha avuto anche un effetto importante in relazione ai tempi di pagamento degli acquisti degli agricoltori dei fat-tori produttivi. È il caso dell’acquisto di semente, di mangimi, di integratori, di foraggi. Ad esempio, molti agricoltori erano abituati a pagare i mangimi a 90-120 giorni o anche più a lun-go termine: in questo caso l’obblilun-go del rispetto dei tempi di pagamento a 60 giorni ha peggiorato le condizioni finanziarie dell’agricoltore.

Il caso più eclatante è quello della semente che molti agricol-tori, in base ad una consuetudine con i forniagricol-tori, erano abituati a pagare al raccolto dei cereali; ora questa opportunità è pre-clusa per effetto dell’articolo 62.

Nella nuova normativa bisogna, infine, tener conto che ci sono due casi esonerati dagli obblighi dell’articolo 62:

- le compravendite tra agricoltori;

- il conferimento a cooperative o organizzazioni dei produttori.

Il potere negozIale deglI agrIcoltorI

Una parte del mondo agricolo si era illusa che la nuova nor-mativa potesse essere una sorte di “grimaldello” per strap-pare condizioni più vantaggiose alla GDO e all’industria ali-mentare. Non è così! Il potere contrattuale è sempre nelle mani della componente più forte nel mercato, quindi la GDO e l’industria.

Ciò era prevedibile, in quanto l’obiettivo dell’articolo 62 è

quello di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese acquirenti, non di modificarne il potere contrattuale. Infatti, i maggiori vincoli imposti agli acquirenti (ad es. i tempi di pagamento imposti alla GDO) si sono tradotti in un peggio-ramento di altre condizioni contrattuali (es. prezzi più bassi o maggiore partecipazione alle spese di promozione).

L’articolo 62 ha avuto ricadute positive in termini di trasparen-za ed è risultato utile a garantire maggiore certeztrasparen-za nelle tran-sazioni. Non spetta sicuramente a questa norma di intervenire per favorire e promuovere l’integrazione negli stadi più deboli delle filiere. Questo, invece, è il compito tradizionalmente affi-dato alla politica agraria (nazionale e/o europea), che pertan-to dovrà attivarsi per fornire strumenti e risorse maggiormente efficaci finalizzati a riequilibrare le posizioni negoziali all’inter-no del sistema agroalimentare e a consentire lo sfruttamento dei vantaggi offerti dall’economia contrattuale. n

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Glossario

GABRIELE cASSANI | Inea SIMONA NIZZA | Inea

autorItà garante della concorrenza e del merca-to (agcm) Nota anche come Antitrust o AGCM, è un’autori-tà amministrativa indipendente italiana, istituita con la legge n. 287/1990 (la legge a tutela della concorrenza e del mercato italiana, approvata esattamente un secolo dopo lo Sherman An-titrust Act americano), su impulso della normativa comunitaria.

borsa mercI telematIca ItalIana (bmtI) È il mercato te-lematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. Attraverso una piat-taforma telematica di negoziazione, BMTI consente lo scambio quotidiano e continuo di merci, di derrate agricole e di servizi logistici da postazioni remote. Le contrattazioni telematiche avvengono sotto il controllo della Deputazione Nazionale, organismo di vigilanza e di indirizzo generale. BMTI gestisce inoltre l’Area Prezzi, l’unico archivio nazionale delle Camere di Commercio in materia di prezzi.

cessIone dI prodottI agrIcolI e alImentarI Il trasferimen-to della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

consIglIo nazIonale dell’economIa e del lavoro (cnel)

È un organo di rilievo costituzionale, previsto dall’articolo 99 della Costituzione ed è stato istituito con legge n. 33 del 5 gen-naio 1957. Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale. È un organo consultivo del Governo, delle Camere e delle Regioni, e ha diritto all’iniziativa legislativa, limitatamente alle materie di propria competenza.

contratto quadro, accordo quadro o contratto dI base Accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di ces-sione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino dei prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali ridetermi-nazioni.

fIlIera (agro-alImentare, IndustrIale, tecnologIca) Si intende, in senso lato, l’insieme articolato (anche detto ‘rete’ o ‘sistema’) che comprende le principali attività (ed i loro princi-pali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le

organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito; in senso più stretto, si intende l’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto. Il termine è stato coniato dall’agronomo francese Louis Malas-sis. La prima e più ampia accezione comprende anche quella serie di controlli sull’origine e successiva trasformazione di un prodotto che ne garantiscono la validità tutelando la sicurezza intermedia e finale.

grande dIstrIbuzIone organIzzata (gdo) Ci si riferisce al moderno sistema di vendita al dettaglio effettuato attraverso una rete di supermercati. La GDO rappresenta l’evoluzione del supermercato singolo, che a sua volta costituiva lo sviluppo del negozio tradizionale. Le catene di supermercati e ipermerca-ti, che vengono normalmente raggruppate sotto la dizione di Grandi Superfici, possono appartenere ad un gruppo proprieta-rio, o far parte di associazioni consorziate in forma di Gruppi di acquisto, nelle quali i singoli supermercati, pur presentandosi sotto un marchio comune, mantengono la propria individualità e la conduzione dell’esercizio.

Importo dovuto La somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di paga-mento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri ap-plicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Impresa Ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economi-ca o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona.

InteressI dI mora Interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese.

InteressI legalI dI mora Interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali.

potere dI mercato Potere di influenzare il prezzo di un bene scambiato tale che i consumatori prendano il prezzo come dato.

Figura

tabella 1 - evidenze empiriche dei rapporti commerciali fra agricoltura, industria alimentare e distribuzione

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