DPI E RISCHIO
INFORTUNISTICO
PROTEZIONE DELLE MANI, DEI PIEDI
Treviso, 11 marzo 2015 Auditorium S.Artemio
T.d.P. Adriano Cunial
INQUADRAMENTO STORICO
ALCUNI DATI
Dall’archivio sugli infortuni mortali INAIL (infor.mo.) su 3873 casi mortali trattati dal 2002 al 2012 solo 14 sono legati al mancato uso o inadeguatezza del guanto di
protezione e tutti relativi a contatto elettrico.
Solo 9 casi invece sono in qualche modo influenzati da
calzature antinfortunistiche inadeguate ma non come causa principale e determinante l’evento e per 2 di questi ancora legati a contatto elettrico.
Troviamo invece 11 casi direttamente legati alla
inadeguatezza di abbigliamento idoneo. (svolazzante su alberi cardanici e torni, alta visibilità nei cantieri,
A COSA SERVONO?
A proteggere il
lavoratore?
A proteggere il
prodotto?
A preservare le
attrezzature di
lavoro?
LE ESTREMITA’ DEGLI ARTI SUPERIORI
INTERAGISCONO DIRETTAMENTE CON:
Ambiente di lavoro (pavimenti,
ambienti, opere provvisionali, scale,
ecc.)
Attrezzature e macchine,
impianti,materiali e prodotti.
Agenti chimici e fisici
(irritanti-sensibilizzanti, caldo-freddo,
vibrazioni, ecc.)
LE NORME DI RIFERIMENTO
D.LGS 81/2008 E S.M.I. con relativo
allegato VIII. (Testo unico sulla
salute e sicurezza del lavoro).
D.LGS 475/1992.
NORME TECNICHE
•SCARPE EN 344 345, 346, 347
•GUANTI EN 388
D.Lgs 81/2008 Art.lo 15
Misure Generali di Tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute
e sicurezza;
i) la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in
Valutazione dei rischi: D.Lgs 81
Art. 18 obblighi del D.D.L. e del dirigente
LETTERA d)
Il D.L.fornisce ai
lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione
individuale,
sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
LETTERA f) Richiedere l’osservanza
da parte dei lavoratori delle norme,
nonché delle disposizioni
aziendali…in materia di uso dei DPI
messi a loro disposizione.
D.Lgs. 81- TITOLO III capo II
Articolo 75 - Obbligo di uso
1.
I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da
misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
ALLEGATO VIII
Protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano
specifici pericoli di punture, tagli,
abrasioni, ustioni, causticazioni alle
mani, i lavoratori devono essere
forniti di guanti o altri appropriati
mezzi di protezione.
ALLEGATO VIII
Dispositivi di protezione dei piedi e
delle gambe
?
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
? Scarpe con protezione della punta del piede.
? Scarpe e soprascarpe con suola anticalore.
? Scarpe, stivali di protezione contro il calore.
? Scarpe, stivali di protezione contro il freddo.
? Scarpe, stivali di protezione contro le vibrazioni.
? Zoccoli.
? Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno
sdrucciolevole.
Decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475
Decreto ancora in vigore non
abrogato dal Testo Unico
Definizione dei D.P.I.
Requisiti essenziali di sicurezza
Definizione delle categorie
I D.P.I delle mani e delle braccia
15
Da quali rischi prevengono i guanti? Da quali rischi prevengono i guanti?
Rischi meccanici e fisici Rischi meccanici e fisici
Rischi di impatto Rischi di impatto Rischi chimici e biologici Rischi chimici e biologici
Rischi dovuti al caldo e al freddo Rischi dovuti al caldo e al freddo
I D.P.I per le mani e le braccia
Attività dove sono necessari i DPI
Manipolazione prodotti acidi, alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi
Lavori che comportano la
manipolazione di masse calde Lavori di saldatura
Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi
Attività protratta di taglio col coltello
Allegato VIII D.Lgs 81/2008 Allegato VIII D.Lgs 81/2008
I D.P.I per le mani e le braccia
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
vibrazioni …), contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici; Guanti a sacco
Ditali
Manicotti
Fasce di protezione dei polsi Guanti a mezze dita
Manopole
Allegato VIII D.Lgs 81/2008 Allegato VIII D.Lgs 81/2008
I D.P.I. dei piedi e delle gambe
Le scarpe protettive
La "scarpa di sicurezza" è un
dispositivo di protezione
individuale atto a proteggere i
piedi contro le aggressioni
esterne e nel contatto verso il
suolo
La "scarpa di sicurezza" è un
dispositivo di protezione
individuale atto a proteggere i
piedi contro le aggressioni
esterne e nel contatto verso il
RISCHI DA CONSIDERARE
Caduta di oggetti;
Urti con ostacoli fissi o attrezzature usate;
Elettricità;
Contatto con prodotti chimici e tossici;
Scivolamento su pavimento o attrezzature di
lavoro;(presenza di acqua oli residui di
prodotti ecc.)
Calore e proiezione di materiali incandescenti;
Freddo;
I D.P.I. per piedi e gambe
Attività dove sono necessari i DPI
Lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali
Lavori su impalcatura Demolizione di rustici Lavori in cantieri edili
Lavori su ponti d’acciaio, altiforni, laminatoi, gru Lavori di manutenzione Lavori in cave Movimentazione e stoccaggio merce
Manipolazione blocchi carni surgelate
Allegato VIII D.Lgs 81/2008 Allegato VIII D.Lgs 81/2008
I D.P.I dei degli arti inferiori
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni
ALLEGATO VIII D.Lgs 81/2008 ALLEGATO VIII D.Lgs 81/2008
I D.P.I degli arti inferiori
Le scarpe protettive
CARATTERISTICHE E REQUISITI: CARATTERISTICHE E REQUISITI:Adozione del puntale d’acciaio
Rilievi delle suole Impermeabilizzazione Resistenza al calore Protezione dei malleoli
I D.P.I dei degli arti inferiori
Le scarpe protettive Categorie di classificazione (a seconda del livello di protezione) Categorie di classificazione (a seconda del livello di protezione) Categoria I (lesioni lievi) Categoria I (lesioni lievi) Categoria II(non rientrano nella I e nella III) Categoria II
(non rientrano nella I e nella III)
Categoria III (lesioni gravi) Categoria III (lesioni gravi)