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E' in vigore il Codice Comunitario dei Visti

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Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N.00 del 02.07.2010

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E’ in vigore il Codice Comunitario dei Visti

di Maria Rita Magnotta dottore di ricerca in Diritto Pubblico Interno e Comunitario presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli

Dal 5 aprile 2010 è entrato in vigore il Regolamento n.810/2009, che ha istituito il cd. ‘Codice comunitario dei visti’. Come si evince dal comunicato stampa del Consiglio, la decisione rappresenta un notevole passo in avanti compiuto nella prospettiva dell’armonizzazione della disciplina sulla libertà di circolazione, in vista del rafforzamento della cooperazione tra Paesi membri in relazione alla politica comune in materia di visti. In effetti, il regolamento delinea un sistema comune di rilascio dei visti, raccogliendo gli strumenti giuridici da un lato, e prevedendo, dall’altro, anche le modalità procedurali per l’effettiva attuazione del Codice. L’ambito territoriale di applicazione del Codice, infatti, rispetta gli accordi Schengen, pertanto non si applica al Regno Unito e all’Irlanda del Nord. In particolare, la disciplina riguarda il rilascio del visto rispetto ai cittadini di Paesi terzi, per transito o per soggiorni nei Paesi membri per un periodo non superiore a tre mesi, in riferimento ai Paesi i cui cittadini sono obbligati a possedere il visto,secondo il Regolamento (CE) n.539/2001. Il regolamento differenzia tra modelli di visto, vale a dire il visto di transito aereoportuale (per il transito nelle zone internazionali degli aereoporti situati nei Paesi membri), visto uniforme (valido per tutto il territorio dell’Unione Europea), visto con validità territoriale limitata, visto adesivo (uniforme secondo Regolamento (CE) n.1683/95 del Consiglio). Preliminarmente sono delineate le competenze degli Stati nel riconoscimento del visto. Stabilisce l’art. 5 che competente ad esaminare la domanda di visto uniforme è lo Stato scelto come destinazione del viaggio oppure, in casi di destinazioni plurime, è lo Stato che rappresenta la destinazione principale. In caso di domanda di visto uniforme al fine di transito, invece, competente

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2 sarà lo Stato dal cui territorio è iniziato il transito, salvo i casi maggiormente complessi in cui si ricorre alla cooperazione tra Paesi membri interessati. A decidere sul merito delle domande è il consolato dello Stato membro competente. Per quanto attiene le domande di visto, all’art. 9 del capo II del Titolo III sono chiarite le modalità di presentazione:la domanda viene presentata di persona, entro tre mesi dall’inizio del viaggio, completata con i documenti di viaggio e giustificativi dello stesso, con i propri identificatori biometrici, vale a dire una fotografia e le impronte digitali, secondo quanto già stabilito dalle norme ICAO e dalla decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, con il pagamento dei diritti per i visti, e l’assicurazione sanitaria. E’previsto anche la possibilità di consegnare visti ad entrata multiple, come stabilisce il comma 2 dell’art. 24.

L’esame del merito della domanda verifica, oltre la presenza dei requisiti prescritti, anche la presenza di un rischio per la sicurezza e per l’ordine pubblico degli Stati membri. Se rilasciato, il visto(uniforme, oppure con validità territoriale limitata, rilasciato in casi eccezionali, ex art.25) ha una validità che va da sei mesi a cinque anni, a meno che, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, non sia deciso per il rifiuto oppure per l’interruzione dell’esame della domanda. In caso di annullamento o di revoca, gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare ai richiedenti la decisione motivata, poiché secondo l’art.34,comma7, i richiedenti hanno il diritto di ricorrere nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione. Al fine di rendere più rispondente la procedura del rilascio dei visti rispetto ai principi di trasparenza e certezza, sono stabiliti una serie di obblighi di informazioni al pubblico, sia in merito alle procedure effettive di richiesta dei visti(il luogo di presentazione, le condizioni), sia riguardo alla procedura relativa al ricorso contro una decisione negativa dell’autorità preposta.

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