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le novità del REACH e del CLP (STOCCO)

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(1)

Il Regolamento (CE) . 1907/2006

«REACH» e il Regolamento (CE)

«REACH» e il Regolamento (CE)

n. 1272/2008 «CLP»

Treviso, 25 giugno 2013

Gianluca Stocco - Normachem Srl

i f @ h it

info@normachem.it

(2)

La nuova strategia della chimica italiana

La nuova strategia della chimica italiana

(3)

La nuova strategia della chimica italiana

La nuova strategia della chimica italiana

CLP

(4)

P i

i i d l REACH

Principi del REACH

.

• Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali, in preparati e in articoli);

• Una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso una descrizione chimicofisica, tossicologica ed ecotossicologica;

Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di Uso

Identificato);

L’i i t i l i i l i di SOSTITUZIONE t i • L’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di SOSTITUZIONE a termine delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative tecnicamente ed economicamente idonee; • La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri;

(5)

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

C&L secondo SEVESO D Lgs

C&L secondo CLP e/o D.Lgs

65/03

SEVESO D.Lgs 334/99 smi

Trasporto ai sensi Rifiuti pericolosi All. A parte 2 del

Trasporto ai sensi ADR/RID/IATA/ IMDG Rifiuti pericolosi ai sensi D.Lgs 205/10

All. A parte 2 del D.Lgs 238/05

Classe pericolo

H14 – Trasporto ai sensi ADR/RID/IATA/

Valutazione incidenti rilevanti

t 6 8

(6)

Il Regolamento REACH

ALCUNE DEFINIZIONI:

Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o

Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

RIP 3.10: Guidance for Identification and Naming of Substances in REACH.

(7)

Il Regolamento REACH

ALCUNE DEFINIZIONI: ALCUNE DEFINIZIONI:

Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura p g p maggiore della sua composizione chimica;

RIP 3.8: Guidance on fulfilling the Requirements for articles.

Fabbricante (produttore): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.

Utilizzatore a Valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o

f i li professionali.

(8)

Il Regolamento REACH

ALCUNE DEFINIZIONI:

Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il i dit l d tt li h i li it d i i i tt l t rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi.

Fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante,importatore,

utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato.

(9)

Esclusione totale dal REACH (art.2)

1. Sostanze Radioattive (direttiva 96/29/euratom);

2. Sostanze soggette a controllo doganale (in transito o in vista di riesportazione); 3. Sostanze intermedie non isolate;

4. Trasporto di sostanze (per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo);

5. Rifiuti (dir. 2008/98/CE), in Italia D.Lgs 205/10;

6. Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri nell’interesse della difesa. 6. Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri nell interesse della difesa.

(10)

I P

i h

li

il REACH

CLP

I Paesi che applicano il REACH e CLP

I PAESI DELL’AREA EEA

L’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia fanno parte dell’ Area Economica Europea , , g p p (EAA) del 1992.

I PAESI DELL’AREA EFTA I PAESI DELL’AREA EFTA

La Svizzera invece fa parte dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) che non ha aderito al REACH

che non ha aderito al REACH.

(11)

La REGISTRAZIONE

Sostanze da registrare:

1. Tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno;

2. Tutti i monomeri usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero > 2% e una quantità totale annua > 1 ton. (entrambe le condizioni verificate);

verificate);

3. Tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio è funzionale al funzionamento dell’articolo in normali condizioni d’uso;

REGISTRAZIONE congiunta della stessa sostanza:

 obbligo di condividere i test su vertebrati,

posibilità di condividere anche gli altri test (es test chimico fisici)

 posibilità di condividere anche gli altri test (es. test chimico-fisici).  deve essere fatta da persone fisiche o giuridiche con sede in UE.

(12)

Processo di registrazione

Processo di registrazione

SIEF

Lead Registrant LoA Member Registrant Lead Registrant Member Registrant

S ll d i LoA

T k

Dossier completo Token Small dossier

ECHA ECHA

(13)

Sostanze da NON registrare

1. Sostanze escluse completamente dal REACH;

2. Medicinali (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);

3. Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate come

additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);

4. Sostanze incluse in Allegato IV

5. Sostanze incluse in Allegato V

6. Biocidi e Fitosanitari

(14)

La REGISTRAZIONE

Al i i t i ll t IV

Alcuni esempi sostanze in allegato IV Reg. 987/2008 – 8 ottobre 2008

acido ascorbico – glucosio – saccarosio puro acido oleico puro – CO2 – calcare – Ar – C – N2

acqua distillata olio girasole soia acqua distillata – olio girasole, soia,

lino, ricino, colza ecc. – amido –

pasta di cellulosa – acidi grassi (C12-18; C16-18; C8-18; C14-22; C12-14; ecc.) – acidi grassi di soia

N i i i ti l i t i l f itt i h Nuovi inserimenti = alcuni vetri e le fritte ceramiche ...

(15)

La REGISTRAZIONE

Sostanze riciclate o recuperate già registrate

Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono

registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di

condizioni sia soddisfatto Il riciclaggio è una forma di recupero ed è

condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è

pertanto contemplato da questa esenzione.

(16)

L REGISTRAZIONE

La REGISTRAZIONE

Sostanze riciclate o recuperate già registrate

DEVONO PERO’ VALERE I SEGUENTI PRINCIPI:

La sostanza recuperata deve

essere stata registrata

. Ciò significa che

se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata registrata durante la

fase di fabbricazione o importazione la sostanza recuperata deve

fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve

essere registrata in seguito all'operazione di recupero prima di essere

destinata ad un nuovo uso.

La sostanza già registrata deve

essere la stessa

, cioè avere la stessa

identità chimica e le stesse proprietà della sostanza recuperata.

(17)

La REGISTRAZIONE

La REGISTRAZIONE

Modalità di REGISTRAZIONE

La richiesta di REGISTRAZIONE all’Agenzia deve includere:

FASCICOLO TECNICO, commisurato alla fascia di quantità di sostanza prodotta/importata;

- Fra 1 e 10 t/a: All.VII (solo info chimico-fisiche se sostanza è phase-in e non è PBT, vPvB, CMR); - Fra 10 e 100 t/a: All.VII e VIII;

Fra 100 e 1000 t/a: All VII VIII e proposte di test all IX; - Fra 100 e 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX; - Oltre 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX e X;



RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA – CSR, solo per quantità > 10 , p q tonn./anno, secondo art. 14 e all. I. La CSR documenta la Valutazione della sicurezza Chimica e deve essere effettuata da consulenti tecnici competenti;

PAGAMENTO TARIFFA d l tit l IX

(18)

La REGISTRAZIONE

Tempi di REGISTRAZIONE

.

S t h i d l 1 i 2008 l il i i i “NO DATA NO

Sostanze non phase-in: dal 1 giugno 2008 vale il principio “NO DATA, NO MARKET”, cioè senza aver fatto la registrazione e aver avuto l’assenso dall’Agenzia non si può produrre e importare la sostanza;

(19)

La REGISTRAZIONE

Al fine di godere del REGIME TRANSITORIO per le sostanze PHASE-IN, il Al fine di godere del REGIME TRANSITORIO per le sostanze PHASE IN, il produttore/importatore doveva effettuare una

PRE-REGISTRAZIONE

Trasmettendo all’ Agenzia, tra il 1 giugno 2008 e il 1 dicembre 2008, le seguenti informazioni:

Il nome della sostanza n EINECS n CAS altro identificativo; - Il nome della sostanza, n. EINECS, n. CAS, altro identificativo;

- Il proprio nome e indirizzo, nome della persona da contattare e nome del rappresentante (art. 4);pp ( );

- Il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio;

N i ( EINECS CAS) d ll t i ili li ll t tt l i di - Nomi (n. EINECS, n. CAS) delle sostanze simili a livello strutturale e quindi utili per ricavare informazioni pertinenti per l'applicazione di modelli (Q)SAR e Read Across.

(20)

IMPATTO ECONOMICO

IMPATTO ECONOMICO

Regolamento n. 340/2008 del 16.04.08 – Tasse di Registrazione

Aggiornato con il Regolamento n 254/2013

t/a Grande Media Piccola Micro

Aggiornato con il Regolamento n.254/2013

Individuale Condivisa Individuale Condivisa Individuale Condivisa Individuale Condivisa

1 – 10 1 10 1600 1200 1120 840 640 480 160 120 10 – 100 4300 3225 3010 2258 1720 1290 430 323 100 – 1000 11500 8625 8050 6038 4600 3450 1150 863 > 1000 31000 23250 21700 16275 12400 9300 3100 2325 20

(21)

REGISTRAZIONE (

REGISTRAZIONE (articoli

articoli))

ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE CHIMICHE (art 7 1)

REGISTRAZIONE (

REGISTRAZIONE (articoli

articoli))

ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE CHIMICHE (art. 7.1)

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE se:

1. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno;

2. Sostanza destinata al rilascio in condizioni d’uso normali o prevedibili; 3. La sostanza non è ancora stata registrata per tale uso.

Articoli profumati (sost. aromatizzanti)

(22)

NOTIFICA (articoli)

IL RILASCIO DELLA SOSTANZA NON È INTENZIONALE MA PUÒ DARE

NOTIFICA (articoli)

IL RILASCIO DELLA SOSTANZA NON È INTENZIONALE MA PUÒ DARE “ESPOSIZIONE” IN CONDIZIONI D’USO NORMALE O

RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI (COMPRESO LO SMALTIMENTO)

1. La sostanza è problematica e soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59 (1);

2. Sostanza negli articoli in concentrazione > 0,1% (w/w); 3. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno;

4. La sostanza NON è stata registrata da nessuno per questo specifico utilizzo

(23)
(24)

REACH e articoli - Le sostanze SVHC

La Candidate List è stata aggiornata in 9 tempi successivi:

Prima Candidate List: 28 ottobre 2008

Seconda Candidate List: 13 gennaio 2010 T C did Li 18 i 2010

Terza Candidate List: 18 giugno 2010

Quarta Candidate List: 15 dicembre 2010

Quinta Candidate List 20 giugno 2011

Quinta Candidate List 20 giugno 2011

Sesta Candidate List 19 dicembre 2011

Settima Candidate List 18 giugno 2012

Ottava Candidate List 19 dicembre 2012

Nona Candidate List 20 giugno 2013

E’ i

ti

l

i

E’ in continua evoluzione

(25)

REACH e articoli - Le sostanze SVHC

R f Substance name EC (CAS No.) Reason for

inclusion

2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 Carcinogenic

4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 Carcinogenic

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 201-329-4 vPvB Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 287-476-5 PBT and vPvB Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres

are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two following conditions:

a) Al2O3 and SiO2 are present within the following concentration ranges:

Al2O3: 43.5 – 47 % w/w, and SiO2: 49.5 – 53.5 % w/w, or

- Carcinogenic

or

Al2O3: 45.5 – 50.5 % w/w, and SiO2: 48.5 – 54 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm).

Anthracene 204-371-1 PBT

Carcinogenic1)

Anthracene oil 292-602-7 Carcinogenic ,

PBT and vPvB

……… ……… …….

Ad oggi 138 sostanze http://echa europa eu/web/guest/candidate list table Ad oggi 138 sostanze… http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

(26)

REACH e articoli - Le sostanze SVHC

Quali sostanze?

 Cancerogene di categorie 1 e 2; M t di t i 1 2

 Mutagene di categorie 1 e 2;

 Tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2.

 PBT: Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche;PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche;

 vPvB molto persistenti e molto bioaccumulabili.

 ED: Sostanze che alterano il sistema endocrino.

 Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB, ED.

(27)

REACH e articoli - Le sostanze SVHC

Dalla data di inclusione - obblighi

Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art.33).p q ( )

Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una fi i di ti l i h d t i l f i i i

superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

(28)

Obbligo di comunicazione (Art.33)

Su richiesta di un CONSUMATORE il fornitore di un articolo contenente una Su richiesta di un CONSUMATORE, il fornitore di un articolo contenente una sostanza in candidate list, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a

consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome consentire la sicurezza d uso dell articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

La risposta deve essere fornita in 45 giorni

Q t ti l ti l La risposta deve essere fornita in 45 giorni.

Questo articolo contiene la

t DEHP

Questo articolo contiene la sostanza DEHP

(Bis (2-ethylhexyl)phthalate) sostanza DEHP che è molto pericolosa per

la salute e l’ambiente. Conservare fuori della Conservare fuori della

portata dei bambini.

(29)

AUTORIZZAZIONE

AUTORIZZAZIONE

Come avviene l'autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana e per l’ambiente che l’uso comporta è “adeguatamente controllato”

Per le sostanze CMR e ED (e quelle di pericolosità equivalente ex art. 57 lettera f)) per le quali non è possibile determinare una soglia a norma dell’Allegato I, punto 6.4;

PBT e vPvB; di pericolosità equivalente alle PBT e vPvB;

e per le sostanze di cui non sia dimostrato l’adeguato controllo p g

l’autorizzazione può essere rilasciata (a seguito dell’esame del Comitato di valutazione Socio-Economica) se:

risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della

sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente; non esistono idonee sostanza comporta per la salute umana e per l ambiente; non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

(30)

AUTORIZZAZIONE

AUTORIZZAZIONE

Per ogni sostanza inserita nell’Allegato XIV (Reg. 143/2011/CE) sono precisati (art. 58, comma 1):

a – Identità;

b - la o le proprietà intrinseche che la rende soggetta ad autorizzazione; c la “data limite” a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso sono c - la data-limite a partire dalla quale l immissione sul mercato e l uso sono

vietati, a meno che sia rilasciata l’autorizzazione; d i periodi di revisione per alcuni usi (se del caso); d - i periodi di revisione per alcuni usi (se del caso);

e - Eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo d’autorizzazione e le t li di i i di t li

eventuali condizioni di tali.

(31)
(32)

Allegato XIV

Modificato dal regolamento

UE 143/2011

del 17 Febbraio 2011 e

Attualmente vi sono pubblicate 14 sostanze

ESEMPI DI SOSTANZE INCLUSE ESEMPI DI SOSTANZE INCLUSE

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft recommendati

32

p p _

(33)
(34)

AUTORIZZAZIONE

All

t XIV

d

difi

Allegato XIV – seconda modifica

Modificato dal regolamento

UE 125/2011

del

14 Febbraio 2012

(35)

AUTORIZZAZIONE

All

t XIV

t

difi

Allegato XIV – terza modifica

Modificato dal regolamento

UE 348/2013

del

18 Aprile 2013

35 35

(36)

AUTORIZZAZIONE

All

t XIV

t

difi

Allegato XIV – terza modifica

Modificato dal regolamento

UE 348/2013

del

18 Aprile 2013

(37)

RESTRIZIONE

Il sistema di Restrizioni introdotto dalla direttiva

76/769/CEE

è stato

trasposto nel regolamento REACH, prescindendo dal limite quantitativo

di

1 ton/anno

.

di

1 ton/anno

.

Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di

uno stato membro o per iniziativa della stessa Commissione.

uno stato membro o per iniziativa della stessa Commissione.

Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni di una

valutazione.

valutazione.

L’allegato XVII è stato sostituito dal Regolamento n 552 del 22 giugno

2009 che contiene elencate tutte le Restrizioni adottate, incluse le

,

sostanze per le quali non può essere rilasciata alcuna autorizzazione (in

questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati).

(38)

Dalla sua pubblicazione, il regolamento (CE) n. 552/2009 è

stato ulteriormente modificato da tutta una serie di regolamenti:

(39)
(40)

IL DECRETO SANZIONI

IL DECRETO SANZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133

Disciplina

sanzionatoria

per la violazione delle disposizioni del

Disciplina

sanzionatoria

per la violazione delle disposizioni del

Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i

requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la

restrizione delle sostanze chimiche.

Pubblicato su GU del 24 settembre 2009 - n. 222

(41)

Dall’alto al basso

TITOLO IV 

INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA

INFORMAZIONI ALL INTERNO DELLA CATENA 

D'APPROVVIGIONAMENTO 

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Schede Dati di 

Sicurezza (SDS)

Schede Informative 

di Sicurezza (SIS)

Sostanze in articoli 

contenenti > 0.1% di 

una SVHC

(42)

Dal basso all’alto

TITOLO IV 

INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA

INFORMAZIONI ALL INTERNO DELLA CATENA 

D'APPROVVIGIONAMENTO 

Art. 37

Art. 38

Valutazione della sicurezza chimica 

effettuata dall'utilizzatore

Obbligo per gli utilizzatori a 

valle di comunicare 

a valle ed obbligo di individuare, 

applicare e raccomandare

informazioni

misure di riduzione dei rischi

42

(43)

Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle

REACH e SDS

Le disposizioni relative al titolo IV

NON

si applicano ai seguenti

preparati allo

stato finito destinati all'utilizzatore finale

:

medicinali per uso umano o veterinario;

prodotti cosmetici ;

prodotti cosmetici ;

dispositivi medici invasivi ;

li

i

li

i

i

li

(44)

Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS)

Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni relative a sostanze pericolose è la scheda di dati di sicurezza (SdS), ovviamente per le sostanze e preparati pericolosi secondo i criteri di classificazione delle Direttive 67/548/CEE

/ /C (f G S)

e 1999/45/CE (finché in vigore, poi dal Regolamento GHS).

La struttura della SDS a 16 punti rimane invariata rispetto alla struttura attuale: vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di

vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di

sostanze e preparati. La direttiva 91/155/CEE (modificata dalla 2001/58/CE) è stata abrogata (il 1° giugno 2007) ma tutti i suoi contenuti sono stati ripresi

dall'allegato II del REACH (sostituito dal Reg. 453/2010, entrato in vigore il 1°g ( g , g dicembre 2010).

(45)

Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle

SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS)

SDS bbli t i d t 31 d l REACH SDS obbligatoria secondo art. 31 del REACH

 la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle di tti 67/548/CEE 1999/45/CE R 1272/08

direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e Reg. 1272/08;  la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);

 la sostanza è inclusa nell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi punti a) e b)) ad esempio perturbatori endocrini

(46)

Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle

SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS)

SDS a richiesta secondo art. 31 del REACH

Richiesta dall’utilizzatore a valle se il preparato non è pericoloso, ma contiene:

 una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente  1% p/p (0,2% per preparati gassosi);

 una sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV (escluso punto a))  0,1% p/p;

 sostanza che ha un limite di esposizione comunitario

(47)

Obbligo SDS (REACH Art.31.5)

Obbligo di fornire la SDS

NELLA LINGUA UFFICIALE DELLO STATO

IN CUI LA SOSTANZA VIENE IMMESSA SUL MERCATO

questo

IN CUI LA SOSTANZA VIENE IMMESSA SUL MERCATO

, questo

salvo che l’Ente responsabile di quello Stato Membro non

disponga diversamente

(48)

Revisione della SDS (REACH Art.31.9)

I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza

tempestivamente nelle seguenti circostanze:

tempestivamente nelle seguenti circostanze:

a) non appena si rendono disponibili

nuove informazioni

che possono incidere sulle misure di

gestione dei rischi

o

nuove informazioni sui

pericoli

;

b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;

c) allorché è stata imposta una restrizione.

)

p

(49)

Revisione della SDS (REACH Art.31.9)

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata

R

i i

(d t ) è f

it

t it

t

t

come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o

in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali

hanno consegnato la sostanza o il preparato

nel corso dei

hanno consegnato la sostanza o il preparato

nel corso dei

dodici mesi precedenti

.

Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il

numero di registrazione.

(50)

Obbligo SDS (REACH Art.31.6)

La scheda di dati di sicurezza dovrà essere datata e mantenere la

struttura a 16 voci

struttura a 16 voci.

IMPORTANTE!!!

Dal 1° dicembre 2012 scade la deroga per il periodo transitorio

per cui la redazione della SDS dovrà essere obbligatoriamente

essere fatta secondo le disposizioni del

Reg (UE) n. 453/2010

(

)

(modifica dell’allegato II).

(51)

Gestione delle SDS

SDS dei fornitori Ufficio acquisti Magazzino

Raccolta delle SDS

Team di valutazione SDS Modifica proprie SDS Comunicazione agli interessati Archivio delle vecchie SDS

(52)

Distribuzione SDS (REACH Art. 35)

I datori di lavoro

consentono ai lavoratori e ai loro

rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a

rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a

norma degli articoli 31 e 32

in relazione alle sostanze o ai

preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere

preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere

esposti nel corso della loro attività professionale.

A disposizione in forma cartacea o informatica? Da valutare

attentamente!

attentamente!

(53)

Archiviazione SDS (REACH Art. 36)

1. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e

di t ib t

i

i

t tt

l

i f

i

i di

i

it

distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita

per assolvere gli obblighi che gli impone il presente

regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di

regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di

almeno dieci anni

dopo che ha fabbricato, importato,

fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o il

fornito o utilizzato per l ultima volta la sostanza o il

preparato.

(54)

Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI NON HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS)

Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di sicurezza comunica al destinatario le informazioni seguenti:

a) il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni a) il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d);

b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali f

autorizzazioni rilasciate o rifiutate;

c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte;

d) ogni altra informazione pertinente, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

(55)
(56)
(57)

Regolamento n.1272/2008 (CLP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e

relativo alla classificazione, all etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e

1999/45/CE e che reca modifica al regolamento

CE n. 1907/2006

(58)

Iter Legislativo in UE

g

Entrato in vigore il VENTESIMO

giorno dopo la sua pubblicazione

giorno dopo la sua pubblicazione

in

G.U.U.E.

secondo

quanto

q

disposto

dall’art.

62

del

regolamento

stesso

ovvero

il

regolamento

stesso

ovvero

il

20 gennaio 2009.

(59)

Struttura

7 titoli per un totale di 62 articoli.

Titolo I:

Questioni generali

Titolo I:

Questioni generali

Titolo II:

Classificazione dei pericoli

Tit l III

C

i

i

d i

i

li

Titolo III:

Comunicazione dei pericoli per

mezzo dell'etichettatura

Titolo IV:

Imballaggio

Titolo V:

Armonizzazione della classificazione

e dell'etichettatura delle sostanze e

inventario delle classificazioni e delle

etichettature

(60)

Allegati

Allegato I

Disposizioni

relative

alla

classificazione

e

all’etichettatura delle sostanze e delle miscele

pericolose

Allegato II

g

Disposizioni particolari relative all'etichettatura e

all'imballaggio di talune sostanze e miscele

all imballaggio di talune sostanze e miscele

Allegato III

Allegato III

Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni

l

t i

i

i

li

d

l

ti

supplementari

sui

pericoli

ed

elementi

supplementari dell'etichetta

60

(61)

Allegati

Allegato IV

Allegato IV

Elenco dei consigli di prudenza

Allegato V

Pittogrammi di pericolo

Allegato VI

Classificazione ed etichettatura armonizzate di

Classificazione ed etichettatura armonizzate di

talune sostanze pericolose

(62)

Allegati

All

t VII

Allegato VII

Tabella

di

conversione

dalla

Tabella

di

conversione

dalla

classificazione secondo la direttiva

67/548/CEE

alla

classificazione

d il

t

secondo il presente

regolamento

regolamento

(63)

Allegato VI

1° ATP

del Regolamento CLP che è

g

stato pubblicato con Reg. 790 del 10

agosto 2009 nella G U Europea n L

agosto 2009 nella G.U. Europea n. L

235 del 5 settembre 2009

(64)

Allegato VI

2° ATP

del Regolamento CLP che è

g

stato pubblicato con Reg. 286 del 10

marzo 2011 nella G U Europea n L

marzo 2011 nella G.U. Europea n. L

83 del 30 marzo 2011.

E t

i

i

il 1° di

b

2012

t

Entra in vigore il 1° dicembre 2012 sostanze e

1° giugno 2015 miscele

(65)

Allegato VI

3° ATP

del Regolamento CLP che è

3 ATP

del Regolamento CLP che è

stato pubblicato con Reg. 618 del 10

l

li 2012

ll G U E

L

luglio 2012 nella G.U. Europea n. L

179 dell’11 luglio 2012.

g

(66)

www.iss.it

(67)

www.iss.it

67 67

(68)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

(69)
(70)

Campo di applicazione

Campo di applicazione

NON si applica:

pp

1. Alle miscele radioattive

(direttiva 96/29/Euratom)

2. Alle sostanze e alle miscele che sono

2. Alle sostanze e alle miscele che sono

assoggettate a controllo doganale

3

Alle sostanze intermedie non isolate

3. Alle sostanze intermedie non isolate

4 Alle sostanze e miscele usati ai fini di

i

il

i

l

ricerca e sviluppo, non immesse sul

mercato.

(71)

Campo di applicazione

Campo di applicazione

NON si applica:

pp

6 Ai

di i

li (di 2001/83/CE)

6. Ai medicinali (dir. 2001/83/CE)

7. Ai medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE)

(

)

8. Ai prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE)

9 Ai di

iti i

di i (di 90/385/CEE

9. Ai dispositivi medici (dir. 90/385/CEE;

93/42/CEE; 98/79/CE)

(72)

Campo di applicazione

NON si applica:

NON si applica:

11. Al trasporto di merci pericolose per

via aerea, marittima, su strada, per

via aerea, marittima, su strada, per

ferrovia o per via fluviale.

(73)

Rifiuti

Rifiuti

Rifiuti (direttiva 2008/98/CE) in Italia D Lgs

Rifiuti (direttiva 2008/98/CE) in Italia D.Lgs

205/10

dall’art. 10 del dlgs 205/2010 che cita, al 1

comma lettera bb) – definizione di deposito

)

p

temporaneo - punto 4) “devono essere

rispettate le norme che disciplinano

p

p

l’imballaggio e l’etichettatura delle

sostanze pericolose”.

p

(74)

Alcune definizioni

Alcune definizioni

Art. 2

- Classe di pericolo:

la natura del pericolo fisico, per la salute o

per l’ambiente.

p

C t

i di

i

l

- Categoria di pericolo:

la suddivisione dei criteri entro ciascuna

classe di pericolo, che specifica la gravità del

pericolo

pericolo.

(75)

Alcune definizioni

- Pittogramma di pericolo:

g

p

una composizione grafica

comprendente un simbolo e altri

comprendente un simbolo e altri

elementi grafici, ad esempio un bordo,

ti

l

di f

d

d

ti

t

motivo o colore di fondo, destinata a

comunicare informazioni specifiche

sul pericolo in questione.

(76)

Pittogrammi

(77)

Esempi nuovi pittogrammi

Esempi nuovi pittogrammi

P i

l fi i

P i

l fi i

S l t

S l t

A bi

A bi

t

t

Pericolo fisico

(78)

Pericoli chimico-fisici

(79)
(80)

Pericoli ambiente

(81)

Alcune definizioni

Avvertenza signal word: una parola che

indica il grado relativo di gravità del pericolo

indica il grado relativo di gravità del pericolo

per segnalare al lettore un potenziale

i

l

i t

d

di di

i

l

pericolo, esistono due gradi di pericolo.

 Pericolo danger: avvertenza per le

 Pericolo - danger: avvertenza per le

categorie di pericolo più gravi

 Attenzione - warning: avvertenza per

le

categorie di pericolo meno gravi

(82)

Al

d fi i i

i

Alcune definizioni

Indica ione

di

pericolo

frase

Indicazione

di

pericolo:

frase

attribuita a una classe e categoria di

pericolo che descrive la natura del

pericolo di una sostanza o miscela

p

pericolosa e, se del caso, il grado di

pericolo

pericolo.

Esempio:

f

H222 – aerosol altamente infiammabile

H226 – liquido e vapori infiammabili

82

q

p

(83)

Al

d fi i i

i

Alcune definizioni

Consiglio di pr den a

na frase che

Consiglio di prudenza: una frase che

descrive

la

misura

o

le

misure

raccomandate per ridurre al minimo o

prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a

p

g

p

una

sostanza

o

miscela

pericolosa

conseguente al suo impiego o smaltimento

conseguente al suo impiego o smaltimento.

Esempio

P305 – in caso di contatto con gli occhi:

P313

consultare un medico

(84)

Obbli hi

li di l

ifi

i

Obblighi generali di classificazione

Utilizzatori a valle

Gli

utilizzatori

a

valle

possono

Gli

utilizzatori

a

valle

possono

utilizzare

la

classificazione

di

una

sostanza o una miscela derivata in

sostanza o una miscela derivata in

conformità del titolo II da un attore

d ll

t

d’

i i

t

della catena d’approvvigionamento, a

condizione che non ne modifichino la

(85)

ESEMPIO ETICHETTA SECONDO 67/548/CEE &

ESEMPIO ETICHETTA SECONDO 67/548/CEE &

1999/45/CE

Fornito da: Fornito da:

Nome, indirizzo e telefono del fornitore Nome, indirizzo e telefono del fornitore

(86)

El

ti d ll

ti h tt

Elementi delle nuove etichette

II ATP

(87)

Etichetta esempio 2

(88)

Etichette su imballaggi

Etichette su imballaggi

(89)

Eti h tt

i b ll

i

Etichette su imballaggi

(90)

Sanzioni

Art. 47

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da

irrogare in caso di inosservanza del presente

regolamento

e

adottano

tutte

le

misure

regolamento

e

adottano

tutte

le

misure

necessarie affinché il presente regolamento sia

applicato

Le sanzioni devono essere efficaci

applicato. Le sanzioni devono essere efficaci,

proporzionate e dissuasive.

(91)
(92)

Conservare le informazioni

Art. 49

I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si

f

f

avvalgono

ai

fini

della

classificazione

e

dell'etichettatura

a

norma

del

presente

p

regolamento e ne assicurano la disponibilità per

un periodo di almeno dieci anni a decorrere

un periodo di almeno dieci anni a decorrere

dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la

sostanza o la miscela

sostanza o la miscela.

(93)

Conservare le informazioni

Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto

o in parte le sue operazioni a un terzo il soggetto

o in parte le sue operazioni a un terzo, il soggetto

responsabile della liquidazione dell'impresa del

fornitore

o

che

assume

la

responsabilità

fornitore

o

che

assume

la

responsabilità

dell'immissione sul mercato della sostanza o

d ll

i

l

i

ti

è t

t

ll' bbli

di

della miscela in questione è tenuto all'obbligo di

cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore.

(94)

Di

i i

i t

it i

Disposizioni transitorie

Art. 61

Fino al 1° dicembre 2010 le sostanze sono

classificate,

etichettate

e

imballate

in

conformità della direttiva 67/548/CEE.

Fino al 1° giugno 2015 le miscele sono

classificate,

etichettate

e

imballate

in

conformità della direttiva 1999/45/CE.

94

(95)

Disposizioni transitorie

Le

sostanze

e

le

miscele

possono,

rispettivamente prima del 1° dicembre 2010 e

rispettivamente prima del 1

dicembre 2010 e

del

giugno

2015,

essere

classificate,

etichettate e imballate in conformità del presente

regolamento.

g

I

t l

i

li

l

di

i i

i i

In tal caso non si applicano le disposizioni in

materia di etichettatura e imballaggio delle

(96)

Disposizioni transitorie

Per le sostanze classificate, etichettate e

,

imballate

in

conformità

della

direttiva

67/548/CEE e già immesse sul mercato prima

67/548/CEE e già immesse sul mercato prima

del 1° dicembre 2010 non vale l'obbligo di

essere rietichettate e reimballate in conformità

essere rietichettate e reimballate in conformità

del presente regolamento fino al 1° dicembre

2012.

(97)

Disposizioni transitorie

Per le miscele classificate, etichettate e

imballate

ba ate

in

conformità

co o

della

de a

direttiva

d ett a

1999/45/CEE e già immesse sul mercato

prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di

prima del 1 giugno 2015 non vale l obbligo di

essere

rietichettate

e

reimballate

in

f

ità d l

t

l

t

fi

l

conformità del presente regolamento fino al

(98)

Inventario delle classificazioni

Art 39 e 40

Art. 39 e 40

Ogni

fabbricante

o

importatore,

o

gruppo di fabbricanti o importatori («il

gruppo di fabbricanti o importatori («il

notificante»), che immette sul mercato

una sostanza che risponde ai seguenti

una sostanza che risponde ai seguenti

requisiti …

(99)

Inventario delle classificazioni

a) sostanze soggette a registrazione a norma

a) sostanze soggette a registrazione a norma

del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) sostanze che rientrano nell'ambito di

)

applicazione dell'articolo 1, rispondenti ai

criteri di classificazione come pericolose

criteri di classificazione come pericolose.

(100)

Inventario delle classificazioni

(101)

Riferimenti

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