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Green Certificate quale strumento innovativo per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili

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GREEN CERTIFICATE QUALE STRUMENTO INNOVATIVO PER LA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

Ornella Malandrino

Professore Associato in Scienze Merceologiche Università degli Studi di Salerno

Sommario: 1. Le implicazioni ambientali della filiera energetica. 2. Green Certificate: uno strumento innovativo del mercato elettrico. 3. Considerazioni conclusive.

1. Le implicazioni ambientali della filiera energetica

Il sistema energetico mondiale sta attraversando da alcuni anni una fase di incessanti e profonde trasformazioni nelle quali le scelte di natura tecnologica, organizzativa e gestionale sono dettate da fattori connotati da estrema complessità.

Infatti, oltre ad esigenze di natura tipicamente interna - quali ad esempio quelle legate alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvi-gionamenti, alla valorizzazione delle risorse nazionali, etc. - nell'ambito delle scelte di politica energetica assumono crescente rilievo fattori ester-ni. Alcuni di essi sono riconducibili al mutamento del quadro istituziona-le di riferimento, orientato alla crescente liberalizzazione ed integrazione dei mercati e, altri, invece, sono determinati da vincoli ambientali, sem-pre più stringenti, connessi alle filiere energetiche.

Il Protocollo di Kyoto rappresenta, ad esempio, il principale

strumen-to attuativo della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, stilata al Summit Mondiale di Rio de Janeiro del 1992. Il Protocollo di Kyoto costituisce il primo tentativo di governare lo sviluppo del sistema energe-tico mondiale, in un'ottica di transizione verso la sostenibilità. Esso, com'è noto, impegna i Paesi industrializzati e quelli ad economia in tran-sizione - pur se con obiettivi differenziati - a ridurre le emissioni globali di gas serrai del 5,2% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012, noto come first commitment period (Di Giulio, 2001). La ratifica del Protocollo, che ne consentirà l'entrata in vigore solo quan-do coinvolgerà almeno 55 Paesi a condizione che essi rappresentino almeno il 55% delle emissioni di CO2, è stata oggetto di estenuanti tratta-tive a livello internazionale caratterizzate da speranze deluse, rinvii, visioni contrastanti che evidenziavano posizioni lontane tra i Paesi del cosiddetto Umbrella group2

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guidato dagli Stati Uniti d'America - che hanno assunto un atteggiamento critico nei confronti degli impegni del Protocollo e quelle, invece, dell'Unione Europea, connotate da una mag-giore consapevolezza ecologica (Clini, 2001).

L'accordo, raggiunto finalmente a Marrakech nella settima Conferenza delle Parti3 (COP 7 del novembre 2001) grazie alla decisiva adesione di

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Giappone, Russia e Canada, dovrebbe consentire la ratifica del Pro-tocollo di Kyoto entro il 2002.

La mancata sottoscrizione degli Stati Uniti d'America, paese respon-sabile delle maggiori emissioni di gas serra a livello mondiale, ha però comportato un ridimensionamento, dal 5,2% al 3,8%, della riduzione di emissioni globali. Va, peraltro, sottolineato che l'Unione Europea ha dovuto recedere su alcune sue posizioni più intransigenti, relativamente ai cosiddetti "meccanismi di flessibilità"; in sostanza, essa ha dovuto accettare l'ammissibilità ad un largo uso, piuttosto che ad un impiego complementare rispetto alle azioni domestiche, di alcuni strumenti4 quali Emission Trading (ET), Joint Implementation (JI) e Clean Development Mechanism (CDM), come pure dei Carbon Sink 5 (pozzi di carbonio).

Ciò comporterà per i paesi industrializzati l'ampia possibilità di scelta circa le modalità di conseguimento degli obiettivi di diminuzione delle emissioni, grazie al trade off esistente tra azioni domestiche e meccani-smi di flessibilità (ET, JI, CDM) (Janssen, 2001).

L'Unione Europea, dunque, dovrà imprimere un forte slancio alla implementazione di misure idonee al rispetto degli impegni internazio-nali e alla realizzazione di percorsi sostenibili nella produzione e nel con-sumo di energia, percorsi nei quali un ruolo di indubbio rilievo sarà rico-perto dalla diffusione delle tecnologie energy saving e, soprattutto, dal vero decollo delle fonti rinnovabili6 di energia.

L'ambizioso obiettivo di raddoppiare la quota delle fonti rinnovabili sul consumo globale di energia (dall'attuale 6% al 12% nel 2010) stabilito dalla Commissione nel Libro Bianco del 1997 - che comporterebbe, peraltro, benefici effetti sull'occupazione come pure l'affermazione di tecnologie europee suscettibili di essere esportate in paesi in via di svi-luppo - potrà essere conseguito, però, solo attraverso uno sforzo impor-tante e congiunto da parte di tutti gli Stati membri, volto ad assumere obiettivi nazionali coerenti con quelli comunitari (Iannucci, 2001).

Appare indispensabile, pertanto, che essi varino un ventaglio di azioni a favore delle fonti di energia rinnovabili: azioni di natura fiscale, misure volte al finanziamento degli investimenti e delle attività di ricerca e svi-luppo, come pure interventi diretti all'obbligo di acquisto da parte dei produttori o distributori di elettricità di quote di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Scopo di questo lavoro è l'analisi dello "stato dell'arte" in merito a tali iniziative in Italia, dove l'emanazione del Decreto 79/99 (meglio cono-sciuto come Decreto Bersani) sta conducendo il settore energetico verso nuovi scenari caratterizzati, da un lato, dalla presenza di una moltepli-cità di operatori che agiscono in un mercato sempre più articolato e con-correnziale e, dall'altro, dalla diffusione di strumenti economici innovati-vi, tesi fra l'altro a conciliare obiettivi di efficienza tecnologica con altri di natura ambientale.

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2. Green Certificate: uno strumento innovativo del mercato elettrico Nel nostro Paese, a partire dalle crisi petrolifere degli anni settanta, sono stati varati molteplici provvedimenti diretti a promuovere, pur se con forme e modalità differenti, la produzione di energia da fonti rinno-vabili. Ciò nella consapevolezza che esse possono offrire un notevole con-tributo alla sicurezza del sistema energetico nazionale, alla riduzione dell'impatto ambientale della filiera energetica, come pure alle politiche di tutela del territorio e di sviluppo economico e sociale.

In Italia, com'è noto, le linee guida programmatiche in campo energe-tico venivano fissate dal Governo nell'ambito di Piani Energetici Nazionali. Attraverso i vari provvedimenti attuativi, essi hanno segnato momenti importanti di politica energetica a sostegno delle fonti rinnova-bili e di quelle ad esse assimilate.

I Piani Energetici Nazionali sono stati caratterizzati dalla introduzio-ne di meccanismi di incentivaziointroduzio-ne di tipo diretto, volti ad esempio, al riconoscimento di contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti, come pure all'obbligo da parte dell'ENEL di acquistare, da pro-duttori indipendenti, l'energia prodotta da tali fonti a prezzi di cessione incentivati - stabiliti nel noto provvedimento Cip 6/92 e successivi aggiornamenti - e differenziati in base a molteplici parametri (tipologia di fonte utilizzata, cessione dell'intera potenza dell'impianto o di quote eccedentarie, generazione elettrica realizzata con impianti nuovi o già esistenti, etc.) (Iannucci, 2001). Tali iniziative, pur avendo riscosso un notevole successo, concretizzatosi in un gran numero di impianti incenti-vati, non sono state però determinanti ai fini del vero decollo delle fonti rinnovabili nel nostro paese. Infatti, la capacità di generazione elettrica realizzata in base a tali sistemi agevolati si avvale, nella maggior parte dei casi, di tecnologie che impiegano fonti "assimilate"7, come la cogene-razione8, piuttosto che fonti rinnovabili in senso stretto.

Il vero punto di svolta, tuttavia, sembrerebbe essere rappresentato dal già menzionato Decreto Bersani che ha recepito, nella normativa italia-na, la Direttiva 96/92/CE "recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". Infatti, oltre a ridisegnare il quadro normativo ed istituzionale del mercato elettrico orientandolo verso una progressiva e crescente liberalizzazione, tale normativa rappresenta una fondamentale applicazione di strumenti di incentivazione diretta delle fonti rinnovabili. Il Decreto 79/99, unitamente al successivo Decreto Ministeriale attua-tivo 11/11/99, introduce l'obbligo per i produttori e importatori di ener-gia elettrica da fonti convenzionali9 - relativamente ai quantitativi che eccedono i 100 GWh al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni - di immettere in rete una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari, inizialmente, al 2% di quella prodotta o importata nell'anno precedente. Tale quota può essere realizzata diret-tamente dal soggetto interessato oppure acquistata attraverso la contrat-tazione di green certificates. Questi ultimi sono titoli annuali al portatore,

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dal valore pari o multiplo di 100 MWh, liberamente negoziabili, disgiunti dalla corrispondente energia elettrica "verde" che deve essere realizzata attraverso la produzione energetica da fonti rinnovabili quali sole, vento, risorse idriche e geotermiche, maree, moto ondoso, rifiuti e biomasse. I certificati verdi possono essere emessi solo in relazione ad impianti entrati in funzione, potenziati e/o rinnovati dopo il 10 aprile 1999, anche ubicati in Paesi esteri che abbiano adottato strumenti di incentivazione analoghi a quelli nazionali e che abbiano introdotto il concetto di reci-procità per gli impianti localizzati in Italia.

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale") (GRTN) è il soggetto deputato alla organizzazione, gestione e controllo del sistema dei certifi-cati verdi. Il GRTN, infatti, emette i certificertifi-cati sia a favore dei produttori che ne abbiano fatto richiesta - in base alla produzione realizzata nell'an-no precedente a quello di riferimento, oppure "allo scoperto", ovvero in relazione a quella attesa nell'anno in corso o in quelli successivi, previa verifica della attendibilità dei dati forniti - sia a proprio favore, limitata-mente all'energia elettrica prodotta dagli impianti "Cip 6" entrati in fun-zione dopo il primo aprile 1999. Il Gestore ha, inoltre, il compito di annullare i certificati presentati da parte dei produttori e importatori di energia da fonti convenzionali, quale prova del rispetto dell'obbligo del portafoglio verde. I certificati vengono emessi per un periodo di validità di otto anni, al fine di stimolare il rinnovo del parco tecnologico di gene-razione elettrica da fonti rinnovabili (Convegno A.P.E.R., 2001).

Il GRTN, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 novem-bre 1999 art. 10, deve pubblicare un bollettino annuale informativo con-tenente l'elenco degli impianti qualificati alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), sia in esercizio, che in costruzione (tabella 1) e dei certificati verdi emessi.

Il sistema dei certificati verdi, lungi dal presentare caratteri di incoe-renza con la liberalizzazione del mercato elettrico introdotta dal Decreto 79/99, crea un mercato protetto all'interno del quale, però, si instaura un processo di libera competizione. Gli impianti da fonti rinnovabili grazie alla vendita dei certificati verdi ad un prezzo determinato da regole di mercato, saranno in grado di beneficiare di una remunerazione degli investimenti, che ancora non presentano i caratteri di competitività eco-nomica propri delle tecnologie tradizionali.

Dall'analisi della tabella 2 - che riporta i principali step per la realizza-zione del sistema dei certificati verdi in Italia secondo quanto previsto dal D.M. 11/11/99 - è possibile evincere che, entro il 2002, dovrà essere realizzato il registro dei certificati verdi, necessario per l'espletamento delle fasi di emissione e di annullamento degli stessi, in funzione delle quote di rispetto per ciascun produttore e/o importatore termoelettrico tradizionale (Malandrino, Proto, Supino, 2001).

Eppure, allo stato attuale, sull'intero sistema gravano ancora pesanti incognite dovute ad irrisolte problematiche normative.

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Tabella 1 - Impianti presenti sul territorio nazionale - in esercizio e in pro-getto - qualificati IAFR (www.grtn.it)

Numero di Impianti Qualificati

Tipologia In esercizio In progetto* Totale

Eolici 14 18 32 Geotermici 1 0 1 Idro 83 12 95 Mare O O O Rifiuti 21 3 24 Solari 2 0 2 Totale 121 33 154

Potenza degli Impianti Qualificati (MW)

Tipologia In esercizio In progetto* Totale

Eolici 73,21 580,75 653,96 Geotermici 60,00 0,00 60 00 Idro 119,86 489,72 609,58 Mare 0,00 0,00 0,00 Rifiuti 44,71 16,80 61,51 Solari _ 0,60 0,00 0,60 Totale 298,38 1087,27 1385,65

Producibilita Impianti Qualificati (GWh)

Tipologia In esercizio In progetto* Totale

Eolici 178,50 1490,30 1668,80 Geotermici 58,60 0,00 58,60 Idro 377,48 83,32 460,80 Mare 0,00 0,00 0,00 Rifiuti 320,42 121,00 441,42 Solari 0,78 0,00 0,78 Totale 935,78 1694,62 2630,40

*Impianti che risultavano m progetto alla data di qualifica IAFR.

Tra queste va sicuramente annoverata la quantificazione della

doman-da di certificati verdi, sia a breve che a medio-lungo termine.

Infatti, nonostante solo di recente - in data 20 luglio 2001 - il GRTN abbia reso note le stime relative ai valori massimi di energia convenzio-nale soggetta all'obbligo del 2% idonee a quantificare la domanda di cer-tificati verdi per i prossimi anni (che ammonterebbe a 4,9, 5,1 e 5,3 TWh rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004), tali valori non assumono carattere di completa certezza, in quanto ancora si attende la pronuncia dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in merito all'eventuale esen-zione per l'energia prodotta presso gli impianti di cogeneraesen-zione. Come è facile intuire, si tratta di una decisione importante, poiché riguarda oltre 50 TWh di energia elettrica, pari a circa 1 /5 della generazione termoelet-trica potenzialmente soggetta a tale obbligo.

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Tabella 2. Principali tappe per la realizzazione del sistema dei certificati verdi.

Data di riferimento Azioni previste

1/1/2001 I titolari degli impianti, dopo aver ricevuto la

qualifica di Impianto Alimentato da Fonte Rinnovabile (IAFR), possono richiedere al GRTN l'emissione di certificati verdi relativi alla produzione attesa per il 2002, da realizzare in impianti che all'1/1/2001 siano in produzione o in avanzato stato di realizzazione e/o che prevedano di entrare in esercizio entro l'anno.

1/1/2002 I titolari degli impianti potranno richiedere l'emissione di certificati verdi per la produzione 2002 o per quella 2003.

Dall' 1/1 al 31/3/2003 I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo dovranno presentare per l'annullamento al GRIN i certificati verdi relativi ad energia rinnovabile prodotta nel 2002, nella misura pari al 2% dell'energia da fonti convenzionali immessa in rete nel 2001.

Altre incognite, che gravano sulla domanda a medio-lungo termine, sono determinate, invece, dalla generica previsione del futuro innalza-mento della quota d'obbligo del 2%, una decisione questa che competerà al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive.

Tali incertezze, unitamente alla mancanza di informazioni attendibili circa i prezzi di collocamento dei certificati verdi, rappresentano attual-mente importanti elementi di criticità nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Quest'ultimo necessita, invece, di un quadro di riferimento certo, organico e coerente, il solo idoneo a creare nuove opportunità di investimento e di start up aziendale, allo scopo di conci-liare gli ambiziosi, ancorché necessari, obiettivi di politica energetica, industriale ed ambientale.

3. Considerazioni conclusive

La valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia rappresenta un ele-mento fondamentale per lo sviluppo dei sistemi economici ed energetici, sempre più orientati alla ecosostenibilità. Esse consentono il consegui-mento sinergico di obiettivi di maggiore competitività, diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti e tutela ambientale.

Pertanto, sia a livello nazionale che internazionale, sono in atto numerosi programmi volti ad una più incisiva affermazione delle fonti rinnovabili nello scenario energetico.

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Le opportunità offerte dalla progressiva liberalizzazione e trasforma-zione dei mercati energetici, pur se con tempi e modalità differenti nel-l'ambito dei paesi industrializzati, favoriscono, infatti, il moltiplicarsi di iniziative volte alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Tra queste, oltre a quelle imposte con provvedimenti normativi - come, ad esempio, l'obbligo all'acquisto dei certificati verdi per i produttori di energia da fonti fossili nel nostro paese - particolarmente innovativi sem-brano, i cosiddetti programmi di green pricing (Convegno A.P.E.R., 2001). Questi sono caratterizzati dall'assenza di qualsiasi obbligo gravante su produttori o distributori in quanto basati sulla volontarietà della richie-sta di "energia verde" da parte dei consumatori o delle imprese (RECS, RECerT, ELGREEN, 2000).

Introdotti in California nella metà degli anni novanta e sperimentati attualmente in numerosi paesi industrializzati, essi offrono l'opportunità ai consumatori - privati o industriali - di acquistare, pagando un sovrap-prezzo, energia prodotta da fonti rinnovabili, dall'origine certificata da parte terza.

I programmi di green pricing sono volti a diffondere una più spiccata sensibilità ambientale e a sollecitare la domanda di energia "sostenibile", domanda espressa dai singoli consumatori e dalle imprese. Queste ulti-me, in particolare, possono trarne benefici in termini di immagine e, quindi, di competitività (Smedile, 2001).

Nel nostro paese, dove sono stati abbandonati i precedenti meccani-smi di incentivazione diretta per orientarsi verso un sistema di quote d'obbligo d'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili, numero-si sono ancora i nodi da sciogliere nonostante l'imminente varo dell'inte-ro sistema.

Allo stato attuale, appare di fondamentale rilievo l'urgenza di elimina-re le incertezze che gravano sul sistema dei certificati verdi: soltanto un quadro di riferimento armonico e coordinato consentirà la realizzazione di adeguati programmi di investimento per tradurre i provvedimenti nor-mativi in concrete azioni di sostegno e diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

NOTE

i I gas serra, come è noto, sono sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera; la loro con-centrazione crescente produce un effetto di riscaldamento della superficie terrestre e della parte più bassa dell'atmosfera. Secondo il Comitato Intergovernativo delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (IPCC - Intergovernmental Panel Climate Change) - struttura creata nel 1988 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma sull'Ambiente organizzato dalle Nazioni Unite - se la concentrazione di questi gas serra aumenterà in maniera incontrollata, si determinerà una tendenza al surriscaldamento della superficie terrestre e conseguente modificazione del clima, anche se permangono incertez-ze sull'entità di tali effetti.

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Il Protocollo di Kyoto, con riferimento al 1990, stabilisce i livelli di riduzione di emissioni in atmosfera, che i Paesi dovranno raggiungere nell'arco temporale 2008-2012, e ha individua-to i gas da sotindividua-toporre a controllo, ovvero anidride carbonica - CO2, metano - CH4, proindividua-tossido di azoto - N20, clorofluorocarburi - CFC, perfluorocarburi - PFC, esafloruro di zolfo - SF6.

2 Tra i paesi detti dell'Umbrella group vi sono USA, Australia, Canada, Giappone e Nuova Zelanda.

3Il Protocollo di Kyoto, per essere ratificato dai paesi destinatari e diventare legalmen-te vincolanlegalmen-te, ha bisogno di definire modalità e regole d'attuazione. A tal proposito, la discussione è giunta alle battute finali nell'ultima sessione negoziale di Marrakech (novem-bre 2001) e si auspica che alla data del prossimo Summit Mondiale sullo Sviluppo

Sostenibile - che si terrà a Johannesburg (Sud Africa) nel settembre 2002 - possa

raggiun-gere il quorum necessario di ratifiche ed entrare in vigore. A Marrakech sono state stabilite, inoltre, le regole per l'uso dei meccanismi flessibili ed è stato istituito un Executive Board per il Clean Development Mechanism con compiti di supervisione, gestione e controllo.

4 Per l'attuazione degli impegni del Protocollo, sono previsti alcuni meccanismi di coo-perazione internazionale, sia all'interno dei paesi dell'Annex I (paesi OCSE più economie in transizione), sia tra paesi dell'Annex I e paesi non inclusi in esso (paesi in via di sviluppo). I cosiddetti meccanismi flessibili sono: joint implementation (cooperazione all'interno dei paesi sviluppati), emission trading (commercio delle emissioni tra paesi sviluppati) e clean

development mechanism (cooperazione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo).

5 I cosiddetti carbon sink (assorbitori di anidride carbonica) sono stati previsti come mezzo o strumento per l'attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra. Essi sono stati considerati, per la parte attuativa, agli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e riguardano i progetti relativi alla forestazione, riforestazione ed afforestazione (art. 3.3) e all'uso del suolo ed ai cambiamenti dell'uso del suolo (art. 3.4).

6 Le fonti energetiche rinnovabili sono dotate di un potenziale energetico che si rinnova continuamente. Secondo il provvedimento Cip 6/92, sono considerati impianti alimentati da fonti innovabili quelli che producono energia elettrica utilizzando il sole, il vento, l'ac-qua, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, le biomasse e i rifiuti organici ed inorganici.

7 Le fonti energetiche assimilate sono risorse energetiche di origine fossile che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, vengono assimilate alle fonti rinno-vabili in virtù degli elevati rendimenti energetici. Il provvedimento Cip 6/92 considera gli impianti alimentati da fonti assimilate gli impianti di cogenerazione, ovvero quegli impian-ti che uimpian-tilizzano calore di recupero, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi produttivi e in impianti, nonché gli impianti che utilizzano gli scarti di lavora-zione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giaci-menti minori isolati.

8 La cogenerazione riguarda la produzione congiunta - in uno stesso impianto - di ener-gia elettrica ed enerener-gia termica (calore) utilizzabile, che garantisce un significativo rispar-mio di fonti di energia rispetto alle produzioni separate.

9 Secondo il provvedimento Cip 6/92, sono considerati impianti alimentati da fonti energetiche convenzionali quelli che, per produrre energia elettrica, utilizzano combustibili fossili.

l° Cart. 7 della Direttiva Europea sul mercato interno dell'energia elettrica (96/92/CE) definisce il GRTN responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnes-sione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. L'art. 8 attri-buisce al gestore della rete anche la responsabilità del dispacciamento degli impianti di generazione nella propria area di competenza e della determinazione dell'uso delle inter-connessioni con altri sistemi. I criteri di dispacciamento devono essere trasparenti, neutrali e applicati in maniera non discriminatoria.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 79/99, art. 3, comma 1 e delibera 18 febbraio 1999, n.13 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale "esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi

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BIBLIOGRAFIA

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