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La modificabilità dell'art. 138 Cost.

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La modificabilità dell'art. 138 Cost.:

l'a priori logico della discussione sull'innalzamento del quorum deliberativo di Saverio F. Regasto *

(26 settembre 2006)

Credo si debba essere grati a N. Zanon e ad A. d'Andrea per aver rilanciato il dibattito sulla revisione costituzionale in rapporto agli esiti del referendum del giugno scorso.

Partirei da quel passo del ragionamento di Zanon dedicato in particolare alle ipotesi - si dice ormai meramente accademiche - di una modificabilità ovvero ‘sospensione' dell'art. 138 Cost.

Vero è che in passato è stato utilizzato lo strumento della deroga (o della sospensione degli effetti) di tale norma. Mi riferisco al precedente, ovviamente richiamato da Zanon, delle Commissioni bicamerali più recenti. Mi parrebbe, peraltro, difficile ritenere solo squisitamente accademico un eventuale dibattito che prendesse in considerazione una revisione in peius dell'art. 138.

Giova ricordare - a tal proposito - il dibattito fra costituzionalisti all'indomani dell'entrata in vigore della legge elettorale c.d. ‘mattarellum' ed al carattere "proporzionalistico" della Costituzione, nella parte relativa alla revisione e ad altro (si pensi all'elezione del Capo dello Stato e all'approvazione dei Regolamenti parlamentari).

Allora condivisi (ma la condivido ancora) la posizione di chi sostenne che maggioranze parlamentari ampie, quali quelle che potevano verificarsi all'esito dell'utilizzo della nuova legge elettorale, avrebbero potuto ‘minare' l'equilibrio costituzionale su quei terreni. Nel caso della revisione abbiamo così assistito, non senza perplessità, all'abuso che le forze politico-parlamentari hanno voluto compiere nei confronti dell'art. 138, sia da parte dell'allora maggioranza di centro-sinistra (con l'approvazione, si disse, "a colpi di maggioranza", del nuovo Titolo V), sia da parte del centro-destra (con la proposta di revisione poi bocciata dagli elettori).

Orbene, a me pare che un serio ragionamento sulla ipotesi dell'innalzamento delle maggioranze previste dall'art 138 - anche in presenza oggi di una legge elettorale ‘pseudo-proporzionale' - meriti tutta l'attenzione della dottrina.

Resto, infatti, convinto che qualsivoglia altra ipotesi di revisione dell'art. 138 non possa essere seriamente presa in considerazione se non a discapito della stessa tenuta dell'ordinamento costituzionale.

Il fatto che, appunto, in passato, ci si è spinti sino a sospendere la procedura di revisione costituzionale non dovrebbe consentire, per il futuro, ulteriori arbitrî della maggioranza parlamentare del momento.

In questo senso diviene indispensabile una riflessione ulteriore che, da una parte, prenda in considerazione i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi (siano essi derivanti da una legge elettorale maggioritaria, ovvero da una proporzionale con premio di maggioranza) e, dall'altra, ritenga non solo opportuno ma persino necessario il coinvolgimento della minoranza parlamentare al processo di revisione costituzionale.

Superata, oggi, la pregiudiziale sul carattere ‘proporzionalistico' della nostra Carta (che pure in dottrina era stato autorevolmente sostenuta), viene da domandarsi se non residui la necessità, appunto, di un ‘contenimento' degli effetti di una legge elettorale volti alla creazione di maggioranze ampie (e, veniva e viene auspicato, per ciò stesso, stabili) versus la necessità che dette maggioranze non siano autosufficienti nel processo di revisione costituzionale.

Se si vuol considerare inopportuno un intervento ‘calmieratore' degli effetti della legge elettorale, allora diviene davvero ineludibile innalzare i quorum attualmente previsti dall'art. 138 Cost. Tertium non datur e ciò a prescindere dal mantenimento diretto del corpo elettorale nel procedimento in questione (magari correggendo al rialzo il numero dei soggetti richiedenti il referendum confermativo).

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