Sommario: 1. L’assistenza giudiziaria tra Stati in materia di notificazioni all’estero. – 2. La Convenzione dell’Aja del 1965. - 2.1. Il diritto di difesa del destinatario
dell’atto. – 3. La cooperazione giudiziaria in materia civile: il regolamento 1393
del 2007. - 3.1. L’ambito di applicazione. - 3.2. Le modalità di trasmissione
am-messe. - 3.3. Gli adempimenti previsti e gli effetti della mancata traduzione del-l’atto. - 3.4. Il principio della scissione degli effetti deldel-l’atto. - 3.5. Le competenze normative dell’Unione europea. – 4. Conclusioni.
1. L’assistenza giudiziaria tra Stati in materia di notificazioni all’estero
La notificazione di atti giudiziari, come la comunicazione di atti
stra-giudiziali, comportano l’espletamento di un procedimento complesso che
implica l’esercizio di poteri certificativi che spettano normalmente alle sole
autorità pubbliche o a soggetti privati investiti di pubbliche funzioni.
Quando il perfezionamento del procedimento debba aver luogo in uno
Stato diverso da quello di orgine è necessaria la cooperazione delle
auto-rità straniere, la cui attività è disciplinata dalle norme interne dello Stato
in questione o da specifiche norme internazionali applicabili ai rapporti
tra lo Stato richiedente e lo Stato di destinazione
1.
Per queste ragioni la notificazione è una delle attività oggetto
dell’as-sistenza giudiziaria tra Stati. Per molti aspetti la comunicazione e
notifi-cazione di un atto costituiscono la prima occasione in cui si presenta per
uno Stato l’esigenza di ricorrere all’aiuto di un altro Stato in relazione sia
allo svolgimento delle proprie attività giurisdizionali sia alla possibilità di
portare a conoscenza di un soggetto un atto stragiudiziale, in relazione al
quale sia possibile l’instaurazione di un futuro processo.
Tradizionalmente la notificazione è una procedura complessa che
di-sciplina le relazioni tra lo Stato richiedente, Stato a quo, e lo Stato
ri-1V. lo studio di F. Pocar, L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Pa-dova, 1967.
Associato di diritto internazionale privato e processuale nell’Università di Torino
L’assistenza giudiziaria tra Stati
e le notificazioni internazionali nel regolamento (CE)
n. 1393/2007
chiesto, Stato ad quem, all’interno della quale possiamo distinguere tre
fasi: la fase d’impulso, la fase della trasmissione e la fase della consegna.
La fase di impulso viene attivata ad opera della parte interessata alla
no-tifica all’estero e si svolge interamente nell’ordinamento dello Stato
ri-chiedente. La fase di trasmissione realizza invece il contatto tra
l’ordina-mento dello Stato a quo e quello dello Stato richiesto ed è disciplinata dal
diritto internazionale e dal diritto internazionale privato, all’interno del
quale si inseriscono i regolamenti comunitari. La fase della consegna
del-l’atto al destinatario si svolge completamente nello Stato ad quem e, di
conseguenza, è regolata dalle norme interne di tale Stato, trattandosi di
procedure relative ad atti compiuti sul suo territorio, sebbene gli effetti
giuridici si trasmettano anche nell’ordinamento dello Stato a quo. In
que-sta prospettiva la notificazione internazionale comporta un problema di
rapporto tra diverse sovranità in quanto attiene all’esercizio della
giuri-sdizione, precisamente all’esercizio del potere pubblico statale in
territo-rio straniero, quindi sottoposto ai limiti ed alle garanzie della sovranità
statuale.
In materia di notificazioni e comunicazioni di atti civili si è creata una
vasta cooperazione internazionale alla quale ha partecipato l’Italia e che
ha trovato la sua regolamentazione nelle convenzioni dell’Aja sulla
pro-cedura civile
2, ed in particolare nella convenzione del 1965 sulla
notifica-zione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e
com-merciale, oltre che in numerosi accordi bilaterali
3. Per queste ragioni uno
dei primi regolamenti emanati nell’ambito della cooperazione giudiziaria
2Le due convenzioni relative alla procedura civile firmate all’Aja il 17 luglio 1905 e il 1 marzo 1954 si limitarono a regolare l’assistenza giudiziaria degli Stati contraenti nel por-tare gli atti a conoscenza del destinatario sul proprio territorio. Qualificare quest’attività materiale come elemento del procedimento di notificazione o come attività di mera co-municazione successiva al perfezionamento di quest’ultimo era rimesso alla discrezionalità di ciascuno Stato contraente. I sistemi di notificazione all’estero si perfezionavano con l’in-vio dell’atto al destinatario e le convenzioni del 1905 e del 1954 rimettevano all’iniziativa unilaterale degli Stati d’adozione di sistemi di notificazione all’estero che si perfezionas-sero con la consegna, v. F. Pocar, L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, cit., 72 ss.; anche il più recente studio di B. Barel, Le notificazioni nello spazio giuridico europeo, Padova, 2008.3Per una ricognizione degli accordi conclusi dall’Italia in questo settore, v. M. Frigo, L. Fumagalli, L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. Assunzione di prove. Informazioni sul diritto straniero, Padova, 2003, 57 ss.; F. Pocar, T. Treves, R. Clerici, P. De Cesari e F. Trombetta Panigadi, Codice delle Convenzioni di diritto internazio-nale privato e processuale, Milano, ultima ed., oltre al sito http://www.ufficialegiudizia-rio.it/index.php?catid=28:normativa&id=76:guida-alla-notifica- allestero&option=com_con-tent&view=article (sito visitato il 30 marzo 2010)
in materia civile dall’Unione europea è stato il regolamento sulle
notifica-zioni n. 1348 del 2000, poi abrogato e sostituito dal regolamento n. 1393
del 2007
4.
2. La Convenzione dell’Aja del 1965
La Convenzione dell’Aja del 1965 sulla notificazione all’estero di atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale non introduce
un proprio modello uniforme di notificazione ma, tenendo conto delle
di-verstà di disciplina nazionale, lascia ampia facoltà agli Stati di scegliere tra
i sistemi di notificazione indicati nella convenzione stessa (artt. 8-11)
5.
Nonostante l’importanza della Convenzione sia diminuita in
corri-spondenza dell’entrata in vigore dei regolamenti comunitari che
introdu-cono un più efficace sistema di notificazione all’interno degli Stati
mem-4Nel caso di notificazioni verso paesi con i quali non sono in vigore accordi in ma-teria di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell’Uf-ficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, conte-nente disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, mediante invio di due copie del-l’atto, con obbligo di traduzione per il destinatario non italiano, direttamente alle Rap-presentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti (ricordiamo che gli indirizzi delle rappresentanze italiane all’estero sono reperibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it) che provvederà alla notificazione ed alla successiva restituzione della seconda copia dell’atto con la relata di avvenuta notifica, o di mancata notifica, di-rettamente all’Ufficiale giudiziario richiedente.
5 La Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) è en-trata in vigore sul piano internazionale dal 10 febbraio 1969. L’Italia l’ha ratificata con legge 6 febbraio 1981, n. 42, di conseguenza, la convenzione è entrata in vigore per l’Ita-lia il 24 gennaio 1982. Il testo della Convenzione ed i rapporti esplicativi sono reperibili sul sito www.hcch.net, mentre la traduzione in lingua italiana è reperibile sul sito della Confederazione svizzera http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_274_131/index.html (siti visitati il 30 marzo 2010). In dottrina v. F. Pocar, Note sull’esecuzione italiana della Convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni all’estero, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1982, 574; F. Carpi e B. Ciaccia Cavallari, Notificazioni all’estero in materia civile e commerciale (convenzione dell’Aja e legge di ratifica 6 febbraio 1981 n. 42), in Nuove leggi civ. comm., 1982, 321; B. Costantino e A. Saravalle, Il regime della notificazione all’estero secondo la convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1984, 451; M. Politi, La Convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni civili all’estero e le noti-fiche a cura dei consoli italiani, in Riv. dir. intern., 1983, 375; G. Bettoni, Le notificazioni all’estero secondo l’attuale normativa internazionale e interna, in Diritto comunitario e de-gli scambi internazionali, 1981, 753.
bri dell’Unione
6, essa rimane rilevante per tutte le notifiche da effettuarsi
fuori dello spazio giudiziario europeo. Deve essere infatti sottolineato come
siano oggi parte della Convenzione 61 Stati, tra i quali gli Stati Uniti, il
Canada, il Venezuela, la Russia, il Giappone, la Corea, la Cina e l’India
7.
A fronte della possibilità di ricorrere ad una pluralità di sistemi di
no-tificazione
8, la Convenzione del 1965 tende ad agevolare il sistema della
costituzione di Autorità centrali le quali esercitano una funzione di
con-trollo e di intermediazione e superano l’intervento degli organi esecutivi
nazionali
9.
6A questo dato si aggiunga che l’Unione Europea è divenuta essa stessa membro della Conferenza dell’Aja assumendo quindi piena ed autonoma competenza a future rinego-ziazioni della Convenzione; P. Franzina, L’adesione della Comunità europea alla Confe-renza dell’Aja di diritto internazionale privato, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2007, 440 ss. 7 Attualmente gli Stati contraenti della Convenzione dell’Aja sono 61. Di questi un gruppo sono anche Stati membri della Conferenza dell’Aja ed un altro gruppo sono Stati che hanno aderito alla Convenzione pur non essendo Stati membri della Conferenza. Ap-partengono al primo gruppo Albania, Argentina, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Fin-landia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giap-pone, Repubblica Jugoslava di Macedonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Mo-naco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Venezuela; da segnalare la posizione dell’Australia che ha ratificato il 15 marzo 2010 e, conformemente alla previsione dell’art. 28, la Convenzione dovrebbe entrare in vi-gore sei mesi dopo tale deposito. Appartengono invece al secondo gruppo di Stati Barba-dos, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Botswana, Kuwait, Malawi, Pakistan, San Ma-rino, Saint Vincent e Grenadine, Seychelles; da segnalare la posizione del Belize rispetto al quale la convenzione è entrata in vigore il 1 maggio 2010.
8 Tra gli altri metodi di notificazione la Convenzione consente: a) la via consolare o diplomatica diretta; b) la via consolare e, eccezionalmente, quella diplomatica indiretta; c) «di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano al-l’estero»; d) che gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine procedano alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari diret-tamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; e) che ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario proceda a no-tificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; f) che gli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudi-ziari, altre vie di trasmissione ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispet-tive autorità. Deve tuttavia essere evidenziato che l’art. 10 della Convenzione prevede espressamente, quale ostacolo alla facoltà di indirizzare gli atti giudiziari tramite la posta, l’opposizione manifestata, al momento del deposito dello strumento di ratifica o anche suc-cessivamente, dai singoli Stati contraenti ai sensi del successivo art. 21.
9Peraltro l’effettiva esperibilità della pluralità di mezzi di trasmissione è condizionata alla mancata opposizione da parte degli Stati parte in sede di ratifica.
All’autorità centrale individuata
10si rivolgono direttamente le autorità
dello Stato richiedente competenti alla notificazione, trasmettendo in
du-plice copia l’atto da notificare, unitamente ad una richiesta di notificazione
conforme ad un modulo predefinito, redatta in lingua francese o inglese
o nella lingua del paese di destinazione, con l’indicazione degli elementi
essenziali dell’atto
11. L’autorità ricevente procede alla notificazione in una
delle forme previste dalla propria legge o per consegna diretta senza
coer-cizione al destinatario che riceva l’atto volontariamente, salvo che la
ri-chiesta indichi forme particolari: queste ultime sono vincolanti solo se si
tratti di forme non incompatibili con la legge del luogo nel quale devono
essere eseguite.
Per quanto concerne le notificazioni da effettuare nel territorio italiano
è l’ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma
ad assumere il compito di ricevere le richieste di notificazione o di
co-municazione provenienti da un altro Stato contraente e di eseguirle
se-condo le forme previste dalla legge interna o sese-condo la forma chiesta dal
richiedente. Dopo aver controllato che le disposizioni della Convenzione
siano state rispettate
12, trasmette l’atto al pubblico ministero presso il
tri-bunale nel cui circondario la notificazione deve essere eseguita per
l’auto-rizzazione prevista dall’art. 71 della l. n. 218/1995
13e per la successiva
tra-10 L’Italia ha designato l’ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d’Ap-pello di Roma, v. art. 3 legge 42 del 1981 che ha disposto la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1965.11La richiesta deve essere conforme ad un modello allegato alla Convenzione, ripro-dotto in F. Carpi e B. Ciaccia Cavallari, Notificazioni all’estero in materia civile e com-merciale (convenzione dell’Aja e legge di ratifica 6 febbraio 1981 n. 42), in Nuove leggi civ. comm., 1982, 321, v. 389; v. anche il sito della Conferenza dell’Aja il Manuel Prati-que sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, Bruylant, Bruxel-les, 2006, all’indirizzo http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=text.display&tid=44 (sito vi-sitato il 30 marzo 2010).
12Nel caso in cui rilevi qualche violazione delle disposizioni della Convenzione, l’au-torità centrale deve informare immediatamente il richiedente, formulando i motivi di ri-lievo, v. art. 4 Convenzione dell’Aja del 1965.
13L’art. 71 (Notificazione di atti di autorità straniere) della legge 218 del 1995, legge di riforma del diritto internazionale privato italiano, prevede: «1. La notificazione di cita-zioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notifica-zione si deve eseguire. 2. La notificanotifica-zione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. 3. La notificazione av-viene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità ri-chieste dall’autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. In ogni caso l’atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinata-rio che lo accetti volontariamente».
smissione all’ufficiale giudiziario competente per l’esecuzione della
notifi-cazione, come previsto dall’art. 4 della legge italiana di ratifica
14.
La consegna deve risultare da un’attestazione conforme ad un apposito
modello allegato alla convenzione, deve essere resa all’autorità richiedente
e assume particolare rilievo nel Paese di destinazione come mezzo
proba-torio e come fonte di conoscenza degli elementi essenziali del
procedi-mento notificatorio.
2.1. Il diritto di difesa del destinatario dell’atto
Sebbene la Convenzione non indichi il trattamento delle varie specie
di invalidità che possono inficiare la notificazione e sia il giudice del foro
a dover valutare la regolarità del procedimento notificatorio, sono state
in-trodotte due specifiche norme uniformi, suscettibili di diretta ed
imme-diata applicazione negli ordinamenti degli Stati parte, che esprimono
inci-sivamente la scelta di privilegiare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
del destinatario della notificazione: la sospensione del processo (art. 15) e
la rimessione in termini (art. 16).
L’art. 15 primo paragrafo prevede che, quando un atto introduttivo del
giudizio o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la notifica
o la comunicazione secondo le norme della Convenzione e il convenuto
non sia comparso, il giudice sia tenuto a sospendere il processo, finché
non si abbia la prova: a) che l’atto è stato notificato o comunicato
se-condo le forme prescritte dalla legge dello Stato richiesto, ovvero b) che
l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora
secondo un’altra procedura prevista dalla Convenzione, e che, in ciascuno
di questi casi, «sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha
avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità
di difendersi». Tuttavia, l’art. 15.2 attribuisce agli Stati parte la facoltà di
dichiarare che i propri giudici possano proseguire il processo, nonostante
la mancata prova della notificazione, della comunicazione o della
conse-gna, purché sia trascorso un termine di almeno sei mesi dalla data di
in-vio dell’atto e siano state rispettate le modalità di trasmissione dell’atto
previste dalla Convenzione.
Emege in questa eventualità la diversa posizione in cui vengono a
tro-14 L’autorizzazione da parte del pubblico ministero, in veste di rappresentante dello Stato italiano in cui la notificazione deve eseguirsi, è un riflesso della concezione della no-tifica quale atto autoritativo legato all’esercizio della sovranità statuale. Cfr. M. De Cri-stofaro, La nuova disciplina delle notificazioni intracomunitarie in materia civile, in Stu-dium iuris, 2001, 517, in particolare 520.varsi gli Stati che aderiscono al modello della c.d. signification au parquet,
in cui la notifica si perfeziona con l’invio dell’atto
15, e Stati che aderiscono
al modello della notificazione mediante consegna, in cui la notifica si
per-feziona con la consegna al destinatario
16. Peraltro la soluzione adottata
dalla Connvenzione dell’Aja è stata accolta dalla Convenzione di
Bruxel-les del 1968, oggi regolamento n. 44/2001, sulla giurisdizione, il
ricono-scimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
In-fatti, l’obbligo di sospendere il processo nell’ipotesi in cui il convenuto
non compaia, fin quando non si sia accertato che a questi «è stata data la
possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente in
tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è
stato fatto tutto il possibile in tal senso», è previsto dall’art. 26 che
ri-chiama espressamente l’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1965
17.
Al fine di garantire la conoscenza effettiva dell’atto da parte del
desti-natario, la Convenzione dell’Aja prevede anche un rimedio successivo
al-l’emanazione della decisione. In forza dell’art. 16 è consentito al giudice
concedere la rimessione nel termine per impugnare, quando un atto
in-15Negli ordinamenti che adottano il sistema della signification au parquet il perfezio-namento della notificazione avviene attraverso il mero compimento delle formalità, quindi la notificazione si perfeziona con l’invio dell’atto al destinatario, mentre la consegna è un evento successivo ed eventuale. Sono tradizionalmente ancora a questo modello la Fran-cia, l’Italia, il Belgio ed il Lussemburgo.
16Negli ordinamenti che adottano il sistema della notificazione mediante consegna il perfezionamento della notificazione avviene nel momento della consegna al destinatario. Ad esempio, nell’ordinamento tedesco la notificazione consiste nel «rendere noto (Bekannt-gabe) uno scritto ad una persona» in una forma determinata dal codice di procedura ci-vile, quindi il perfezionamento della notificazione può avvenire solo se viene attestata la consegna dell’atto.
17Regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdi-zionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. 6 gennaio 2001, n. L 12, 1 ss., v. art. 26.2 «Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso» ed art. 26.5: «Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 [oggi reg. n. 1393/2007] non siano ap-plicabili, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudi-ziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione». Cfr. S. Carbone, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regola-mento CE n. 805/2004, Torino, 5ª ed., 2006; F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (la revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968), Padova, 3ª ed., 2006.
troduttivo o un atto equivalente abbia dovuto essere trasmesso all’estero
per la notifica, o la comunicazione, ed una decisione sia stata emessa nei
confronti di un convenuto non comparso, se questi, senza colpa, non
ab-bia avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi e della
deci-sione in tempo utile per impugnarla e se i motivi di impugnazione non
sembrino del tutto privi di fondamento
18.
Nonostante sia la sospensione del processo sia la rimessione in termini
tendano a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto a favore del
destinata-rio, la Convenzione del 1965 consente ancora alla lex fori di disciplinare
eventuali procedimenti di notificazione interna «fittizia». Ad esempio, per
quanto concerne l’ordinamento italiano è tutt’ora prevista una forma di
notificazione, utilizzabile anche quando il destinatario risieda all’estero, che
si perfeziona all’interno dello Stato. Nei casi in cui risulti impossibile
ese-guire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni
inter-nazionali
19, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 142 e 143
c.p.c., le quali prevedono che se il destinatario non ha residenza, dimora
o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
pro-curatore a norma dell’articolo 77 c.p.c., l’atto è notificato mediante
spedi-zione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante
consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è
di-retta
20. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del
18Nell’ordinamento italiano la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata al giudice che sarebbe competente per l’impugnazione, a pena di inammissibilità, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Il giudice decide con ordinanza e, in caso di accoglimento, fissa all’istante un termine perentorio per la proposizione dell’impugnazione a decorrere dalla data di comu-nicazione dell’ordinanza.19 La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 142, comma 3, 143, comma 3, nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all’estero si perfezionasse con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali. V. Corte cost., 3 marzo 1994, n. 69, in Nuova giur. civ. comm., 1994, 399 ss., con nota di G. Campeis e A. De Pauli, La tutela del richiedente la noti-ficazione all’estero fra novelle legislative ed interventi della Corte costituzionale. Cfr. an-che le successive decisioni Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 358 e Corte cost., 26 novem-bre 2002, n. 477, in Foro it., 2002, I, 14, con nota di R. Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi.
20Un’eccezione all’applicazione residuale delle disposizioni del c.p.c. si ha ad esempio per le notifiche che devono essere eseguite nel territorio di Taiwan. Poiché l’Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di sog-getti ivi residenti deve essere eseguita necessariamente ex articolo 142 c.p.c., mediante in-vio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all’Ufficio Italiano di
Promo-destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c., l’Ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella
casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del
luogo di nascita del destinatario
21.
3. Cooperazione giudiziaria in materia civile: il regolamento 1393 del 2007
La cooperazione giudiziaria in materia civile dell’Unione europea è tesa
a stabilire una stretta collaborazione tra le autorità degli Stati membri per
eliminare gli ostacoli derivanti dalle diversità esistenti tra i diversi sistemi
giudiziari e amministrativi. Disciplinata inizialmente da convenzioni
inter-nazionali
22, la cooperazione giudiziaria in materia civile è stata inserita nel
Trattato di Maastricht (1992) come «questione di interesse comune»
23,
men-zione Economica, Commerciale e Culturale che ne curerà la consegna al destinatario me-diante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. In tali ipotesi la notificazione si ha per eseguita nel ven-tesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.21 Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’Ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
22Le convenzioni internazionali concluse tra gli Stati membri trovavano base giuridica nell’art. 293 (ex art. 220) del Trattato CE. La Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e com-merciale (per la versione consolidata v. G.U.C.E. 26 gennaio 1998, n. C 27, 1 ss.) oggi re-golamento n. 44 del 2001, e la c.d convenzione parallela, Convenzione di Lugano del 1988, rinegoziata nel 2007, tra gli Stati membri e Islanda, Norvegia e Svizzera. A proposito di quest’ultima convenzione deve essere ricordato che con il parere 1/2003 del 7 febbario 2006, in Raccolta, 2006, I-1145 ss., la Corte di Giustizia ha affermato la competenza esclu-siva della Comunità per la stipulazione della Convenzione di Lugano del 2007.
23Secondo le disposizioni del Trattato di Maastricht, la competenza in materia di «giu-stizia e affari interni» rimaneva una competenza degli Stati membri, i quali assumevano l’obbligo di consultarsi attraverso il Consiglio per coordinare la loro azione. Per questo le istituzioni comunitarie servivano quale foro di coordinamento fra gli Stati e potevano adot-tare solo atti funzionali alla cooperazione. Infatti, il Consiglio, assistito dal Comitato di coordinamento (art. K.4 del Tratto sull’Unione Europea, come introdotto dal Trattato di Maastricht), poteva emanare posizioni comuni, azioni comuni o progetti di convenzione che dovevano essere successivamente ratificate dagli Stati membri per entrare in vigore ed il cui valore era disciplinato dal diritto internazionale generale, mentre il Parlamento eu-ropeo era semplicemente informato sui lavori e non vi era alcun controllo possibile per la Corte di Giustizia. Tra le Convenzioni concluse tra gli Stati membri nell’ambito di que-sto c.d. terzo pilastro del tratto UE, ricordiamo la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia ci-vile e commerciale del 1997 (in G.U.C.E. 27 agosto 1997, n. C 261, 1 ss.) che non è mai entrata in vigore ed è stata successivamente trasformata in regolamento comunitario; v. R.
tre con il Trattato di Amsterdam (1997) è diventata una competenza
co-munitaria associata alla libera circolazione delle persone
24, come
confer-mato dal nuovo Trattato di Lisbona il cui art. 81 del Trattato sul
Fun-zionamento dell’Unione Europea (Trattato FUE), sostituisce l’art. 65 del
Trattato della Comunità Europea (Trattato CE)
25.
Per quanto riguarda le notificazioni l’obiettivo della disciplina
dell’U-nione è quindi quello di garantire agli individui la stessa celerità del
pro-cedimento di notificazione e la stessa protezione dei diritti di cui essi
go-drebbero se il procedimento si sviluppasse in un unico ordinamento.
Ancorare la disciplina delle notificazioni alla libera circolazione delle
persone costituisce un significativo cambiamento di prospettiva rispetto
alla nozione di assistenza giudiziaria presupposta nei precedenti accordi
internazionali, tra i quali la Convenzione dell’Aja del 1965. In particolare
il diritto delle notificazioni rappresenta un’area di particolare interesse nella
quale misurare concretamente il grado di effettività assicurato ai diritti
fon-damentali che possono essere messi in gioco, precisamente il diritto ad un
ricorso effettivo ed i diritti di difesa.
Infatti, mentre nel diritto internazionale la notificazione è una
fattispe-cie innervata sulla coesistenza delle sovranità statuali senza che all’interesse
dell’individuo sia attribuito alcun rilievo, nella prospettiva comunitaria si
determina un capovolgimento di questa visione dando rilievo al diritto
del-l’individuo ad ottenere la protezione giurisdizionale nello spazio giuridico
europeo equivalente a quella attribuitagli all’interno di un ordinamento
na-zionale. Questo diritto di protezione dell’individuo è strettamente
con-nesso da un lato, e nella prospettiva di colui che richiede la notificazione,
all’efficienza del mercato interno, dall’altro, e nella prospettiva di colui che
riceve la notificazione, al riconoscimento e al rispetto delle garanzie
pro-cedurali fondamentali. In questa prospettiva meglio emergono il diritto
Adam, La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo, in Dir. Un. eu., 1998, 500; P. Meijknecht, Service of Documents in the European Union: The Brussels Convention of 1997, in European Review Private Law, 1999, 445 ss.
24A seguito della comunitarizzazione, cioè al trasferimento di alcune competenze, tra cui quella in materia di cooperazione giudiziaria civile, al Trattato della Comunità Euro-pea, il c.d. terzo pilastro del Trattato sull’Unione Europea aveva cambiato la sua denomi-nazione in «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».
25Per il testo del Trattato di Lisbona B. Nascimbene, Unione Europea Trattati, To-rino, 2010, dove sono riprodotti, testo a fronte, la versione consolidata del TUE e del TFUE e la versione del previgente TUE e TCE; mentre si segnala tra i primi lo studio G. Gaja e A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Bari, 2010.
dell’attore ad un ricorso effettivo e ad un giudizio imparziale entro un
termine ragionevole ed il diritto del convenuto ad un processo equo.
Nonostante questo significativo cambiamento di prospettiva rispetto
alla preesistente disciplina di origine internazionalistica
26, il regolamento n.
1348 del 2000 non introduce un nuovo ed autonomo procedimento
tran-snazionale di notificazione, ma si limita essenzialmente ad
istituzionaliz-zare una cooperazione di tipo amministrativo
27, semplificando la
trasmis-26 Ricordiamo che la previsione di cui all’art. 20, par. 2, del regolamento 1393/2007 stabilisce che il regolamento prevale sulle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1965 e sull’art. IV del Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che ammet-teva un procedimento di notificazione abbreviato «Gli atti giudiziari ed extragiudiziari for-mati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone resi-denti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle con-venzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti. Sempre che lo Stato di destina-zione non vi si opponga con dichiaradestina-zione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell’atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d’origine trasmette copia dell’atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la rela-tiva trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contem-plate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d’origine».27Il regolamento n. 1348 del 29 maggio 2000, in G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 160, 37 ss., è entrato in vigore il 31 maggio 2001; la Danimarca che in un primo momento non vi ha partecipato, ha successivamente concluso con la Comunità un accordo per l’applica-zione del regolamento, v. decisione del Consiglio del 27 aprile 2006, relativa alla conclu-sione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notifica-zione e alla comunicanotifica-zione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o com-merciale (2006/326/CE), in G.U.U.E. 5 maggio 2006, n. L 120, 23. In dottrina v. G. Ca-rella, La disciplina delle notificazioni e comunicazioni intracomunitarie; dalla cooperazione intergovernativa all’integrazione europea?, in P. Picone (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, 125 ss.; A. Panzarola, La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell’Unione Europea, Regolamento (CE) n. 1348/2000 del 19 maggio 2000, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 1161 ss.; G. Giancotti, Prime note sul regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiu-diziali in materia civile o commerciale, in Contratto e impresa-Europa, 2001, 799 ss.; G. Campeis e A. De Pauli, Prime riflessioni sulla disciplina delle notifiche in materia civile e commerciale nell’Unione europea (Regolamento del Consiglio 29 maggio 2000 n. 1348/2000/CE), in Giust. civ., 2001, II, 239 ss.; M. Douchy, Le Règlement CE du 29 mai 2000 relatif à la transmission, à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale: de nouvelles charges en perspective pour les Huissiers de justice, in Droit et procédures. La revue des huissiers de justice, mars 2001, 77 ss.; M. Frigo, Il regolamento comunitario sulle notificazioni in materia civile e commerciale, in Riv. dir. proc., 2002, 102 ss.; A. Ronco, Le notificazioni internazionali intracomunitarie ed il
rego-sione degli atti attraverso il procedimento di trasmisrego-sione diretta tra
or-gani competenti ad eseguire e a ricevere la notificazione nell’ordinamento
di appartenenza
28. Peraltro, aver lasciato ampi spazi di discrezionalità agli
Stati membri ha determinato diverse difficoltà
29, che la successiva
emana-zione del regolamento n. 1393 del 2007, entrato in vigore il 13 novembre
2008
30, ha cercato di superare
31. Il regolamento si articola in quattro capi.
Il primo contiene delle disposizioni generali relative alla determinazione
della sfera applicativa della disciplina. Il secondo e il terzo stabiliscono le
norme relative alla trasmissione e comunicazione degli atti, regolando lo
schema di cooperazione basato sulla cooperazione diretta fra le autorità
designate dagli Stati membri e gli altri modelli di trasmissione e
notifica-zione degli atti. L’ultimo capo specifica gli obblighi del giudice nazionale
in caso di mancata comparizione del convenuto cui era destinata la
noti-fica, nonché alcune norme di chiusura.
A rendere effettiva la tutela dell’interesse dell’individuo contribuisce il
lamento n. 1348 del 29 maggio 2000, in Contratto e impresa-Europa, 2002, 395 ss.; M. Le-bois, L’amorce d’un droit procedural européen: les règlements 1348/2000 et 1206/2001 en matière de signification, notification et de preuves face au process social, in G. de Leval e J. Hubin (a cura di), Espace judiciaire et social européen: actes du colloque des 5 et 6 no-vembre 2001, Bruxelles, 2003, 327 ss.; I. Bambust, La chambre nationale des huissiers de justice de Belgique et sa nouvelle vocation dans le cadre du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats mem-bres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale: centre S.O.S. en-tre le géocentrisme et l’héliocentrisme, in G. de Leval e M. Storme (a cura di), Le droit processuel et judiciaire européen. Actes du colloque organisé par le Centre interuniversitaire de droit judiciaire du 13 décembre 2002, Bruxelles, 2003; P. De Cesari, Diritto internazio-nale privato e processuale comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Torino, 2005, 215 ss.28Nel sistema della Convenzione dell’Aja del 1965 la trasmissione diretta era possibile sono se entrambe gli Stati coinvolti avessero espresso il loro consenso; diversamente il pro-cedimento principale si articola sulle autorità centrali individuate da ogni Stato parte. V. supra par. 2.
29Per chiarire alcuni aspetti delle difficoltà applicate incontrate, v. decisioni della Corte giust., 8 novembre 2005, C-443/03, Leffler, in Raccolta, 2005, I-9611 ss. e 9 febbraio 2006, C-473/04, Plumex, in Raccolta, 2006, I-1417 ss., v. infra.
30Il regolamento n. 1393 del 13 novembre 2007, in G.U.U.E. 10 dicembre 2007, n. L 324, 79 ss., è applicabile dal 13 novembre 2008; come indicato dal considerando 29, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al Trat-tato sull’Unione europea e al TratTrat-tato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. In dottrina v. B. Barel, Le notificazioni nello spazio giuridico europeo, Padova, 2008; P. Franzina, Le notificazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali in ambito comunitario, in A. Bonomi (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giu-diziaria in materia civile, Torino, 2009, 217 ss.
controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia sull’applicazione del
re-golamento n. 1393 del 2007 (come degli altri regolamenti in materia di
cooperazione giudiziaria in materia civile
32) che esercita la tipica
compe-tenza di interpretazione delle disposizioni europee decidendo le questioni
pregiudiziali proposte dai giudici nazionali degli Stati membri
33. Mentre
l’art. 68 del Trattato CE limitava la possibilità di proporre un ricorso per
rinvio pregiudiziale alle sole giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni
non potesse essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
il Trattato FUE ha abrogato questa limitazione, riportando anche questa
materia alla regola generale
34.
In tema di controllo giurisdizionale sull’applicazione del diritto
euro-peo deve essere ricordato come la Corte di Giustizia abbia introdotto un
procedimento pregiudiziale d’urgenza riferito espressamente alle materie
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
35. Questo procedimento può
essere attivato su istanza motivata del giudice nazionale o, d’ufficio, su
istanza del Presidente della Corte e successiva valutazione della sezione
designata per la trattazione, indicata annualmente per la trattazione delle
procedure d’urgenza, ed è caratterizzato dall’abbreviazione dei termini per
il deposito delle memorie e osservazioni scritte, dalla mancanza di
con-clusioni dell’Avvocato generale e dalla limitazione alle parti ed agli altri
interessati a depositare memorie o osservazioni scritte, oltre che,
eccezio-nalmente, dall’omissione della fase scritta del procedimento.
3.1. L’ambito di applicazione
Il Regolamento trova applicazione, in materia civile e commerciale,
qua-lora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso da uno
31Peraltro il regolamento del 2007 ha mantenuto esattamente lo stesso tipo di strut-tura introdotta con il regolamento del 2000, al punto da consentire la quasi perfetta coin-cidenza di numerazione degli articoli dei due regolamenti.32Sul punto, tra gli studi più recenti, v. K. Lenaerts, The Contribution of the Euro-pean Court of Justice to the Area of Freedom, Security and Justice, in International and Comparative Law Quarterly, 2010, 255-301.
33Rinvio pregiudiziale, di cui all’art. 267 del Trattato FUE (ex art. 234 del Trattato CE). 34Peraltro, l’art. 267 del Trattato FUE all’ultimo paragrafo prescrive che quando una questione pregiudiziale sia sollevata in un giudizio riguardante una persona in stato di de-tenzione, la Corte di giustizia statuisca il più rapidamente possibile.
35 Il procedimento pregiudiziale d’urgenza è stato introdotto con apposite modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, in G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n. L 24, 42 ss., che si aggiunge al procedimento accelerato e alla procedura semplificata. Per ampia disamina v. il recente studio monografico M. Condinanzi e R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione Europea, Torino, 2009.
Stato membro dell’Unione europea ad un altro per essere notificato o
co-municato.
Non trova, invece, applicazione qualora il recapito del destinatario
del-l’atto non sia noto (art. 1, par. 2, reg. n. 1393/2007). Si tratta del caso in
cui sia totalmente sconosciuto il recapito della persona cui deve essere
no-tificato l’atto, non quindi di irreperibilità di fatto. Stante l’inapplicabilità
del regolamento diviene applicabile la disciplina nazionale, nel caso
del-l’ordinamento italiano, gli art. 142 e 143 c.p.c.
Nel caso dell’irreperibilità di fatto, cioè il caso in cui si conosca il
re-capito della persona destinataria ma quella persona risulti appunto
irrepe-ribile, il regolamento invece trova applicazione consentendo di ricorrere
alle forme di notificazioni presuntive previste nell’ordinamento di
desti-nazione
36. Tuttavia, se in tale Stato non fossero ammesse forme presuntive
di notificazione, o se esse contrastassero con il diritto dello Stato
richie-dente
37, la procedura di notificazione potrebbe concludersi con la
comu-nicazione sull’impossibilità di eseguire la notificazione.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione oggettivo, devono essere
precisate le nozioni di «materia civile e commerciale» e le nozioni di «atto
giudiziario» ed «atto extragiudiziario».
Facendo riferimento alla materia civile e commerciale il regolamento
esclude dal proprio ambito di applicazione la materia fiscale
38, doganale,
amministrativa e la responsabilità dello Stato per «acta iure imperii» (art.
1, reg. n. 1393/2007): l’esclusione è posta in relazione a specifiche
mate-rie, quindi dovrà essere definita in funzione del contenuto dell’atto,
indi-pendentemente dalla natura dell’autorità che lo emani. Ad esempio il
re-golamento n. 1393/2007 è applicabile agli atti relativi a questioni civili che
si pongano nell’ambito di un giudizio amministrativo o penale, quale il
36V. Cass., sez. I, 7 febbraio-27 marzo 2008, n. 7964 in cui è affermata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., considerato che l’ ignoranza incolpevole del notificante sul luogo di effettiva abitazione della ricorrente do-veva essere provata dal notificante; inoltre, in relazione alla prova dell’ignoranza incolpe-vole, distingue tra assenza momentanea e definitivo allontanamento della destinataria della notificazione dell’atto dalla abitazione.
37 Infatti l’art. 7 (Notificazione o comunicazione dell’atto), par. 1, del regolamento 1393/2007 precisa: «L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla co-municazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro».
38 In materia di notificazione di atti fiscali all’estero, v. S. Dorigo, La notifica degli atti tributari all’estero nella prospettiva comunitaria dopo la sentenza n. 366/07 della Corte costituzionale, in Riv. dir. intern., 2008, 459 ss.
caso in cui la costituzione di una parte civile renda necessaria una
notifi-cazione da eseguirsi in uno Stato membro dell’Unione europea.
Il riferimento alla nozione di materia civile e commerciale determina
una parziale sovrapposizione con il regolamento n. 44/2001 che deve
es-sere rilevata ed analizzata. In primo luogo, a differenza di quanto
previ-sto dal regolamento n. 44/2001, il regolamento n. 1393/2007 non esclude
dal proprio ambito di applicazione le successioni, i rapporti di famiglia,
lo stato e la capacità delle persone. In secondo luogo, il regolamento n.
1393/2007 richiede, ai fini della sua applicazione, la presenza del
conve-nuto nel territorio comunitario, mentre il regolamento n. 44/2001 trova
applicazione indipendentemente dal domicilio del convenuto in tutti i casi
in cui la giurisdizione sia individuata in forza di una competenza
esclu-siva, come nel caso dei giudizi relativi a diritti reali su immobili. Di
con-seguenza, da una parte, la notifica dell’atto introduttivo del procedimento,
ai fini della competenza, e il controllo sulla stessa notifica, ai fini
del-l’exequatur, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n.
44/2001 non sempre saranno disciplinati dal regolamento n. 1393/2007
39;
d’altra parte, il regolamento n. 1393/2007 è applicabile alla verifica della
competenze ed all’exequatur in casi in cui tali questioni non rientrano
nel-l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e siano disciplinate
da altri strumenti internazionali o comunitari
40.
39 Ad esempio l’art. 42 del regolamento 44/2001 che stabilisce l’obbligo di notificare la dichiarazione di esecutività della decisione alla parte che deve subire l’esecuzione. Rile-vante in proposito la sentenza della Corte giust., 16 febbraio 2006, C-3/05, Verdoliva, in Raccolta, 2006, I-1579 ss., relativa alla controversia tra il sig. Verdoliva, da una parte, ed alcune banche olandesi ed italiane a proposito dell’esecuzione, in Italia, di una sentenza pronunciata dal giudice olandese, che condannava il Verdoliva a versare una somma di de-naro. La Corte di Giustizia, osservato che l’obbligo di notificazione del provvedimento di exequatur ha la funzione di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è stata ri-chiesta e di permettere il computo esatto del termine entro cui l’interessato può proporre opposizione al provvedimento esecutivo, ha affermato che la notificazione inesistente o ir-regolare della dichiarazione di esecutività non consente il decorso del termine per l’oppo-sizione, sebbene il debitore possa aver avuto in altro modo conoscenza dell’esecuzione nei suoi confronti. Cfr. R. Conti e R. Foglia, Notifica inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, in Corr. giur., 2006, 558 ss.; R. Caponi, Caso Verdoliva: un miope unitarismo misconosce una opportuna soluzione nazionale, in Corr. giur., 2007, 6 ss.
40Ricordiamo infatti il regolamento Bruxelles II, regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori (in G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338, 1 ss.) – A. Davì, Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine in-ternazionale o comunitaria, in Riv. dir. intern., 2002, 861 ss.; R. Baratta, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia, in P. Picone, Diritto interna-zionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, 163 ss.; S. Bariatti, La famiglia nel
Per «atti giudiziari» devono essere intesi tutti gli atti connessi ad un
procedimento giudiziario, mentre per «atti extragiudiziari» devono
inten-dersi tutti gli atti la cui natura o importanza ne giustifichi la trasmissione
o la comunicazione ai destinatari secondo una procedura ufficiale, sebbene
non connessi ad un procedimento giurisdizionale. Nel novero degli atti
extragiudiziari, come era già stato affermato nella relazione esplicativa
re-lativa alla convenzione adottata il 26 maggio 1997 (e non entrata in
vi-gore), devono essere compresi gli atti notarili, gli atti trasmessi da un
uf-ficiale giudiziario e gli atti di un’autorità ufuf-ficiale di uno Stato membro.
A titolo esemplificativo possiamo ricordare tra gli atti di una parte
pri-vata la diffida ad adempiere, la cessione del credito, nonché gli atti
con-nessi ad un giudizio arbitrale
41.
La nozione di atto extragiudiziario è stata recentemente oggetto di
in-terpretazione da parte della Corte di Giustizia nel caso Roda Golf, a
se-guito di una questione pregiudiziale proposta dal giudice spagnolo
relati-vamente all’applicabilità del regolamento alla notificazione e
comunica-zione di atti extragiudiziali, redatti da un notaio, al di fuori di un
proce-dimento giudiziario e nel caso in cui vengano effettuate tra soggetti privati
42.
Nella sua decisione la Corte rileva come la nozione di «atto
extragiu-diziale» debba essere intesa quale nozione autonoma di diritto
comunita-rio e non possa essere una nozione ricostruita alla luce delle previsioni del
diritto internazionale privato, Milano, 2007 – nonché il nuovo regolamento 4/2009, rela-tivo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle deci-sioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (in G.U.U.E. 10 gennaio 2009, N. L 7, 1 ss.), M. Castellaneta e A. Leandro, Il Regolamento CE n. 4/2009 re-lativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; F. Pocar, I. Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2009, 805 ss.; A. Malatesta, La Convenzione e il protocollo del-l’Aja del 2007 in materia di alimenti, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2009, 829 ss.41Diversamente dagli atti connessi ad un giudizio arbitrale, gli atti relativi al controllo giurisdizionale del giudizio arbitrale sono evidentemente ricompresi nella categoria degli atti giudiziari.
42Decisione del 25 giugno 2009, C-14/08, Roda Golf, in corso di pubblicazione. Nel caso di specie una società di diritto spagnolo, la Roda Golf, redigeva, dinanzi ad un no-taio spagnolo, un atto volto a far trasmettere sedici lettere relative alla risoluzione unila-terale di contratti di compravendita immobiliare indirizzate a destinatari residenti nel Re-gno Unito e in Irlanda tramite la cancelleria del competente tribunale locale. La cancelle-ria del Tribunale rifiutava di procedere alla trasmissione rilevando come la notificazione richiesta non rientrasse nell’ambito di un procedimento giudiziario e, quindi, non ricadesse nella sfera di applicazione del regolamento sulla notificazione e comunicazione. Impugnato il rifiuto della Cancelleria avanti al Tribunale, questi propone la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’applicazione del regolamento 1348/2000 alla notificazione e comu-nicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale.
diritto nazionale. Ricordando che il regolamento mira ad istituire un
si-stema di notificazione e comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon
funzionamento del mercato interno, la Corte afferma che la cooperazione
giudiziaria voluta dal regolamento deve manifestarsi tanto nell’ambito di
un procedimento giudiziario quanto al di fuori di esso, laddove tale
coo-perazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria per il
buon funzionamento del mercato interno. Di conseguenza conferma
l’ap-plicazione del regolamento anche nella fattispecie controversa, cioè alla
co-municazione di risoluzione unilaterale di un contratto di compravendita
immobiliare estranea ad un procedimento giurisdizionale
43.
Un ultima osservazione sull’ambito di applicazione soggettivo del
re-golamento 1393/2007 deve essere fatta in relazione alla posizione degli
Stati che al tempo del Trattato di Amsterdam negoziarono la clausola c.d.
opting-out
44. Infatti, come ricordato nei considerando n. 28 e n. 29 del
re-golamento, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e
all’ap-plicazione dell’atto, mentre la Danimarca pur non avendo partecipato in
origine alla sua adozione ha concluso un accordo nel 2005, entrato in
vi-gore nel 2007, in forza del quale si è anch’essa obbligata all’applicazione
del regolamento
45.
43 Altre interessanti osservazioni della Corte nella decisione Roda Golf sono relative al fatto che gli obblighi in materia di notificazione e di comunicazione risultanti dal re-golamento non incombono necessariamente sui giudici nazionali e che gli Stati membri sono liberi di designare organi diversi dai giudici nazionali, e che la notificazione o la co-municazione tramite organi mittenti e organi riceventi non costituisce l’unico strumento di notificazione o comunicazione previsto dal regolamento
44Sul punto ricordiamo che l’opting-out è stato consentito solo agli Stati membri della Comunità europea al tempo del Trattato di Amsterdam, mentre non è consentita agli Stati che hanno aderito in un tempo successivo per i quali la cooperazione giudiziaria in ma-teria civile è rientrata nell’acquis communautaire e quindi non sottoponibile ad alcun tipo di deroga. Infatti due protocolli garantivano al Regno Unito e all’Irlanda il diritto di eser-citare l’opt-in/opt-out nelle materie rientranti nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, precisamente il Protocollo 2 che integrava l’acquis di Schengen nel diritto comunitario (artt. 4 e 5) ed il Protocollo 4 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda in relazione agli atti comunitari aventi base giuridica nel Titolo IV del Trattato CE.
45In G.U.C.E. 17 novembre 2005, n. L 300, 53 ss., è pubblicata la decisione 20 set-tembre 2005 relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità eu-ropea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. In applica-zione all’accordo, con lettera 20 novembre 2007 la Danimarca ha notificato alla Commis-sione la deciCommis-sione di attuare il contenuto del regolamento n. 1393/2007.
3.2. Le modalità di trasmissione ammesse
Analogamente a quanto osservato per la convenzione dell’Aja del 1965,
anche il regolamento non introduce un sistema né uniforme né esclusivo
di notificazione e comunicazione degli atti, ma disciplina una modalità di
trasmissione notevolmente semplificata ed altre modalità senza alcun
or-dine di preferenza
46. In particolare la modalità di trasmissione semplificata
è il meccanismo di notificazione tra organi locali (artt. 2-11), oltre al quale
vengono disciplinate la trasmissione per via consolare e diplomatica, c.d.
notifica diplomatica indiretta
47(art. 12) oppure tramite agenti diplomatici
o consolari, c.d. notifica diplomatica diretta
48(art. 13), la trasmissione
tra-mite servizi postali
49(art. 14) e la domanda diretta di notificazione, se
am-messa dalla legge dello Stato membro (art. 15). La costituzione di
Auto-rità centrali (art. 2.3), la cui designazione è valida per un periodo di
cin-que anni e può essere rinnovata ogni cincin-que anni
50, è limitata allo
svolgi-mento della semplice funzione di punto informativo per gli organi
mit-tenti
51.
46Nella sentenza 9 febbraio 2006, C-437/04, Plumex, in Raccolta, 2006, I-1417 ss, la Corte ha precisato che l’atto giudiziario può essere notificato sia con il metodo della tra-smissione tra Autorità competenti degli Stati membri sia tramite i servizi postali e che i due metodi possono anche essere utilizzati cumulativamente. Nel caso in cui siano en-trambe attivati, la data della notificazione potrà essere individuata nella data del procedi-mento conclusosi per primo.
47Nella notificazione in via diplomatica indiretta l’organo che richiede la notificazione invia la richiesta al ministero degli esteri del proprio Stato (Stato a quo), il quale trasmette alla propria missione diplomatica accreditata presso lo Stato ad quem, che trasmette al Mi-nistero degli esteri Stato ad quem, quindi al Ministro della giustizia Stato ad quem che trasmetterà all’organo competente ad effettuare la notificazione. Ovviamente il procedi-mento deve svolgersi anche nella direzione inversa per la consegna della comunicazione di avvenuta notificazione.
48 Nella notificazione in via diplomatica diretta la notificazione avviene con trasmis-sione della richiesta da organo decentrato dello Stato a quo ad organo decentrato dello Stato ad quem, senza l’intermediazione dei rispettivi Ministeri degli esteri.
49Nella notifica postale l’organo competente dello Stato a quo inoltra direttamente per posta l’atto da notificare avvalendosi del servizio postale straniero; per questo motivo è tradizionalmente previsto il consenso dello Stato ad quem, considerato che l’uso del ser-vizio postale costituisce un caso di esercizio all’estero del potere pubblico.
50La costituzione di Autorità centrali ricalca il modello di cui alla Convenzione l’Aja 1965 e consente l’espletamento della funzione di controllo e di intermediazione del-l’esecutivo, considerato che l’organo competente deve rivolgersi alla propria Autorità cen-trale, la quale trasmetterà all’Autorità centrale Stato ad quem che a sua volta trasmetterà all’organo competente ad effettuare la notificazione.
51Secondo l’art. 3 l’Autorità centrale interviene in via eccezionale nel caso in cui in-sorgano difficoltà nel procedimento di notificazione al fine di trovare idonea soluzione.
È importante ricordare che una disciplina materiale uniforme relativa
alla notificazione di atti è stata prevista da altri regolamenti comunitari del
settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, con la conseguenza
che queste specifiche disposizioni prevalgono sul regolamento n. 1393/2007.
Infatti il regolamento sulle notificazioni assolve un compito strumentale
rispetto ai procedimenti giudiziari cui si applicano il regolamento n. 805/2004,
istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
52, il
re-golamento n. 1896/2006 istitutivo del procedimento europeo di
ingiun-zione di pagamento
53e il regolamento n. 861/2007, istitutivo del
procedi-mento europeo per le controversie di modesta entità
54. In particolare tali
regolamenti introducono una disciplina della notificazione delle domande
giudiziali alla cui osservanza è subordinata la possibilità di ottenere la
di-sciplina più favorevole in essi prevista
55.
Per realizzare un’effettiva semplificazione del meccanismo di
notifica-zione tra organi locali il regolamento prescrive che ciascuno Stato
mem-bro designi i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per
52In G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 143, 15 ss., che istituisce il titolo esecutivo euro-peo per i crediti non contestati, in particolare art. 13 (Notificazione con prova di ricevi-mento da parte del debitore) ed art. 14 (Notificazione senza prova di riceviricevi-mento da parte del debitore); v. L. Fumagalli, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel Regolamento (CE) n. 805/2004, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2006, 25 ss.; M. Pertegás, The Interaction between EC Private International Law and Procedural Rules: The Euro-pean Enforcement Order as Text-Case, in G. Venturini e S. Bariatti, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, 809 ss.; D. Milan, Il Titolo esecutivo europeo, in A. Bonomi (a cura di), Diritto internazionale privato e coo-perazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, 193 ss.53In G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 399, 1 ss., che istituisce un procedimento eu-ropeo d’ingiunzione di pagamento, in particolare art. 13 (Notifica con prova di ricevi-mento da parte del convenuto) ed art. 14 (Notifica senza prova di riceviricevi-mento da parte del convenuto); v. P. Bertoli, Verso un diritto processuale civile uniforme: l’ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2008, 395 ss.; D. Milan, L’ingiunzione di pagamento europea, in A. Bonomi (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, 293 ss.; A. Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009, 125 ss.
54In G.U.U.E. 31 luglio 2007, n. L 199, 1 ss., che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in particolare art. 13 (Notificazione e/o comunica-zione degli atti); v. D. Milan, Il procedimento europeo per le controversie di modesta en-tità, in A. Bonomi (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, 321 ss.
55Infatti, trattandosi disciplina materiale uniforme se lo Stato che dà avvio al procedi-mento di notificazione richiede il rispetto delle forme previste da norme di diritto mate-riale uniforme lo Stato ricevente non potrà rifiutare la richiesta, v. art. 7, par. 1, reg. n. 1373/2007
la ricezione e la consegna degli atti, i c.d. «organi mittenti»
56e «organi
ri-ceventi»
57, e comunichi alla Commissione i nominativi e gli indirizzi
de-gli organi designati, la rispettiva competenza territoriale, i mezzi a loro
di-sposizione per la ricezione degli atti e le lingue che possono essere
uti-lizzate per la compilazione del modulo standard allegato al regolamento
(art. 2, reg. n. 1393/2007). I dati relativi agli organi mittenti e riceventi di
tutti gli Stati membri sono pubblicati sul sito della Rete giudiziaria
euro-pea
58, nonché sull’Atlante giudiziario europeo in materia civile e
commer-ciale
59. L’Italia ha comunicato che gli organi mittenti sono gli uffici unici
degli Ufficiali giudiziari presso i Tribunali ordinari che non siano sede di
Corte d’Appello e presso le relative sezioni distaccate, mentre organo
ri-cevente è l’ufficio unico degli Ufficiali giudiziari presso la Corte
d’Ap-pello di Roma
60.
Di fatto la semplificazione ricercata è in parte vanificata dalla facoltà
riconosciuta agli Stati di designare un unico organo mittente e/o un unico
organo ricevente: in questo modo infatti il meccanismo semplificato
in-trodotto dal regolamento viene in parte ad allinearsi con quello già
pre-visto dalla Convenzione dell’Aja del 1965, oltre che a porsi in parziale
contraddizione con gli obiettivi del regolamento stesso.
56 Sono «organi mittenti» gli organi competenti a trasmettere gli atti che devono es-sere notificati o comunicati in un altro Stato membro.
57Sono «organi Riceventi» gli organi competenti a ricevere gli atti provenienti da al-tro Stato membro.
58Rete giudiziaria europea in tema di notificazione e comunicazione degli atti, http://ec.eu-ropa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_gen_it.htm; da ultimo, v. decisione n 568/2009/CE del 18 giugno 2009 che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’isti-tuzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168, 35 ss.
59Nell’Atlante giudiziario europeo sono reperibili i seguenti formulari relativi alle no-tificazioni: domanda di notificazione o di comunicazione di un atto; avviso di ricezione; avviso di restituzione di una domanda e di un atto; avviso di ritrasmissione di una do-manda e di un atto all’organo ricevente competente; avviso di ricezione dell’organo rice-vente territorialmente competente all’organo mittente; certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione; comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di rice-vere l’atto, v. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm. 60L’Italia ha manifestato la sua contrarietà alle notifiche e comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in al-tro Stato membro, ad eccezione del caso in cui l’atto debba essere notificato o comuni-cato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro. Inoltre ha manifestato la sua contrarietà alle notifiche e comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.