COSTITUZIONE
CARTE INTERNAZIONALI
E PROCESSO PENALE
CARTE INTERNAZIONALI
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani
(CEDU) 1950
Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966
Sono affermati i seguenti principi:
presunzione di innocenza
doppio grado di giudizio
pubblicità del processo
ragionevole durata del processo
piena e pronta conoscenza dell’imputazione
lealtà e correttezza del processo
imparzialità dell’organo giudicante
giusto processo
ne bis in idem
Il fondamento si rinviene nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948
Art 6 CEDU Diritto ad un processo equo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di
carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La
sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
ART. 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente,
indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare
la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata
in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di
minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a) ad essere informato sollecitamente e in modo Circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un
difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato
del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro
età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che
l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano
riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della
6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era Stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato
per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in
I PRINCIPI COSTITUZIONALI
I principi fondamentali che presiedono al sistema
processuale penale discendono sia dal diritto interno
sia dal diritto internazionale.
•Tra i principi di diritto interno, importanza
preminente
assumono
quelli
contenuti
nella
Costituzione, che è possibile distinguere nel modo
che segue:
1) PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO:
Art. 3 Cost: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Bisogna distinguere:
Il primo comma sancisce l’uguaglianza in senso formale.
Uguaglianza formale: tutti sono
titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti.
Il secondo comma sancisce
l’uguaglianza in senso sostanziale: lo
Stato e le sue articolazioni si assumono l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, agendo concretamente per metter tutti nelle stesse condizioni di partenza e dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità.
che assicura il gratuito patrocinio ai non abbienti per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione
(L’art. 24 riconosce il più ampio diritto di difesa, diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento).
Nell’art. 111 co. 3
Che assicura il diritto all’interprete.
Dall’art. 3 Cost. discendono altri principi contenuti
2) PRINCIPI RELATIVI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
• Art. 25 co. 1: Statuisce il principio della precostituzione del
giudice naturale, sì da garantire a chiunque di essere
giudicato da un organo individuabile in astratto dalla legge
PRECOSTITUZIONE: costituzione prima della commissione
del fatto
NATURALITA’: rispondenza a criteri certi, oggettivi ed astratti
(cioè relativi alla materia del contendere, al valore della
questione, al luogo in cui è stato commesso il fatto) e,
comunque, precedenti rispetto al fatto dedotto in giudizio al
fine di garantirne l’imparzialità
ART. 111: II comma: Giudice terzo ed imparziale
ART.101, II comma: i giudici sono soggetti soltanto alla legge
Art. 102 : La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezione specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all’amministrazione della giustizia.
GIUDICI SPECIALI :
organi che non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria,
svolgenti attività avente ad oggetto materie determinate che
richiedono competenze particolari.
Sono giudici speciali in materia penale:
• i Tribunali militari
• La Corte Costituzionale in composizione integrata per i reati
presidenziali di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
ALTRI GIUDICI SPECIALI:
• il Consiglio di Stato
• i Tribunali amministrativi regionali
• la Corte dei conti;
• il Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
• i Commissari regionali liquidatori di usi
civici
SEZIONI SPECIALIZZATE:
Strutture inserite nell’ambito dei Tribunali ordinari, dedicate a
specifiche materie ed aperte alla partecipazione di cittadini, estranei
alla magistratura, ma in possesso dei particolari requisiti e
competenze richiesti dalla materia.
E’ il caso degli esperti presso il Tribunale per i minorenni e il
Tribunale di sorveglianza
• Art. 104
garantisce l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura
la prima realizzata per mezzo dell’istituzione del C.S.M.
la seconda è assicurata dai principi:
della soggezione alla sola legge (art. 101) ;
dell’accesso alla funzione giudicante mediante concorso pubblico (art. 106); dell’inamovibilità dei magistrati (art.
3) PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPUTATO
• Art. 24 co. 2: sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa in
ogni stato e grado del procedimento;
DIRITTO ALLA DIFESA= è inviolabile.
Esso implica sia l'assistenza (anche gratuita) di un esperto del diritto
esercente la professione legale(difesa
tecnica),sia l'effettiva partecipazione al
processo della parte, che deve essere informata sulle vicende del giudizio, ascoltata tutte le volte in cui il giudice debba prendere una decisione, nonché ammessa a provare i fatti dedotti in giudizio.
La partecipazione al processo deve svolgersi in condizioni di completa ed effettiva uguaglianza fra le parti sia nella fase di assunzione delle prove che, più in generale, nello svolgimento dell'intero giudizio. lo stato è un momento di un grado, o il periodo che intercorre tra due gradi (es.: la fase delle indagini, la pendenza dell’impugnazio ne etc.) il grado è una fase del processo che indica uno dei possibili giudizi (primo grado, appello,
• Art 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
2 comma: finché un giusto processo non abbia accertato la responsabilità con sentenza
definitiva, il soggetto non può essere considerato colpevole né essere assoggettato a pena. La presunzione di non colpevolezza vige fino alla condanna
definitiva.
3 e 4 comma : vieta l’uso di trattamenti inumani nei confronti del condannato,
precisando che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e vietando la pena di morte
La rieducazione è una delle finalità cui tende la pena: consiste nel predisporre le condizioni necessarie affinché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso. In questo senso la rieducazione si collega con la finalità di prevenzione, di
• ART. 13: sancisce l’inviolabilità della libertà personale che può essere ristretta: • Nei soli casi e modi previsti dalla legge
• Solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria
RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE: la Costituzione impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione.
RISERVA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA della competenza all'emanazione dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale.
L’obbligo di motivazione: è imposto per ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la
libertà personale.
L'art. 13 Cost. si coniuga con l'art. 111 Cost. commi 6 e 7, che prevedono l’obbligo di motivazione e la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro ogni provvedimento sulla libertà personale pronunciato da organi giurisdizionali ordinari o speciali.
Comma 3, art. 13 Cost, disciplina i provvedimenti restrittivi della libertà personale
adottabili dall’autorità di Pubblica Sicurezza:
in casi di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge
Perdono efficacia se entro 96 ore non sono convalidati dall’autorità giudiziaria Comma 5: consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile.
Art. 111 Cost. L. cost 23 novembre 1999, n,2
Co.1: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge
(La giurisdizione è la funzione devoluta al giudice, estraneo agli interessi delle parti, di attuare il diritto ad un caso concreto)
La nozione di giusto processo delineata dalla legge costituzionale si innesta nell'ambito di un processo penale di tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost.:
terzietà ed imparzialità del giudice;
rispetto della parità tra accusa e difesa;
svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti;
ragionevole durata del processo che deve essere assicurata dalla legge;
garanzia di una veloce informazione all'imputato della pendenza del processo
a suo carico;
possibilità di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo
possono discolpare;
garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova, con
conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all'interrogatorio;
• Art. 111 co. 2: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, e che debba avere una
ragionevole durata
Contraddittorio: inteso nella sua accezione classica audita et altera pars
Struttura del contraddittorio, momenti:
Rappresentativo Conoscitivo
Acquisitivo
Parità delle parti: il principio ha una differente portata nel processo civile e
penale
TERZIETA’= il giudice deve essere terzo nel consentire alle parti di esporre le proprie
ragioni nella dialettica processuale.
IMPARZIALITA’= è assicurata attraverso regole che pongono il giudice al di sopra delle
parti. Il giudice imparziale non deve avere legami né con i terzi né con l’oggetto del procedimento.
RAGIONEVOLE DURATA: il principio di ragionevole durata del processo costituisce
imperativo per tutti i procedimenti, tende ad assicurare ‘una giustizia non amministrata con ritardi tali da comprometterne l’efficienza e la credibilità’.
• Art. 111 co. 3: conferisce all’accusato il diritto di:
essere informato riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevati a suo carico;
disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la
propria difesa;
confrontarsi con il proprio accusatore davanti al giudice:
cd. contraddittorio soggettivo che trova espressione anche nel
comma 4 secondo periodo: la colpevolezza dell’imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
essere assistito da un’interprete, ove la lingua impiegata nel
processo non sia conosciuta.
• Art. 111 co. 4: sancisce il principio del contraddittorio nel
momento di formazione della prova (c.d. contraddittorio forte)
Non è assoluto ma prevede tre eccezioni al co. 5
• Art. 111 co. 5: disciplina i casi, regolati dalla legge, in cui la
prova è assunta in assenza di contraddittorio per:
consenso dell’imputato;
accertata impossibilità di natura oggettiva;
effetto di provata condotta illecita.
• Art. 111 co. 6: impone in capo all’autorità giudiziaria l’obbligo di
motivare tutti i propri provvedimenti.
La motivazione del provvedimento descrive il procedimento logico mediante il quale il giudice, una volta esaminati i fatti sottoposti alla sua cognizione, è giunto alla decisione finale e all'applicazione delle norme giuridiche al caso concreto.
La motivazione consente alle parti di controllare la decisione del giudice e di impugnare il provvedimento davanti ad un giudice di grado superiore.
• Art. 111 co. 7: sancisce l’indefettibilità del ricorso per
cassazione contro le sentenze e i provvedimenti limitativi
della libertà personale, in tal modo assicurando un doppio
grado di giurisdizione
Art 112
:Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale
PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE
Il principio dell’obbligatorietà impone al Pubblico ministero di: valutare la fondatezza di ciascuna notizia di reato
svolgere le indagini per stabilire se formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione.
L’obbligatorietà dell’azione penale assicura due principi fondamentali:
Principio di eguaglianza
Principio di legalità
ART. 109
: L’ Autorità giudiziaria dispone direttamente della poliziagiudiziaria
Autorità giudiziaria
Il giudice: ha una generale
disponibilità della polizia giudiziaria.
La procura: ha una disponibilità specifica della polizia giudiziaria
Polizia giudiziaria: esercita le funzioni indicate
nell’art. 55 c.p.p. Si distinguono :
sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la procura della Repubblica;
servizi di polizia giudiziaria, istituiti presso le questure ed i comandi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza etc. e adibiti in via continuativa, anche se non esclusiva, a tali funzioni;
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi , cui la legge fa obbligo comunque di compiere indagini a seguito di notizie di reato