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Costituzioni carte internazionali e processo penale

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Academic year: 2021

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(1)

COSTITUZIONE

CARTE INTERNAZIONALI

E PROCESSO PENALE

(2)

CARTE INTERNAZIONALI

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani

(CEDU) 1950

Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966

Sono affermati i seguenti principi:

 presunzione di innocenza

 doppio grado di giudizio

 pubblicità del processo

 ragionevole durata del processo

 piena e pronta conoscenza dell’imputazione

 lealtà e correttezza del processo

 imparzialità dell’organo giudicante

 giusto processo

 ne bis in idem

Il fondamento si rinviene nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948

(3)

Art 6 CEDU Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente

ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di

carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La

sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere

vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

(4)

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

ART. 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente,

indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare

la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata

in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di

minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

(5)

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo Circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un

difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato

del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

(6)

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro

età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che

l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano

riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della

(7)

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era Stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato

per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in

(8)

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

I principi fondamentali che presiedono al sistema

processuale penale discendono sia dal diritto interno

sia dal diritto internazionale.

•Tra i principi di diritto interno, importanza

preminente

assumono

quelli

contenuti

nella

Costituzione, che è possibile distinguere nel modo

che segue:

(9)

1) PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO:

Art. 3 Cost: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Bisogna distinguere:

Il primo comma sancisce l’uguaglianza in senso formale.

Uguaglianza formale: tutti sono

titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti.

Il secondo comma sancisce

l’uguaglianza in senso sostanziale: lo

Stato e le sue articolazioni si assumono l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, agendo concretamente per metter tutti nelle stesse condizioni di partenza e dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità.

(10)

che assicura il gratuito patrocinio ai non abbienti per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione

(L’art. 24 riconosce il più ampio diritto di difesa, diritto inviolabile

in ogni stato e grado del procedimento).

Nell’art. 111 co. 3

Che assicura il diritto all’interprete.

Dall’art. 3 Cost. discendono altri principi contenuti

(11)

2) PRINCIPI RELATIVI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

• Art. 25 co. 1: Statuisce il principio della precostituzione del

giudice naturale, sì da garantire a chiunque di essere

giudicato da un organo individuabile in astratto dalla legge

PRECOSTITUZIONE: costituzione prima della commissione

del fatto

NATURALITA’: rispondenza a criteri certi, oggettivi ed astratti

(cioè relativi alla materia del contendere, al valore della

questione, al luogo in cui è stato commesso il fatto) e,

comunque, precedenti rispetto al fatto dedotto in giudizio al

fine di garantirne l’imparzialità

(12)

ART. 111: II comma: Giudice terzo ed imparziale

ART.101, II comma: i giudici sono soggetti soltanto alla legge

Art. 102 : La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati

ordinari

istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento

giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.

Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari

sezione specializzate per determinate materie, anche con la

partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del

popolo all’amministrazione della giustizia.

(13)

GIUDICI SPECIALI :

organi che non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria,

svolgenti attività avente ad oggetto materie determinate che

richiedono competenze particolari.

Sono giudici speciali in materia penale:

• i Tribunali militari

• La Corte Costituzionale in composizione integrata per i reati

presidenziali di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

(14)

ALTRI GIUDICI SPECIALI:

• il Consiglio di Stato

• i Tribunali amministrativi regionali

• la Corte dei conti;

• il Tribunale superiore delle acque

pubbliche;

• i Commissari regionali liquidatori di usi

civici

(15)

SEZIONI SPECIALIZZATE:

Strutture inserite nell’ambito dei Tribunali ordinari, dedicate a

specifiche materie ed aperte alla partecipazione di cittadini, estranei

alla magistratura, ma in possesso dei particolari requisiti e

competenze richiesti dalla materia.

E’ il caso degli esperti presso il Tribunale per i minorenni e il

Tribunale di sorveglianza

(16)

• Art. 104

garantisce l’autonomia e l’indipendenza della

magistratura

la prima realizzata per mezzo dell’istituzione del C.S.M.

la seconda è assicurata dai principi:

 della soggezione alla sola legge (art. 101) ;

 dell’accesso alla funzione giudicante mediante concorso pubblico (art. 106);  dell’inamovibilità dei magistrati (art.

(17)

3) PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPUTATO

• Art. 24 co. 2: sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa in

ogni stato e grado del procedimento;

DIRITTO ALLA DIFESA= è inviolabile.

Esso implica sia l'assistenza (anche gratuita) di un esperto del diritto

esercente la professione legale(difesa

tecnica),sia l'effettiva partecipazione al

processo della parte, che deve essere informata sulle vicende del giudizio, ascoltata tutte le volte in cui il giudice debba prendere una decisione, nonché ammessa a provare i fatti dedotti in giudizio.

La partecipazione al processo deve svolgersi in condizioni di completa ed effettiva uguaglianza fra le parti sia nella fase di assunzione delle prove che, più in generale, nello svolgimento dell'intero giudizio. lo stato è un momento di un grado, o il periodo che intercorre tra due gradi (es.: la fase delle indagini, la pendenza dell’impugnazio ne etc.) il grado è una fase del processo che indica uno dei possibili giudizi (primo grado, appello,

(18)

• Art 27 Cost.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

2 comma: finché un giusto processo non abbia accertato la responsabilità con sentenza

definitiva, il soggetto non può essere considerato colpevole né essere assoggettato a pena. La presunzione di non colpevolezza vige fino alla condanna

definitiva.

3 e 4 comma : vieta l’uso di trattamenti inumani nei confronti del condannato,

precisando che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e vietando la pena di morte

La rieducazione è una delle finalità cui tende la pena: consiste nel predisporre le condizioni necessarie affinché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso. In questo senso la rieducazione si collega con la finalità di prevenzione, di

(19)

• ART. 13: sancisce l’inviolabilità della libertà personale che può essere ristretta: • Nei soli casi e modi previsti dalla legge

• Solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria

 RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE: la Costituzione impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione.

 RISERVA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA della competenza all'emanazione dei

provvedimenti restrittivi della libertà personale.

L’obbligo di motivazione: è imposto per ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la

libertà personale.

L'art. 13 Cost. si coniuga con l'art. 111 Cost. commi 6 e 7, che prevedono l’obbligo di motivazione e la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro ogni provvedimento sulla libertà personale pronunciato da organi giurisdizionali ordinari o speciali.

Comma 3, art. 13 Cost, disciplina i provvedimenti restrittivi della libertà personale

adottabili dall’autorità di Pubblica Sicurezza:

 in casi di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge

 Perdono efficacia se entro 96 ore non sono convalidati dall’autorità giudiziaria Comma 5: consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile.

(20)

Art. 111 Cost. L. cost 23 novembre 1999, n,2

Co.1: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

regolato dalla legge

(La giurisdizione è la funzione devoluta al giudice, estraneo agli interessi delle parti, di attuare il diritto ad un caso concreto)

La nozione di giusto processo delineata dalla legge costituzionale si innesta nell'ambito di un processo penale di tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost.:

 terzietà ed imparzialità del giudice;

 rispetto della parità tra accusa e difesa;

 svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti;

 ragionevole durata del processo che deve essere assicurata dalla legge;

 garanzia di una veloce informazione all'imputato della pendenza del processo

a suo carico;

 possibilità di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo

possono discolpare;

 garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova, con

conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all'interrogatorio;

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Art. 111 co. 2: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, e che debba avere una

ragionevole durata

Contraddittorio: inteso nella sua accezione classica audita et altera pars

Struttura del contraddittorio, momenti:

Rappresentativo Conoscitivo

Acquisitivo

Parità delle parti: il principio ha una differente portata nel processo civile e

penale

TERZIETA’= il giudice deve essere terzo nel consentire alle parti di esporre le proprie

ragioni nella dialettica processuale.

IMPARZIALITA’= è assicurata attraverso regole che pongono il giudice al di sopra delle

parti. Il giudice imparziale non deve avere legami né con i terzi né con l’oggetto del procedimento.

RAGIONEVOLE DURATA: il principio di ragionevole durata del processo costituisce

imperativo per tutti i procedimenti, tende ad assicurare ‘una giustizia non amministrata con ritardi tali da comprometterne l’efficienza e la credibilità’.

(22)

• Art. 111 co. 3: conferisce all’accusato il diritto di:

 essere informato riservatamente della natura e dei motivi

dell’accusa elevati a suo carico;

 disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la

propria difesa;

 confrontarsi con il proprio accusatore davanti al giudice:

cd. contraddittorio soggettivo che trova espressione anche nel

comma 4 secondo periodo: la colpevolezza dell’imputato non può

essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta

si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte

dell’imputato o del suo difensore.

 essere assistito da un’interprete, ove la lingua impiegata nel

processo non sia conosciuta.

(23)

• Art. 111 co. 4: sancisce il principio del contraddittorio nel

momento di formazione della prova (c.d. contraddittorio forte)

Non è assoluto ma prevede tre eccezioni al co. 5

• Art. 111 co. 5: disciplina i casi, regolati dalla legge, in cui la

prova è assunta in assenza di contraddittorio per:

 consenso dell’imputato;

 accertata impossibilità di natura oggettiva;

 effetto di provata condotta illecita.

(24)

• Art. 111 co. 6: impone in capo all’autorità giudiziaria l’obbligo di

motivare tutti i propri provvedimenti.

La motivazione del provvedimento descrive il procedimento logico mediante il quale il giudice, una volta esaminati i fatti sottoposti alla sua cognizione, è giunto alla decisione finale e all'applicazione delle norme giuridiche al caso concreto.

La motivazione consente alle parti di controllare la decisione del giudice e di impugnare il provvedimento davanti ad un giudice di grado superiore.

(25)

• Art. 111 co. 7: sancisce l’indefettibilità del ricorso per

cassazione contro le sentenze e i provvedimenti limitativi

della libertà personale, in tal modo assicurando un doppio

grado di giurisdizione

(26)

Art 112

:

Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare

l’azione penale

PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE

Il principio dell’obbligatorietà impone al Pubblico ministero di:  valutare la fondatezza di ciascuna notizia di reato

 svolgere le indagini per stabilire se formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione.

L’obbligatorietà dell’azione penale assicura due principi fondamentali:

Principio di eguaglianza

Principio di legalità

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ART. 109

: L’ Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia

giudiziaria

Autorità giudiziaria

Il giudice: ha una generale

disponibilità della polizia giudiziaria.

La procura: ha una disponibilità specifica della polizia giudiziaria

Polizia giudiziaria: esercita le funzioni indicate

nell’art. 55 c.p.p. Si distinguono :

 sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la procura della Repubblica;

 servizi di polizia giudiziaria, istituiti presso le questure ed i comandi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza etc. e adibiti in via continuativa, anche se non esclusiva, a tali funzioni;

 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi , cui la legge fa obbligo comunque di compiere indagini a seguito di notizie di reato

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