Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche
Prof. Marcello
D’Ambrosio
Prof. Marcello
D’Ambrosio
Corso di Istituzioni Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Elementi accidentali del contratto
Condizioni generali di contratto e contratti dei
consumatori
ELEMENTI ACCIDENTALI –
la condizione (quadro normativo)
Art. 1353 c.c. Contratto condizionale: «Le parti possono
subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto».
Condizione sospensiva: l’effetto negoziale ad essa subordinato
manca in un primo momento è destinato a prodursi nel caso in cui la condizione si avveri;
Condizione risolutiva: l’effetto negoziale si produce immediatamente
ma è destinato a venir meno nel caso in cui la condizione si avveri.
Art. 1354 c.c. Condizioni illecite o impossibili – Se la condizione è
illecita, il contratto è nullo (se la clausola illecita non è essenziale, il contratto è valido ed è nulla solo la clausola). Se la condizione è impossibile il contratto è nullo, se è sospensiva; si ha come non apposta, se è risolutiva.
Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa – Dipende dal
mero arbitrio di una delle parti o dalla sua valutazione dell’opportunità del negozio: nullità se tale condizione è sospensiva.
Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione – In pendenza della
condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
LA CONDIZIONE – quadro
normativo (segue)
Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza della
condizione – Chi ha un diritto subordinato a condizione
sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma
gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla
stessa condizione.
Art. 1358 c.c. Comportamento delle parti nello stato di
pendenza – Colui che si è obbligato o che ha alienato un
diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato
sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione,
comportarsi secondo buona fede per conservare integre le
ragioni dell'altra parte.
Art. 1359 c.c. Avveramento della condizione – La
condizione si considera avverata qualora sia mancata per
causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario
all'avveramento di essa.
Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione – Gli effetti
dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in
cui è stato concluso il contratto, salvo patto contrario. Se la
condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di
patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già
eseguite.
TERMINE
Nozione: Il termine è il momento futuro e certo dal quale (iniziale) o fino al
quale (finale) debbono prodursi gli effetti del negozio.
Atti per i quali non è consentita l’apposizione di termine o condizione
(c.d. atti legittimi):
Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni – La dichiarazione
degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Art. 475 c.c. Accettazione espressa (dell’eredità) – L’accettazione è
espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È
nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale – È nulla la
rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Art. 637 c.c. Termine – Si considera non apposto a una disposizione a titolo
universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
N.B.: Distinto dal termine come elemento accidentale del contratto è il
termine per l’adempimento dell’obbligazione.
ONERE / MODO
Nozione: può essere apposto solamente a negozi a titolo gratuito;
limita il vantaggio economico del beneficiario. Non è una controprestazione.
Art. 647 c.c. Onere – Tanto all'istituzione di erede quanto al legato
può essere apposto un onere. Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648 c.c. Adempimento dell'onere – Per l'adempimento
dell'onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Art. 671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario – Il legatario è
tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Art. 793 c.c. Donazione modale – La donazione può essere gravata
da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Art. 794 c.c. Onere illecito o impossibile – L'onere illecito o
impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
CONTRATTAZIONE
STANDARDIZZATA
a)
Condizioni generali di contratto (art. 1341
c.c.):
•
Elementi fisionomici
unilateralità della predisposizone
uniformità del contenuto
•
Requisiti di efficacia
condizioni generali non vessatorie per l’aderente:
accettazione dell’aderente, ovvero, in mancanza di questa,
conoscenza da parte dell’aderente o, addirittura, semplice
conoscibilità.
condizioni generali vessatorie (che comportano un sacrificio
in caso di inadempimenti o controversie) per l’aderente:
approvazione da parte dell’aderente specifica ed in forma
scritta.
377