FILOSOFIA POLITICA
Di che cosa ci occupiamo questa settimana?
Dalla giustizia distributiva ala giustizia
come riconoscimento
Multiculturalismo (Melidoro, Il
multiculturalismo, Una piccola introduzione)
Femminismo
Introduzione
Il femminismo non è una corrente filosofico-politica omogenea, elemento comune:
“impegno a eliminare la subordinazione della donna” (Jaggar 1983)
3 principali argomenti usati da teoriche femministe a sostegno dell’ideale di uguaglianza di genere:
i. Interpretazione “neutra” rispetto al genere della discriminazione sessuale: prospettiva essenzialista
ii.Distinzione pubblico/privato: prospettiva fondata sul genere iii.Spostamento da un’etica della giustizia a un’etica della cura
1. Uguaglianza sessuale e discriminazione
Fino al secolo XX la filosofia politica è stata dominata da una visione che relegava le donne nella sfera privata (famiglia) con un ruolo subalterno rispetto agli uomini
Tesi del “Fondamento Naturale”: le restrizioni ai diritti civili e politici erano giustificate dal fatto che “per natura” esse erano “inadatte” alle attività economiche e politiche pubbliche.
La Teoria Politica contemporanea ha abbandonato tale visione considerando le donne, al pari degli uomini, come “individui liberi ed eguali” : le democrazie contemporanee hanno
promosso statuti antidiscriminazione volte a garantire parità d’opportunità
1. Uguaglianza sessuale e discriminazione
Tuttavia, secondo Catherine MacKinnon (1987), il concetto di neutralità
non è in grado di dar conto degli effetti delle disuguaglianze sessuali sulla struttura politica ed economica delle società contemporanee:
“ La legge dell’uguaglianza tra i sessi è stata del tutto inefficace nell’assicurare alle donne una cosa di cui esse hanno bisogno e che la società nega loro per ragioni di condizioni di nascita: la
possibilità di una vita lavorativa caratterizzata da sicurezza fisica, da auto-espressione, dal riconoscimento dell’identità personale” La politica della neutralità ha inteso promuovere una società “cieca al
sesso”: ma ciò non garantisce realmente l’uguaglianza sessuale poiché non tiene conto delle differenze biologiche e naturali esistenti tra
maschi e femmine: approccio basato sulla differenza
1. Uguaglianza sessuale e discriminazione
Approccio basato sulla differenza: ammette l’esistenza di casi legittimi (necessari) di trattamento differenziato dei sessi. Tuttavia, i casi di
differenziazione “legittima” sono rari mentre quelli di differenziazione
arbitraria più comuni.
Tuttavia, non sono le discriminazioni arbitrarie il vero problema, piuttosto tutte quelle disuguaglianze che sono spesso insite nella definizione stessa di ruoli e posizioni pensati e definiti da uomini (sessismo) compatibili con l’idea di
neutralità.
In molti casi, “condizione essenziale per l’assunzione è che la persona
qualificata a ricoprire quel ruolo, maschio o femmina che sia, non abbia la responsabilità dei bambini sotto i tre anni”
La politica della neutralità è incapace di eliminare la discriminazione su
base sessuale, poiché ignora il fatto che del sesso degli aspiranti si è tenuto conto quando si sono definite le caratteristiche del futuro impiegato!
1. Uguaglianza sessuale e discriminazione
Dalla differenza al dominio: per comprendere questa forma di ingiustizia occorre ri-concettualizzare la disuguaglianza sessuale
non come discriminazione arbitraria ma in termini di potere:
La subordinazione femminile è conseguenza del potere maschile: l’approccio basato sul dominio impone che uomini e donne abbiano lo stesso potere nella definizione della società
Secondo questa visione, l’interpretazione liberale egualitaria della giustizia non da conto della subordinazione femminile: dovremmo abbandonare l’ideale l’ideale di uguaglianza per perseguire piuttosto un’ideale di autonomia (Elisabeth Gross 1986)
2. Pubblico/Privato
Il liberalismo traccia un’importante distinzione tra pubblico e privato: la giustizia si riferisce alla sfera pubblica, mentre le relazioni familiari sono private e sono fuori lo stato. Le teorie della giustizia liberali ignorano le relazioni all’interno della famiglia
Tuttavia, come nota Pateman, “in ultima analisi, obiettivo polemico
centrale a tutto il movimento femminista è la dicotomia pubblico/privato”
Due diverse concezioni della distinzione pubblico /privato nel liberalismo:
Distinzione tra politico/sociale (Locke) Sociale/Personale (visione Romantica)
Nessuna delle due tratta la famiglia come realtà puramente privata e nessuna spiega e/o giustifica l’ esclusione di una riforma normativa
2.1 Stato / Società Civile
Costant, libertà degli antichi e dei moderni
Libertà degli antichi: attiva partecipazione all’esercizio del potere
politico
Libertà dei moderni: vedono nella politica un mezzo per proteggere la propria sfera privata (liberalismo)
Questa visione della libertà ha portato alla distinzione –tipica liberale- della distinzione tra sfera pubblica e privata.
Critica Marxista: vita privata è antisociale
Risposta liberale: Rosemblum, la sfera privata non è in realtà antisociale. Essa moltiplica le possibilità di associazioni e
formazione di gruppi e contesti sociali svincolati dal controllo diretto del potere coercitivo dello stato
2.1 Stato / Società Civile
Diverse sono le obiezioni femministe a tale visione:
1. le descrizioni liberali della realtà sociale la fanno apparire come composta solo da uomini adulti mettendo in ombra il lavoro
femminile che opera soprattutto attraverso la famiglia
2. In tal senso la distinzione tra pubblico e privato rievoca un universo unicamente maschile e esclude la trattazione della famiglia
Perché i liberali non assicurano che la famiglia sia organizzata secondo principi di giustizia? Una ragione è che molti filosofi liberali moderni assumevano la tesi del fondamento naturale (slide 5) “indole
particolarista, emozionale e non universale delle donne” (Mendus 1987). Il caso della famiglia tuttavia mostra che i liberali hanno ripreso una
vecchia distinzione tra domestico/pubblico che poco ha a che vedere con quella tra stato/società
2.1 Stato / Società Civile
In una prospettiva femminista vi sono ragioni per respingere la distinzione stato/società civile una volta chiarito che non ha nulla a che vedere con la distinzione domestico/pubblico? Alcuni punti sono oggetto di ulteriori obiezioni:
Alcune femministe potrebbero volere un maggiore intervento del governo nella società civile per incoraggiare il
mantenimento di certi legami sociali, compresi quelli familiari Inoltre, le femministe potrebbero non condividere la fiducia
liberale nelle libertà d’espressione e associazione in quanto strumenti che possano da soli eliminare ogni forma di
oppressione culturale (caso della pornografia)
2.2 Personale/Sociale: diritto alla privacy
La seconda distinzione è invece di derivazione Romantica e fa leva sugli effetti del conformismo sociale sull’individualità. In questo caso, il pubblico si applica al politico e al sociale e il personale alla sfera intima, relazionale che va difesa dalla censura esterna.
Privacy : l’ideale moderno di p. è quello di proteggere l’intimità come opposta non alla sfera politica ma a quella sociale.
Il liberalismo moderno : non solo protegge la sfera privata della
vita sociale, ma al suo interno esiste una nicchia ancor più protetta sfera privata in cui gli individui godono di un diritto alla privacy
2.2 Personale/Sociale: diritto alla privacy
Interpretazione del “diritto alla privacy”:
Caso Grisword vs Connecticut: rese tale diritto “un diritto
costituzionale” e fu inizialmente considerato come una vittoria per il femminismo poiché asseriva che “le leggi che negano
accesso alla contraccezione a donne sposate viola il loro diritto alla privacy”. Tuttavia,
Interpretazione della Corte Suprema: il diritto alla privacy si
applicava alla famiglia nel suo complesso non alla donna come individuo.
Per essere utile al femminismo il diritto alla privacy deve essere applicato agli individui non alla famiglia. Ciò è possibile solo se si separa tale diritto dall’ideale patriarcale di autonomia familiare.
3 Etica della cura
Il dibattito circa l’etica della cura tiene conto dei seguenti elementi:
a. Capacità Morali: apprendimento dei principi morali (giustizia) versus sviluppo di disposizioni morali (cura)
b. Ragionamento morale: soluzione dei problemi mediante
ricerca dei principi aventi applicabilità universale (giustizia) versus ricerca di risposte appropriate al caso particolare (cura) c. Concetti morali: sollecitudine per i diritti per l’equità (giustizia)