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Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Modena. Al Presidente della Provincia di Modena. Ai Presidenti di:

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Academic year: 2022

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SERVIZIOSICUREZZATERRITORIALEEPROTEZIONECIVILE-MODENA

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Modena

Al Presidente della Provincia di Modena

Ai Presidenti di:

Unione dei Comuni del Frignano Unione dei Comuni Terre di Castelli Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Unione Comuni Modenesi Area Nord Unione Comuni del Sorbara

Unione Terre d’ Argine

e p.c.

Prefettura di Modena

protocollo.prefmo@pec.interno.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena

com.modena@cert.vigilfuoco.it

Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Modena

fmo42957@pec.carabinieri.it

Ausl Modena - Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza - Servizio emergenza territoriale 118 Modena

auslmo@pec.ausl.mo.it

Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Modena

cpvpc@pec.it

Hera – Area Territoriale di Modena

heraspa@pec.gruppohera.it

r_emiro.Protezione Civile - Prot. 25/03/2022.0016520.U

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SERVIZIOSICUREZZATERRITORIALEEPROTEZIONECIVILE-MODENA

E-Distribuzione – Esercizio rete Emilia- Romagna e Marche

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Direttore Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA' DAL 26 MARZO 2022 AL 3 APRILE 2022 COMPRESI.

Con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 1004 del 24/03/2022 è stato dichiarato, su tutto il territorio Regionale, lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi e contestualmente attivato lo stato di preallarme per il periodo che va da sabato 26 marzo 2022 fino a domenica 3 aprile 2022 compresi.

Con la presente siamo pertanto ad informare i Comuni e le Unioni dei Comuni della dichiarazione in oggetto al fine degli adempimenti di competenza. In particolare, come previsto dal Piano regionale, si chiede di fornire tramite pubbliche affissioni o comunque nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione alla popolazione in merito a norme, divieti e sanzioni da osservarsi nel periodo sopraindicato.

A tale scopo si ricordano i principali riferimenti normativi vigenti:

- L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7.

- Piano regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00 - Periodo 2017- 2021” approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 02/08/2017, aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020, prorogato al 31dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 20 dicembre 2021, ed in particolare il capitolo 5 recante ”La lotta attiva – Modello d’intervento“ ed il capitolo 6 recante “Periodi a rischio di Incendi, divieti e sanzioni”

- Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 ed in particolare gli artt. art 58,59 e 60;

- Codice Penale: art.423, art.423 – bis, art.423 – ter, art.423 – quater, art. 424, art.449;

- Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155

“Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile “.

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SERVIZIOSICUREZZATERRITORIALEEPROTEZIONECIVILE-MODENA

SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI E DELLE SANZIONI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’.

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" di cui al regolamento regionale n. 3/2018:

- È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;

- È consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).

- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;

- L’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;

- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste le sanzioni amministrative così come modificate da ultimo dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal Codice penale (art.

423 e seguenti) ed in particolare:

r_emiro.Protezione Civile - Prot. 25/03/2022.0016520.U

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SERVIZIOSICUREZZATERRITORIALEEPROTEZIONECIVILE-MODENA

Art. 423. "Incendio". “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.”

423-bis. "Incendio boschivo". “Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

423-ter. "Pene accessorie". “Fermo quanto previsto dal secondo comma e degli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.”

423-quater. "Confisca". “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.”

424. "Danneggiamento seguito da incendio". “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.”

449. "Delitti colposi di danno". “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”.

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SERVIZIOSICUREZZATERRITORIALEEPROTEZIONECIVILE-MODENA

Da ultimo si segnala come per l’allestimento di eventuali spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane o l’accensione di bracieri e falò nell'ambito di talune attività del movimento scout debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 “Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni” del Piano regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00 - Periodo 2017-2021” approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 02/08/2017, aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020, prorogato al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 20 dicembre 2021.

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI

Si ricorda che nel periodo dichiarato di grave pericolosità, a livello provinciale, sono attive le disposizioni contenute nel cap. 5 “La lotta attiva - Modello d'intervento” del Piano Regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00 - Periodo 2017-2021” approvato con delibera di Giunta Regionale n.

1172 del 02/08/2017, aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020 e prorogato al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 20 dicembre 2021. In particolare, è stato predisposto il servizio di avvistamento incendi organizzato in collaborazione con il Coordinamento provinciale del volontariato per la protezione civile di Modena. Tale servizio verrà espletato dai volontari delle organizzazioni di Protezione Civile durante i fine settimana (sabato e domenica indicativamente dalle 08.00 alle ore 18.00) mediante squadre di volontari abilitati AIB in avvistamento mobile. Potranno inoltre essere attivati in considerazione dell’evolversi della situazione anche uno o più mezzi AIB in avvistamento mobile da lunedì a venerdì. Gli automezzi utilizzati per il servizio in oggetto saranno contrassegnati dalla scritta “Servizio avvistamento incendi boschivi”.

Cordiali saluti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA ING.FRANCESCO GELMUZZI (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegato: determina n. 1004 del 24/03/2022 L.R.

r_emiro.Protezione Civile - Prot. 25/03/2022.0016520.U

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