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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM37)

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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE PER LA

COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM37)

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le finalità, l’organizzazione, il funzionamento del Corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (di seguito, Corso di studio).

Art. 2.

Finalità del corso

1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale.

2. Il Corso di studio ha per obiettivo la formazione di laureati magistrali con approfondite competenze metodologiche e teorico-scientifiche concernenti due lingue straniere, delle quali si dovrà acquisire piena padronanza linguistica (non inferiore al livello C1/C2 delle scale di descrittori europei per quanto riguarda la prima lingua, non inferiore al livello B2/C1 per quanto riguarda la seconda lingua), e conoscenze approfondite delle tradizioni letterarie relative ad almeno una delle lingue studiate, oltre che delle relazioni che intercorrono tra lingua, tradizione letteraria e cultura, in prospettiva storica. Il Corso offre formazione specialistica in campo linguistico e critico-letterario, con la possibilità di acquisire competenze o nel campo della traduzione, o nel settore della mediazione interculturale. Il percorso è rivolto a formare sia laureati con elevate competenze nella traduzione, spendibili in campo editoriale nell’ambito della saggistica, della letteratura e della multimedialità; sia laureati con sicura padronanza degli strumenti teorici e applicativi per l’analisi linguistica, per tutti i tipi di testo, per tutte le tipologie di interlocutori appartenenti a qualsivoglia tipo di contesto linguistico e culturale. I laureati dovranno inoltre sviluppare competenze relative a documentazione, redazione, editing e revisione dei testi.

Art. 3

Organi del Corso di studio 1. Sono organi del Corso di studio:

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a) il Consiglio del Corso di studio;

b) il Presidente del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell’art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico. Per il corretto svolgimento della seduta telematica, la convocazione deve indicare con precisione l’oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, l’intervallo di tempo entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto, e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio gli esiti della consultazione.

5. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, in particolare, l’organizzazione dei corsi, l’orientamento e il tutorato, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l’attribuzione di incarichi di insegnamento.

Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l’esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di studio può deliberare l’istituzione di commissioni con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

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6. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed è

rieleggibile consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti previsti dal sistema di autovalutazione dell’università. Può nominare un Vicepresidente scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5

Requisiti di ammissione

Al Corso di studio si accede con diploma di laurea conseguito in uno dei seguenti Corsi di studio:

ex D.M. n. 509/1999: classi 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 23, 29, 30, 35, 38, 39; ex D.M. n. 270/2004: L 1, L 3, L 5, L 6, L 10, L 11, L 12, L 15, L 19, L 20, L 36, L 37, L 42. Vi possono accedere inoltre i titolari di laurea in Lingue e letterature straniere del vecchio ordinamento quadriennale e i titolari di diploma triennale in Interpretariato e traduzione. Per accedere al Corso di studio occorre aver conseguito durante il Corso di studio triennale almeno 16 CFU nella lingua oggetto di maggiore approfondimento nel corso magistrale e almeno 8 CFU in una letteratura straniera pertinente.

Bisognerà inoltre che siano stati conseguiti almeno 8 CFU complessivamente nei seguenti SSD: L- FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, L-FIL-LET/15 Filologia germanica, L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle Lingue moderne, L-LIN/21 Slavistica (per quanto attiene alla Filologia), M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi. È prevista la verifica

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dell'adeguatezza della personale preparazione da parte di una commissione designata dal Consiglio del Corso di studio, attraverso l'esame del curriculum formativo del Corso di studio triennale e delle votazioni conseguite e, se ritenuto necessario, attraverso colloqui personali o appositi test. Per i laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti previsti per l'accesso alla Laurea magistrale, ma in possesso di conoscenze e competenze certificate nel curriculum e ritenute dal Consiglio di Corso adeguate agli studi per il conseguimento della laurea magistrale si prevedono specifiche prove di ammissione che verificano il grado effettivo di preparazione.

Art. 6

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l’obiettivo di diffondere le notizie utili sull’Offerta formativa del Corso di studio e di agevolare gli studenti nella scelta del percorso universitario.

2. L’attività di orientamento si svolge in collaborazione con gli altri Corsi di studio istituiti nel Dipartimento.

3. Il tutorato è un’attività che ha l’obiettivo di assistere lo studente lungo tutto il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione attiva alla vita accademica, promuovere la frequenza dei corsi e agevolare il conseguimento della laurea magistrale nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di studio.

4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7

Organizzazione delle attività didattiche

1. L’organizzazione delle attività didattiche è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.

2. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei Regolamenti di Ateneo e dalle normative vigenti.

3. Il Corso di studio ha durata biennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 120 crediti formativi universitari (di seguito, crediti). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L’insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio

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di corso di studio, nei piani di studio proposti nell’Offerta formativa. L’Ateneo stabilisce il rapporto tra ore di didattica e ore di studio nell’ambito delle 25 ore che costituiscono 1 credito.

4. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone pubblicità nei tempi e nei luoghi indicati dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio.

Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.

5. Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi all’inizio del primo anno di corso, in tempo utile per partecipare alla prima sessione d’esami. Il piano di studi deve essere compilato online nel Portale dello studente. Lo studente può modificare in seguito il proprio piano di studi, nei limiti previsti dall’ordinamento didattico, chiedendone autorizzazione al Consiglio di Corso di studio.

6. I piani di studio del Corso di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di crediti indicata nell’Offerta formativa.

7. In relazione alle specificità formative del Corso di studio, gli insegnamenti di Lingua e traduzione straniera e di Lingua e letteratura straniera sono obbligatori e sono distribuiti nel piano di studi secondo un criterio di sequenzialità vincolante, e sono strettamente collegati con gli insegnamenti delle relative letterature ed eventualmente filologie. Per essere ammesso a sostenere un esame di Lingua e traduzione straniera o di Lingua e letteratura straniera lo studente deve aver sostenuto e superato le prove di accertamento linguistico previste nel Passaporto per le lingue per il livello indicato nel programma d’esame.

8. Il Corso di studio, in collaborazione con l’Unità dei Servizi Linguistici di Ateneo, affianca agli insegnamenti previsti dall’Offerta formativa esercitazioni nelle lingue straniere previste dalla Offerta formativa, somministrate da Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) ed esercitatori, e volte a formare le abilità linguistiche dello studente nel contesto dei parametri fissati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. Al termine di ogni ciclo di esercitazioni, secondo un calendario armonico con quello degli esami previsti dal piano di studi, si svolgono prove di accertamento che non danno luogo al rilascio di crediti, ma che sono preliminari al relativo esame di Lingua e traduzione o di Lingua e letteratura.

9. Come esami a scelta lo studente può optare per uno degli insegnamenti attivati in Corsi di studio magistrali del Dipartimento. Lo studente ha diritto di indicare come esami a scelta anche

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insegnamenti non attivati nei Corsi di studio del Dipartimento, purché tali insegnamenti siano riconosciuti coerenti con gli obiettivi formativi dal Presidente del Corso di studio.

10. Per tutte le informazioni riguardanti insegnamenti “mutuati”, cioè appartenenti all’ordinamento di altri Corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.

11. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L’iscrizione a corsi singoli va effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, salvo diversa determinazione del Dipartimento.

12. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatizzate dell’Università degli Studi della Tuscia. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Art. 8

Esami e modalità di verifica

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.

2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal piano degli studi, rispettando le propedeuticità negli insegnamenti di Lingua e traduzione e Lingua e letteratura straniera, e per le quali si sia concluso l’insegnamento, oltre che gli esami degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell’anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare dell’insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l'abbreviazione del percorso di studi.

3. Le eventuali propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.

4. Le prove d’esame possono essere orali, scritte o di natura pratica o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell’insegnamento. I risultati delle prove d’esame scritte devono essere resi pubblici in tempo utile per consentire allo studente che abbia intenzione di rifiutare la votazione, di iscriversi all’appello successivo.

5. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede

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d’esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano in modo tale da non condizionare il regolare svolgimento delle lezioni di altri insegnamenti, comunicando data e orario delle prove alla Segreteria didattica.

6. In ciascuna sessione d’esami, lo studente non può iscriversi agli esami di un insegnamento per più di un appello per volta. Egli può rinunciare a completare l’esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o pratica. In tal caso l’esame sarà registrato come “non concluso”, e lo studente potrà ripetere la prova d’esame in un appello d’esami successivo. La valutazione delle prove d’esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l’esame è 18/30; l’esame che ottiene una valutazione inferiore ai 18/30 sarà registrato dal docente come “non superato” e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l’esame solo a partire dalla sessione successiva.

Art. 9

Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono: Prova finale (tesi: obbligatoria), Ulteriori conoscenze linguistiche, Abilità informatiche e telematiche (obbligatorie), Tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l’Ateneo. Queste attività sono disciplinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio. I relativi crediti rilasciati fanno parte dei 120 crediti necessari alla conclusione del Corso di studio.

2. Il Consiglio di Corso di studio e il Dipartimento possono riconoscere come attività formative anche eventuali altre attività, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio. È prevista anche la possibilità di svolgere tirocini non curricolari, che cioè non danno riconoscimento a crediti di formazione universitaria.

3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all’Università degli Studi della Tuscia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi.

L’eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all’esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta adeguatamente documentata dello studente e dà luogo all’acquisizione di un massimo di 12 crediti.

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Art. 10

Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con gli ambiti oggetto di studio del Corso di studio.

2. La prova finale consiste in un elaborato scritto (tesi di laurea), presentato e discusso oralmente davanti a una Commissione di cui deve far parte il docente relatore di tesi. La tesi potrà essere richiesta e assegnata dopo che lo studente avrà superato la prima annualità della prima lingua straniera prevista nel suo piano di studi.

3. L’estensione e le caratteristiche formali dell’elaborato scritto, così come le modalità della richiesta della tesi e quelle della discussione sono determinate dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio.

4. La composizione della Commissione, lo svolgimento della prova finale e le modalità della valutazione conclusiva si adeguano alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e della restante normativa vigente. Il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio di Corso di studio, nel rispetto di tali indicazioni, possono introdurre nelle forme della prova finale e nella valutazione conclusiva caratteristiche e modalità ritenute coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio.

Art. 11

Mobilità internazionale

1. Il Corso di studio sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell’Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.

2. Il Corso di studio, coordinandosi con il Dipartimento, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

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Art. 12

Trasferimenti, studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi da altro Ateneo alla Università degli Studi della Tuscia e iscriversi al Corso di studio deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall’Ateneo.

2. La domanda di trasferimento, che deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo seguito nell’Ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente intende seguire nell’Ateneo ricevente, è esaminata dal Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento. Gli stessi organi valutano e approvano l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nell’Ateneo di provenienza, il suo diritto a un’abbreviazione di corso e, di conseguenza, l’anno al quale sarà ammesso.

3. Lo studente che intenda rinunciare agli studi, in via definitiva o per trasferirsi ad altra sede universitaria, deve seguire le indicazioni previste dai regolamenti dell’Università degli Studi della Tuscia e dalle normative vigenti.

Art. 13 Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’Università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

Norme finali e modifiche al regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi della Tuscia, oltre che alla normativa vigente.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di studio.

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