• Non ci sono risultati.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE. CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via D. Alighieri n Preganziol (TV)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE. CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via D. Alighieri n Preganziol (TV)"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO 3,50% 10/12/2012 – 10/06/2017 XI EMISSIONE 2012” Codice ISIN IT0004871171

EMISSIONE ASSISTITA DA PROSPETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART.

34/ter, comma 4) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB DEL. 11971/99.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Denominazione e forma giuridica:

CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA

Sede legale

ed amministrativa:

Via D. Alighieri n. 2 – 31022 Preganziol (TV)

Codice fiscale e Partita IVA:

00176640266

Codice ABI: 08749

Gruppo bancario: Società iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4580.70, esercente l’attività bancaria ex art. 10 D.Lgs.co 385/93.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Patrimonio di Vigilanza 57.113.102,00 al 31.12.2011 Sito Internet: www.centromarcabanca.org

Per la spiegazione del significato dei termini tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla corrispondente voce del Glossario.

(2)

II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, valore unitario dei titoli, taglio minimo

Il prestito obbligazionario “CentroMarca Banca – Credito Cooperativo 3,50% 10/12/2012 – 10/06/2017 XI emissione 2012”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito è di un importo massimo di 10.000.000= Euro, ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale minimo di 1.000.= (mille) Euro, munite di n. 9 (nove) cedole di interesse semestrale; tagli più elevati sono consentiti per importi comunque multipli di 1.000 Euro.

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione in attuazione dell’articolo n. 36 del D. Lgs. n. 213 del 24.06.1998 ed al Regolamento Congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22.02.2008.

Art. 2 – Periodo di Offerta

Le obbligazioni saranno offerte dal 23 novembre 2012 al 28 febbraio 2013, salvo proroga o chiusura anticipata del Periodo di Offerta. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata dell’offerta, viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.centromarcabanca.org..

Art. 3 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di 100 ogni 100 Euro di capitale nominale, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Art. 4 – Durata e rimborso

La durata del prestito è di 54 mesi. Il godimento decorre dal 10/12/2012. Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in unica soluzione, alla scadenza finale prevista il 10/06/2017.

Art. 5 - Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse semestrale lordo, pagabile in via posticipata il 10 giugno e il 10 dicembre di ogni anno fino alla scadenza, calcolato sulla base dell’anno commerciale (30/360), assoggettato alla normativa fiscale di tempo in tempo vigente. Il tasso annuo lordo di interesse della prima cedola pagabile il 10 giugno 2013, e delle successive, è del 3,50%, corrispondente al 1,75%

semestrale lordo.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso sarà eseguito il secondo giorno lavorativo successivo.

Art. 6 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della CentroMarca Banca - Credito Cooperativo, mediante accredito nel rapporto collegato al deposito amministrato, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di Gestione Accentrata di Monte Titoli Spa.

Art. 7 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 8 – Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 20,00%.

(3)

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle Obbligazioni, viene applicata un’imposta sostitutiva nella misura del 20,00%.

Art. 9 – Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. I sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38, indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione dell’Emittente. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

L’attestazione di garanzia, rilasciata dal Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, per questa emissione, è disponibile su richiesta presso la sede e le filiali dell’Emittente. Si invita comunque l’investitore a visitare il sito internet www.fgo.bcc.it

Art. 10 – Mercati e negoziazione

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la negoziazione presso alcun MTF né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca, pertanto, non assume l’onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell’investitore.

Tuttavia, la Banca adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari di propria emissione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.

Con riferimento a dette regole ed alle metodologie di pricing applicate dall’Emittente, si rinvia al Documento di Sintesi sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini ed all’Informativa alla Clientela concernente la sintesi della “Politica di valutazione e pricing – Regole Interne per la Negoziazione/Emissione dei Prestiti obbligazionari”, documenti tempo per tempo vigenti e disponibili in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.centromarcabanca.org.

Art. 11 – Agente per il calcolo

L’Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la CentroMarca Banca - Credito Cooperativo.

Art. 12 – Conflitti di Interesse

Le Obbligazioni sono soggette ai seguenti potenziali Conflitti di Interesse:

• Coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento;

(4)

• Negoziazione in conto proprio avente ad oggetto il riacquisto delle obbligazioni emesse, dato che lo strumento finanziario oggetto dell’operazione è costituito da un’obbligazione emessa dalla stessa Banca nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito;

• L’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e nel rimborso del capitale.

Per ogni informativa in merito si rinvia alla “Descrizione Sintetica della Politica seguita dalla Banca in materia di Conflitti di Interesse” fornita in tempo utile, prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori, ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i, del Regolamento Intermediari.

Ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 36 c. 2 del Regolamento Intermediari.

Art. 13 – Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della banca emittente saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avvisi pubblicati nel sito internet www.centromarcabanca.org.

Art. 14 – Foro Competente

Il Foro competente è il Foro di Treviso; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Foro di residenza o elettivo di quest’ultimo.

III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE

Art. 15 – Rischi

Rischio di Credito: L’investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di “rating”. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.

Rischio di Liquidità: È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l’onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell’investitore.

La Banca tuttavia adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari oggetto del presente prospetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.

9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim- Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato al precedente Art. 10.

Rischio di Mercato: Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

In generale, a fronte di un aumento dei tassi d’interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso.

Sebbene un titolo a tasso variabile segua l’andamento del parametro di indicizzazione, subito dopo la fissazione della cedola il titolo può subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

(5)

Per le obbligazioni a tasso fisso, l’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime.

Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all’investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall’andamento dei tassi di mercato.

Preganziol, 13 novembre 2012

CentroMarca Banca Credito Cooperativo

(6)

GLOSSARIO PER L’INVESTITORE IN TITOLI OBBLIGAZIONARI

Il presente Glossario è conforme alle Linee guida ABI in materia di informazioni da fornire al sottoscrittore di titoli obbligazionari

BASIS POINT (Punto Base): il Basis Point è un’unità che misura uno spread o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono da 2,65 a 2,80, il tasso è salito di 15 basis points.

OBBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.

TITOLO AL PORTATORE: titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed é sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.

TITOLO NOMINATIVO: titolo intestato ad una determinata persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso.

Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna.

REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE: procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.

DATA DI GODIMENTO: giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.

PREZZO ALLA PARI: modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo é rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.

VALORE NOMINALE: valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.

RATING (Agenzia di): società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell’attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA;

A+; BBB; BB; B-) un giudizio sulla capacità dell’emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato.

RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuta estera): in un titolo denominato in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell’euro.

RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio che la controparte non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali.

RISCHIO DI LIQUIDITA’: rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, qualora l’investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà o all’impossibilità di trovare una controparte disposta a comprare.

RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell’andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (rischio di tasso) e/o del cambio (rischio di cambio).

RISCHIO DI PREZZO: vedi RISCHIO DI TASSO

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO: poiché l’emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato.

RISCHIO DI TASSO: rischio legato alla variazione dei tassi di interesse:

un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa.

RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilità (credit risk) che l’emittente di un’obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (pagare le cedole e/o rimborsare il capitale).

SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario.

SPREAD DI TASSO: differenza che aggiunta o sottratta al tasso di interesse scelto come parametro di indicizzazione, definisce il tasso offerto.

STEP-UP (e Step-down): sono titoli la cui cedola è predeterminata ma non costante, cioè crescente (step-up) o decrescente (step-down).

VOLATILITA’ DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistico) volto a misurare l’ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mecati regolamentati

Preganziol, 13 novembre 2012

CentroMarca Banca Credito Cooperativo

Riferimenti

Documenti correlati

La Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in qualità di emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione

Gli interessi, salvo diversa disposizione del Cliente, sono trasferiti con pari valuta dal conto fruttifero al conto infruttifero e resi disponibili al Cliente sulla base

Il tasso di rendimento effettivo è calcolato nella presunzione che il sottoscrittore detenga il titolo dalla data di godimento (sottoscrivendo alla pari) fino alla scadenza

Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale tali valori netti relativi al rendimento ed al tasso di interesse, vigente alla data della redazione del

La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, in qualità di "Emittente", invita gli investitori a leggere attentamente la presente sezione al fine di comprendere

La Società può emettere le azioni previste dall’articolo 150-ter del D. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo. Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera

(**) La data di ricezione dell’ordine è il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l’ordine perviene alla banca entro il limite temporale

Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituiscono il Prospetto di Base (il “Prospetto di