• Non ci sono risultati.

Anno 2016 N.RF017. La Nuova Redazione Fiscale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 2016 N.RF017. La Nuova Redazione Fiscale"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

N.RF017

Pag. 1 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Anno 2016

www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale

ODCEC VASTO

OG

O

GG GE ET TT TO O TRIBUTI LOCALI – NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

R

RIIFFEERRIIMMEENNTTII ART. 1 C. 10, DA 12 A 16 E DA 25 A 28 L. 208/2015 CIRCOLARE DEL 27/01/2016

Sintesi: la Legge di stabilità 2016 apporta una serie di novità in materia di tributi locali, tra cui si segnala:

 IMU e comodato: la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari (non “di lusso”) concesse in comodato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato

- il comodante: possieda 1 solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale (non “di lusso”) sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato, e che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

 IMU dei Terreni agricoli: è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 9/93

- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP, indipendentemente dalla loro ubicazione - ubicati nei Comuni delle isole minori (Allegato A, L. n. 448/2001)

- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

 IMU e Immobili locati: per le locazioni a canone concordato, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotta del 25% (va versato il 75%).

 TASI e prima casa: l’esenzione è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9); inoltre, nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore (inquilino), la TASI è dovuta solo dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

 TASI sui fabbricati “beni merce”: l’aliquota è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono aumentare l’aliquota fino allo 0,25% o diminuirla.

 IVIE: è prevista l’esenzione per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Legge di Stabilità 2016 ha apportato, per l’anno in corso, importanti modifiche in tema di IMU, TASI e più in generale in tema di tributi locali.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMU Le principali novità in materia di IMU riguardano:

a) la riduzione della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti b) nuovi criteri di esenzione per i terreni agricoli di coltivatori diretti/IAP

c) l’esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alla residenza anagrafica d) la riduzione dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

L’art. 13 c. 3 DL 201/2011

(modif. dalla Legge di stabilità 2016)

prevede la riduzione del 50% della

base imponibile dell’IMU (

e TASI

) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio,

concesse in comodato d’uso a figli o genitori (“

parenti in linea retta entro il primo grado”).

(2)

Redazione Fiscale

Info Fisco 017/2016

Pag. 2 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

CONDIZIONI: per poter beneficiare dell’agevolazione devono sussistere le seguenti condizioni:

a) unità concessa al familiare: non deve essere “di lusso”

b) contratto di comodato: deve essere registrato

c) residenza del comodante: deve risiedere anagraficamente

(nonché dimorare abitualmente)

nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

(anche in affitto)

d) possesso di immobili: il comodante deve possedere in Italia:

 1 solo immobile

(quello dato in comodato al familiare)

 oltre, eventualmente, all’abitazione principale “non di lusso”

(ovviamente, situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato, posto il requisito della residenza di cui sopra).

L’art. 13 c. 3 DL 201/2011: “La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

COMODANTE - POSSESSO DI IMMOBILI: da quanto sopra, si deduce che, in relazione al comodante:

 possesso di 1 solo immobile abitativo: se la propria abitazione principale (inclusa pertinenze):

- è condotta in affitto: dovrà possedere la sola unità concessa al familiare

- è posseduta: dovrà essere situata nel medesimo comune di quella concessa al familiare

N.B.: si ritiene rilevi anche il possesso in comproprietà/comunione legale, mentre andrà chiarito se rilevano diritti reali diversi dalla proprietà (es: nuda proprietà/usufrutto, diritto di abitazione, ecc.).

 possesso di altri immobili: dovrebbe esclude dall’agevolazione il possesso sia di unità immobiliari non abitative e/o terreni (si verrebbero a possedere 2 immobili, diversi dalla propria abitazione principale)

possesso all’estero: non vi sono limiti.

Esempio1

Un padre possiede 2 unità immobiliari A/3 nel comune di Bologna:

- il primo utilizzato come abitazione principale - il secondo concesso in comodato alla figlia

In tal caso spetta la riduzione del 50% dell’Imu dovuta sull’unità concessa alla figlia.

Esempio2 Nell’Esempio1 precedente il padre possieda ora la propria abitazione nel comune di Ferrara:

In tal caso non spetta la riduzione dell’Imu sull’unità in Bologna concessa alla figlia.

Esempio3

Nell’Esempio1 si ponga ora che il padre possieda, oltre agli immobili di cui sopra, anche un terzo A/3 (locato o sfitto) situato sempre nel Comune di Bologna:

in tal caso non spetta la riduzione dell’Imu sull’unità in Bologna concessa alla figlia.

Esempio4

Nell’Esempio1 precedente la riduzione dell’Imu non spetta neppure ove padre:

- risieda a Bologna in un A/2 condotto in locazione (o di proprietà esclusiva della moglie) - sia proprietario (anche in comproprietà) di un A/3 o di un C/1 (locato o sfitto)

Comodante residenza

Ab. Princ.

comodante

Familiare residenza

N° altre unità

comodante RIDUZIONE 50% IMU SU UNITÀ IN COMODATO

Milano

possesso

Milano

1 SI (se l'altra unità è quella concessa al familiare) 2 o più NO (non rileva la categoria catastale e l'ubicazione) in affitto 1 SI (se l'altra unità è quella concessa al familiare)

2 o più NO (non rileva la categoria catastale e l'ubicazione)

Milano (non ril.) Pavia (non rileva) NO

(3)

Redazione Fiscale

Info Fisco 017/2016

Pag. 3 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il comodato immobiliare non rientra tra gli “atti che devono farsi per iscritto” (art. 1350 CC) a pena di nullità:

- pertanto anche se il contratto non andrebbe obbligatoriamente registrato (RM 71/2006)

- per fruire dell’agevolazione è comunque necessario procedervi nei 20 gg dalla stipula (è opportuna la forma scritta, anche se è possibile la forma verbale) col pagamento dell’imposta di registro fissa di €. 200.

ATTESTAZIONE REQUISITI

Al fine di poter beneficiare dell’esenzione, inoltre, il soggetto passivo dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Il MEF (question time del 21/01/2016, int. n. 5-07445) ha chiarito che, in relazione all’anno 2016 sarà valuto se predisporre un nuovo modello di dichiarazione IMU/TASI oppure se continuare ad utilizzare il preesistente, barrando il campo “Esenzione” e attestando tra le “Annotazioni” i requisiti.

DISPOSIZIONI ABROGATE: è stata eliminata la possibilità che i Comuni assimilino all’abitazione principale l’unità concessa in comodato ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale:

- limitatamente alla quota di rendita catastale fino ad €. 500

- nel solo caso di comodatario con nucleo familiare con ISEE non superiore ad €. 15.000 annui.

DECORRENZA: non è prevista una decorrenza specifica, e, dunque, la riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato si applica a decorrere dal 1/01/2016.

ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI

L’art.1 c. 10 L. 208/2015 rivisita nuovamente l’imponibilità IMU dei terreni agricoli.

Disposizioni abrogate: sono conseguentemente abrogate le disposizioni relative:

- la determinazione della base imponibile di detti terreni (

art.13 c. 5 e 8-bis DL 201/2011

)

-

l’individuazione di terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015 (

art.1 c.1-9-bis DL 4/15).

TERRENI AGRICOLI MONTANI

A decorrere dal periodo 2016:

l’esenzione dall’IMU prevista dall'art.7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/92 torna applicabile in base ai criteri individuati dalla CM 9/1993, la quale:

individua i Comuni cd. “montani” o “collinari”, in cui opera l’esenzione IMU per i terreni agricoli

(cioè non edificabili)

 chiarisce che ove accanto all’indicazione del Comune:

- non sia riportata alcuna annotazione: l’esenzione opera sull’intero territorio comunale - sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato” (sigla “PD”): l’esenzione opera

limitatamente ad una parte del territorio comunale

(per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti).

ALTRI TERRENI AGRICOLI ESENTI

Oltre all’esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree in virtù della loro ubicazione, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP , a prescindere dalla loro ubicazione

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’All. A L. n. 448/2001 (v. Info Fisco 105/2015)

c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

(4)

Redazione Fiscale

Info Fisco 017/2016

Pag. 4 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

Ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà Ubicati nei Comuni delle

isole minori Posseduti e condotti da

coltivatori diretti IAP Ricadenti in aree montane

/ di collina ex CM 9/1993

TERRENI AGRICOLI ESENTI DA IMU

ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Modificando i commi dell’art.13 DL 201/2011, la legge di stabilità 2016 dispone che i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti alla previdenza agricola:

 sono sempre esentati dall’IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti

 indipendentemente dalla loro ubicazione.

Disposizioni abrogate: sono conseguentemente abrogate le disposizioni che prevedevano per detti soggetti:

- un moltiplicatore ad hoc per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli - una riduzione della base imponibile IMU per gli stessi terreni.

IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

Modificando l’art. 13 del DL 201/2011 la legge di stabilità 2016 dispone che l’IMU non si applica:

 oltre che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

 anche se destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

IVIE

Modificando l’art. 19 del DL 201/2011 la legge di stabilità ha allineato alla disciplina IMU l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (cd. IVIE).

Nello specifico:

 sono esentati dall’IVIE gli immobili posseduti all'estero adibiti ad abitazione principale (

escluse le abitazioni cd. di lusso

)

 comprese le pertinenze e la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale/annullamento/cessazione degli effetti civili del matrimonio

 a condizione che l’immobile, ove ubicato in Italia, non risulterebbe di lusso

(A/1, A/8 o A/9; in tal caso si applica l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, rapportata al periodo nel quale si realizza la destinazione ad abitazione principale)

.

Comproprietà: per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

NOVITÀ IN MATERIA DI TASI

Nella legge di stabilità per il 2016 le principali disposizioni riguardanti il TASI prevedono:

a) l’eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso

b) la riduzione della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti c) una riduzione dell’aliquota per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici

d) l’estensione anche all’anno 2016 della maggiorazione dello 0,8‰ delle aliquote.

(5)

Redazione Fiscale

Info Fisco 017/2016

Pag. 5 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

ELIMINAZIONE TASI PER ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSSO

Modificando l’art.1 c. 669 della L.147/2013, l’esenzione TASI (già riconosciuta per i terreni agricoli):

viene estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale

(fino al 2015 erano assoggettate alla TASI, a prescindere dal loro classamento)

 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In pratica: a decorrere dal 2016 la TASI:

 è abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle "di lusso"

 continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono conseguentemente modificati come segue, anche i co.639 e 681 della Finanziaria 2014:

Soggetti passivi

(co. 639)

si individua nel possessore e nell’utilizzatore i soggetti passivi TASI con l’esclusione degli immobili destinati ad “abitazione principale” dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare

Immobili locati destinati ad

abitazione principale

(co. 681)

nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (esclusi A/1, A/8 e A/9) , il possessore versa la TASI:

 nella percentuale fissata dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015

 nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo nel caso di : - mancato invio della delibera entro il termine del 10/09/2014

- mancata determinazione della % stabilita dal Comune nel regolamento 2015

Abitazioni “di lusso”: l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma.

LOCAZIONI: da quanto indicato, appare chiaro che dal 2016 i detentori degli immobili (inquilini):

- non sono più tenuti al pagamento della TASI nella misura stabilita dai singoli comuni tra il 10% e il 30% del prelievo totale

- mentre nulla cambia per il possessore dell’immobile che è tenuto comunque al pagamento della TASI nella misura massima del 90% del prelievo complessivamente dovuto.

FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI

È prevista un’agevolazione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

(cd beni merce),

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

In questi casi l'aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla sino allo 0,25% in aumento o in diminuzione, fino all'azzeramento.

MAGGIORAZIONE ALIQUOTE DA PARTE DEL COMUNE Anche per il 2016, limitatamente agli immobili non esentati:

- il Comune può, con espressa deliberazione del consiglio comunale

- maggiorare l’aliquota TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015.

Pertanto, per il 2016 e per la generalità degli immobili l’aliquota massima del 10,6‰ (IMU + TASI)

può aumentare fino all’11,4‰.

(6)

Redazione Fiscale

Info Fisco 017/2016

Pag. 6 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

Nota: relativamente agli anni 2014 e 2015, era stabilito che, in deroga ai limiti di legge, le aliquote TASI potevano essere maggiorati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che fossero finanziate le detrazioni d'imposta o altre misure complessivamente equivalenti.

VINCOLI E LIMITI DI LEGGE: l’aliquota Tasi fissata dal Comune:

- sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- per gli anni 2014, 2015 e 2016, non può superare il 2,5‰ (eccetto i fabbricati rurali strumentali per i quali, in ogni caso, non può superare l’1‰).

DISPOSIZIONI COMUNI A IMU E TASI

La legge di stabilità 2016 introduce alcune disposizioni applicabili sia all’IMU che alla TASI.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

I commi 53 e 54 della legge di stabilità 2016 introducono una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato

(Art. 2 c. 3 e art. 5 Legge 431/98)

.

Il “nuovo” comma 6-bis all’art. 13, DL 201/2011 stabilisce, infatti, che:

 per gli immobili locati “a canone concordato”

l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%.

Tipologie di contratti: il generico riferimento alla Legge 431/98 dovrebbe ritenere incluse le locazioni:

- ex art. 2 c. 3 L. 431/98 (cd. contratti “3+2”)

- ex art. 5 L. 431/98 (contratti stupulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari).

PUBBLICAZIONE DELIBERE

Come per l'IMU, anche per la TASI viene anticipata al 14 ottobre (

in luogo del 21 ottobre

) la data entro cui i comuni devono pubblicare sul Portale del federalismo fiscale, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI.

Resta fermo al 28/10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di pubblicazione.

ABITAZIONI PRINCIPALI “DI LUSSO” - TRATTAMENTO IMU E TASI Per gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9:

 continuano ad applicarsi sia l’IMU che la TASI.

Note: per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9, l’aliquota IMU rimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento/diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di €. 200.

Per l’abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota massima dell’IMU prevista dalla legge (art. 13 c. 7 DL 201/2011) è stabilita al 6‰.

In aggiunta, tuttavia, anche per l’anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.

Per effetto delle novità introdotte, quindi, anche per il 2016, per le abitazioni principali “di lusso”:

 l’aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰

 l’aliquota IMU può variare da 2 a 6‰

 l’aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰

(7)

Redazione Fiscale

Info Fisco 017/2016

Pag. 7 / 7

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

TRIBUTI LOCALI - ULTERIORI NOVITÀ

ABROGAZIONE IMUS

E’ abrogato l'art.11 del DLgs.23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016; questa avrebbe dovuto sostituire:

 la TOSAP e il canone COSAP per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

 l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA)

 il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

DISPOSIZIONI PER IMI/ IMIS

Per le Provincia autonome di Trento e Bolzano:

 è eliminata la possibilità di assoggettare a IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale

 anche le imposte IMI/IMIS così come l’IMU sono alternative all’IRPEF per la componente immobiliare (“nuovo” periodo art. 8, c.1, D.Lgs.23/2011); in pratica, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI/IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF

SOSPENSIONE AUMENTI TRIBUTI LOCALI

E’ sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote/ tariffe applicabili per il 2015.

Esclusioni dal divieto: la sospensione degli aumenti non si applica: alla tassa sui rifiuti (TARI) ; agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto (DLgs. 267/2000);per il settore sanitario; alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti.

TARI

E’ prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato).

E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i co. 652 e 653 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Il c. 739 della Legge di stabilità 2016 contiene una norma di “interpretazione autentica”

nella parte in cui abroga l’art. 11 c. 10 della L. 449/97, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità. Tale norma si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima del 26/06/2012 (data di entrata in vigore art. 23 c.7 DL 83/2012).

Riferimenti

Documenti correlati

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea

Unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro

 Fabbricati classificati come abitazione “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro