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Nuovo esterometro dal Obbligo di invio fattura elettronica per le operazioni attive e passive con l estero

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Academic year: 2022

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Nuovo esterometro dal 01.07.2022 – Obbligo di invio fattura elettronica per le operazioni attive e passive con l’estero

Nuovo esterometro dal 01.07.2022 – Obbligo di invio fattura

elettronica per le operazioni attive e passive con l’estero

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022 entra in vigore il cd.

“nuovo esterometro” (di cui l’art. 1, co.3-bis, D.Lgs.

127/2015), cioè l’obbligo di inviare i dati delle operazioni con soggetti passivi Iva non stabiliti in Italia:

– Mediante il sistema di interscambio (SDI);

– Nel formato della fattura elettronica (XML).

Di conseguenza viene soppresso l’obbligo di trasmissione

(2)

trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto

“esterometro” e viene sostituito dall’invio dell’autofattura elettronica.

Attenzione: dal 1° luglio 2022 sono soggetti all’obbligo del nuovo esterometro anche i contribuenti in regime forfettario che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall’esterometro:

– le operazioni attive e passive documentate da bollette doganali;

– le operazioni effettuate tramite SDI;

– le operazioni inferiori ai 5.000 Euro non territorialmente rilevanti in Italia (fuori campo Iva) ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72 (ossia carburanti, ristoranti e alberghi situati all’estero, noleggi auto situate all’estero, servizi su immobili situati all’estero ecc..).

SCADENZE INVIO ESTEROMETRO (NUOVI TERMINI)

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ESTEROMETRO FINO AL

30/06/2022

• 1° trimestre 2022: entro il 02/05/2022

• 2° trimestre 2022: entro il 22/08/2022

(3)

DAL 1/07/2022

• operazioni attive: alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione

dellefatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La fattura

dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o

prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione

differita

• operazioni passive: alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo

a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

SANZIONI

NUOVA DECORRENZA REGIME SANZIONATORIO (art.13, DL 73/2022) VIOLAZIONE Riferimento SANZIONI

omessa/errata comunicazione dei

dati delle operazioni

transfrontaliere art. 11, co. 2- quater, D.

Lgs.

471/97

sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna

fattura, entro il limite massimo di 400 euro

mensili omessa/errata

comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere entro i 15 gg. dalle

scadenze

sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna

fattura, entro il limite massimo di 200 euro

mensili

(4)

TABELLA DI SINTESI

OPERAZIONI OBBLIGO

DELL’ESTEROMETRO? MODALITA’

Operazioni documentate da bolletta doganale

(export/import), comprese le

cessioni a privati extra-Ue.

NO

(5)

Bollette rilasciate da

altri Stati membri (tali

documenti rilevano per i

servizi internazionali;

CM 37/E/2011), Es.: ITA che immette in libera

pratica beni di provenienza extra-UE in altro

Stato membro (senza pagare l’Iva – regime 42), facendoli proseguire a

destino del cliente in altro paese comunitario

cui sono fatturati dalla

posizione Iva aperta nel

paese

d’introduzione dei beni.

Caso dubbio

INTEGRAZIONE/AUTO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI PASSIVE

Acquisto (beni/servizi) in reverse charge interno

NO

Non obbliga all’integrazione elettronica via Sdi con tipo documento TD16.

Si può ancora stampare la fattura e integrarla manualmente.

(6)

Acquisto da fornitori non residenti – diversi da

importazioni ed esportazioni

SI

Integrazione/autofatturaz ione analogica per assolvere gli obblighi

IVA

Obbligo di utilizzare il formato Xml a fini esterometro, con relative

tempistiche d’invio, per un acquisto da non residente (TD17, TD18,

TD19).

A seconda che il documento sia elettronico

o analogico, cambiano le regole di conservazione.

Acquisto di beni da San Marino documentati da e-

fattura sammarinese (articolo 8, Dm 21 giugno

2021)

NO

Obbligo d’integrazione elettronica per assolvere l’imposta (obblighi IVA), per il quale va inviato

un TD19.

N.B. Continueranno ad arrivare fatture analogiche da RSM.

Es. per i servizi (salvo diversa scelta del fornitore) o quando il

fornitore è un forfettario sammarinese (ricavi inferiore a 100 mila

euro).

Operazioni di forfettari nazionali “sotto soglia”

(25.000 euro di ricavi nel 2021)

NO continueranno a essere esonerati dall’e-fattura (e conseguentemente dall’esterometro) per

tutte le operazioni, comprese le cessioni

a San Marino, fino a

tutto il 2023.

Integrazione/autofatturaz ione analogica per assolvere gli obblighi

IVA

Cessioni intra-Ue

“assimilate” per invio di beni in altri Stati membri

per esigenze dell’impresa

SI

Il codice N3.2 si usa per le cessioni intra-Ue

“assimilate” per invio di beni in altri Stati membri per esigenze

dell’impresa.

Qui, l’obbligo dell’e- fattura dovrebbe derivare

dal fatto che il cessionario “assimilato”

è nazionale, benché dotato di partita Iva nel Paese Ue dove i beni sono

trasferiti.

Per la successiva “vera”

vendita in loco (B2B) si potrebbe utilizzare fattura analogica con

dicitura “inversione contabile” se in quello

Stato è previsto il reverse

charge.

(7)

Acquisti di beni/servizi all’estero FUORI CAMPO IVA (risposta 85/2019)

SI per i quali va

trasmesso il documento TD17 (servizi) e TD19 (beni) con natura dell’operazione N2.2

N.B. Il Dl 73/22 porta l’esonero per

gli acquisti non superiori a 5.000 euro per ciascuna

cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati

non sarà più dovuta.

In tal caso, va fatto l’esterometro e la

fattura sarà inviata con codice natura

N3.2 (confluendo nella lipe e in dichiarazione

annuale), mentre l’imposta estera potrà confluire in campi “non

sensibili” del formato Xml.

Non dovrebbe tuttavia essere impedito l’utilizzo del codice N7

(che parrebbe il più adeguato), ma solo se la

fattura emessa facoltativamente non serve ai menzionati scopi

(plafond/rimborso infrannuale).

Operazioni di chi ha aderito al regime OSS

NO

a meno che non decida volontariamente di emettere fattura non imponibile Iva per

beneficiare del plafond degli esportatori abituali o per accedere al rimborso trimestrale

(risposta 802/2021).

Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi 1.

dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R.

633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese U E s i p a r l a d i i n t e g r a z i o n e , s e è E x t r a - U E d i autofatturazione;

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 2.

di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;

TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex 3.

art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

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