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nuovo obbligo di fatturazione elettronica alla PA

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(1)

Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Opportunità professionali dalla digitalizzazione dei documenti e

nuovo obbligo di fatturazione elettronica alla PA

Riproduzione vietata

Nessuna parte del presente documento potrà essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi Copyright © 2015 Umberto Zanini

(2)

Agenda

• Opportunità per i Commercialisti

• L’obbligo di fatturazione elettronica alla PA

• La conservazione digitale

• La conservazione digitale delle scritture contabili

• La conservazione digitale dei dichiarativi dell’intermediario

• La conservazione digitale della corrispondenza (e-mail e PEC)

• Il responsabile della conservazione ed il manuale della conservazione

• Lo schema di Decreto Legislativo sulla fattura elettronica tra privati

• Conclusioni

(3)

Opportunità per i Commercialisti

(4)

Fatturazione elettronica alla PA:

-Servizio di emissione, trasmissione e conservazione -Servizio di ricezione, gestione e conservazione notifiche -Servizio di gestione della PCC

Conservazione digitale:

-Risparmi dalla digitalizzazione dei documenti dello studio -Servizio di GED per condividere i documenti con i clienti

-Servizio di conservazione digitale dei documenti/scritture contabili -Servizio in caso di adozione fatturazione elettronica B2B

Consulenza:

-Consulenza in fase di implementazione del progetto (aziende e PA) -verifica correttezza processo

-verifica contratti e nomine

-redazione del manuale della conservazione -etc

-Attività di auditing del processo

-etc

(5)
(6)

L’obbligo di fatturazione

elettronica alla PA

(7)

• Riduzione dei costi lato PA (registrazione, consultazione, etc)

• Riduzione degli errori per una maggiore accuratezza dei dati

• Costante monitoraggio della spesa pubblica

• Riduzione dei tempi di approvazione fatture lato PA

• Costruire un modello di riferimento anche nelle relazioni B2B

I benefici ed i vantaggi dall’obbligo di FE vs PA

(8)

• Le fatture emesse annualmente alla PA sono circa 60 milioni per un totale di acquistato pari a 135 miliardi €

• Le PA sono 21.751 e gli uffici destinatari 50.779:

-6 giugno 2014:

PA 9.063 Uffici 19.620 -31 marzo 2015:

PA 12.688 Uffici 31.159

• I fornitori della PA sono stimati in circa 2 milioni, 80% dei quali microimprese

• A regime, si stimano risparmi per circa 1 miliardo €/anno lato PA

I soggetti coinvolti ed i risparmi*

*Fonte: Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano, Indice delle PA al 15.4.2015

(9)

Art.1 commi da 209 a 214 della Legge n.244 del 24 Dicembre 2007

• Obbligo per i fornitori di emettere solo fatture elettroniche

• Obbligo per le PA di accettare e pagare solo fatture elettroniche

• Obbligo per entrambi di conservare le FE in solo formato digitale

• Le PA coinvolte

• Istituzione del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it)

• Emanazione di 2 successivi Decreti:

-DMEF 7 marzo 2008

-Agenzia delle Entrate -Sogei Spa

-DMEF 3 aprile 2013 n.55

(10)

La Fatturazione Elettronica verso la PA

I numeri del Sistema di Interscambio Numero di fatture elettroniche ricevute dallo SDI  3.250.635

Fonte: Fatturapa.gov.it

(11)

La Fatturazione Elettronica verso la PA

I numeri del Sistema di Interscambio % di fatture scartate dallo SDI

Fonte: Fatturapa.gov.it

(12)

WWW.FATTURAPA.GOV.IT

(13)
(14)

L. 244/2007 Art.1 c.209

L. 196/2009 Art.1 c.2

Amministrazioni autonome

ISTAT

DL 165/2001 Art.1 c.2

Autorità indipendenti

Amministrazioni Stato

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane IACP, CCIAA

Enti pubblici non economici nazionali, regionali, loc.

Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ARAN, CONI

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri Agenzie fiscali

Regioni, Province autonome, Province, Comuni Altre Amministrazioni locali

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

…etc…

(15)

WWW.ISTAT.IT

(16)

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri Agenzie fiscali (n.3)

-Agenzia del Demanio

-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Agenzia delle Entrate

Enti di regolazione dell’attività economica (n.11) Enti produttori di servizi economici (n.12)

Autorità amministrative indipendenti (n.9) Enti a struttura associativa (n.9)

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (n.26) Enti ed istituzioni di ricerca (n.25)

Istituti zooprofilattici sperimentali

DMEF del 3 aprile 2013 n.55

Le amministrazioni centrali

(17)

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti

Cassa nazionale del notariato

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI

Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM Fondazione ENASARCO

Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL

Istituto nazionale previdenza sociale – INPS

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

DMEF del 3 aprile 2013 n.55

Gli enti nazionali di previdenza ed assistenza

(18)

Regioni e province autonome Province

Comuni

Comunità montane Unioni di comuni

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario Agenzie ed enti per il turismo

Agenzie ed enti regionali del lavoro

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

Agenzie regionali sanitarie

Autorità di ambito territoriale ottimale Autorità portuali

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

Aziende sanitarie locali

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali Consorzi di bacino imbrifero montano

Consorzi tra amministrazioni locali

Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette Consorzi interuniversitari di ricerca

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo Fondazioni lirico-sinfoniche

Teatri stabili ad iniziativa pubblica

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici Altre amministrazioni locali (n.110)

DMEF del 3 aprile 2013 n.55

Le amministrazioni locali

(19)

Il SdI è obbligatorio per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli

Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale

Il SdI è obbligatorio nei

confronti delle restanti PA:

Regioni, Comuni, etc 6 giugno

2014

31 marzo 2015

La tempistica di adozione

Ministeri:

Scuole ed altri istituti di istruzione Statale (9.000), Polizia di Stato, Vigili del Fuoco,

Carabinieri, Esercito, Marina Militare , Aeronautica, Guardia di Finanza, etc

Restanti PA:

Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, comunità montane , consorzi, CCIAA,

Università, parchi nazionali, etc

(20)

Sogei spa

Ragioneria Generale dello Stato

Fatture

Ricevute di consegna Notifiche di scarto

P.A.

Fatture validate

Agenzia delle Entrate

(Gestore del SdI)

Ministero Economia e delle Finanze

Flusso informativo per il monitoraggio della

finanza pubblica Aggiornamento ogni 6 mesi

Notifiche di accettazione Notifiche di rifiuto Relazione periodica

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

www.fatturapa.gov.it

Fornitore

(21)

In formato XML, così come riportato nel documento “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”

Caratteristiche della fattura elettronica da trasmettere al SDI

Firmata congiuntamente ad un riferimento temporale (“ Signing time“ )

Firmata con una firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo il formato:

-CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) ---> “.xml.p7m“

-XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità enveloped ---> “.xml“

Il file della fattura elettronica al SDI potrà essere trasmesso come:

a-un file per singola fattura

In caso di rifiuto vengono rifiutate le singole fatture b-un file contenente un “ lotto di fatture “.

In caso di rifiuto viene rifiutato tutto il lotto.

c-un file compresso in formato .zip contenente più singole fatture oppure più lotti di fatture.

Il file .zip non va firmato mentre saranno firmati i file compressi.

In caso di rifiuto vengono rifiutate le singole fatture/lotti contenuti nel .zip

(22)

IT12345678910_00001.xml

Codice paese (IT)

Identificativo univoco del soggetto trasmittente

(codice fiscale 11-16 caratteri)

Progressivo univoco del file

(max 5 caratteri)

.xml.p7m .xml

Nomenclatura del file da trasmettere

(23)

Codice Univoco dell’Ufficio (CUU)

(24)
(25)

Le modalità di trasmissione al SDI

La trasmissione della fattura al SDI avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti 5 canali:

PEC o analogo sistema di posta elettronica in grado di certificare data e ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità del contenuto delle stesse, e non è necessario identificarsi in via preventiva al SDI, ma basta utilizzare un gestore incluso nell’elenco gestito da Agenzia per l’Italia Digitale. L’indirizzo a cui inviare è sdi01@pec.fatturapa.it ed il SDI con il 1°

messaggio di risposta (ricevuta consegna, notifica scarto) comunica l’indirizzo PEC che si dovrà usare per le successive trasmissioni.

SDICOOP, un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile tramite protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività), ed è necessario identificarsi al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio;

SPCOOP, un sistema di cooperazione applicativa attestate su rete SPC, ed è necessario identificarsi al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio;

SDIFTP, un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, ed è necessario identificarsi al SDI tramite la definizione e sottoscrizione di un protocollo di

trasmissione;

WEB, un sistema di trasmissione telematica dati esposto su rete internet fruibile tramite protocollo HTTPS per i soggetti accreditati e disponibile nella sezione Inviare la FatturaPA del sito www.fatturapa.gov.it .Per accedervi è necessario avere le credenziali Entratel o

Fisconline, oppure avere la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi Ag.Entrate.

(26)

Data e ora ricezione: data e ora in cui il file è stato

ricevuto dal SDI

Data e ora consegna: data e ora in cui il file è stato

consegnato dal SDI

(27)

Storage Storage

1-Produzione fattura XML

SDI

3- Controlli propedeutici

4-Controlli con esito

positivo

11-Conservazione digitale

Fornitore

11-Conservazione digitale

P.A.

5-Trasmissione fattura e file dei metadati alla PA

6-Ricevuta di consegna

8-Verifica superata 9-Notifica di esito committente

di accettazione fattura (entro 15 gg dal punto 6)

10-Notifica di esito di

accettazione fattura (entro 15 gg dal punto 6)

2-Trasmissione fattura al SDI

7-Verifica accettabilità

(coerenza informazioni

e regolarità documento)

(28)

I soggetti eventualmente coinvolti nel processo

Fornitore Il sistema di PA

Interscambio

Il soggetto emittente

«per conto» la fattura

Il soggetto

«trasmittente»

Il soggetto che offre un servizio di CD in full-

outsourcing

Il soggetto «ricevente»

Il soggetto che offre un servizio di CD in full-

outsourcing (AgID)

(29)

Firma digitale e riferimento temporale al file

XML

1 2

Trasmissione del file XML al SDI tramite PEC, WS,

WEB, FTP, SPC

3

Conservazione in formato digitale della fattura XML

e dei messaggi

4

Ricezione delle ricevute e delle notifiche dal SDI

Produzione del file XML

Soggetto emittente

«per conto»

Soggetto trasmittente

Soggetto che conserva in outsourcing

Sono tutte attività che possono essere svolte dal Commercialista

(30)

1-Accertarsi che il cliente PA rientri nell’obbligo 2-Individuare il CUU da inserire in fattura

3-Individuare l’eventuale CIG e CUP da inserire in fattura 4-Creare la fattura elettronica in formato XML

5-Verificare la presenza di eventuali allegati da inserire nel file XML 6-Firmare digitalmente il file XML

7-Verificare la correttezza del file XML 8-Trasmettere il file XML

9-Attendere la “Ricevuta di consegna”

10-Attendere la “Notifica di esito” dalla PA

La fattura elettronica alla PA in 10 passaggi

(31)

FAQ

Dopo aver trasmesso le fatture elettroniche XML alla PA, le posso stampare e conservare solo su carta? Faccio presente che stampiamo su carta a colori.

Ho trasmesso una fattura elettronica al SDI ed il giorno dopo mi è arrivata una notifica di scarto riportante il codice errore “00102”. Cosa devo fare?

Ho trasmesso una fattura elettronica alla Prefettura di….tramite il SDI, e mi è stata rifiutata perché l’aliquota iva era sbagliata. Come mi devo comportare?

…posso conservare in digitale le foto dei rimborsi spesa fatte con lo smartphone? Le posso allegare alla fattura elettronica XML da inviare alla PA?

Siamo una PA e dovendo comunicare il CUU ai fornitori pensavamo di usare la PEC, ma per molti di loro non abbiamo l’indirizzo PEC. Dove possiamo eventualmente reperirlo?

(32)

La conservazione digitale

(33)

Conservazione digitale di documenti tributari

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82

DPCM

3 dicembre 2013 DMEF

17 giugno 2014 Documento

cartaceo

Documento

informatico

(34)

01 FattureEmesse 02 FattureRicevute

03 NotaVariazioneAumento 04 NotaVariazioneDiminuzione 05 DocumTrasporto

06 Scontrino 07 Ricevuta 08 Bolla

09 LibroGiornale 10 LibroInventari 11 LibroMastro

12 RegistroCronologico 13 LibroCespiti

14 RegistroIrpef

15 RegistroFattureAcquisto

16 RegistroAcquistiAgenzieViaggio 17 RegistroFattureEmesse

18 RegistroFattureInSospeso 19 RegistroCorrispettivi 20 GiornaleFondo

21 RegistroCorrispettiviAgenzieViaggio

22 RegistroEmergenzaIva 23 Bollettario

24 RegistroPrimaNota 25 RegistroUnicoIva

26 RegistroRiepilogativoIva

27 RegistroSezionaleIvaAcquisitiIntraUe 28 RegistroAcquistiIntraUeNonComm 29 RegistroTrasferimentiIntraUe 30 RegistroDichIntentiEmesse 31 RegistroDichIntentiRicevute 32 RegistroOmaggi

33 RegistroMemoriaProdContrassegno 34 RegistroLavorazioneProdContrassegno 35 RegistroCaricoProdContrassegno 36 RegistroScaricoProdContrassegno 37 RegistroBeniInDeposito

38 RegistroBeniInContoLavorazione 39 RegistroBeniComodato

40 RegistroBeniProva

41 RegistroSezionaleIvaInterno 42 RegistroCaricoStampatiFiscali

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si

possono conservare in solo formato digitale?

(35)

43 RegistroSocControllantiControllate

44 RegistroCaricoScaricoRegimeMargineMetodoAnalitico 45 RegistroAcquistiRegimeMargineMetodoGlobale

46 RegistroVenditeRegimeMargineMetodoGlobale 47 RegistroCaricoCentriElabDati

48 RegistroScaricoCentriElabDati 49 RegistroSommeRicevuteDeposito 50 RegistroEditori

51 LibroSoci

52 LibroObbligazioni

53 LibroAdunanzeDelibAssemblee

54 LibroAdunanzeDelibConsiglioAmministrazione 55 LibroAdunanzeDelibCollegioSindacale

56 LibroAdunanzeDelibComitatoEsecutivo 57 LibroAdunanzeDelibAssembleeAzionisti 58 AltriRegistri

59 UnicoPersoneFisiche 60 UnicoSocietaPersone 61 UnicoSocietaCapitale 62 UnicoEntiNonCommerciali 63 IrapPersoneFisiche

64 IrapSocietaPersone 65 IrapSocietaCapitale

66 UnicoEntiNonCommercialiEdEquiparati 67 IrapAmministrazioniEdEntiPubblici 68 Modello730

69 ModelloConsolidatoNazionaleEMondiale 70 ModelloIva

71 ModelloIvaVrRichiestaRimborsoCreditoIva

72 ModelloIva26Lp2006ProspettoLiquidazioniPeriodiche 73 ModelloIva74Bis

74 ComunicazioneAnnualeDatiIva

75 ModelloRichiestaRimborsoCreditoIvaTrimestrale 76 ModelloDatiContenutiDichiarazioneIntentoRicevute 77 Modello770Semplificato

78 Modello770Ordinario 79 ModelloCertificazioneCud 80 ModelloF23

81 ModelloF24

82 ModelliAllegatiDichiarazioneRedditiModelloUnico 83 ModelliAnnotazioneSeparata

84 RicevutaPresentazioneModelliDichiarazione 85 AltriDocumenti

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si

possono conservare in solo formato digitale?

(36)

Il DMEF del 17 giugno 2014

Formato. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità.

Garanzie. Rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD, le regole tecniche sui sistemi di conservazione e le altre norme tributarie in tema di tenuta della contabilità.

Ricerca. Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione per cognome, nome,

denominazione, C.F, P.Iva, data (laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste).

Il processo di conservazione. Il processo di conservazione termina con l'apposizione della firma digitale e della marca temporale sul pacchetto di archiviazione.

Conservazione di documenti analogici. Il procedimento di generazione delle copie

informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina con l'apposizione della firma digitale.

Per i documenti analogici originali unici, serve un Notaio o altro pubblico ufficiale

Tempistica. Il processo di conservazione (comprese le fatture elettroniche) deve essere

svolto entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n.

357 ( entro i 3 mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni annuali).

Comunicazione. Il contribuente comunica che effettua la conservazione digitale in DR Imposta di bollo. Pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

(37)

Fattura 1321.pdf

Fattura 1322.pdf

Fattura 1323.pdf

Fattura 1324.pdf

Fattura 1325.pdf

Fattura 1321.pdf.p7m

Fattura 1322.pdf.p7m

Fattura 1323.pdf.p7m

Fattura 1324.pdf.p7m

Fattura 1325.pdf.p7m

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1/2-Come avviene il processo di conservazione digitale

FD + RT

FD + RT

FD + RT

FD + RT

FD + RT

FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale

(38)

FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale

2/2-Come avviene il processo di conservazione digitale

+ FD e MT del Responsabile della

Conservazione

(39)

Quali strumenti servono per la conservazione digitale?

Firma digitale

Riferimento temporale

Marca temporale

(40)

Il riferimento temporale

WWW.INRIM.IT

(41)

La marca temporale

2 settembre 2014 16.20.10

Funzione di hash

(SHA-256) 3afdc96b35e60a6c3 d98fc06ca8647ad5a 106c862503cb64f98

2d260928c7285

2CBD 08E4 A85D 3FA4 C7DF 605E A411 1889 39D2 3D83 AA3E B56F E901 797E 0E76 165F C5E5 3E0F 4D2C

BC8F 1328 41B9 4EE9 506F B975 3395 98A0 6470 816E 3139 83A4 9AEE A43D 0BC5 F79D 0421 E102 D2BB 99C2 F4B9 3062 D2A3 3D78 1FEA B2A7 D403 50B5 39A5

5055 BECD 5D19 223C BB73 5FD2 5FC8 C46C 03D8 BEAA 112D F5DA 5B37 F4D4 E403 F015

Altre informazioni….

Certificatore Accreditato

(42)

La conservazione degitale delle

scritture contabili

(43)

«Art. 2215-bis. - Documentazione informatica

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere

formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e` possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo

annuale di cui al terzo comma;

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile

Per i libri e per i registri la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

Il nuovo art. 2215-bis del Codice Civile

Legge n.106 del 12 luglio 2011 (GU n.160 del 12 luglio 2011)

(44)

Conservazione cartacea

Conservazione digitale

Stampa annuale su libri con vidimazione secondo l’art.2215 c.c.

Conservazione digitale di documento informatico

Conservazione digitale di documento analogico

di anni pregressi

FD e MT annuale secondo l’art.2215/bis c.c.

+

conservazione annuale con FD e MT del RCS Stampa annuale su libri

senza vidimazione

Produzione annuale di file del libro stampato +

FD e MT del RCS (Risoluzione 158/E-2009)

Regolarmente conservato ai fini civili e fiscali

+

valore probatorio artt.2709 e 2710 c.c.

Le 5 diverse modalità per conservare le scritture contabili

Conservazione annuale con apposizione di

FD e MT del RCS

(45)

“Le trascritte disposizioni non specificano con quale sistema debba avvenire l’acquisizione

dell’immagine, tale modalità, dunque, deve considerarsi libera e non soggetta a specifiche regole.

Tuttavia, trattandosi di acquisire l’immagine di “documenti”, ossia della rappresentazione di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, è necessario che il procedimento di acquisizione garantisca che l’immagine rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera i dati, i fatti e gli atti che il documento rappresenta.

Per quanto riguarda le fatture, ad esempio, sarà necessario che dall’immagine acquisita ai fini della conservazione, risultino rappresentati gli elementi essenziali, indicati dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.”

“Proiettando i principi testé enunciati alla fattispecie rappresentata dall’istante, se ne ricava che, ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle

disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall’origine i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione della

relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di

stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.

Come precisato, è indispensabile che l’immagine sia memorizzata su di un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell’ordine cronologico e senza soluzioni di continuità. Peraltro, fin dal momento della memorizzazione dovranno essere garantire le funzioni di ricerca ed estrazione secondo i menzionati indici”.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.158 del 15-6-2009

Conservazione sostitutiva di documenti creati con strumenti elettronici non aventi le caratteristiche dei documenti informatici

(46)

Libro giornale Alfa Srl.pdf

Mastri contabili Alfa Srl.pdf

Registro cespiti Alfa Srl.pdf

Registro Iva vendite Alfa Srl.pdf

Registro Iva acquisti Alfa Srl.pdf

Fattura 1321.pdf.p7m Libro giornale Alfa Srl.pdf.m7m

Fattura 1322.pdf.p7m Mastri contabili Alfa Srl.pdf.m7m

Fattura 1323.pdf.p7m Registro cespiti Alfa Srl.pdf.m7m

Fattura 1324.pdf.p7m

Registro Iva vendite Alfa Srl.pdf.m7m

Fattura 1325.pdf.p7m

Registro Iva acquisti Alfa Srl.pdf.m7m FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale

FD + MT

FD + MT

FD + MT

FD + MT

FD + MT

La conservazione digitale delle scritture contabili I° - Firma digitale e marca temporale su ciascun file

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(47)

FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale

+ FD e MT del Responsabile della

Conservazione

La conservazione digitale delle scritture contabili

II° - Firma digitale e marca temporale su file SInCRO

(48)

Assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (Art.6 DMEF 17 giugno 2014)

Pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

-libro giornale e libro degli inventari -ogni altro registro , se bollato e vidimato secondo le

norme dell’art 2215 e 2216 del c.c.

-registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari previsto dall’art 2678 del c.c.

Versare € 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

(49)

1-Atto di affidamento + nomina responsabile della conservazione 2-Entro 120 gg chiusura anno assolvere imposta di bollo con F24 3-Apposizione sui singoli file della FD + RT (valutare FD + MT) 4-Chiusura processo di conservazione con FD +MT su file SInCRO 5-Compilare il prospetto in DR

La conservazione digitale delle scritture contabili dei clienti in 5 passaggi

FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale

(50)

1= conservazione digitale

2= conservazione

cartacea

(51)

La conservazione digitale dei

dichiarativi dell’intermediario

(52)

”I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioniconservano ,anche su supporti informatici ,per il periodo previsto dall’art.43 del DPR 29 settembre 1973 n.600 , copia delle dichiarazioni trasmesse , delle quali

l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su supporto conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’art.1. comma 1” (Art.3 comma 9 bis DPR 322/1998)

“I contribuentie i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti”.

(Art.3 comma 9 DPR 322/1998)

“I contribuenti e i sostituti d'imposta debbono conservare l'originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello cartaceo e sottoscritta, nonche' la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione e, in caso di presentazione tramite un soggetto incaricato, anche l'impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

I soggetti incaricati della trasmissione conservano, per il medesimo periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, la copia delle dichiarazioni trasmesse.

Al fine di risolvere i notevoli problemi di archiviazione delle dichiarazioni cartacee, viene ora consentito, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti

informatici. In tal caso e' fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta”. ( Circolare n.6/E del 25 gennaio 2002)

La conservazione digitale delle

dichiarazioni dei redditi

(53)

Risoluzione del 8 agosto 2008 n.354/E

Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni-Conservazione delle copie delle dichiarazioni - Obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici:

non sussiste

“Dal dato testuale della norma si evince che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta. Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.

Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 precisa che le copie conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono

“anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente”. Inoltre, attesa la natura di documento informatico della copia della dichiarazione creata su supporti informatici, l’obbligo di

conservazione può essere assolto nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004.

Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate dall’istante, in applicazione del citato articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui “Ai soli fini della presentazione delle

dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (…);d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; (…)”.

(54)

Originale

Copia

Sottoscrizione del contribuente

Conservazione a cura del contribuente Stampa cartacea

Sottoscrizione dell’intermediario

Formato digitale

Conservazione digitale a cura dei soggetti incaricati della trasmissione

telematica delle dichiarazioni

La conservazione digitale delle

dichiarazioni dei redditi

(55)

Fattura 1321.pdf.p7m Unico Paolo Rossi.pdf.p7m

Fattura 1322.pdf.p7m Unico Giorgio Verdi.pdf.p7m

Fattura 1323.pdf.p7m Unico Paolo Neri.pdf.p7m

Fattura 1324.pdf.p7m Unico Marco Bianchi.pdf.p7m

Fattura 1325.pdf.p7m Unico Walter Rossi.pdf.p7m

FD + RT

FD + RT

FD + RT

FD + RT

FD + RT

La conservazione digitale della copia dell’intermediario I° - Firma digitale e riferimento temporale su ciascun file

Unico Walter Rossi Unico Marco Bianchi

Unico Paolo Neri Unico Giorgio Verdi

Unico Paolo Rossi

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(56)

La conservazione digitale della copia dell’intermediario II° - Firma digitale e marca temporale su file SInCRO

FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale

+ FD e MT del Responsabile della

Conservazione

(57)

La conservazione digitale della

corrispondenza (e-mail e PEC)

(58)

Ricevuta di accettazione Ricevuta di avvenuta consegna

(59)

Il responsabile della conservazione

ed il manuale della conservazione

(60)

Il responsabile della conservazione

1-definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione 2-governa la gestione del sistema di conservazione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo di conservazione adottato 3-può delegare, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate

4-la delega deve essere formalizzata

5-la delega deve riportare chiaramente il contenuto della stessa,

ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.

(61)

Il manuale della conservazione

Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente:

1- l’organizzazione

2-i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi 3-il modello di funzionamento

4-la descrizione del processo

5-la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate 6-le misure di sicurezza adottate

7-ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione

(62)

Lo schema di Decreto Legislativo

sulla fattura elettronica tra privati

(63)

• Ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti ed evitare la duplicazione di attività conoscitive

• Impiegare la tecnologia per trasformare l’Amministrazione finanziaria da soggetto che svolge un ruolo passivo di mero

controllore ex-post dei dati fiscali ricevuti ad un soggetto in grado di svolgere un ruolo attivo di facilitatore della tax compliance

• Impiegare controlli anche da remoto per non ostacolare il normale svolgimento delle attività ed al contempo ridurre il tax gap

Obiettivi

(64)

Interventi con effetto dal 1° luglio 2016

Servizio gratuito di generazione e trasmissione di fatture elettroniche

Messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un servizio gratuito per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di poter generare e trasmettere fatture

elettroniche tra privati

Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche

Messa a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra

privati, dell’attuale servizio gratuito fornito da Unioncamere in collaborazione con

l’Agenzia per l’Italia Digitale nell’ambito dell’obbligo della fatturazione elettronica

alla PA

(65)

Interventi con effetto dal 1° gennaio 2017

Opzione per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute

• Per le operazioni IVA effettuate dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per una trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute

• Il MEF metterà a disposizione gratuitamente e per tutti i soggetti passivi IVA la possibilità di impiegare il Sistema di Interscambio per trasmettere le fatture elettroniche ai clienti e per riceverle dai fornitori, ma sarà necessario per il contribuente utilizzare il formato XML PA.

Inviando tramite lo SDI, le fatture elettroniche verranno inviate al cliente ed all’Agenzia delle Entrate e potranno essere consultate dai contribuenti su una piattaforma web ;

• L’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui verrà esercitata e fino alla fine del 4° anno successivo, e se non revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio;

• L’opzione consentirà di avere i seguenti benefici:

-viene meno l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”, della “black list” e degli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni/servizi intracomunitari;

-i rimborsi IVA di cui all’art.30 del DPR 633/72 verranno eseguiti in via prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;

-i termini di decadenza di cui all’art.57 primo comma del DPR 633/72 (IVA) ed art.

43 primo comma del DPR 600/73 (Imposte dirette) saranno ridotti di 1 anno, purchè venga garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti

(66)

Piattaforma web Fornitore

A

Sistema di interscambio

Fattura n.15.xml

Sogei spa

Messa a disposizione delle informazioni

Consultazione delle informazioni

Agenzia delle Entrate

Fornitore B

Cliente 1

Cliente 2

Fattura n.30.xml

Alfa Srl

Fattura

n.15.xml Fattura

n.30.xml

Fattura n.31.xml

Fattura n.25.xml

Fattura n.25.xml

Fattura n.31.xml

(67)

Opzione per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi

• Per le operazioni IVA effettuate dal 1 gennaio 2017, i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art.22 del DPR 633/72, possono optare per una memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri

• La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati

• L’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e fino alla fine del 4°

anno successivo, e se non revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio

• L’opzione consentirà di avere, se ne sussistono i presupposti, i benefici già rilevati con riguardo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute (rimborsi IVA, termini di decadenza, etc)

Programma di assistenza per contribuenti di minori dimensioni

Dal 1 gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti IVA di minori dimensioni che avranno optato per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute e dei

corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate metterà in pista un programma di assistenza avente le seguenti caratteristiche:

• verranno messe a disposizione in via telematica le informazioni necessarie per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale IVA;

• verrà meno l’obbligo di registrazione di cui agli articolo 23 e 25 del DPR 633/72

• verrà meno l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia prevista dall’art.38-bis del DPR 633/72

Interventi con effetto dal 1° gennaio 2017

(68)

Conclusioni

(69)

Forte accelerazione da parte del legislatore Italiano ed Europeo verso la digitalizzazione dei processi per imprese e PA

Se vogliamo cogliere le opportunità derivanti da questo inarrestabile cambiamento dobbiamo partecipare attivamente

Per partecipare attivamente è necessario maturare le necessarie

competenze ed avere gli strumenti adeguati

(70)

Grazie per l’attenzione

Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Riproduzione vietata

Nessuna parte del presente documento potrà essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi Copyright © 2015 Umberto Zanini

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