Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Opportunità professionali dalla digitalizzazione dei documenti e
nuovo obbligo di fatturazione elettronica alla PA
Riproduzione vietata
Nessuna parte del presente documento potrà essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi Copyright © 2015 Umberto Zanini
Agenda
• Opportunità per i Commercialisti
• L’obbligo di fatturazione elettronica alla PA
• La conservazione digitale
• La conservazione digitale delle scritture contabili
• La conservazione digitale dei dichiarativi dell’intermediario
• La conservazione digitale della corrispondenza (e-mail e PEC)
• Il responsabile della conservazione ed il manuale della conservazione
• Lo schema di Decreto Legislativo sulla fattura elettronica tra privati
• Conclusioni
Opportunità per i Commercialisti
Fatturazione elettronica alla PA:
-Servizio di emissione, trasmissione e conservazione -Servizio di ricezione, gestione e conservazione notifiche -Servizio di gestione della PCC
Conservazione digitale:
-Risparmi dalla digitalizzazione dei documenti dello studio -Servizio di GED per condividere i documenti con i clienti
-Servizio di conservazione digitale dei documenti/scritture contabili -Servizio in caso di adozione fatturazione elettronica B2B
Consulenza:
-Consulenza in fase di implementazione del progetto (aziende e PA) -verifica correttezza processo
-verifica contratti e nomine
-redazione del manuale della conservazione -etc
-Attività di auditing del processo
-etc
L’obbligo di fatturazione
elettronica alla PA
• Riduzione dei costi lato PA (registrazione, consultazione, etc)
• Riduzione degli errori per una maggiore accuratezza dei dati
• Costante monitoraggio della spesa pubblica
• Riduzione dei tempi di approvazione fatture lato PA
• Costruire un modello di riferimento anche nelle relazioni B2B
I benefici ed i vantaggi dall’obbligo di FE vs PA
• Le fatture emesse annualmente alla PA sono circa 60 milioni per un totale di acquistato pari a 135 miliardi €
• Le PA sono 21.751 e gli uffici destinatari 50.779:
-6 giugno 2014:
PA 9.063 Uffici 19.620 -31 marzo 2015:
PA 12.688 Uffici 31.159
• I fornitori della PA sono stimati in circa 2 milioni, 80% dei quali microimprese
• A regime, si stimano risparmi per circa 1 miliardo €/anno lato PA
I soggetti coinvolti ed i risparmi*
*Fonte: Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano, Indice delle PA al 15.4.2015
Art.1 commi da 209 a 214 della Legge n.244 del 24 Dicembre 2007
• Obbligo per i fornitori di emettere solo fatture elettroniche
• Obbligo per le PA di accettare e pagare solo fatture elettroniche
• Obbligo per entrambi di conservare le FE in solo formato digitale
• Le PA coinvolte
• Istituzione del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it)
• Emanazione di 2 successivi Decreti:
-DMEF 7 marzo 2008
-Agenzia delle Entrate -Sogei Spa
-DMEF 3 aprile 2013 n.55
La Fatturazione Elettronica verso la PA
I numeri del Sistema di Interscambio Numero di fatture elettroniche ricevute dallo SDI 3.250.635
Fonte: Fatturapa.gov.it
La Fatturazione Elettronica verso la PA
I numeri del Sistema di Interscambio % di fatture scartate dallo SDI
Fonte: Fatturapa.gov.it
WWW.FATTURAPA.GOV.IT
L. 244/2007 Art.1 c.209
L. 196/2009 Art.1 c.2
Amministrazioni autonome
ISTAT
DL 165/2001 Art.1 c.2
Autorità indipendenti
Amministrazioni Stato
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane IACP, CCIAA
Enti pubblici non economici nazionali, regionali, loc.
Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ARAN, CONI
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri Agenzie fiscali
Regioni, Province autonome, Province, Comuni Altre Amministrazioni locali
Enti nazionali di previdenza ed assistenza
…etc…
WWW.ISTAT.IT
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri Agenzie fiscali (n.3)
-Agenzia del Demanio
-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Agenzia delle Entrate
Enti di regolazione dell’attività economica (n.11) Enti produttori di servizi economici (n.12)
Autorità amministrative indipendenti (n.9) Enti a struttura associativa (n.9)
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (n.26) Enti ed istituzioni di ricerca (n.25)
Istituti zooprofilattici sperimentali
DMEF del 3 aprile 2013 n.55
Le amministrazioni centrali
Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI
DMEF del 3 aprile 2013 n.55
Gli enti nazionali di previdenza ed assistenza
Regioni e province autonome Province
Comuni
Comunità montane Unioni di comuni
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario Agenzie ed enti per il turismo
Agenzie ed enti regionali del lavoro
Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie
Autorità di ambito territoriale ottimale Autorità portuali
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali Consorzi di bacino imbrifero montano
Consorzi tra amministrazioni locali
Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette Consorzi interuniversitari di ricerca
Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo Fondazioni lirico-sinfoniche
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici Altre amministrazioni locali (n.110)
DMEF del 3 aprile 2013 n.55
Le amministrazioni locali
Il SdI è obbligatorio per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli
Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale
Il SdI è obbligatorio nei
confronti delle restanti PA:
Regioni, Comuni, etc 6 giugno
2014
31 marzo 2015
La tempistica di adozione
Ministeri:
Scuole ed altri istituti di istruzione Statale (9.000), Polizia di Stato, Vigili del Fuoco,
Carabinieri, Esercito, Marina Militare , Aeronautica, Guardia di Finanza, etc
Restanti PA:
Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, comunità montane , consorzi, CCIAA,
Università, parchi nazionali, etc
Sogei spa
Ragioneria Generale dello Stato
Fatture
Ricevute di consegna Notifiche di scarto
P.A.
Fatture validate
Agenzia delle Entrate
(Gestore del SdI)
Ministero Economia e delle Finanze
Flusso informativo per il monitoraggio della
finanza pubblica Aggiornamento ogni 6 mesi
Notifiche di accettazione Notifiche di rifiuto Relazione periodica
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
www.fatturapa.gov.it
Fornitore
In formato XML, così come riportato nel documento “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”
Caratteristiche della fattura elettronica da trasmettere al SDI
Firmata congiuntamente ad un riferimento temporale (“ Signing time“ )
Firmata con una firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo il formato:
-CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) ---> “.xml.p7m“
-XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità enveloped ---> “.xml“
Il file della fattura elettronica al SDI potrà essere trasmesso come:
a-un file per singola fattura
In caso di rifiuto vengono rifiutate le singole fatture b-un file contenente un “ lotto di fatture “.
In caso di rifiuto viene rifiutato tutto il lotto.
c-un file compresso in formato .zip contenente più singole fatture oppure più lotti di fatture.
Il file .zip non va firmato mentre saranno firmati i file compressi.
In caso di rifiuto vengono rifiutate le singole fatture/lotti contenuti nel .zip
IT12345678910_00001.xml
Codice paese (IT)
Identificativo univoco del soggetto trasmittente
(codice fiscale 11-16 caratteri)
Progressivo univoco del file
(max 5 caratteri)
.xml.p7m .xml
Nomenclatura del file da trasmettere
Codice Univoco dell’Ufficio (CUU)
Le modalità di trasmissione al SDI
La trasmissione della fattura al SDI avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti 5 canali:
● PEC o analogo sistema di posta elettronica in grado di certificare data e ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità del contenuto delle stesse, e non è necessario identificarsi in via preventiva al SDI, ma basta utilizzare un gestore incluso nell’elenco gestito da Agenzia per l’Italia Digitale. L’indirizzo a cui inviare è sdi01@pec.fatturapa.it ed il SDI con il 1°
messaggio di risposta (ricevuta consegna, notifica scarto) comunica l’indirizzo PEC che si dovrà usare per le successive trasmissioni.
● SDICOOP, un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile tramite protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività), ed è necessario identificarsi al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio;
● SPCOOP, un sistema di cooperazione applicativa attestate su rete SPC, ed è necessario identificarsi al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio;
● SDIFTP, un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, ed è necessario identificarsi al SDI tramite la definizione e sottoscrizione di un protocollo di
trasmissione;
● WEB, un sistema di trasmissione telematica dati esposto su rete internet fruibile tramite protocollo HTTPS per i soggetti accreditati e disponibile nella sezione Inviare la FatturaPA del sito www.fatturapa.gov.it .Per accedervi è necessario avere le credenziali Entratel o
Fisconline, oppure avere la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi Ag.Entrate.
Data e ora ricezione: data e ora in cui il file è stato
ricevuto dal SDI
Data e ora consegna: data e ora in cui il file è stato
consegnato dal SDI
Storage Storage
1-Produzione fattura XML
SDI
3- Controlli propedeutici
4-Controlli con esito
positivo
11-Conservazione digitale
Fornitore
11-Conservazione digitale
P.A.
5-Trasmissione fattura e file dei metadati alla PA
6-Ricevuta di consegna
8-Verifica superata 9-Notifica di esito committente
di accettazione fattura (entro 15 gg dal punto 6)
10-Notifica di esito di
accettazione fattura (entro 15 gg dal punto 6)
2-Trasmissione fattura al SDI
7-Verifica accettabilità
(coerenza informazioni
e regolarità documento)
I soggetti eventualmente coinvolti nel processo
Fornitore Il sistema di PA
Interscambio
Il soggetto emittente
«per conto» la fattura
Il soggetto
«trasmittente»
Il soggetto che offre un servizio di CD in full-
outsourcing
Il soggetto «ricevente»
Il soggetto che offre un servizio di CD in full-
outsourcing (AgID)
Firma digitale e riferimento temporale al file
XML
1 2
Trasmissione del file XML al SDI tramite PEC, WS,
WEB, FTP, SPC
3
Conservazione in formato digitale della fattura XML
e dei messaggi
4
Ricezione delle ricevute e delle notifiche dal SDI
Produzione del file XML
Soggetto emittente
«per conto»
Soggetto trasmittente
Soggetto che conserva in outsourcing
Sono tutte attività che possono essere svolte dal Commercialista
1-Accertarsi che il cliente PA rientri nell’obbligo 2-Individuare il CUU da inserire in fattura
3-Individuare l’eventuale CIG e CUP da inserire in fattura 4-Creare la fattura elettronica in formato XML
5-Verificare la presenza di eventuali allegati da inserire nel file XML 6-Firmare digitalmente il file XML
7-Verificare la correttezza del file XML 8-Trasmettere il file XML
9-Attendere la “Ricevuta di consegna”
10-Attendere la “Notifica di esito” dalla PA
La fattura elettronica alla PA in 10 passaggi
FAQ
Dopo aver trasmesso le fatture elettroniche XML alla PA, le posso stampare e conservare solo su carta? Faccio presente che stampiamo su carta a colori.
Ho trasmesso una fattura elettronica al SDI ed il giorno dopo mi è arrivata una notifica di scarto riportante il codice errore “00102”. Cosa devo fare?
Ho trasmesso una fattura elettronica alla Prefettura di….tramite il SDI, e mi è stata rifiutata perché l’aliquota iva era sbagliata. Come mi devo comportare?
…posso conservare in digitale le foto dei rimborsi spesa fatte con lo smartphone? Le posso allegare alla fattura elettronica XML da inviare alla PA?
Siamo una PA e dovendo comunicare il CUU ai fornitori pensavamo di usare la PEC, ma per molti di loro non abbiamo l’indirizzo PEC. Dove possiamo eventualmente reperirlo?
La conservazione digitale
Conservazione digitale di documenti tributari
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82
DPCM
3 dicembre 2013 DMEF
17 giugno 2014 Documento
cartaceo
Documento
informatico
01 FattureEmesse 02 FattureRicevute
03 NotaVariazioneAumento 04 NotaVariazioneDiminuzione 05 DocumTrasporto
06 Scontrino 07 Ricevuta 08 Bolla
09 LibroGiornale 10 LibroInventari 11 LibroMastro
12 RegistroCronologico 13 LibroCespiti
14 RegistroIrpef
15 RegistroFattureAcquisto
16 RegistroAcquistiAgenzieViaggio 17 RegistroFattureEmesse
18 RegistroFattureInSospeso 19 RegistroCorrispettivi 20 GiornaleFondo
21 RegistroCorrispettiviAgenzieViaggio
22 RegistroEmergenzaIva 23 Bollettario
24 RegistroPrimaNota 25 RegistroUnicoIva
26 RegistroRiepilogativoIva
27 RegistroSezionaleIvaAcquisitiIntraUe 28 RegistroAcquistiIntraUeNonComm 29 RegistroTrasferimentiIntraUe 30 RegistroDichIntentiEmesse 31 RegistroDichIntentiRicevute 32 RegistroOmaggi
33 RegistroMemoriaProdContrassegno 34 RegistroLavorazioneProdContrassegno 35 RegistroCaricoProdContrassegno 36 RegistroScaricoProdContrassegno 37 RegistroBeniInDeposito
38 RegistroBeniInContoLavorazione 39 RegistroBeniComodato
40 RegistroBeniProva
41 RegistroSezionaleIvaInterno 42 RegistroCaricoStampatiFiscali
Quali sono i documenti e le scritture contabili che si
possono conservare in solo formato digitale?
43 RegistroSocControllantiControllate
44 RegistroCaricoScaricoRegimeMargineMetodoAnalitico 45 RegistroAcquistiRegimeMargineMetodoGlobale
46 RegistroVenditeRegimeMargineMetodoGlobale 47 RegistroCaricoCentriElabDati
48 RegistroScaricoCentriElabDati 49 RegistroSommeRicevuteDeposito 50 RegistroEditori
51 LibroSoci
52 LibroObbligazioni
53 LibroAdunanzeDelibAssemblee
54 LibroAdunanzeDelibConsiglioAmministrazione 55 LibroAdunanzeDelibCollegioSindacale
56 LibroAdunanzeDelibComitatoEsecutivo 57 LibroAdunanzeDelibAssembleeAzionisti 58 AltriRegistri
59 UnicoPersoneFisiche 60 UnicoSocietaPersone 61 UnicoSocietaCapitale 62 UnicoEntiNonCommerciali 63 IrapPersoneFisiche
64 IrapSocietaPersone 65 IrapSocietaCapitale
66 UnicoEntiNonCommercialiEdEquiparati 67 IrapAmministrazioniEdEntiPubblici 68 Modello730
69 ModelloConsolidatoNazionaleEMondiale 70 ModelloIva
71 ModelloIvaVrRichiestaRimborsoCreditoIva
72 ModelloIva26Lp2006ProspettoLiquidazioniPeriodiche 73 ModelloIva74Bis
74 ComunicazioneAnnualeDatiIva
75 ModelloRichiestaRimborsoCreditoIvaTrimestrale 76 ModelloDatiContenutiDichiarazioneIntentoRicevute 77 Modello770Semplificato
78 Modello770Ordinario 79 ModelloCertificazioneCud 80 ModelloF23
81 ModelloF24
82 ModelliAllegatiDichiarazioneRedditiModelloUnico 83 ModelliAnnotazioneSeparata
84 RicevutaPresentazioneModelliDichiarazione 85 AltriDocumenti
Quali sono i documenti e le scritture contabili che si
possono conservare in solo formato digitale?
Il DMEF del 17 giugno 2014
Formato. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità.
Garanzie. Rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD, le regole tecniche sui sistemi di conservazione e le altre norme tributarie in tema di tenuta della contabilità.
Ricerca. Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione per cognome, nome,
denominazione, C.F, P.Iva, data (laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste).
Il processo di conservazione. Il processo di conservazione termina con l'apposizione della firma digitale e della marca temporale sul pacchetto di archiviazione.
Conservazione di documenti analogici. Il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina con l'apposizione della firma digitale.
Per i documenti analogici originali unici, serve un Notaio o altro pubblico ufficiale
Tempistica. Il processo di conservazione (comprese le fatture elettroniche) deve essere
svolto entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357 ( entro i 3 mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni annuali).
Comunicazione. Il contribuente comunica che effettua la conservazione digitale in DR Imposta di bollo. Pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Fattura 1321.pdf
Fattura 1322.pdf
Fattura 1323.pdf
Fattura 1324.pdf
Fattura 1325.pdf
Fattura 1321.pdf.p7m
Fattura 1322.pdf.p7m
Fattura 1323.pdf.p7m
Fattura 1324.pdf.p7m
Fattura 1325.pdf.p7m
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1/2-Come avviene il processo di conservazione digitale
FD + RT
FD + RT
FD + RT
FD + RT
FD + RT
FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale
FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale
2/2-Come avviene il processo di conservazione digitale
+ FD e MT del Responsabile della
Conservazione
Quali strumenti servono per la conservazione digitale?
Firma digitale
Riferimento temporale
Marca temporale
Il riferimento temporale
WWW.INRIM.IT
La marca temporale
2 settembre 2014 16.20.10
Funzione di hash
(SHA-256) 3afdc96b35e60a6c3 d98fc06ca8647ad5a 106c862503cb64f98
2d260928c7285
2CBD 08E4 A85D 3FA4 C7DF 605E A411 1889 39D2 3D83 AA3E B56F E901 797E 0E76 165F C5E5 3E0F 4D2C
BC8F 1328 41B9 4EE9 506F B975 3395 98A0 6470 816E 3139 83A4 9AEE A43D 0BC5 F79D 0421 E102 D2BB 99C2 F4B9 3062 D2A3 3D78 1FEA B2A7 D403 50B5 39A5
5055 BECD 5D19 223C BB73 5FD2 5FC8 C46C 03D8 BEAA 112D F5DA 5B37 F4D4 E403 F015
Altre informazioni….
Certificatore Accreditato
La conservazione degitale delle
scritture contabili
«Art. 2215-bis. - Documentazione informatica
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e` possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo
annuale di cui al terzo comma;
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile
Per i libri e per i registri la cui tenuta e` obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
Il nuovo art. 2215-bis del Codice Civile
Legge n.106 del 12 luglio 2011 (GU n.160 del 12 luglio 2011)
Conservazione cartacea
Conservazione digitale
Stampa annuale su libri con vidimazione secondo l’art.2215 c.c.
Conservazione digitale di documento informatico
Conservazione digitale di documento analogico
di anni pregressi
FD e MT annuale secondo l’art.2215/bis c.c.
+
conservazione annuale con FD e MT del RCS Stampa annuale su libri
senza vidimazione
Produzione annuale di file del libro stampato +
FD e MT del RCS (Risoluzione 158/E-2009)
Regolarmente conservato ai fini civili e fiscali
+
valore probatorio artt.2709 e 2710 c.c.
Le 5 diverse modalità per conservare le scritture contabili
Conservazione annuale con apposizione di
FD e MT del RCS
“Le trascritte disposizioni non specificano con quale sistema debba avvenire l’acquisizione
dell’immagine, tale modalità, dunque, deve considerarsi libera e non soggetta a specifiche regole.
Tuttavia, trattandosi di acquisire l’immagine di “documenti”, ossia della rappresentazione di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, è necessario che il procedimento di acquisizione garantisca che l’immagine rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera i dati, i fatti e gli atti che il documento rappresenta.
Per quanto riguarda le fatture, ad esempio, sarà necessario che dall’immagine acquisita ai fini della conservazione, risultino rappresentati gli elementi essenziali, indicati dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.”
“Proiettando i principi testé enunciati alla fattispecie rappresentata dall’istante, se ne ricava che, ferma restando la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle
disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall’origine i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all’acquisizione della
relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di
stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.
Come precisato, è indispensabile che l’immagine sia memorizzata su di un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell’ordine cronologico e senza soluzioni di continuità. Peraltro, fin dal momento della memorizzazione dovranno essere garantire le funzioni di ricerca ed estrazione secondo i menzionati indici”.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.158 del 15-6-2009
Conservazione sostitutiva di documenti creati con strumenti elettronici non aventi le caratteristiche dei documenti informatici
Libro giornale Alfa Srl.pdf
Mastri contabili Alfa Srl.pdf
Registro cespiti Alfa Srl.pdf
Registro Iva vendite Alfa Srl.pdf
Registro Iva acquisti Alfa Srl.pdf
Fattura 1321.pdf.p7m Libro giornale Alfa Srl.pdf.m7m
Fattura 1322.pdf.p7m Mastri contabili Alfa Srl.pdf.m7m
Fattura 1323.pdf.p7m Registro cespiti Alfa Srl.pdf.m7m
Fattura 1324.pdf.p7m
Registro Iva vendite Alfa Srl.pdf.m7m
Fattura 1325.pdf.p7m
Registro Iva acquisti Alfa Srl.pdf.m7m FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale
FD + MT
FD + MT
FD + MT
FD + MT
FD + MT
La conservazione digitale delle scritture contabili I° - Firma digitale e marca temporale su ciascun file
8e35c2cd3bf6641bdb0e2050b76932cb b2e6034a0ddacc1d9bea82a6ba57f7cf
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33112ee14ee469c3eb52fe90322ec81d d404a0093d565a6d71ce77cbc8124e3
6ae40a4179b77144511c3efc707a1c4d c9ed3361591b8a92ac70986b54441d0
FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale
+ FD e MT del Responsabile della
Conservazione
La conservazione digitale delle scritture contabili
II° - Firma digitale e marca temporale su file SInCRO
Assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (Art.6 DMEF 17 giugno 2014)
Pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
-libro giornale e libro degli inventari -ogni altro registro , se bollato e vidimato secondo le
norme dell’art 2215 e 2216 del c.c.
-registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari previsto dall’art 2678 del c.c.
Versare € 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
1-Atto di affidamento + nomina responsabile della conservazione 2-Entro 120 gg chiusura anno assolvere imposta di bollo con F24 3-Apposizione sui singoli file della FD + RT (valutare FD + MT) 4-Chiusura processo di conservazione con FD +MT su file SInCRO 5-Compilare il prospetto in DR
La conservazione digitale delle scritture contabili dei clienti in 5 passaggi
FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale
1= conservazione digitale
2= conservazione
cartacea
La conservazione digitale dei
dichiarativi dell’intermediario
”I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioniconservano ,anche su supporti informatici ,per il periodo previsto dall’art.43 del DPR 29 settembre 1973 n.600 , copia delle dichiarazioni trasmesse , delle quali
l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su supporto conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’art.1. comma 1” (Art.3 comma 9 bis DPR 322/1998)
“I contribuentie i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti”.
(Art.3 comma 9 DPR 322/1998)
“I contribuenti e i sostituti d'imposta debbono conservare l'originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello cartaceo e sottoscritta, nonche' la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione e, in caso di presentazione tramite un soggetto incaricato, anche l'impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
I soggetti incaricati della trasmissione conservano, per il medesimo periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, la copia delle dichiarazioni trasmesse.
Al fine di risolvere i notevoli problemi di archiviazione delle dichiarazioni cartacee, viene ora consentito, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti
informatici. In tal caso e' fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta”. ( Circolare n.6/E del 25 gennaio 2002)
La conservazione digitale delle
dichiarazioni dei redditi
Risoluzione del 8 agosto 2008 n.354/E
Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni-Conservazione delle copie delle dichiarazioni - Obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici:
non sussiste
“Dal dato testuale della norma si evince che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta. Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.
Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 precisa che le copie conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono
“anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente”. Inoltre, attesa la natura di documento informatico della copia della dichiarazione creata su supporti informatici, l’obbligo di
conservazione può essere assolto nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004.
Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate dall’istante, in applicazione del citato articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui “Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (…);d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; (…)”.
Originale
Copia
Sottoscrizione del contribuente
Conservazione a cura del contribuente Stampa cartacea
Sottoscrizione dell’intermediario
Formato digitale
Conservazione digitale a cura dei soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni
La conservazione digitale delle
dichiarazioni dei redditi
Fattura 1321.pdf.p7m Unico Paolo Rossi.pdf.p7m
Fattura 1322.pdf.p7m Unico Giorgio Verdi.pdf.p7m
Fattura 1323.pdf.p7m Unico Paolo Neri.pdf.p7m
Fattura 1324.pdf.p7m Unico Marco Bianchi.pdf.p7m
Fattura 1325.pdf.p7m Unico Walter Rossi.pdf.p7m
FD + RT
FD + RT
FD + RT
FD + RT
FD + RT
La conservazione digitale della copia dell’intermediario I° - Firma digitale e riferimento temporale su ciascun file
Unico Walter Rossi Unico Marco Bianchi
Unico Paolo Neri Unico Giorgio Verdi
Unico Paolo Rossi
b5a34169042f11f1cb350ac0c4b9e6ec a9056e0a798b7fa8dd95395f689cfb86
873d675a1cbb228a80ab8ad09af99ff2 dcb164ca1767d29362e5b6f6b42fce57
0745ce9594b1577e8f755853e040af77 1147c347f5c985c60a61050ffccbade
15d3dc2c5f77679cd7eb676606f297ba ae003a3cf75cf0f4a6bd4110d5fe84f6
c45cb135b04beba6bc204d91bea3c1b5 3ffe0ce27daae525045552e2789a193e
La conservazione digitale della copia dell’intermediario II° - Firma digitale e marca temporale su file SInCRO
FD=Firma Digitale MT=Marca Temporale RT=Riferimento Temporale
+ FD e MT del Responsabile della
Conservazione
La conservazione digitale della
corrispondenza (e-mail e PEC)
Ricevuta di accettazione Ricevuta di avvenuta consegna
Il responsabile della conservazione
ed il manuale della conservazione
Il responsabile della conservazione
1-definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione 2-governa la gestione del sistema di conservazione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo di conservazione adottato 3-può delegare, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate
4-la delega deve essere formalizzata
5-la delega deve riportare chiaramente il contenuto della stessa,
ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.
Il manuale della conservazione
Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente:
1- l’organizzazione
2-i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi 3-il modello di funzionamento
4-la descrizione del processo
5-la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate 6-le misure di sicurezza adottate
7-ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione
Lo schema di Decreto Legislativo
sulla fattura elettronica tra privati
• Ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti ed evitare la duplicazione di attività conoscitive
• Impiegare la tecnologia per trasformare l’Amministrazione finanziaria da soggetto che svolge un ruolo passivo di mero
controllore ex-post dei dati fiscali ricevuti ad un soggetto in grado di svolgere un ruolo attivo di facilitatore della tax compliance
• Impiegare controlli anche da remoto per non ostacolare il normale svolgimento delle attività ed al contempo ridurre il tax gap
Obiettivi
Interventi con effetto dal 1° luglio 2016
Servizio gratuito di generazione e trasmissione di fatture elettroniche
Messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un servizio gratuito per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di poter generare e trasmettere fatture
elettroniche tra privati
Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche
Messa a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra
privati, dell’attuale servizio gratuito fornito da Unioncamere in collaborazione con
l’Agenzia per l’Italia Digitale nell’ambito dell’obbligo della fatturazione elettronica
alla PA
Interventi con effetto dal 1° gennaio 2017
Opzione per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute
• Per le operazioni IVA effettuate dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per una trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute
• Il MEF metterà a disposizione gratuitamente e per tutti i soggetti passivi IVA la possibilità di impiegare il Sistema di Interscambio per trasmettere le fatture elettroniche ai clienti e per riceverle dai fornitori, ma sarà necessario per il contribuente utilizzare il formato XML PA.
Inviando tramite lo SDI, le fatture elettroniche verranno inviate al cliente ed all’Agenzia delle Entrate e potranno essere consultate dai contribuenti su una piattaforma web ;
• L’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui verrà esercitata e fino alla fine del 4° anno successivo, e se non revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio;
• L’opzione consentirà di avere i seguenti benefici:
-viene meno l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”, della “black list” e degli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni/servizi intracomunitari;
-i rimborsi IVA di cui all’art.30 del DPR 633/72 verranno eseguiti in via prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
-i termini di decadenza di cui all’art.57 primo comma del DPR 633/72 (IVA) ed art.
43 primo comma del DPR 600/73 (Imposte dirette) saranno ridotti di 1 anno, purchè venga garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti
Piattaforma web Fornitore
A
Sistema di interscambio
Fattura n.15.xml
Sogei spa
Messa a disposizione delle informazioni
Consultazione delle informazioni
Agenzia delle Entrate
Fornitore B
Cliente 1
Cliente 2
Fattura n.30.xml
Alfa Srl
Fattura
n.15.xml Fattura
n.30.xml
Fattura n.31.xml
Fattura n.25.xml
Fattura n.25.xml
Fattura n.31.xml
Opzione per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi
• Per le operazioni IVA effettuate dal 1 gennaio 2017, i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art.22 del DPR 633/72, possono optare per una memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri
• La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati
• L’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e fino alla fine del 4°
anno successivo, e se non revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio
• L’opzione consentirà di avere, se ne sussistono i presupposti, i benefici già rilevati con riguardo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute (rimborsi IVA, termini di decadenza, etc)
Programma di assistenza per contribuenti di minori dimensioni
Dal 1 gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti IVA di minori dimensioni che avranno optato per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute e dei
corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate metterà in pista un programma di assistenza avente le seguenti caratteristiche:
• verranno messe a disposizione in via telematica le informazioni necessarie per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale IVA;
• verrà meno l’obbligo di registrazione di cui agli articolo 23 e 25 del DPR 633/72
• verrà meno l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia prevista dall’art.38-bis del DPR 633/72
Interventi con effetto dal 1° gennaio 2017
Conclusioni
Forte accelerazione da parte del legislatore Italiano ed Europeo verso la digitalizzazione dei processi per imprese e PA
Se vogliamo cogliere le opportunità derivanti da questo inarrestabile cambiamento dobbiamo partecipare attivamente
Per partecipare attivamente è necessario maturare le necessarie
competenze ed avere gli strumenti adeguati
Grazie per l’attenzione
Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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