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I CRITERI PER L APPROVAZIONE DELLA C.I.G.S. SECONDO IL DECRETO MINISTERIALE 13 GENNAIO 2016, N

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Lavoro

Reggio Emilia, 1 marzo 2016 GP/lp

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OGGETTO: I CRITERI PER L’APPROVAZIONE DELLA C.I.G.S. SECONDO IL DECRETO MINISTERIALE 13 GENNAIO 2016, N. 94033.

Sommario

Come previsto dal dettato normativo, il competente Ministero ha emanato il Decreto ministeriale relativo ai criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 8 febbraio 2016, ha reso noto il Decreto n.

94033 del 13 gennaio 2016 (allegato 1), con il quale ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo n. 148/2015.

Nel dettaglio e tenendo conto che, nella filosofia dell’attuale Legislatore, si tende sempre ad accorpare la materia in un unico testo normativo (a differenza del passato in cui ogni causale di cassa è stata trattata da uno specifico Decreto ministeriale), sono stati individuati i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria relativamente ai casi di:

1) riorganizzazione aziendale;

2) crisi aziendale;

3) contratti di solidarietà (aziende e lavoratori beneficiari; – modalità applicative);

4) imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia;

5) imprese artigiane;

6) partiti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (causali di intervento della CIGS; – monitoraggio delle risorse finanziarie);

altresì, è stata rivista la disciplina del cumulo dell’intervento straordinario con quello ordinario.

L’efficacia del Decreto n. 90433/2016 decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, ovvero dal 9 febbraio 2016.

Prima di iniziare l’analisi dei singoli casi, si ricorda che:

a) la causale di crisi aziendale per cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa, dal 1° gennaio 2016, non è più regolamentata per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 92/2012;

(2)

b) sempre la Legge n. 92/2012 ha escluso, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di utilizzazione della integrazione salariale straordinaria per le imprese in procedura concorsuale ovvero nei casi di concordato preventivo con cessione dei beni, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria senza ripresa dell’attività: si tratta di ipotesi nelle quali non si giustifica il ricorso alla integrazione salariale, non essendoci prospettive di ripresa, risultando più razionale il ricorso alla N.A.S.p.I. (la cui durata è stata portata a 24 mesi dal D. l.vo n. 148/2015) e, fino al 31 dicembre 2016, ricorrendone le condizioni, alla indennità di mobilità; su tale punto, tuttavia, va ripreso quanto il Ministero del Lavoro ha chiarito con la Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 (allegato 2); in particolare, nella ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una procedura concorsuale con continuazione dell’attività, nel corso di un trattamento integrativo salariale straordinario già autorizzato con un’altra causale, la nota ministeriale precisa che il trattamento può essere autorizzato fino al completamento del periodo previsto, qualora gli organismi che hanno la responsabilità della procedura si impegnino a completare il programma che l’impresa aveva presentato; l’iter da seguire prevede che la C.i.g.s. possa essere riattivata soltanto con una specifica autorizzazione del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori, al quale dovrà essere giunta una istanza da parte dei predetti organi finalizzata al subentro nel programma iniziale fino alla sua conclusione: il tutto, dovrà avvenire attraverso il sistema telematico “Cigsonline”.

Preme ricordare, altresì, che al di là della causale che l’impresa utilizzerà, l’ammortizzatore sociale in esame ha la finalità di aiutare una impresa avente certezza di continuazione aziendale.

Il Decreto n. 94033 - 13 gennaio 2016

Articolo 1 - Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale

(art. 21, co. 1 e 2, art. 22, co. 1, (1), del Decreto legislativo n. 148/2015)

In primis, in riferimento alla causale in esame, è da ricordare che il competente Ministero, con la Circolare 5 ottobre 2015, n. 24 (2) ha chiarito che il concetto di riorganizzazione aziendale ricomprende anche i concetti di ristrutturazione e conversione aziendale.

1Art. 21 - Causali di intervento

1. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c) contratto di solidarietà.

2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

Art. 22 - Durata

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Omissis

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato (in vigore dal 24 settembre 2017).

Omissis

2Circolare L109/2015 dello scrivente Ufficio.

(3)

Con tale articolo, che in maniera molto meno articolata regolamenta la materia che, precedentemente, era disciplinata dal D.M. 20 agosto 2002, n. 31444 (vedesi analisi successivo art. 10), viene previsto che:

a) l’impresa deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva; lo stesso anche nell’ipotesi di ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva;

b) a differenza del passato, il programma può (e non come nel passato, deve) contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può (e non come nel passato, deve) prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;

c) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali (indi non obbligatori) investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;

d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare; a tale generica affermazione è da evidenziare che, rispetto al passato non è più previsto che il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%; nulla, altresì, viene previsto per i programmi superiori a dodici mesi, dove, in passato, era richiesto l’esplicitazione del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi (per questo piano vedesi successiva lett. e);

e) obbligatoriamente, invece, nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%; tale soglia minima del 70% rappresenta sicuramente la maggiore novità anche se mitigata da quanto deve intendersi per recupero occupazionale: “oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi; per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione”;

f) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

L’articolo in esame, al comma 2, afferma che tutte le condizioni contenute nelle descritte lettere da a) a f) devono essere considerate non alternative fra loro ai fini dell’approvazione del programma (per la verità il comma in commento inserisce anche la condizione riportata alla lett. e) (3) del comma 1 – vista la sua decorrenza – che richiama quanto disposto dall’art. 44, co. 3, del D.

l.vo n. 148/2015, se ne dovrà tenere conto successivamente).

L’articolo in commento, si conclude con il comma 3 che afferma: “In sede di prima applicazione del presente decreto, i piani di riorganizzazione sono esaminati anche con riferimento agli interventi di CIGS già attuati dall'impresa richiedente, a prescindere dal valore degli investimenti di cui al precedente comma 1, lett. c).”

Al di là delle novità, è da evidenziare che, nella sua sinteticità, la nuova norma non contiene nulla in riferimento alla complessità dei processi produttivi ai fini della proroga della C.i.g.s. dopo il primo anno.

3 Lett. e) le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato.

(4)

Articolo 2 - Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale

(art. 21, co. 1 e 3, art. 22, co. 2 e 4 (4), del Decreto legislativo n. 148/2015)

Anche l’art. 2 del Decreto in commento, si contraddistingue per una sua notevole sinteticità (si pensi che, precedentemente, la materia era regolamentata dal D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826 e dal D.M. 15 dicembre 2004, n. 35302 - vedesi analisi successivo art. 10).

In base a tale articolo, per l’approvazione del programma di crisi aziendale:

a) dall’esame degli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo;

l'impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria; a differenza del passato, non è più richiesta la presentazione dei documenti contabili relativi al suddetto biennio;

b) come nel passato, deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della C.i.g.s.; deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie; nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della C.i.g.s., deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della C.i.g.s.;

c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell'impresa interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale; (nel passato si era parlato di ….. azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa, distinte per ciascun settore di attività dell'impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale);

d) il piano di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione; l'impresa, qualora, nel corso dell'intervento di C.i.g.s. o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi; a differenza di quanto previsto nel passato, anche in tale causale, viene rimarcato, anche senza una percentuale definita, l’obiettivo primario della salvaguardia occupazionale.

4Art. 21 - Causali di intervento

1. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c) contratto di solidarietà.

omissis

3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Art. 22 - Durata Omissis

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Omissis

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato (in vigore dal 24 settembre 2017).

omissis

(5)

Anche l’art. 2, al comma 2, afferma che tutte le condizioni contenute nelle descritte lettere da a) a d) devono essere considerate non alternative fra loro ai fini dell’approvazione del programma (per la verità non si comprende perché il comma primo non richiami anche la condizione riportata alla lett. e) (5) del comma 1 dell’articolo 1, – visto che la stessa norma si applica anche in caso di crisi aziendale..).

Con il comma 3, viene riproposto, invece ed in maniera strutturale, che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.

In tal caso, l'impresa, deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Tale fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo in commento.

In riferimento all’evento improvviso, si ricorda che tale situazione, nella precedente normativa, era stata inserita con il D.M. 15 dicembre 2004, n. 35302.

Il comma 4, infine, ripropone i casi di esclusione già presenti nella previgente normativa, ovvero:

non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale di cui al comma 1, presentati da imprese che

1) abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di C.i.g.s.;

2) non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;

3) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di C.i.g.s., salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Articoli 3 (aziende e lavoratori beneficiari) e 4 (modalità applicative) - Cassa integrazione guadagni straordinaria per contratto di solidarietà

(art. 21, co. 1 e 5, art. 22, co. 3, 5 e 6 (6), del Decreto legislativo n. 148/2015)

5 Lett. e) le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80 percento delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato.

6Art. 21. Causali di intervento

1. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c) contratto di solidarietà.

omissis

5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento

(6)

Sebbene il Decreto in esame contenga due articoli inerenti la causale di contratto di solidarietà, anche tale istituto giuridico risulta trattato in maniera sintetica (precedentemente, la materia era regolamentata dal D.M. 10 luglio 2009, n. 46448 - vedesi analisi successivo art. 10).

Ricordato quanto previsto dall’art. 21, co. 5 (7), del D. l.vo. n. 148/2015, l’art. 3, in particolare riconferma quanto già previsto per il settore dell’edilizia, ovvero che:

a) il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;

b) è ammissibile solo per i dipendenti inseriti nella struttura permanente.

Trova conferma, altresì, che l’utilizzo del Contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time, rimane confermato che è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro (si ricorda che il Ministero, nella Circolare 14 marzo 1994, n. 33, su tale concetto specificò: “…. e pertanto verrà attentamente valutata l’eventuale trasformazione di rapporti di lavoro da part-time a full-time in periodi prossimi alla stipula del C.d.s., al fine di non consentire un uso improprio di tale istituto”).

Per quanto attiene al campo di applicazione, nel silenzio di quanto contenuto nel citato art. 3, si deve evidenziare che, rispetto alla precedente normativa:

1) per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici che, secondo quanto anche contenuto nella Circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro, possono avvalersi del Contratto di solidarietà, quest’ultimo è ancora ammissibile in presenza di un organico anche inferiore a 16 unità;

collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Art. 22 - Durata Omissis

3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Omissis

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.

75. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

(7)

2) continuano ad avere la possibilità di ricorrere all’istituto in esame le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale qualora vi sia la continuazione dell'attività (così come anche chiarito dal Ministero del lavoro con la Circolare 22 gennaio 2016, n. 1 – allegato 2).

L’art. 4 del Decreto in esame, si occupa, essenzialmente delle relative modalità applicative del Contratto di solidarietà; anche in tale norma si trovano alcune conferme e alcune novità.

Le conferme sono le seguenti:

a) l'esubero del personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il Contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso;

b) nel corso dello stesso Contratto di solidarietà, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale, è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori (in sostanza, pertanto, si assiste all’inserimento, nel Decreto in esame, di quanto era stato regolamentato con il Decreto ministeriale 10 ottobre 2014, n. 85145).

Per quanto attiene a due lievi e particolari novità, le si evidenziano confrontando le norme previgenti e le attuali:

Norma previgente D.M. n. 46448/2009 - art. 4

Norma attuale D.M. n. 94033/2016 - art. 4 4. Qualora le parti, per soddisfare temporanee

esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.

5. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

2. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. L'azienda è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

3. In linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.

Art. 5 - Cassa integrazione guadagni straordinaria per imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia

(art. 20, co. 1 lett. c) e d) (8), del Decreto legislativo n. 148/2015)

8Art. 20 - Campo di applicazione

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

omissis

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

omissis

(8)

Con l’art. 5, ancora una volta una norma sintetica, si assiste all’unificazione di due differenti Decreti ministeriali che, nel passato, avevano disciplinato i casi delle aziende appaltatrici di servizi di mensa ed e delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia (rispettivamente Decreto ministeriale 22 luglio 2002, n. 31347 e Decreto ministeriale 20 agosto 2002).

Per tali casi, innanzitutto, vengono ad essere eliminati i requisiti soggettivi inerenti i lavoratori e la norma sintetizza, forse un po’ eccessivamente, i requisiti oggettivi che devono essere considerati, ovvero:

1) la contrazione dell'attività dell'azienda appaltatrice dei servizi di mensa così come la contrazione dell’attività dell’azienda appaltatrice dei servizi di pulizia deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente verificatasi a seguito del ricorso alla C.i.g.o. o alla C.i.g.s. (compreso il contratto di solidarietà);

2) la sospensione dal lavoro o l'effettuazione di un orario ridotto deve essere in diretta connessione con la citata contrazione dell'attività;

3) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti autorizzativi dei trattamenti di integrazione salariale;

4) il trattamento straordinario di integrazione salariale, per ognuna delle due differenti realtà aziendali, non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto; a tal fine, l'impresa richiedente il predetto trattamento deve indicare, allegando specifica dichiarazione della società committente, la durata del contratto medesimo.

In riferimento a tale specifico settore, è da richiamare, ancora una volta, la problematica che sin dall’origine della nuova disciplina, introdotta dal Decreto legislativo n. 148/2015, è stata evidenziata: come è possibile per una azienda, avente una mensa presso una società che applica un ammortizzatore sociale di lungo periodo, attivare un analogo ammortizzatore rispettando la tempistica (ex art. 24 e 25) richiesta nei casi di C.i.g.s. per crisi aziendale o riorganizzazione?

Quanto affermato nel Decreto in esame, specie al punto 3), sembra ancor di più non risolvere il problema.

Art. 6 - Cassa integrazione guadagni straordinaria per imprese artigiane

(art. 20, co. 1 lett. b), co. 5 (9), del Decreto legislativo n. 148/2015)

L’art. 6, detta i criteri per la concessione del trattamento nel caso di imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente, così come definito dal comma 5 dell’art. 20 del D. l.vo n. 148/2015; in particolare:

a) la contrazione dell'attività dell'impresa artigiana deve essere in diretta connessione con la sospensione o riduzione dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente a seguito del ricorso della stessa a C.i.g.o., C.i.g.s. o a prestazioni in costanza di rapporto di lavoro a carico dei Fondi di solidarietà ovvero del Fondo di integrazione salariale;

9Art. 20 - Campo di applicazione

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

omissis

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

omissis

5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

(9)

b) gli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane possono essere autorizzati limitatamente ai periodi in cui vi sia stato il ricorso ai trattamenti di cui alla lettera a) da parte dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.

Artt. 7 e 8 - Cassa integrazione guadagni straordinaria per Partiti politici e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali

(art. 20, co. 3 lett. b) (10), del Decreto legislativo n. 148/2015)

Come si ricorderà, l’estensione del trattamento di integrazione salariale straordinario e del Contratto di solidarietà nei confronti dei dipendenti dei partiti fu disposto dall’art. 16 (11) del Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Legge 21 febbraio 2014, n. 13) a cui fece seguito il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.

Con gli artt. 7 (Causali di intervento) ed 8 (Monitoraggio delle risorse finanziarie), il Decreto in esame sintetizza i relativi criteri e la tempistica collegata ai relativi finanziamenti previsti sino all’anno in corso.

Le condizioni per poter beneficiare del trattamento di integrazione sono:

1) causale riorganizzazione aziendale:

a) presentazione di un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, attraverso interventi finalizzati ad una ricomposizione dell'assetto e dell'articolazione centrale o territoriale;

b) presentazione di un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;

c) presentazione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) presentazione, a corredo dell'istanza di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, di una specifica relazione comprovante le condizioni di cui alle lettere da a) a c).

10 Art. 20 - Campo di applicazione omissis

3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

omissis;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

omissis

11Art. 16 - Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

(10)

2) causale crisi aziendale:

a) diminuzione dell'attività della struttura, con conseguente esubero di personale, anche in considerazione degli effetti che tale diminuzione potrà produrre in epoca immediatamente successiva all'istanza;

b) andamento involutivo dei risultati di bilancio complessivamente considerati relativi all'anno antecedente alla richiesta;

c) previsione di azioni volte alla ripresa dell'attività;

d) presentazione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale;

e) la struttura richiedente deve presentare, a corredo dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale, una specifica relazione in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

3) causale contratto di solidarietà:

secondo le modalità indicate all'art. 4 del Decreto in esame.

Unica particolarità per i datori di lavoro in oggetto, rispetto agli altri datori dei differenti settori, è contemplata nel comma 3 dell’art. 9, in cui viene specificato che: “Al fine di consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente assegnate, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi è autorizzato con il pagamento diretto da parte dell'INPS e dell'INPGI.”

***

Il Decreto ministeriale n. 94033/2016, si conclude con due particolari articoli inerenti la cumulabilità dei trattamenti straordinari con quelli ordinari e le disposizioni applicative.

In base all’art. 9 - Disciplina del cumulo dell'intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale, che essenzialmente amplia quanto già affermato dall’art. 21, co. 6 (12), del Decreto legislativo n. 148/2015,

nella unità produttiva interessata sia da C.i.g.o. che C.i.g.s. il cumulo è consentito:

a) se gli interventi per C.i.g.s. siano esclusivamente per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà;

b) i lavoratori interessati alla C.i.g.s. ed alla C.i.g.o. siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

L’articolo in commento, conseguentemente, sostituisce quanto precedentemente normativizzato dal D.M. 23 dicembre 1994.

Infine, l’art. 10 - Disposizioni finali, dispone che i criteri descritti si applicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate a decorrere dalla data del 9 febbraio 2016 e dalla stessa data cessano di avere efficacia i seguenti Decreti ministeriali:

D.M. 23 dicembre 1994 - Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici;

D.M. 22 luglio 2002, n. 31347 - Criteri generali di concessione del trattamento CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L. 23 aprile 1981, n. 155;

12 Art. 21 - Causali di intervento Omissis

6. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.

(11)

D.M. 20 agosto 2002, n. 31444 - Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

D.M. 20 agosto 2002, n. 31446 - Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;

D.M. 20 agosto 2002, n. 31447 - Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1, della L.

23 luglio 1991, n. 223;

D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826 - Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività;

D.M. 15 dicembre 2004, n. 35302 - Modifica del D.M. 18 dicembre 2002 [n. 31826], concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali;

Decreto 10 luglio 2009, n. 46448 - Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà;

D.M. 27 giugno 2014, n. 82762 - Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali;

D.M. 10 ottobre 2014, n. 85145 - Modifica all'articolo 7 del decreto n. 46448 del 10 luglio 2009, recante Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Qualora di interesse, in allegato 3 si sono raffrontati i diversi Decreti attuativi della previgente normativa con il testo unico introdotto dal Decreto ministeriale n. 94033.

***

In attesa delle interpretazioni ufficiali e di ulteriori approfondimenti che, altresì, riguarderanno la rivisitazione della relativa e conseguente modulistica, si inviano cordiali saluti.

Uff. Legislazione del Lavoro

Allegati:

1) D.M 13 gennaio 2016, 94033.

2) Ministero del Lavoro - Circolare 22 gennaio 2016, n. 1.

3) Scheda raffronto testi normativi.

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