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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA ASSOCIAZIONE ERASMUSLAND FIRENZE. Articolo 1. Denominazione e sede

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA

“ASSOCIAZIONE ERASMUSLAND FIRENZE”

Articolo 1.

Denominazione e sede

È costituita l’Associazione studentesca universitaria denominata “Associazione Erasmusland Firenze”, di seguito per brevità “Associazione”. L’Associazione ha sede in Firenze, in via Accolti 13, 50126 (FI). Il trasferimento della sede legale, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2.

Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 3.

Scopo

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Associazione è:

● la promozione e l’organizzazione di momenti di scambio sociale e culturale fra studenti italiani e stranieri;

● il coordinamento delle attività con gli organi universitari, al fine di garantire una maggiore informazione su corsi di studio e ulteriori possibili necessità degli studenti coinvolti negli scambi internazionali;

● la collaborazione con associazioni studentesche di livello locale, nazionale, europeo e internazionale;

● favorire la nascita e lo sviluppo di programmi di interscambio con le università europee ed extraeuropee;

● aiutare gli studenti universitari di qualsiasi ordine e grado a trovare una soluzione abitativa decorosa, rendendo più facile e sicura la locazione di stanze e appartamenti;

● operare nell'interesse degli studenti partecipanti a tutti i programmi di scambio interstudentesco ed a carriere accademiche al di fuori del proprio paese d’origine;

Art. 4.

Attività

L’Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

● organizzare incontri socio-culturali volti a integrare studenti di tutte le nazionalità;

● prestare opera di consulenza gratuita (orientamento allo studio e ai servizi universitari) agli studenti italiani che vogliono recarsi all'estero ed aiutarne la reintegrazione al loro rientro in Italia;

● prestare opera di accoglienza e consulenza gratuita (orientamento allo studio e ai servizi universitari) agli studenti stranieri in arrivo presso l’Ateneo e di consulenza e informazione sulla vita accademica, per il loro inserimento sociale e orientamento all’interno dell’Ateneo;

● organizzare iniziative culturali, quali convegni, conferenze, seminari, cineforum o altro, allo scopo di far conoscere, promuovere e favorire progetti di scambio universitario e di studio all’estero in genere;

● organizzare attività, quali gite, concorsi, visite a musei, tour guidati o altro, volte alla promozione dell’Italia, della Toscana e della città di Firenze;

● organizzare attività, quali corsi di lingua, volti all'apprendimento di nuovi idiomi;

● collaborare con le strutture dell’Università di Firenze e/o altri Enti attraverso apposite convenzioni per la prestazione di servizi inerenti la mobilità studentesca;

● promuovere il territorio, attraverso attività e informazioni turistiche, quali tour guidati, organizzazione di eventi, visite a siti turistici o di interesse culturale, rilascio di informazioni utili, collaborazioni con gli enti locali;

● sviluppare idee progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;

● realizzare attività, sia di tipo indiretto che diretto, volte a creare un’offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare i suesposti obiettivi;

In via esemplificativa, e non esaustiva, l'Associazione può:

● realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

(2)

● compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fideiussioni, contributi e mutui e fidi bancari;

● stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

● stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

● svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

● ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare agli scopi dell’Associazione;

● amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

● favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari ai propri o tali da facilitare il raggiungimento degli stessi;

● svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 5.

Affiliazione

L’Associazione, pur restando un soggetto giuridico autonomo, aderisce ed è parte di una rete internazionale (Erasmusland International) di associazioni di volontariato, con finalità analoghe e senza scopo di lucro, e da esse autorizzata ad usarne nome e marchi. Gli scopi dell’Associazione sono conformi allo spirito ed allo Statuto di Erasmusland International.

Articolo 6.

Soci

I soci si distinguono in Fondatori, Erasmus e Sostenitori. La quota associativa può avere un valore diverso a seconda della tipologia di socio.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla redazione dell’atto costitutivo.

Divengono Soci Erasmus tutti gli studenti che partecipano ad un programma di interscambio europeo e/o internazionale, universitario e post universitario, presso l’Università di Firenze o presso le altre scuole presenti sul territorio fiorentino, che ne facciano espressa richiesta, previa presentazione della necessaria documentazione, tesseramento e pagamento della quota annuale richiesta.

I Soci Erasmus hanno diritto a:

a) essere informati di tutte le attività dell’Associazione;

b) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;

c) essere iscritti nel Libro dei Soci.

Non hanno diritto a partecipare alle decisioni dell’Assemblea.

Si decade dallo status di Socio Erasmus per:

a) conclusione dell’anno accademico;

b) per dimissioni;

c) per espulsione.

Il titolo di Socio Erasmus è strettamente personale e come tale è incedibile.

E’ Sostenitore chiunque faccia richiesta di iscrizione all’Associazione, che proceda al tesseramento e al pagamento della quota sociale annuale.

Nell’ambito dei Sostenitori si distinguono gli Attivisti che sono coloro che, a seguito di un periodo di prova di dai tre ai dodici mesi, vengono riconosciuti tali, su richiesta dell’interessato, dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, previa votazione, in virtù dell’impegno profuso nell’Associazione. Solo gli Attivisti hanno diritto di voto in Assemblea.

I Sostenitori hanno diritto:

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a) ad essere iscritti nel libro dei soci;

b) a partecipare all’Assemblea;

c) a votare in Assemblea, qualora siano riconosciuti attivisti;

d) di essere informati su tutte le attività dell’Associazione e a parteciparvi attivamente.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti, in base ad una domanda nella quale l'aspirante socio dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve lo Statuto.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo e diffida.

È esclusa la temporaneità di partecipazione all’Associazione. Le quote sociali versate non sono trasmissibili.

Articolo 7.

Perdita della qualità di associato La qualità di associato si perde per:

● il venir meno dei requisiti di cui all’art. 5, salvo deroghe dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo;

● recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;

● esclusione per gravi motivi deliberata dall’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;

● morte.

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell’Associazione stessa.

Articolo 8.

Organi dell’Associazione Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo.

Articolo 9.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta da almeno un membro del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea può essere di tipo ordinario o straordinario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

● elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;

● approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA);

● delibera in merito all’utilizzo dell’eventuale avanzo di gestione;

● decide dell'esclusione dei soci;

● delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

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L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché su ogni altra casistica non di competenza dell’assemblea ordinaria

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario..

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso personale inviato a tutti i soci e tramite avviso scritto posto presso la bacheca della sede legale, oppure sul sito internet dell’Associazione o tramite gli strumenti di comunicazione interna facebook/whatsapp, entro i 3 giorni precedenti la data di convocazione. Essa deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento

dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

Articolo 10.

Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l’Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

● assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;

● esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l’Associazione in giudizio e presso terzi;

● controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;

● conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;

● amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 1 anno, si rinnova automaticamente a patto che non vi sia richiesta scritta espressa di un socio per il suo cambiamento. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere.

La convocazione è resa nota a mezzo avviso personale inviato ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

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● predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

● formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

● dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei soci;

● elaborare il Rendiconto Economico Finanziario Annuale che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;

● irrogare le sanzioni previste dall'art. 5;

● disporre l'ammissione dei soci;

● determinare l’ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Art. 12.

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 13.

Fondo Comune Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

● beni, immobili e mobili;

● contributi;

● donazioni e lasciti;

● ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14.

Gestione Finanziaria

L'anno finanziario inizia 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. L'Assemblea approva il REFA predisposto dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo stesso deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 15.

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dall’art.8 e 9 del presente statuto. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 16.

Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze.

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Art. 17.

Disposizioni Finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia.

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