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STATUTO DI ASSOCIAZIONE. LoveItaly! Associazione Culturale. Articolo 1. Denominazione sede durata

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE

“LoveItaly! – Associazione Culturale”

Articolo 1

Denominazione – sede – durata

È costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominate “LoveItaly! – Associazione Culturale”. L’Associazione potrà far uso della denominazione “LoveItaly! – Associazione Culturale” o della forma

abbreviata “LoveItaly!” sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso. L’Associazione ha la propria sede legale in Roma via Giovanni Giolitti n. 34. Il comitato direttivo può trasferire la sede dell’Associazione, nell’ambito del Comune di Roma, a maggioranza dei due terzi dei suoi

componenti. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all’estero. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Ambito di operatività

L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera sull’intero territorio italiano.

L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

Scopi dell’Associazione

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la tutela, la manutenzione, la

protezione, il restauro, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale

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e ambientale italiano, anche privato – da intendersi come patrimonio comune per il quale occorre condividere la responsabilità di cura, gestione e

rigenerazione – nonché il sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura e a progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane, interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree e spazi urbani ed in genere la

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano su progetti presentati da cittadini singoli o associati, attraverso la elaborazione di progetti e/o la raccolta di fondi utili e funzionali al raggiungimento degli scopi

dell’Associazione.

In particolare, l’Associazione si prefigge lo scopo di:

– aggregare diversi profili di esperti del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale e culturale italiano;

– creare una banca dati degli oggetti di valore culturale e dei soggetti interessati alla tutela e alla manutenzione del patrimonio culturale italiano;

– creare e distribuire il brand “LoveItaly!”;

– attivare raccolta di fondi e risorse, mobilitare e favorire la collaborazione fra cittadini, innovatori sociali, esperti, terzo settore, parti sociali, filantropi e istituzioni filantropiche, imprese socialmente responsabili, scuole, università, istituzioni culturali e istituzioni pubbliche;

– promuovere erogazioni liberali o mecenatismo da parte di privati, filantropi, istituzioni filantropiche, imprese;

– gestire siti culturali e ambientali garantendone una fruizione attiva oltre alla manutenzione ordinaria, possibilmente in collaborazione con cittadini attivi e innovatori sociali;

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– sviluppare metodologie, progettualità ed esperienze di partecipazione,

condivisione e collaborazione attiva e diffusa di tutela e manutenzione dei beni comuni culturali;

– avviare o collaborare all’avvio di startup innovative per la gestione, la fruizione e la manutenzione dei beni comuni culturali;

In particolare per la conservazione, manutenzione, rigenerazione, promozione, tutela e fruizione attiva dei beni comuni culturali e ambientali, l’Associazione può, sempre nel rispetto dello scopo associativo non di lucro:

– creare una piattaforma di crowdfunding e crowdsourcing;

– favorire e partecipare ad iniziative, progetti, eventi, riunioni, convegni, seminari di informazione e divulgazione;

– dare informazioni a cittadini, amministrazioni ed imprese;

– progettare e partecipare a iniziative di formazione e comunicazione;

– svolgere attività editoriali tradizionali e digitali.

L’Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più

opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre associazioni e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità

previste dal codice civile. L’Associazione non persegue scopi politici, non svolge attività politica, diretta o indiretta, né svolge attività di rappresentanza di interessi o lobbying legislativo.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare esperti o altro personale specializzato e istituzionale estraneo all’Associazione.

(4)

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:

presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;

versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari:

i Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; nonché tutti coloro ai quali tale qualifica venga

successivamente attribuita con deliberazione del Consiglio Direttivo presa con la maggioranza dei due terzi, in ragione di particolari meriti.

i Soci Ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

(5)

i Soci Onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Resta inteso che l’Associazione potrà raccogliere le erogazioni liberali anche di entità, persone fisiche e/o giuridiche, che non appartengono ad alcuna delle categorie di soci sopra individuate.

Tutti i soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

candidarsi per ricoprire le cariche associative;

partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso

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deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto non appena il Consiglio Direttivo prende atto della dichiarazione del socio che ha inviato la comunicazione di recesso. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;

non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 6

Organi sociali

Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente

i Vice-Presidenti;

il Segretario;

il Comitato dei Garanti.

Resta inteso che l’Associazione potrà dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento, approvato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

(7)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il compenso che il Consiglio Direttivo decida di assegnare a membri dell’Associazione e/o del Consiglio Direttivo investiti di particolari cariche e/o deleghe e salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Saranno altresì ammessi a

partecipare all’Assemblea con funzioni consultive i c.d. “Accademici”, ovvero persone esterne all’Associazione e dotate di particolari competenze ai fini dello scopo perseguito dall’Associazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’Associazione ed in particolare:

approva le linee di indirizzo del programma annuale di attività sociali;

approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

delibera i regolamenti e le loro modifiche;

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

delibera in ordine all’esclusione dei soci;

delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

(8)

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, da trasmettere per posta elettronica o fax ai singoli associati almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta,

saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonchè l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Vice Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l’opportunità.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono

partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento

dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente

costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(9)

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione. In seconda

convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 48 (quarantotto) ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci, qualora l’associazione non abbia più di cento associati. Una volta superato tale numero di associati ogni socio potrà rappresentare fino a dieci soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o dal Vice Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti. Le

deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell’Assemblea e alle modalità di partecipazione e di esercizio del voto, anche per via telematica, viene

disciplinato mediante apposito regolamento adottato dall’Assemblea in sede ordinaria.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

(10)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 14 (quattordici) eletti dall’Assemblea facendo in modo che almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo sia designato dai Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente o il Presidente Onorario, i Vice Presidenti ed il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea può provvedere alla loro sostituzione

nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e che non siano stati delegati ad uno o più membri del Consiglio direttivo e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

redigere il programma annuale delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee di indirizzo dettate dall’Assemblea dei soci;

redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

nominare al proprio interno il Presidente, ed i Vice-Presidenti, il Segretario;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;

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assegnare a membri dell’Associazione o del Direttivo particolari deleghe operative;

vigilare sul corretto esercizio dell’attività degli organi e dei soggetti cui sono attribuite deleghe operative;

valutare periodicamente l’andamento dell’attuazione del programma

annuale delle attività sociali e annualmente il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente all’uopo designato e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente e/o uno dei Vice-Presidenti, lo ritengano opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega per l’esercizio del voto.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente o al Vice Presidente all’uopo designato.

Ogni altro aspetto relativo al funzionamento del Consiglio e alle modalità di partecipazione e di esercizio del voto per via telematica, viene disciplinato mediante apposito regolamento adottato dal Consiglio.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Il Presidente non è titolare di deleghe

operative.

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Articolo 10

Vicepresidenti e Segretario

L’Associazione è retta da due Vice-Presidenti: ad uno dei due Vice-Presidenti, il Consiglio Direttivo attribuirà la rappresentanza legale dell’Associazione nonché il ruolo di rappresentanza esterna nazionale e internazionale ed il coordinamento delle attività dell’Associazione.

Ai Vice-Presidenti è attribuita la delega a compiere tutti gli atti da questo ritenuti utili e necessari per l’attività dell’Associazione e a porre in essere le azioni necessarie a dare attuazione al programma annuale delle attività sociali.

I Vice-Presidenti sono assistiti e coadiuvati nello svolgimento delle loro funzioni dal Segretario. Il Segretario è scelto dal Consiglio, al proprio interno, su

proposta dei Vice-Presidenti. Il Segretario sovrintende all’attività tecnica e finanziaria dell’Associazione, cura ed è responsabile dell’esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle direttive dei Vice-Presidenti. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo ai Vice-Presidenti, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull’esecuzione delle attività gestorie.

Il Consiglio o i Vice-Presidenti possono inoltre delegare al Segretario ulteriori poteri finalizzati all’esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio Direttivo, o in generale ogni potere connesso all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio volti al conseguimento degli scopi della Associazione.

Il Segretario redige e sottoscrive con il Vice-Presidente designato i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto

esecutivo delle deliberazioni del Consiglio. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio o dei Vice-Presidenti, all’eventuale assunzione di personale,

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determinandone l’inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 11

Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti, nominato dal Consiglio Direttivo, esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle attività di progettazione e realizzazione degli scopi dell’Associazione, valuta periodicamente i progetti e le iniziative avviate dall’Associazione, ne valuta i risultati e dà conto degli stessi a mezzo di apposita relazione o audizione.

Articolo 12

Fondo di dotazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

dalla dotazione iniziale quale risulta dall’atto costitutivo;

dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio ad incremento del Fondo di dotazione;

da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di dotazione;

dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

Il Consiglio può costituire amministrazioni separate per i beni pervenuti alla Associazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari, per il perseguimento di particolari finalità indicate dai donatori.

Articolo 13

(14)

Fondo di gestione

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio sostentamento e

funzionamento da:

quote associative annuali;

contributi degli aderenti, privati, istituzioni pubbliche organismi internazionali;

rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni o rapporti connessi agli scopi statutari;

interessi, dividendi, affitti, pagamenti derivanti da prestiti obbligazionari e royalties che non dovranno costituire più di un terzo del fondo di gestione; · entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e

contabilizzate autonomamente;

donazioni liberali da soggetti interessati a contribuire allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Articolo 14 Bilancio d’esercizio

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di aprile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

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Articolo 15

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe a quelle dell’Associazione.

Articolo 16

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

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