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SENATO DELLA REPUBBLICA 10" COMMISSIONE

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(1)

S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A

V L E G I S L A T U R A

10" C O M M I S S I O N E

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

(44a seduta, in sede deliberante)

Presidenza de! Presidente MANCINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Modifiche alla disciplina del fondo spe- ciale di previdenza per i dipendenti dal- l'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616):

PRESIDENTE Pag. 543, 545, 546

ACCILI, relatore alla Commissione 543, 544, 545, 546

BRAMBILLA 544

RAMPA, sottosegretario di Stato per il la-

voro e la previdenza sociale 545

PALAZZESCHI 546

Discussione e approvazione:

« Indennità di rischio per il personale sani- tario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicura- zione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni» (1637) {D'ini-

ziativa dei deputati Scalia ed altri) {Appro- vato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 538, 539

ABBIATI GRECO CASOTTI 539

BONATTI 539 BRAMBILLA 538

COPPO, relatore alla Commissione . . . . 538

Di PRISCO 539

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme su riordinamento del Fondo spe- ciale di previdenza per gli impiegati dipen- denti dalle esattorie e ricevitorie delle im- poste dirette» (1672) {Approvato dalla Ca- mera dei deputati):

PRESIDENTL 524, 525

ANGELINI 525 BRAMBILLA 524 COPPO 524 POZZAR 524

RAMPA, sottosegretario di Stato per il la-

voro e la previdenza sociale 525

ROBBA 524

TORELLI, relatore alla Commissione . . . . 525

VARALDO 525 VIGNOLO 525

(2)

Discussione congiunta e approvazione:

« Elevazione della misura degli assegni fa- miliari ai coltivatori diretti, coloni e mez- zadri » (1723) {Approvato dalla Camera dei deputati);

con assorbimento dei disegni di legge:

« Modificazioni della legge 14 luglio 1967, n. 585, sugli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti familiari ed estensione del diritto dei mede- simi ad altri componenti la famiglia» (14) {D'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri);

« Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, nu- mero 585, concernente la corresponsione de- gli assegni familiari ai coltivatori diretti, r

mezzadri e coloni parziari » (113) {D'inizia- tiva dei senatori Magno ed altri):

PRESIDENTE Pag. 540, 541, 542

COPPO 542 Di PRISCO 541 PALAZZESCHI 541

RAMPA, sottosegretario di Stato per il la-

voro e la previdenza sociale . . . 542 VIGNOLA, relatore alla Commissione . . . . 542

La seduta inizia alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bonatti, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermarietto, Magno, Mancini, Pozzar, Ricci, Robba, Val- secchi Pasquale, Varaldo, Vignola, Vignalo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è ap- provato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«-Norme sul riordinamento del fondo spe- ciale di previdenza per gli impiegati di- pendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette» (1672) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior- no reca il seguito della discussione del di- segno di legge: « Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli im- piegati dipendenti dalle esattorie e ricevi-

torie delle imposte dirette », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 18 maggio, il senatore Coppo aveva sollevato delle ec- cezioni in merito al titolo I del disegno di legge.

P O Z Z A R . Ritengo valide le argo- mentazioni esposte dal senatore Coppo nella seduta precedente e sono convinto che sia opportuno sopprimere tutto il titolo I, che riguarda appunto l'iscrizione al Fondo dei dipendenti delle associazioni sindacali. Que- sta norma costituirebbe infatti un prece- dente assai pericoloso.

Propongo pertanto formalmente la sop- pressione dell'intero titolo I e dell'articolo 10 del disegno di legge.

C O P P O . L'approvazione di questo provvedimento riveste un carattere di par- ticolare urgenza. Poiché, però, la soppres- sione del titolo I imporrebbe il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parla- mento, pregherei l'onorevole Presidente di prendere gli opportuni contatti col Pre- sidente della Commissione lavoro della Ca- mera dei deputati, affinchè, il provvedimen- to possa trovare al più presto possibile la sua definitiva approvazione. Credo che questo sia il voto di tutta la nostra Com- missione.

B R A M B I L L A . Non vi è dubbio che il titolo I non solo deformerebbe la si- tuazione attuale, ma costituirebbe un ele- mento di pregiudizio per la linea di riforma che è in corso. Ritengo che una decisione collegiale della nostra Commissione potreb- be costituire uno stimolo- per la 13a Com- misisione della Camera dei. deputati ali fine di una sollieclita approvazione defini- tiva del provvedimento, che riguarda una categoria che aspetta da ben sette anni questa legge. Ritengo anch'io opportuno che il Presidente Mancini intervenga pres- so il Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati per una sollecita approvazione del disegno di legge.

R O B B A . Mi associo alle argomenta- zioni già svolte dagli onorevoli membri del-

(3)

Senato della Repubblica 525 — V Legislatura 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 44a SEDUTA (17 giugno 1971) la Commissione intervenuti nel dibattito a

favore della soppressione del titolo I.

A N G E L I N I . Mi dichiaro favorevole alla soppressione del titolo I e rivolgo an- ch'io l'invito al Presidente perchè compia quei passi che riterrà opportuni per giunge- re ad una sollecita definitiva approvazione del disegno di legge.

V A R A L D O . Una decisione unanime della nostra Commissione in favore della soppressione del titolo I non potrà non co- stituire un elemento del quale la Commis- sione lavoro della Camera dei deputati do- vrà tenere conto nell'esprimere il suo giu- dizio. Se essa poi insisterà nella sua deter- minazione, dovrà assumersi la responsabili- tà della ritardata approvazione del dise- gno dilegge.

T O R E L L I , relatore alla Commissio- ne. Sono completamente d'accordo sulla soppressione del titolo I. Per quanto riguar- da la sollecita approvazione del provvedi- mento, posso riferire alla Commissione di avere avuto contatti con il relatore del di- segno di legge alla Commissione lavoro del- la Camera dei deputati e che anch'egli si è dichiarato convinto dell'opportunità della soppressione. Ritengo quindi che il dise- gno di legge sarà rapidamente approvato anche dall'altro r a m o del Parlamento.

V I G N O L O . Mi dichiaro favorevole alla modificazione del disegno di legge nel senso auspicato da tatti gli intervenuti nel dibattito., ma desidera ribadire 1"assoluta ne- cessità che il provvedimento sia rapidamen- te approvato anche dall'altro r a m o del Par- lamento.

P R E S I D E N T E . Assicuro la Com- missione che solleciterò il Presidente Biag- gi, affinchè il disegno di legge venga rapi- damente discusso dalla Commissione lavo- ro della Camera dei deputati.

R A M P A , sottosegretario d; Stato per il- lavoro e la previdenza sociale. In merito alla soppressione del titolo I il Governo si

rimette alla Commissione. Vorrei però far presente che in proposito esistono prece- denti in altre leggi già .approvate, coirne quel- la relativa ai telefonici, che sarebbe, perciò, opportuno modificare.

Per q u a n t o concerne l'impegno di appro- vare il provvedimento in esame al più pre- sto possibile, assicuro che il Ministero del lavoro farà quanto è in suo potere, tenuto conto, naturalmente, idei tempo* necessario.

Detto questo, dal m o m e n t o che esiste una- nimità di consensi dia p a r t e dei commissa- ri, il Governo si rimette ai voto delia Com- missione.

P R E S I D E N T E . Poiché n e s s u n al- tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di- scussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

ISCRIZIONE AL FONDO DEI DIPENDENTI DA ASSO- CIAZIONI NAZIONALI AVENTI PER STATUTO LA TUTELA E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE DI

ESATTORI O DI LAVORATORI ESATTORIALI.

Art. 1.

Le associazioni nazionali che hanno, per statuto, la tutela e la rappresentanza sinda- cale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali, possono, previo parere favore- vole del comitato speciale di cu^ all'artico- lo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, iscrive- re al Fonro di precidenza per gli impiegati di- pendenti da esattorie e ricevitorie delle impo- ste dirette, i lavoratori — cui sia attribuibi- le la qualifica impiegativia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, nume- ro 1825, e successive aggiunte e modifica- zioni — che prestano la loro opera in via continuativa ed in modo esclusivo alle di- pendenze delle predette associoazioni. L'iscri- zione, qualora venga esercitato la facoltà di cui al presente comma, è obbligatoria per tutto il personale in possesso dei requisiti prescritti.

(4)

L'iscrizione di cui al precedente comma può avvenire solo dopo che i lavoratori inte- ressati abbiano compiuto il terzo anno di effettivo servizio pressola stessa associa- zione, salvo che essi risultino già iscritti, ed è subordinata all'applicazione, ai lavoratori stessi, degli accordi economici collettivi di lavoro del settore esattoriale, da depositarsi presso il Fondo a cura delle associazioni, a termini dell'articolo 14 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Per gli accordi che risultassero già depositati le associazioni indicheranno quali di essi sono applicabili ai propri la- voratori.

he disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, concernenti l'esattore ed il ricevitore delie imposte dirette, sì intendono riferite anche alle associazioni di cui sopra.

Ai dipendenti di cui al primo comma si applicano tutte le disposizioni della legge aprile 1958, n. 377, sia per quanto riguarda i contributi sia per quanto riguarda le pre- stazioni.

Il senatore Pozzar ha proposto la soppres- sione dell'intero articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Art. 2.

L'iscrizione dei lavoratori al Fondo, ai sensi del precedente articolo; decorre dalla data di assunzione presso la rispettiva asso- ciazione.

. Nel caso in cui la domanda di iscrizione al Fondo sia presentata entro un mese dalla data di compimento del terzo anno di servi- zio, i contributi dovuti per il trattamento integrativo di pensione e per le prestazio- ni di capitale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modi- ficato dagli articoli 5 e 23 della presente legge, saranno calcolati, per il triennio di servizio compiuto, nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, con diritto dell'associa- zione di rivalersi sul lavoratore per la quo- ta posta a suo carico.

Qualora la domanda di iscrizione al Fon- do sia presentata trascorso il termine di un mese dal compimento del primo triennio di servizio, saranno applicate, per la sistema- zione del periodo di anzianità pregressa, le norme previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377, per i casi di accertata omissione con- tributiva.

Per i periodi di servizio prestati presso le suddette associazioni, scoperti di contribu- zione nell'assicurazione generale obbligato- ria per l'invalidità, la vecchia ed i supersti- ti, la iregoillarizzazione dorerà essere effet- tuata in base alle norme previste, per la stessa ipotesi di scopertura contributiva, dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

Il senatore Pozzar ha presentato un emen- damento tendente a sopprimere l'intero ar- ticolo 2. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

L'iscrizione dei lavoratori di cui al pre- cedente articolo 1, che alla data d ientrata in vigore deUa presente legge risultino già in servizio da oltre tre anni alle dipendenze di una delle associazioni sindacali di cui all'articolo stesso, deve essere richiesta al Fondo dall'associazione interessata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della legge.

L'iscrizione ha decorrenza dalla data di assunzione alle dipendenze dell'associazione sindacale richiedente anteriormente alla da- ta di iscrizione al Fondo, dovrà avvenire:

a) per il trattamento integrativo di pen- sione mediante versamento del contributo di cui all'articolo 10, primo comma, punto 1), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e succes- sive modificazioni, da calcolarsi sulla retri- buzione in vigore alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, in base agli accordi economici collettivi di la- voro da depositare o da indicare a termini dell'articolo 1 della presente legge.

(5)

Senato della Repubblica 527V Legislatura 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

I periodi peri quali viene effettuato il ver- samento del contributo previsto al prece- dente comma devono risultare coperti da contributi nell'assicurazione generale obbli- gatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su- perstiti. Qualora i contributi dovuti alla suddetta assicurazione obbligatoria risultino prescritti ai sensi delle norme sull'assicu- zione stessa, dovrà effettuarsi la relativa regolarizzazione in base alle disposizioni pre- viste, per la stessa ipotesi di scopertura

contributiva, dall'articolo l'I della illegge 2 aprile 1958, n. 377;

b) per le prestazioni di capitale, me- diante versamento dell'intero importo del- vore di ciascun lavoratore interessato al- la data della domanda di iscrizione al Fondo.

I contributi e gli importi di cui ai pre- cedenti punti a) e b) possono essere ra- teizzati, a richiesta delle associazioni inte- ressate. Il comitato speciale di cui all'ar- ticolo 4 della lqgge 2 aprile 1958, n. 377, stabilirà le relative modalità, ivi compre- so il saggio di interesse in misura non in- feriore a quello legale.

II senatore Pozzar, con il parere unani- memente favorevole della Commissione, ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3. Lo metto ai voti.

(JB approvato).

In sede di coordinamento finale si prov- vederà alla nuova numerazione degli arti- coli che seguono.

Art. 4.

La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla se- guente:

« a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-fi- nanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'im- porto di due annualità delle integrazioni in

10a Commissione — 62.

44a SEDUTA (17 giugno 1971) corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.

In sede di prima costituzione, l'ammonta- re della predetta riserva deve essere pari al- l'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968 ».

I (È approvato).

Art. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile

1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 1) per il trattamento integrativo di i pensione di cui all'articolo 2, primo comma,

punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico-finanziario della riparti- zione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13 ».

(È approvato).

Art. 6.

L'ultimo comma del punto 1) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sosti- i tuito dal seguente:

« Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000,vil contri- buto è sempre commisurato su tale limite minimo ».

(È approvato).

I Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23

| della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sosti- tuiti dai seguenti:

« All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un tren- tacinquesimo del 65 per cento della retribu- zione dell'ultimo mese di servizio ragguaglia- ta ad anno per quanti sono gli anni di con- tribuzione al Fondo, con un massimo di 35.

Le frazioni di anno si computano in dodi-

(6)

cesimi; le frazioni di mese non si compu- tano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di am- montare superiore alla media delle retribu- zioni percepite dall'iscritto nell'ultimo trien- nio di servizio, maggiorata del 20 per cento ».

(È approvato).

Art. 8.

Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'ar- ticolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a ca- rico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sem- prechè sussistano le condizioni stabilite dal- le norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione.

La maggiorazione spetta anche per la mo- glie o per il marito a carico e invalido secon- do le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.

La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai ti- tolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo ».

(È approvato).

Avverto che all'articolo 9 e ad altri succes- sivi è stato apportato qualche leggero ritocco eseàisiivaimente di forma, diciamo di» buona lingua italiana. Leggerò il testo quale risulta da talli modifiche.

Art. 9

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'ar- ticolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua complessiva, deter- minata a norma del precedente articolo, com-

prende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in re- lazione ai periodi riconosciuti utili nell'as- sicurazione medesima.

Qualora riscritto possa far valere nell'as- sicurazione obbligatoria contributi per rap- porti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessi- va è aumentata di una somma pari alla dif- ferenza tra l'importo della pensione dell'as- sicurazione generale obbligatoria effettiva- mente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa sen- za i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trenta- cinquesimi del 65 per cento della retribu- zione utile a pensione.

I contributi versati o accreditati nell'as- sicurazione generale obbligatoria per l'inva- lidità, la vecchiaia e i superstiti successiva- mente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno di- ritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessio- ne, la decorrenza e la misura del supplemen- to di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbli- gatoria.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferio- re all'ammontare della pensione dell'assicu- razione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previ- sto dal ponto secondo dell'articolo' 21, il nu- mero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento quando risul- ti non superiore a 12. Per periodi di con- tribuzione superiori, il computo viene ef- fettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzio- ne, ai fini del .'calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato dal 50 per cento.

La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacin-

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Senato della Repubblica — 529 — V Legislatura 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 44a SEDUTA (17 giugno 1971) quesimi del 65 per cento della retribuzione

utile a tal fine, né risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del pre- sente articolo, non può essere comunque in- feriore a lire 395.850 annue.

La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi di- ritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delie fe- stività natalizie.

La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quo- te di pensione maturate nell'anno ».

(È approvato).

Art. 10.

All'artìcolo 30 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aggiunto ili seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente arti- colo si applicano anche ai pensionati del Fondo che si occupino, con iscrizione al Fondo ^medesimo, alle dipendenze di associa- zioni sindacali a carattere nazionale, che hanno per statuto la tutela e la rappresen- tanza sindacale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali ».

Propongo la soppressione ddliriintero arti- colo testé letto. Metto ai voti tale emenda- mento soppressivo.

(È approvato).

Art. 11.

La facoltà di cui al comma secondo del- l'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento del- l'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma, non è consentito il ri- pristino dell'iscrizione al Fondo.

(È approvato).

Art. 12.

Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercita- re la facoltà prevista dall'articolo preceden- te, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

La richiesta di liquidazione deve essere co- munque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vi- gore della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dei- riscritto che sia deceduto per causa di servi- zio o che abbia almeno cinque anni di con- tribuzione, di cui uno nel quinquennio pre- cedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale ob- bligatoria, una pensione di riversibilità o in- diretta.

Per quanto concerne le aliquote percen- tuali da applicare alla pensione diretta com- plessiva, liquidata o che sarebbe spettata al- l'iscritto ai sensi della presente legge, si os- servano le disposizioni dell'assicurazione ge- nerale obbligatoria per l'invalidità, la vec- chiaia e i superstiti, vigenti alila data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniu- ge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni

(8)

riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme del- l'assicurazione generale obbligatoria per l'in- validità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o del- l'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la cau- sa unica, diretta e immediata del decesso.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accer- tamento della invalidità del coniuge o della inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in co- stanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai supersti- ti sono calcolate in base al trattamento com- plessivo diretto, che sarebbe spettato allo iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliqui- dato secondo le norme precedenti ».

(È approvato).

Art. 14.

Le pensioni e quote di pensione di river- sibilità o indirette, liquidate ai sensi dell'ar- ticolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente leg- ge, a favore di figli in età compresa tra il di- ciottesimo e il ventunesimo anno sono corri- sposte fino al compimento del ventunesimo anno di età. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbli- gatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Ai soggetti di cui al comma precedente è corrisposta la pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti/anche dopo il compimento del ven- tunesimo anno di età, purché sussistano le condizioni previste dal precedente articolo.

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva ali veri- ficarsi degli eventi previsti dalle norme del- l'assicurazione generale obbligatoria per l'in- validità, la vecchiaia e i superstiti.

Al coniuge che perda il diritto alla pen- sione per sopravvenuto matrimonio, spetta rassegno a carico dell'assicurazione genera- le obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'artìcolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive mo- dificazioni ».

(JS approvato).

Art. 16.

L'articolo 38 della legge 2 aprile 1958, nu- mero 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi ver- sati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.

Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai tìgli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai ge- nitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente ina- bili al lavoro.

Per la liquidazione dell'indennità a cari- co dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione ».

(È approvato).

Art. 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 la pere- quazione automatica delle pensioni è appli- cata secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(9)

Senato della Repubblica

10a COMMISSIONE (Lav., emigr.,

— 531 — prev. soc.)

V Legislatura 44a SEDUTA (17 giugno 1971) A decorrere dai 1° gennaio 1969 l'articolo

39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abro- gato.

(È approvato).

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE.

Art. 18.

Il punto 2) dell'articolo 2 della legge 2 apri- le 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dal- l'articolo 42, un capitale comprensivo dell'in- dennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione dal rapporto di la- voro, nonché dell'integrazione dovuta ai sen- si dell'articolo 41. Per tali prestazioni è te- nuta nell'ambito del Fondo una gestione se- parata ».

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

(È approvato).

Art. 19.

La lettera d) dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla se- guente:

« d) esprimere parere sulle norme rela- tive al trattamento di anzianità, che si inten- dano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali ».

(È approvato).

Art. 20.

La lettera h) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla se- guente:

« b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso arti-

colo 2, con il sistema della ripartizione an- nuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata .all'indennità di anzia- nità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla inte- grazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accer- tata ai sensi dell'articolo 21, con un'assicu- razione temporanea di gruppo a premio an- nuo costante ».

(È approvato).

Art. 21.

Nella gestione di cui all'articolo 14 della presente legge è costituita una speciale ri- serva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle inden- nità di anzianità corrisposte nell'anno me- desimo.

Tale consistenza sarà raggiunta entro il primo decennio di applicazione della pre- sente legge. Per il raggiungimento della pre- vista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo an- nuo per la durata del decennio, a totale ca- rico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

La riserva di cui al primo comma sarà in- crementata degli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di grup- po per le integrazioni dovute nei oasi di morte o di invalidità dell'iscritto.

(È approvato).

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita

(10)

al Fondo, sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi ma- turati sulle disponibilità finanziarie delle ge- stioni stesse, calcolati al saggio medio otte- nuto per gli impieghi finanziari, addebitan- do le spese relative alle due gestioni ».

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

(È approvato).

Art. 23.

Il punto 2), lettere a) e b), dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per le prestazioni di cui all'artico- lo 2, primo comma, punto 2), con un contri- buto complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribu- zione indicata al punto 2) del successivo ar- ticolo 13. Tale contributo è assegnato:

a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;

b) per l'I per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità del- l'iscritto ».

(È approvato).

Art. 24.

Dal gettito dei contributi di cui all'arti- colo 10, punto 2), lettera a), della legge 2 apri- le 1958, n. 377, nel testo sostituito dai pre- cedente articolo 19, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per gli im- piegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50 per cento, anticipate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il pagamento delle indennità di anzianità.

(È approvato).

Art. 25.

Il punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal se- guente:

« 2) per gli iscritti ohe cessano dal ser- vizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero am- montare dell'indennità di anzianità ».

(È approvato).

Art. 26.

L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni di cui al precedente ar- ticolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscrit- to al momento della risoluzione del rappor- to di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, le presta- zioni di cui al precedente comma sono cor- risposte:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi del- l'articolo 2122 dell codice civile;

per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'arti- colo 41, al coniuge, ai figli minori e, se vi- venti a carico, ai figli maggiorenni, ai geni- tori e agli altri parenti entro il secondo gra- do; la ripartizione è fatta in parti uguali ».

(È approvato).

Art. 27.

L'articolo 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il lavoratore si reim- pieghi presso esattorie o ricevitorie delle im- poste dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'an- zianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determina- zione dell'integrazione prevista dall'artico-

(11)

Senato della Repubblica — IO3 COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

lo 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei pre- cedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'in- dennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera racco- mandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta al- la data della domanda.

Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, conte- stualmente alla domanda, oppure dilazio- nato, nel corso del successivo periodo di ser- vizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al pre- cedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso ail Fondo entro il termine peren- torio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'ag- giunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione »,

(È approvato).

Art. 28,

L'articolo 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia compren- siva di assegni ad personam, il Fondo li- quida le prestazioni di capitale in base alla

V Legislatura 44a SEDUTA (17 giugno 1971) Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla me- dia delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di as- segni ad personam, per la parte commisu- rata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'articolò 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, me- diante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provve- dere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'artico- lo 635 del codice di procedura civile.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo ».

Art. 29.

L'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti per i qoali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscri- zione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità matu- rate per l'acquisto di appartamenti ad uso ^ di propria abitazione.

I criteri per la concessione delle antici- pazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dal- l'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determi- nati dal consiglio di amministrazione del- l'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo.

II Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anti- cipazioni non ancora restituite, con i rela- tivi interessi e spese ».

(12)

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

Art. 30.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia

e invalidità in essere alla data del 1° gen- naio 1969, liquidati dal Fondo con decor- renza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pen- sione indicati nell'articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:

( la

2a

3a

4a

5a

6a

7a

ga

9a

10a

11*

12a

13a

14a

15a

16a

17a

18a

(

iella alasse di importo pensione base annua

da lire

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fino a lire 500 ) 1.000 >

1.500 >

2.500 >

3.500 >

5.000 >

6.500 >

8.000 >

10.000 >

12.000 >

15.000 >

18.000 >

24.000 >

30.000 >

42.000 >

54.000 >

66.000 i

> »

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> » n p o i

Importo annuo del nuovo trat- tamento com- plessivo di pen- sione spettante con decorrenza dal 1° gennaio

1969

499 . . . 395.850 999 468.650 1.499 526.500 2.499 581.100 3.499 634.400 4.999 715.650 6.499 793.650 7.999 868.400 9.999 939.250 11.999 977.600 14.999 L014.000 17.999 1.020.500 23.999 1.025.050 29.999 . 1.028.950

41.999 1.032.200 53.999 L033.500 65.999 1.034.150 66.000 in poi 1.034.800 I trattamenti complessivi di pensione spet-

tanti ai superstiti, derivanti da pensione li- quidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispon- dente trattamento diretto, calcolato secon- do la tabella di cui sopra, con effetto dal 1° gennaio 1969 o dalla decorrenza della pen- sione indiretta o di riversibilità se poste- riore, le aliquote stabilite dalll'articolo 9 della presente legge.

II nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversi- bilità, comprendente anche la quota di pen- sione a carico dell'assicurazione generale ob-

| bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è corrisposto dal Fondo suddi- viso in 13 quote mensili, con le modalità previste dall'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modificato dall'arti- colo 6 della presente legge.

Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo è corrisposta un'indennità una tantum, a, titolo di miglio- ramenti riferiti al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scaia mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente ta- bella:

(13)

Senato della Repubblica — 535 — V Legislatura IO3 COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 44a SEDUTA (17 giugno 1971)

' S o m m e da corrispondere a titolo P I forfettario ai titolari di pensione Classe di importo

della pensione base annua Diretta

la

2a da lire 3a » » 4a » » 5a » » 6a » » 7a » »

9a

10a

l la

12a

13a

14"

15a

16a

17a

18a

fino a lire 499 766.453 500 » » 999 1.063.865

» 1.000 » » 1.499 1.178.366

» 1.500 » » 2.499 1.265.997

» 2.500 » » 3.499 1.340.698

» 3.500 » » 4.999 1.466.016

» 5.000 » » 6.499 1.571.611

» 6.500 » » 7.999 1.657.487

» 8.000 » » 9.999 1.722.963

» 10.000 » » 11.999 . 1.718.785

» 12.000 » » 14.999 1.701.004

» 15.000 » » 17.999 1.626.496

» 18.000 » » 23.999 . . . 1.545.182

»> 24.000 » » 29.999 1.457.075

» 30.000 » » 41.999 1.362.839

» 42.000 » » 53.999 1.261.812

» 54.000 » » 65.999 1.153.978

» 66.000 in poi . . . 1.046.826

Indiretta o di riversibilità

784.453 784.453 784.453 784.453 784.453 912.882 1.039.052 1.163.581 1.223.629 1.236.442 1.241.514 1.206.704 1.168.024 1.122.472 1.079.435 1.029.533 975.758 922.367

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 31.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alia data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti per- centuali di aumento, con effetto dal 1° gen- naio 1969:

30 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;

28 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

24 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

23 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

18 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

10 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;

9 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;

3,17 per cento per pensioni con decor- renza compresa tra il 1° febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(14)

Nei confronti dei pensionati il cui tratta­

mento di pensione è costituito, ai sensi del terzo cpmma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si ap­

plicano sull'importo della pensione che sa­

rebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbliga­

toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su­

perstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

Nei confronti dei pensionati il cui tratta­

mento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazio­

ne generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le predette percen­

tuali di aumento non sono applicate a detta quota supplementare di pensione.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo ces­

sati dal servizio anteriormente al 1° gen­

naio 1950 e che abbiano ottenuto la liqui­

dazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione ade­

guato con l'applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 26 agli iscritti che frui­

scono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godi­

mento al 31 dicembre 1968, variabile in re­

lazione all'anno di decorrenza della pensio­

ne, quale risulta dal seguente prospetto:

D

Dal 1

» 1

» 1

» 1

»

» 1

» 1

» 1

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» 1

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» 1

» 1

» 1

»

» 1

E C O R R E N Z A O R I G I N A R I A D E L L A P E N S I O N E

0 genn.

L° genn.

1° genn.

0 genn.

0 genn.

1° genn.

1° genn.

1° febb.

1° genn.

1° genn.

1° genn.

0 genn.

1° genn.

1° genn.

1° genn.

1° genn.

1° genn.

0 genn.

1° genn.

1950 al 31 die.

1951 » 31 die.

1952 » 31 die.

1953 » 31 die.

1954 » 31 die.

1955 » 31 die.

1956 » 31 gen.

1957 » 31 die.

1958 » 31 die.

1959 » 31 die.

1960 » 31 die.

1961 » 31 die.

1962 » 31 die.

1963 » 31 die.

1964 » 31 die.

1965 » 31 die.

1966 » 31 die.

1967 » 31 die.

1968 » 31 die.

1950 . . 1951 . . 1952 . . 1953 . . 1954 . . 1955 . . 1957 . . 1957 . . 1958 . . 1959 . . 1960 . . 1961 . . 1962 . . 1963 . . 1964 . . 1965 . . 1966 . . 1967 . . 1968 . .

N u m e r o delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario

Pensioni dirette

■ importo {superiore

al minimo

21,76 20,31 17,40 16,68 13,05 7,25 6,53 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,14 1,80 1,44 1,04 0,62 0,21

1^. .

'. D i importo p a n o

| inferiore al minimo.

ì Pensionati di età Inferiore

a 65 anni

49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 51,54 52,74 55,09 54,73 55,84 57,01 58,08 53,63 35,62 27,54 15,77 8,98 2,53

Pari o s u ­ periore a 65 anni

35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 27,28 17,70 11,32 7,27 3,94 1,14

Pensioni indirette o di riversibilità

D i importo superiore al minimo

34,79 33,14 29,34 29,01 24,88 18,28 17,46 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,49 12,27 10,76 7,73 4,64 1,55

D i importo pari o inferiore al m i n i m o . Pensionati di età

Inferiore a 65 anni

59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 59,18 35,62 27,54 15,77 8,98 2,53

Pari o s u ­ periore a 65 anni

35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80 27,28 17,70 11,32 7,27 3,94 1,14

(15)

Senato della Repubblica 537V Legislatura 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 44a SEDUTA (17 giugno 1971)

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 32.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli im- porti delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi del- l'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1° giu- gno 1966 al 31 dicembre 1968.

Pensioni con decorrenza

anteriore al giugno 1966 coeff. 1,040627 Pensioni con decorrenza

compresa tra il 1° giugno

1966 e il 31 dicembre 1966 coeff. 1,038534 Pensioni con decorrenza

compresa tra il 1° gennaio

1967 e il 31 dicembre 1967 coeff. 1,019925 Pensioni con decorrenza

compresa tra il 1° gennaio

1968 e il 31 dicembre 1968 coeff. 1,006921 (È approvato).

Art. 33.

L'articolo 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contri- buti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nell'assicurazione pre- detta per periodi anteriori alla data di en- trata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreché alla pensione cal- colata ai sensi dell'articolo 23, ad un sup- plemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi ».

Art. 34.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Isti- tuto nazionale della previdenza sociale, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a questo ultimo Istituto le attività eventualmente esi- stenti.

Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fon- do, è reso definitivo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Dalla data idi entrata in vigore della pre- sente legge, l'Istituto nazionale della previ- denza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive mo- dificazioni, e provvede ad erogare le presta- zioni dovute agli aventi diritto per le do- mande di liquidazione non ancora definite, nonché per quelle presentate dopo tale data e comunque per gli eventi maturati a par- tire dalla data stessa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasferisce all'Istituto nazionale della previ- denza sociale i fascicoli indiviidualli, i docu- menti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro documento e atto in suo possesso con- cernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.

(È approvato).

Art. 35. .

La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato spe- ciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile

1958, n. 377, è soppressa.

(È approvato).

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Art. 36.

Le aliquote contributive di cui all'artico- lo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono essere va- riate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno prece- dente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.

Se la detta variazione non interviene re- stano in vigore, a tutti gli effetti, i contri- buti stabiliti per l'anno precedente.

Dopo il primo quadriennio di applicazio- ne della presente legge, potrà essere variato, con le modalità e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal pre- cedente articolo 17, in relazione alle risul- tanze di gestione del quadriennio.

È abrogato l'articolo 12 della legge 2 apri- le 1958, n. 377, nel testo sostituito dall'arti- colo 2 della legge 27 giugno 1967, n. 536.

(È approvato).

Art. 37.

Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giu- gno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonché tutte le norme incompatibili con quelle delle pre- sente legge.

(È approvato).

Art. 38.

La presente legge entra in vigore il pri- mo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Indennità di rischio per il personale sani- tario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicu- razione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni» (1637), di iniziativa dei deputati Scalia ed altri (Ap- provato dalla Camera dei deputati) P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Scalia, Scotti, Foschi, Carra e Buffone: « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni », già ap- provato dalla Camera dei deputati.

C O P P O , relatore alla Commissione.

Ricordo alla Commissione di aver svolto la mia relazione il 18 maggio scorso allorché il disegno di legge era in sede referente. Nella relazione ho sottolineato Ila finalità di armo- nizzare il trattamento del personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestisco- no forine obbligatorie di assicurazione so- ciale e dall'ENPI, mediante l'estensione della indennità di rischio prevista dalle leggi 20 febbraio 1968, n. 100 e 28 marzo 1968, n. 416, rispettivamente in favore dei medici e dei tecnici di radiologia medica. Condliusi propo- nendo che la Commissione richiedesse l'as- segnazione in sede deliberante del disegno di legge. Oggi il provvedimento è tornato al nostro esame in sede deliberante.

Aggiungo che la Commissione igiene e sa- nità ha espresso sul disegno di legge parere favorevole e che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A M B I L L A . Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge giacché esso introduce un elemento che noi consideriamo nocivo agli effetti di

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Senato della Repubblica — 539 — V Legislatura 10a COMMISSIONE (Lav., emigr,, prev. soc.)

una reale politica di tutela della salute dei lavoratori. Stiamo combattendo unitamente ai sindacati per eliminare dai contratti di la- voro indennità di rischio che hanno il ca- rattere di monetizzazione della salute, men- tre qui si ritorna ad un concetto che reca indubbiamente disturbo a tutta la linea di riforma sanitaria oggi in discussione ed i cui contenuti, per la verità, non si riescono ancora a conoscere nelle intenzioni della mag- gioranza. Occorre, dunque, riconoscere sì ai lavoratori il pieno diritto economico alle lo- ro prestazioni, ma non in relazione alla no- civi tà del lavoro svolto.

Per tale ragione, pur non presentando emendamenti al testo del provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ci asterremo dalla votazione.

D I P R I S C O . Mi associo a l a dichia- razione del senatore Brambilla e preannuncio l'astensione del mio gruppo.

B O N A T T I . Da parte mia, desidererei conoscere dal relatore o dal rappresentante del Governo quale situazione si verrà a crea- re nei confronti dei dipendenti dei Consorzi antitubercolari e della Croce rossa.

P R E S I D E N T E . Il problema è già stato evidenziato dial relatore e da ane stesso, giacché non v e dubbio che si verrà a deter- minare una sperequazione (fra il personale d'i cui al disegno' di legge e quello dipendente dai Consorzi antitubereoilari e dalla Croce rossa italiana. Non mi semibra giusto, però, bloccare in questo momento l'iter del provve-

dimento in esame dia cui urgenza è -da tutti, ri- conosciuta. La Commissione potrà pertanto prendere l'iniziativa di presentare un appo- sito disegno di legge che sani l'anzidetta spe- requazione, cercando magari di accelerare quanto più possibile l'iter.

B O N A T T I . Mi associo alla proposta del Presidente e all'impegno di presentare al più presto un disegno di legge il quale, con un articolo unico, estenda i benefici a tutto il personale sanitario dei Consorzi an- titubercolari, della Croce rossa e di tutti gli

44a SEDUTA (17 giugno 1971) altri organismi che presentano opera di as- sistenza.

A B B I A T I G R E C O . Per la verità, dovrebbe essere la riforma sanitaria ad af- frontare e risolvere tutti questi problemi!

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al- tro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale sanitario ausiliario infermie- ristico, ostetrico, fisioterapista e massotera- pista, di laboratorio di analisi cliniche, di- plomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicura- zione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una in- dennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 1 della presente legge è appli- cabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.

(È approvato).

Art. 3.

L'indennità infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti ospe- dalieri, con effetto dalla data di inizio del godimento del trattamento economico ospe- daliero.

(È approvato).

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Art. 4.

L'indennità infermierìstica prevista dalla presente legge è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti dispo- sizioni legislative o regolamentari.

(È approvato).

Art. 5.

L'ammontare della indennità infermieri- stica prevista dalla presente legge è unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilità.

(È approvato).

Art. 6.

L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è corrisposta in misura uni- ca mensile ed è pensionabile.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge:

« Elevazione della misura degli assegni fa- miliari ai coltivatori diretti, coloni e mez- zadri » (1723) (Approvato dalla Camera dei deputati);

con assorbimento dei disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, sugli assegni familiari ai coltiva-

tori diretti, mezzadri, coloni e comparte- cipanti familiari ed estensione del diritto dei medesimi ad altri componenti la fa- miglia » (14), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente la corresponsione de- gli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari » (113), d'ini- ziativa dei senatori Magno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Elevazione della misura degli assegni fa- miliari ai coltivatori diretti, coloni e mezza- dri », già approvato dalia Camera dei depu- tati; « Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, sugli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti familiari ed estensione del diritto dei.mede- simi ad altri componenti la famiglia, d'inizia- tiva dei senatori Di Prisco, Valori, Albarel- lo, Cuccù, Filippa, Li Vigni, Masciale, Men- chinelli, Naldini, Pellicano, Preziosi, Raia e Tomassini; e v« Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, ri. 585, concernente la correspon- sione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari » d'inizia- tiva dei senatori Magno, Samaritani, Abbia- ti Greco Casotti Dolores, Benedetti, Bonatti, Brambilla, Chiaromonte, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Fermariello, Lusoli, Pegoraro e

| Vignolo.

Data l'identità della materia dei tre dise- gni di legge, propongo che la discussione ge- nerale di essi avvenga congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così ri- mane stabilito.

Comunico che sul disegno di legge n. 1723, già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione finanze e tesoro ha comuni- cato di non aver nulla da osservare per quan- to di sua competenza; sui disegni di legge n. 14 e 113, invece, sono stati espressi pareri contrari dalla stessa Commissione finanze e tesoro non essendo in essi indicata la co- pertura finanziaria, e pareri favorevoli da parte della Commissione agricoltura.

Prego il senatore Vignola di voler illu- strare i disegni di legge.

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