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Cartelle esattoriali e notifica: ultime sentenze

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Cartelle esattoriali e notifica:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 30/12/2021

Trasmissione telematica delle cartelle esattoriali; opposizione alla cartella di pagamento; nullità della notifica.

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Verifica della regolarità della notifica di cartella esattoriale

La trasmissione telematica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito è consentita dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. In tal caso la prova della notifica è data dalla produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica, sino a prova contraria. Dunque, una volta acquisita al processo la prova della ricevuta di avvenuta consegna, solo la prova di qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario che neghi la regolarità del procedimento notificatorio, in conformità ai principi generali per cui, a fronte di un’apparenza di regolarità della notifica, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse.

Corte appello Perugia sez. I, 04/10/2021, n.197

Notifica della cartella esattoriale:

l’estensione pdf

In tema di notifiche telematiche di cartelle esattoriali, le firme digitali di tipo

“CAdES” e “PAdES” sono entrambe ammesse ed entrambe equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”, per cui non si può invocare l’inesistenza e/o nullità della notifica via pec di una cartella di pagamento se espressa in un file di tipo pdf trasmesso in mera copia informatica (digitale) dell’atto senza attestazione di conformità.

Tribunale Termini Imerese sez. un., 23/09/2021, n.916

Lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella

In tema di cartelle esattoriali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la

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prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.

Tribunale Cosenza sez. I, 22/07/2021, n.1674

Cartelle esattoriali notificate in formato .pdf: validità

Posto che, per principio generale, gli eventuali vizi di una notifica effettuata a mezzo pec non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, le cartelle esattoriali notificate a mezzo PEC in formato ‘.pdf’

anziché in formato ‘.p7m’, sono perfettamente valide, posto che il file ‘.pdf’ può essere equiparato al file formato ‘.p7m’ ai fini della validità della trasmissione del file tramite pec.

Tribunale Cuneo sez. I, 30/06/2021, n.553

Accesso alle prove dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali

Il contribuente ha interesse ad avere accesso alle prove dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali che gli si riferiscono e, quindi, a maggior ragione, alle prove dell’avvenuta notifica di avvisi interruttivi della prescrizione e alle copie di questi ultimi, ove esistenti, come di quelle eventuali documentazioni che attengono alla gestione del rapporto di imposta, ovvero tutti quegli atti intesi a sollecitare il pagamento puntuale delle pretesa e dalla cui conoscenza (o inesistenza) possano emergere vizi sostanziali o procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva (art. 22, comma 1, lett. b, l.

n. 241 del 1990).

Il contribuente, inoltre, è l’unico soggetto in grado di stabilire quali siano gli atti di cui necessita al fine di autodeterminarsi in ordine a quali strumenti di tutela

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intraprendere avverso tali pretese erariali o semplicemente decidere di pagare.

L’Amministrazione, pertanto, non solo è obbligata a rendere disponibili gli atti richiesti dal contribuente, ma non è titolare di alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 21/06/2021, n.1514

Prova del perfezionamento del procedimento di notifica

In materia di notificazione delle cartelle esattoriali, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 11/05/2021, n.2452

L’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento, con cui l’ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l’esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.

Tribunale Napoli sez. V, 22/04/2021, n.3837

Notifica tramite il servizio postale

Il procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali e delle successive intimazioni di pagamento può validamente avvenire anche avvalendosi del servizio postale e che la notifica così operata è pienamente valida ed efficacie, rilevando che, quanto, invero, alla mancata comunicazione dei c.d. atti prodromici, deve rilevarsi che la mancata allegazione degli atti presupposti, di cui è certa l’avvenuta notificazione, non determina alcuna nullità a mente dell’art. 7, c. 1 della l.

212/2000 (in ogni caso l’intimazione di pagamento recava l’indicazione delle

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cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento).

Tribunale Cassino sez. lav., 04/03/2021, n.208

La cartella esattoriale non impugnata

Tutte le cartelle esattoriali si prescrivono sempre in cinque anni, per cui la pretesa fiscale va azionata nei cinque anni successivi alla notifica della cartella. La cartella esattoriale non impugnata, infatti, non acquista efficacia di giudicato e non converte il termine di prescrizione in quello ordinario decennale ex art.2953 c.c..

Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. II, 01/03/2021, n.131

Contenzioso cartelle esattoriali:

giurisdizione

In tema di contenzioso a seguito di cartelle esattoriali, il discrimine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa va individuato nel senso che alla giurisdizione amministrativa spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale.

Tribunale Mantova sez. II, 24/02/2021, n.210

Prova del perfezionamento del procedimento di notificazione

In tema di notifica di cartelle esattoriali, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a

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quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Tribunale Busto Arsizio sez. lav., 04/02/2021, n.168

La regolare notifica delle cartelle esattoriali

A fronte della prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali, l’impugnazione del ruolo non può avere carattere recuperatorio, non potendo l’opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito la cartella esattoriale (ex art. 24 D.Lgs 46/99), né tantomeno per far valere vizi formali della stessa, essendo decorsi i venti giorni dalla notifica del titolo.

Il contribuente, però, può agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo, ovvero l’insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata regolarmente notificata, il debitore – che non l’abbia impugnata nel termine decadenziale – non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.

Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).

Tribunale Terni sez. lav., 14/01/2021, n.23

Su chi grava la prova della regolare notificazione?

In tema di notifica di cartelle esattoriali, grava sul concessionario della riscossione provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata’ e che ‘tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di

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riconoscimento della raccomandata postale.

Tribunale Genova sez. fallimentare, 14/01/2021, n.59

Notifica delle cartelle esattoriali via pec

Ai fini della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo di posta elettronica certificata, sono equipollenti le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e pdf”.

Consiglio di Stato sez. V, 04/01/2021, n.50

Notifica effettuata a mani del socio di società di persone dopo l’estinzione della stessa

In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società.

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24793

Cartelle esattoriali: notifica al portiere

In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.

890/1982, con la conseguenza che, in ipotesi di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza necessità di adempiere ad ulteriori formalità, se invece la

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notificazione è eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall’ufficio ex art. 60, c. 1 lett. a) del d.p.r. n. 600/1973 devono essere invece rispettate le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

(Nella specie un avviso d’intimazione è stato notificato in via diretta alla destinataria mediante raccomandata postale ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 602/1973, per cui, a fini della conoscenza legale del contenuto dell’atto, la consegna del plico al portiere non doveva essere corredata da altre formalità, mentre per un’altra intimazione di la notifica è stata eseguita tramite messo ai sensi degli artt. 26 e 60 del d.p.r. 600/1973 e sul lato della relata il messo ha attestato di aver consegnato l’atto al portiere “stante l’assenza delle altre persone presso l’abitazione del destinatario ex lege abilitate”, per cui è stata espletata la formalità prevista per tale caso).

Corte appello Roma sez. lav., 09/10/2020, n.1800

Data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto

L’art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell’art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma; ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell’atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo.

In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra.

In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l’atto e in mancanza dell’attivazione degli ulteriori adempimento per le

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notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari.

Tribunale Roma sez. III, 25/06/2020, n.3742

Cartelle esattoriali non opposte:

prescrizione

Il credito portato in una cartella di pagamento non opposta si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 04/03/2020, n.159

Cartelle esattoriali: l’assenza di relata di notifica

In tema di notifica della cartella di pagamento, l’assenza di relata di notifica non comporta l’inesistenza della notifica stessa, poiché l’articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell’avviso sancisce che essa è in deroga all’articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso.

Tribunale Roma sez. II, 05/12/2019, n.10821

Estratto del ruolo: a cosa serve?

Se la finalità dell’estratto di ruolo è quella di consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fond atezza della pretesa creditoria, l’estratto del ruolo non può certo assolvere all’onere probatorio della regolarità della notifica della cartella esattoriale, recando semplicemente la data dell’asserito perfezionamento della suddetta notifica ed implicando l’accertamento dell’esistenza di una regolare notifica una valutazione in diritto non certo rimettibile al depositario del ruolo. In conclusione, in difetto della produzione della documentazione comprovante le concrete modalità di notifica delle cartelle, non può ritenersi provata la regolarità e quindi l’effettività delle relative notifiche.

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Tribunale Roma sez. lav., 26/02/2019, n.1870

Notifica della cartella esattoriale

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.

Tribunale Catania sez. I, 23/02/2019, n.832

Impugnazione dell’estratto di ruolo

L’estratto di ruolo, che è atto interno all’amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella esattoriale, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, la quale non ammette azioni di accertamento negativo del tributo.

Tribunale Mantova sez. lav., 22/02/2019, n.36

Opposizione a cartella di pagamento:

quando è inammissibile?

Svolgendo l’opposizione avverso cartella esattoriale, ove si deduca l’invalidità della notifica degli atti presupposti, tale deduzione ha la funzione di recuperare i mezzi di tutela pregiudicati dalla mancata conoscenza, sicché l’omessa o irrituale notifica funge esclusivamente da argomentazione preliminare rispetto a censure relative all’atto presupposto, che vanno necessariamente svolte.

Di conseguenza, qualora nel ricorso introduttivo non siano espresse

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contestazioni nel merito dei verbali di accertamento, ma esclusivamente sull’irregolarità delle notifiche, con ciò consentendo il momento recuperatorio, ma precludendo la sua utilità ai fini dell’accertamento di eventuali carenze della pretesa creditoria sottesa alla cartella opposta, l’impugnativa va necessariamente respinta.

Corte appello Roma sez. lav., 01/02/2019, n.12

Termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento

In materia di violazioni del Codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lg. n. 150 del 2011), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo – tuttavia per i giudizi già pendenti alla predetta data del 6 ottobre 2011 (quale il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 7 giugno 2010 in opposizione a cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2010) valeva il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S..

Cassazione civile sez. II, 31/01/2019, n.2968

Notifica della cartella esattoriale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

La notificazione delle cartelle esattoriali non è inesistente in relazione alla sua esecuzione a mezzo del servizio postale, atteso che, non essendo prevista alcuna forma specifica, può essere effettuata con qualunque mezzo, non escluso il servizio postale.

Al riguardo il D.P.R. n. 602 del 1973, art.26, prevede che la notificazione delle cartelle esattoriali possa realizzarsi con varie modalità e così, tra l’altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…) ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi, in quest’ultimo caso, della

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ordinaria raccomandata postale.

Tribunale Bari sez. lav., 29/01/2019, n.402

Cartella esattoriale: cos’è?

La cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, assimilabile al precetto, sicché è inapplicabile l’art. 2304 c.c. che disciplina il “beneficium excussionis”

relativamente alla sola fase esecutiva.

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, n.1996

Cartella esattoriale per infrazione stradale

Qualora i verbali dai quali scaturiscono le sanzioni oggetto della riscossione esattoriale sono stati notificati da tempo, e senza che sia stata proposta tempestiva opposizione da parte dell’associazione proprietaria dei veicoli noleggiati, non è più possibile contestare la cartella sulla base di eccezioni che andavano fatte valere con la stessa opposizione.

È inoltre ininfluente la circostanza che l’associazione abbia comunicato, a seguito della notifica dei verbali, i nominativi dei locatari autori delle violazioni, poiché era comunque necessario proporre ricorso amministrativo al Prefetto ovvero ricorso al Giudice di Pace.

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, n.1238

Deposito del plico affisso presso la casa comunale: la notifica è nulla?

In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (nella specie l’affissione dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale anziché alla porta dell’abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il

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destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l’ufficio postale.

Cassazione civile sez. lav., 09/01/2019, n.265

Cartella esattoriale e produzione dell’avviso di ricevimento

In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.

1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, n.33563

Accertamento tributario: da quando decorre?

In sede di gara pubblica, ai fini del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, d.lg. n. 50 del 2016, la definitività dell’accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l’agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all’iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest’ultimo; la cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata, laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di

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controllo sostanziale (1).

Consiglio di Stato sez. V, 14/12/2018, n.7058

Destinatario della cartella esattoriale:

opposizione della cartella

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l’ingiunto sul piano del diritto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimazione del cessionario d’azienda a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale notificata al cedente e avente per oggetto suoi debiti contributivi).

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, n.29424

Notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale

É validamente eseguita ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art.

26 il rinvio al d.P.R. n. 600/1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall’art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60.

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, n.28872

Esecuzione forzata

L’esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la

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riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell’art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall’art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l’esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco.

(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali).

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28529

Impugnabilità della cartella esattoriale

Nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).

Corte appello Milano sez. lav., 05/11/2018, n.1632

Note

Autore immagine: notifica cartella esattoriale di Coompia77

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