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AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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AZIENDA OSPEDALIERA

“SPEDALI CIVILI” – BRESCIA

DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI REAGENTI, DIAGNOSTICI E

PRODOTTI CHIMICI VARI PER I LABORATORI E REPARTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI

CIVILI DI BRESCIA PER UN PERIODO DI SETTANTADUE MESI

LOTTI DESERTI

(2)

INDICE

Articolo 1 - Generalità p. 3

Articolo 2 - Oggetto del contratto e durata della fornitura p. 3

Articolo 3 - Documentazione di gara p. 3

Articolo 4 - Gara in forma aggregata e clausola di adesione p. 4

Articolo 5 - Criteri di aggiudicazione p. 5

Articolo 6 - Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni p. 7 Articolo 7 - Obblighi della ditta aggiudicataria p. 8

Articolo 8 - Altre indicazioni p. 8

Articolo 9 - Modalità di consegna p. 9

Articolo 10 - Norme di sicurezza p. 10

Articolo 11 - Controllo della fornitura - Contestazioni - Inadempienze contrattuali -Penalità p. 10

Articolo 12 - Risoluzione del contratto p. 11

Articolo 13 - Contratto e garanzia di esecuzione p. 12

Articolo 14 - Deposito cauzionale definitivo p. 12

Articolo 15 - Normativa antimafia p. 12

Articolo 16 - Finanziamento e pagamenti p. 12

Articolo 17 - Subappalto p. 12

Articolo 18 - Cessione d’azienda o suo ramo – Trasformazione fusione,scissione societaria p. 13

Articolo 19 - Cessione del credito p. 13

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali p. 13

Articolo 21 - Diritto di accesso p. 14

Articolo 23 - Foro giudiziario competente p. 14

Articolo 24 - Spese di gara p. 14

(3)

Articolo 1 – Generalità

Il presente disciplinare viene approvato sotto l’osservanza delle norme del capitolato generale per le somministrazioni e forniture dell’Azienda, approvato con deliberazione 30.5.1941 n.

1378/1350, reso esecutivo con visto prefettizio 19.6.1941 n. 21223, ed in applicazione del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla deliberazione del 25/06/2007 n. 541, in quanto non in contrasto con le seguenti.

PARTE I – INFORMAZIONI INERENTI ALLA PROCEDURA

Articolo 2 – Oggetto del contratto e durata della fornitura

La gara ha per oggetto la PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI REAGENTI, DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI VARI per i Laboratori e Reparti dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – LOTTI DESERTI, suddivisa in 60 lotti, secondo quanto indicato nell’allegato “B” al presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche essenziali sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e negli allegati A (offerta economica), B (informazioni varie sui reagenti e prodotti chimici vari in gara) allegati al presente disciplinare. Gli importi presunti, a base d’asta, sono descritti nell’allegato

“C” allegato al presente disciplinare.

La fornitura avrà durata di settantadue mesi.

Per i primi sei mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire all’Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto indicato all’ultimo capoverso del presente articolo e al successivo art. 13.

Al contrario, in caso di esito negativo, l’Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito; sono esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

L’Azienda si riserva la facoltà di protrarre la fornitura, alle medesime condizioni economiche, per un periodo fino a 365 giorni, qualora non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva, come previsto dall’art. 22 del capitolato generale d’oneri.

Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza.

L’Azienda si riserva di interrompere la fornitura, con congruo preavviso, nei termini pattuiti dai contraenti, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

Articolo 3 - Documentazione di gara

La presente procedura è disciplinata dai seguenti documenti:

- Lettera d’invito - Disciplinare di gara - Capitolato Tecnico

(4)

- Modello Autocertificazione - Allegato A (Offerta Economica)

- Allegato B (informazioni varie sui reagenti e prodotti chimici vari in gara) - Allegato C (importi presunti a base d’asta)

Articolo 4 – Gara in forma aggregata e clausola di adesione

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13/03/2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14/02/2003 e dalla D.G.R. Lombardia VII/12528 del 28/03/2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli enti del S.S.R., l’Azienda Spedali Civili di Brescia ha sottoscritto un accordo per attivare modalità aggregate di acquisto con le Aziende sotto elencate, valido anche per tutte le altre A.O. e/o A.S.L. che lo avranno sottoscritto al momento dell’aggiudicazione della presente gara.

Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’Accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardante le forniture di beni e l’appalto di servizi sono:

- A.O. Spedali Civili di Brescia - A.O. Carlo Poma di Mantova

- A.O. Desenzano del Garda (Brescia) - A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona - A.O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia) - A.O. di Treviglio Caravaggio (Bergamo) - A.O. Ospedale Maggiore di Crema (Cremona) - A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo

- A.O. della Provincia di Lodi - A.O. Seriate (Bergamo) - A.O. della Provincia di Pavia - ASL Provincia di Pavia - ASL Provincia di Brescia - ASL Provincia di Cremona

- ASL Vallecamonica-Sebino (Brescia) - ASL Provincia di Mantova

- ASL Provincia di Lodi

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna

Si sottolinea che, da ultimo, tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nella D.G.R. n. VIII/3776 del 13/12/2006 – allegato III – parte II – la quale, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pone l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.

L’accordo consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto anche limitatamente a uno o più lotti, alle condizioni definite dalla procedura stessa.

In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’A.O.

Spedali Civili di Brescia (incluse eventuali proroghe), alla ditta individuata quale aggiudicataria, potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra indicate, nonché a tutte le altre Aziende sanitarie e/o ospedaliere che avranno sottoscritto l’accordo al momento dell’aggiudicazione della presente gara, fino ad un ammontare massimo pari al 500% del valore di ciascun lotto. La capofila non rientra nel conteggio.

(5)

La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti, resta in capo all’aggiudicatario di ogni singolo lotto.

In presenza di contratti di rivendita in esclusiva per zone territoriali diverse da quelle della stazione appaltante, le Aziende sanitarie interessate potranno autonomamente formalizzate il subentro del rivenditore, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

La durata della fornitura coinciderà con il residuo di durata contrattuale stabilita dalla gara originaria. E’ consentita, a ciascuna Azienda aderente all’accordo, una sola adesione per lotto, nell’ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento.

L’A.O. Spedali Civili di Brescia resterà estranea ai patti e condizioni che si stabiliranno tra il fornitore e l’Azienda sanitaria/ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non sarà obbligato ad accettare la richiesta di adesione.

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, nella sua interezza secondo i criteri di cui all’art.

83 del D.Lgs. 163/2006, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata, ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica, sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

ELEMENTO di VALUTAZIONE PUNTI

PREZZO: verrà preso a riferimento il migliore importo complessivo (IVA ESCLUSA) offerto per ciascun lotto

50

Il punteggio per questo parametro verrà attribuito ai sensi della formula al Prezzo minimo, di seguito indicata

per il prezzo : Formula al Prezzo Minimo la formula è la seguente:

E(i) = 50 x Pmin Pi dove:

- E(i) = punteggio economico attribuito al concorrente (i) -40 = punteggio economico massimo assegnabile

-Pmin = importo più basso presentato in gara -Pi = prezzo offerto dal concorrente (i)

PARAMETRO DI VALUTAZIONE QUALITA’

PUNTI 50 Parametro n. 1: Caratteristiche funzionali: facilità d’uso e tempi di esecuzione della

metodica, reagenti pronti all’uso, prova pratica, praticità del confezionamento, pezzatura

30 Parametro n. 2: Caratteristiche tecniche: stabilità dei reagenti, sensibilità, specificità,

purezza, efficacia, idoneità all’uso

20

TOTALE 50

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L’attribuzione dei punteggi avverrà attingendo dai parametri sopra elencati, secondo la pertinenza rispetto agli specifici dispositivi da valutare.

Per il calcolo del punteggio tecnico si applicherà il Metodo Aggregativo-Compensatore (o della somma pesata) secondo la seguente formula:

Q(i) = sommatoria n ; Wa*V(i)a;

dove:

Q(i) = indice di valutazione dell’offerta (i), ovvero punteggio tecnico attribuito al concorrente (i) n = numero totale dei parametri di qualità

Wa = peso o punteggio di qualità riferito al parametro (a)

V(i)a = coefficiente della prestazione dell’offerta (i) rispetto al parametro (a), variabile tra zero e uno.

Il coefficiente della prestazione di ogni offerta verrà attribuito dalla Commissione Tecnica effettuando una media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, oppure attribuendo un coefficiente provvisorio unico deciso dalla stessa. La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Tecnica (coefficienti provvisori) verrà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo parametro di qualità).

I coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente griglia:

VALUTAZIONE COEFFICIENTE

non valutabile 0

estremamente insufficiente 0,1

gravemente insufficiente 0,2

molto insufficiente 0,3

insufficiente 0,4

sufficiente 0,5

più che sufficiente 0,6

discreto 0,7

buono 0,8

molto buono 0,9

ottimo 1

Giudizi intermedi rispetto a quelli esposti daranno proporzionalmente luogo all’attribuzione dei relativi coefficienti.

Saranno escluse le offerte che non avranno conseguito un coefficiente provvisorio pari ad almeno 0,5 su ciascun parametro.

Risulterà vincitore, per singolo lotto e con le modalità precedentemente descritte, il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio globale su quello specifico lotto, pari a E(i) + Q(i).

Ai sensi dell’art. 69 della Legge 827/24, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In presenza di offerte anormalmente basse, l’Azienda procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

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L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura di uno o più lotti in presenza di offerte superiori alle basi d’asta indicate, per singolo lotto, nella tabella “Importo CIG e cauzione provvisoria” riportate nell’allegato “C”.

Nel caso in cui i dispositivi medici offerti coincidano con quelli monitorati dall’Autorità di Vigilanza o da altri organismi abilitati, l’Azienda potrà non addivenire all’aggiudicazione qualora i prezzi offerti siano superiori ai prezzi di riferimento.

L’Azienda si riserva, altresì, di non aggiudicare l’intera fornitura, o parte di essa, qualora la spesa complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non sia compatibile con le disponibilità di bilancio, o qualora l’Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato.

In particolare, ogni Azienda partecipante all’aggregazione di acquisto valuterà la possibilità di aderire a convenzioni derivanti da procedure di committenza centralizzata, qualora A.R.C.A. o CONSIP aggiudichino, prima della conclusione della presente gara, prodotti coincidenti con quelli di proprio interesse.

L’Azienda non procederà all’affidamento della fornitura qualora sussistano opposti, fondati motivi di pubblico interesse.

In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resterà vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte dell’Azienda.

Articolo 6 – Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni

Informazioni e chiarimenti sul contenuto della lettera di invito, del presente disciplinare, del capitolato tecnico e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento.

Le richieste, formulate in lingua italiana, devono essere trasmesse a mezzo fax al numero 030304394 oppure all’indirizzo e-mail approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it

Le risposte alle richieste di chiarimenti, nonché altre eventuali precisazioni sulla procedura negoziata, saranno pubblicate sul sito aziendale www.spedalicivili.brescia.it, nella sezione “Bandi e capitolati”, e/o comunicate direttamente al richiedente.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorati i siti sopra indicati.

Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i seguenti recapiti:

• la casella di posta elettronica indicata nell’offerta

• il numero di fax

• il proprio indirizzo di sede legale o amministrativa

Le comunicazioni inerenti alla procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno solo o più dei suddetti recapiti. Il concorrente si fa carico di tenere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

In caso di RTI costituendi e consorzi, ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni i recapiti appartenenti all’impresa mandataria.

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PARTE II – INFORMAZIONI INERENTI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 7 – Obblighi della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria (chiamata in seguito semplicemente "ditta") è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia.

Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell’Azienda sia di terzi.

Nei rapporti inerenti al contratto in oggetto, la ditta è obbligata all’osservanza dei principi stabiliti nel Codice Etico aziendale, adottato con deliberazione n. 512 del 25/6/2007, nonché nel Codice Etico degli Appalti regionali di cui alla D.G.R. n. IX/1644 del 4 maggio 2011, adottato dall’Azienda con deliberazione n. 475 del 15/06/2011; entrambi sono pubblicati sul sito aziendale www.spedalicivili.brescia.it, alla sezione “Documenti aziendali”.

La violazione dei principi del Codice Etico può costituire causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando ogni ulteriore diritto dell’Azienda al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Il Codice Etico Regionale costituisce parte integrante del contratto d’acquisto di cui al presente disciplinare e l’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara. La violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del Codice Etico Regionale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5 del codice medesimo.

La ditta dovrà impegnarsi a fornire articoli di recente produzione, così da avere, al momento dell'invio almeno 3/4 della loro validità di utilizzo.

La ditta si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di materiale o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore, ed in genere di privativa, altrui.

La ditta deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di partecipazione a gare pubbliche.

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.

3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche; si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Altre indicazioni

E’ facoltà dell’Azienda procedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di cui alla presente procedura, ove non fossero nella tempestiva, provvisoria o definitiva, disponibilità della ditta. La ditta dovrà assumere l’onere dell’eventuale maggiore spesa. Detto onere sarà trattenuto, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto per le forniture già effettuate.

L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere ad acquisti di particolari partite dei dispositivi di cui al presente disciplinare, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in misura non superiore al 20% del totale della fornitura.

Le quantità previste nel presente disciplinare sono puramente indicative. I consumi ad esse correlati con costituiscono un impegno o una promessa dell’Azienda, essendo l’attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze, legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. La ditta aggiudicataria, pertanto, sarà

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tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente le quantità o i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate negli Allegati A e B.

Vale, inoltre, quanto previsto all’art. 311, comma 4 del Regolamento attuativo del codice dei contratti.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare, per mezzo di propri funzionari o di esperti del ramo, i dispositivi oggetto della fornitura, al fine si constatarne la corrispondenza ai requisiti prescritti al presente disciplinare, al capitolato tecnico (e relativi allegati) o alle disposizioni di legge.

In caso di RTI, si avverte che, in sede di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest’ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 14.

Articolo 9 – Modalità di consegna

Le consegne dei prodotti oggetto della presente fornitura, nelle quantità e nei tempi di volta in volta indicati dall'Azienda con specifici ordinativi di consegna, dovranno avvenire in porto franco entro sei giorni lavorativi dalla data di richiesta o di programmazione concordata con i magazzini, presso i recapiti indicati:

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- Magazzini del P.O. Spedali Civili, Piazzale Spedali Civili, n.1, 25123 - BRESCIA

- Magazzini del P. O. Gardone Val Trompia,Via Giovanni XXIII n. 4, 25063 Gardone V/T (BS) - Magazzini del P. O. Montichiari, Via Ciotti n. 154, 25018 Montichiari (BS).

Per le consegne, la ditta dovrà rispettare le procedure previste presso i singoli magazzini di ricevimento delle merci.

La ditta sarà tenuta a consegnare qualsiasi quantitativo, nei tempi e modi concordati, ed a non fissare alcun importo minimo per l’evasione degli ordini, nonché alcun onere aggiuntivo (spese di trasporto, spese di fatturazione o quant’altro) per consegne anche minime.

In caso di necessità straordinaria, il fornitore dovrà provvedere alla consegna nella stessa giornata di richiesta.

Le bolle e le fatture dovranno rispettare la suddivisione per esercizio finanziario e per Presidio ospedaliero, riportare gli estremi dell’ordine ed essere intestate a:

Azienda Ospedaliera

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Piazzale Spedali Civili n. 1 25123-BRESCIA

Presidio Ospedaliero _______

C.F. 00298840174 P.I. 01109200178

Si informano le ditte partecipanti che è prossima la realizzazione di un progetto, supportato da A.R.C.A., per l’integrazione tecnologica del Negozio Elettronico (NECA) con i sistemi gestionali delle Azienda sanitarie lombarde; ad integrazione avvenuta, l’invio ed il ricevimento degli ordini di consegna dovrà necessariamente avvenire attraverso il NECA.

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Articolo 10 – Norme di sicurezza

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare, e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’azienda, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O Spedali Civili di Brescia www.spedalicivili.brescia.it (sezione: D.U.V.R.I.)

Il fornitore è obbligato a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda;

- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;

- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell’operatore;

- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni della normativa vigente;

- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;

- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi, ai sensi della normativa vigente;

- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

Articolo 11 – Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità Dopo l’aggiudicazione, l’Azienda nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell’esecuzione del contratto) e, tramite, le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione e/o Ingegneria Clinica, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant’altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali- quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L’accettazione di prodotti da parte dell’Azienda, non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

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I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l’Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, si precisa che, dopo due successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni, da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di consegna, l’Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida od altro atto giudiziale, provvedendo a propria discrezione per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L’Azienda avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;

b) falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;

c) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

d) qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 135 del D.Lgs. 163/2006;

e) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;

f) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;

g) violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e del Codice Etico degli Appalti Regionali

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h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n.

136/2010 e successive modifiche.

Il fornitore decaduto ha l’obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell’Azienda.

Articolo 13 – Contratto e garanzie di esecuzione

L’Azienda provvederà, una volta adottato il relativo provvedimento di affidamento, alla stipula di specifico contratto; il contratto, redatto mediante scrittura privata, e di cui si prevede la registrazione solo in caso d’uso, si perfezionerà al momento del ricevimento con la sottoscrizione della ditta.

Per le modalità di stipula dei contratti con le altre Aziende in aggregazione preventiva e/o adesione successiva, si rimanda agli specifici regolamenti aziendali.

Prima di addivenire alla stipula del contratto l’Azienda verificherà il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare. La verifica avverrà d’ufficio (anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ai sensi dell’art. 6bis D.lgs. 163/2006 nonché della Deliberazione AVCP del 24/12/2012).

Articolo 14 – Deposito cauzionale definitivo

La ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa), con possibilità di riduzione al 50% secondo le condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Il deposito cauzionale definitivo, vincolato secondo la normativa vigente, deve essere effettuato a richiesta dell’Azienda, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, e potrà essere costituito, alternativamente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Società autorizzata.

Le fideiussioni devono essere del tipo cosiddetto “a prima richiesta”.

Articolo 15 – Normativa antimafia

L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora, dall’accertamento, risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l’Azienda chiederà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16 – Finanziamenti e pagamenti

La spesa è finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale imputate al Bilancio dell’Azienda.

I pagamenti avverranno a 60 gg. dal ricevimento (registrazione) della fattura.

Oltre tale termine, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.

Articolo 17 – Subappalto

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

(13)

L’impresa che riveste il suolo di subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.

3 della L. 136/2010 e s.m.

La stessa si impegna, inoltre:

− a dare immediata comunicazione all’Azienda della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

− ad inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all’Azienda.

Articolo 18 – Cessione d’azienda o suo ramo – Trasformazione, fusione, scissione societaria A norma dell’art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Allo stesso modo, a norma dell’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Azienda.

Si precisa, inoltre, che nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso una nota di addebito fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del DPR 633/72.

Per ulteriori indicazioni, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Cessione del credito

In caso di cessione del credito , il creditore deve notificare all’Azienda copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell’Azienda ed è subordinata alla verifica di conformità della fornitura.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara medesima, non saranno comunicati o diffusi a terzi e saranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.

I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte dell’Azienda secondo le seguenti modalità:

a) il trattamento dei dati si deve intendere qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione/abilitazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;

c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Azienda, connesse alla presente procedura di gara ed i successivi adempimenti di legge.

(14)

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto di rispondere e conferire i dati comporta l’esclusione dalla gara.

Titolari del trattamento dei dati sono i Rappresentanti legali delle Azienda costituite in aggregazione d’acquisto.

Articolo 21 – Diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, entro 10 giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L’obbligo di garantire l’accesso al soggetto che vi abbia titolo è assolto, dalla stazione appaltante, mediante l’invio del documento richiesto ad uno dei domicili indicati dal fornitore ai sensi dell’art. 6 del presente disciplinare, oppure mediante consegna brevi manu nel corso della visione presso la sede dell’Azienda. In sede di Autocertificazione (vedi lettera invito), la ditta dovrà indicare eventuali limiti all’accesso, secondo la normativa vigente.

Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici, attraverso apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è effettuato dalla stazione appaltante con l'inoltro del documento richiesto a uno dei domicili indicati dal fornitore.

Articolo 22 – Foro giudiziario competente

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’Amministrazione dell’Azienda e la ditta, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.

Articolo 23 – Spesa di gara

Tutte le spese conseguenti l’aggiudicazione della presente gara, ivi comprese quelle di bollo ed eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta.

L’IVA è a carico dell’Azienda.

Per accettazione

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