GAZZETTA UFFICIALE
PRE Pmm DEL REGNO D'ITALIA
Anno LXIV Roma
--Venerdi, 30 novembre 1923 Numero 281
Ammonamnents, rumex•mions.
Anno Sem. Trlm.
In Roma, sia presso IAmministrazione che a
domiellio ed in tutto il Regno (Parte leII) L. 100 SO 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . , a 200 120 TO In Roma, sla presso l'Amministrazione che a
domiellfo ed in tutto il Regno (sola ParteI) • 70 40 25
Annunzi giudlzlarl . . . . . , L. 2.00 ( per ogal linea di colonna e Altri avvis! . . . . .
. . . . • 3.00 I spazio di linea.
Le pagine destinate per Ïe inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degil spaal di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbonoessere redafti su carla da bolfo da Lire 1'RE edaccolnpa:tantidaun deposito prev•ulico in ragi>ne di fire CENTOVENTI (L.120L parogni pa0Ina di manoscrillo.
All'eslero (Paesi dell'Unlone postale) • 120 80 50 Gli abbonamenti si prendono presso PAmministra:fone e gif Uffici postali a de- correre dal i' d'ogni mese. - La richieste per le insercioni debbono essere dirette Un numeru separato fino a 32 pagine cent. 60 - Arretrato cent. 80; all'estero esclusivamente alla AmministrBElone della «Gassetta Ufacialea presso 11 L. I.f0ginecent. 40.o -frazion)Se il giornale- Ogni togliosi compone di oltre 32delle inserzionL dipagine4aumenta di cent. 60pagine, cent. 30 -orniArretrato32 pa• Provvetitorato-lassa di bollo di centesimiAll'importo di ciascunGenerale dellovagliacinquepostale ordinarioStatoo dieci.-Ministero delle Finanzee telegrafico si aggiunfa(Tel. 91-86).sempre la
DIREZIONEI E REDAZIONE PRESSO Ifa 31INISTERO DELLA GIUSTIZIA B DEGLI AFFARI DI CULTO .- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI I
SOMM A R I O
RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 novenibre 1923.Proroga
di poteri dei Commissari straordinari dei comuni CASA REALE di San Pietro diGorizia,
di ValleCastellana,
diCosenza,
diArzano,
diCostigilole d'Asti,
diCarignano,
di Cutro, diEgna,
AVViso di Corte . . . . . . . . . , , , . .Pag.
8981 di Vicari e della Commissione Reale per l'amministrazione dellaprovincia
di Teramo . . . . . . . , , , . .Pag.
6990 LEGGI EDECRETI
REGIO
DECRETO la ottobre 1923, n. 2403.Convenzione tra l'Italia ed altri Stati per
l'organizzazione
della lotta contro le cavallette . . . . . . . . .Pag.
G981REGIO DECRETO 27 agosto lesa, n. 2484.
Norme sull'ordinamento
giudiziario
della Cirenalca.---
Pag.
6983REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2488.
Norme per 11 trasferimento
all'Amministrazione
del lavoripubblici
dellagestione
amministrativa e contabile per la costru.zione di
pubblici
edifici di conto dello Stato . . .Pag.
6985 REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2489.Varianti allo
specchio
III di cui al decretoLuogotenenziale
6maggio
1917, n.733,
per le indennità eventuali delRegio
eser.cito . . . . . . . . . .
Pag.
6986RELAZIONE
oREGIO
DECRETO 27 novembre 1923, n. 2514.Abolizione della fascetta bollata sui vini
spumanti,
acque minerali inbottiglia
e sulleprofumerie
especialità
medicinali.--
Pag.
6987REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2493.
Costituzione del
Consiglio
di amministrazione edisciplina
nel Ministero delle
poste
e deitelegrafi
. . . . .Pag.
6988REGIO'DECRETO
21 ottobre 1923, n. 2502.' Riduzioni di tariffe per 11
trasporto
dello zolfo sulle ferrovie dello Stato . . .. . .
Pag.
0989REGIO
DECRETO-LEGGE
21 ottobre 1923, n. 2503.Approvazione
della Convenzlone per l'esercizioprovvisorio,
per conto,delloStato,
della linea Granatari-Barcellona e sueeventuall diramazioni e
prolungamenti
. . . , . .Pag.
6080REGIO DECRETO es
luglio
1923, n. 2433.Contributo scolastico del' comune di Vedano Olona.
. ----
Pag.
6990REGIO DECRETO 5
luglio
losa, n. 2434.Contributo scolastico del comune di Gattatico.
Pag.
8990RELAZIONE.e REGIO
DEORETO 11 novembre 1923.Proroga
dipoteri
del Commissarlstraordinari
del comuni diSant'Augelo Lodigiano,
diBorgofranco d'Ivrea,
di Santa Margherita Belice, diCossato,
di51Hqua,
diIvrea,
diCagilari,
di Piedimonte San Germano e di Trani , , , . .
Pag.
6090RELAZIONI
e REGI DECRETI:SciogUmento
deiConsigli
comunali diLurago
Marinone(Como),
di Eboli(Salerno)
e diSupino (Roma).
. .Pag.
6091DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Ministero delle finanzc: Smarrimento di ricevute
(Elenco
n.16).
Pag.
6992CASA REALE
AVVISO
DICORTE.
S.,
M. 11 Re liaricevuto, oggi
alle11,
in udienzasolenne
ilsignor Petras Klimas,
ilquale
liapresentato
alla Maestà Sua lelettere
che loaccreditano
pressoquesta
Real Corte inqualità
diInvinto Straordinario
eMinistro Plenipoten.
ziario di
Litnania.
Roma,
li 29 novembre 1923.LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO la ottobre 1923 n. 2465.
Convenzione tra l'Italia ed altri Stati per
l'organizzazione
della lotta contro le cavallette.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER TOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Visto Part. 5 dello statuto
fondamentale
delRegnö;s
Sentito
til Consiglio
delMinistri;
Sulla proposta
delPresidente del Consiglio
deiMinistri
MinistroSegretario
diStato
adinterim
pergli
affariesteri,
di concerto col
Ministri
per le colonie e per l'economia na-zionale;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
6982
so-n-1928--GAzzETTA UFFICIAL
3 DELREGNO
D'ITALIA--N. 281Articolo unico.
Piena
ed interaesecuziòne .è 'data
alla Convenzione tra l'Italia(Regno d'Italia,
Eritrea e Somaliaitaliana, S'ripo-
litania e
Cirenaica)
edaltri
Stati perl'organizzazione
dellalotta
controle cavallette,
firmata a Roma il 31 ottobre1920.Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito
delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufBciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a
Racconigi,
addì 1t>ottobre
1923.VITTORIO EMANU ELE.
Mussoust - FEDERZO I - CORDINO.
"fsto, il Gtiardasigilli: OVIGuo.
11egistratoalla Corte dei conti, add) 23 novembre 1923.
Alli del Governo, registro 218, foglio 184. -- GRANATA.
Convention du 31 octobre 1920
relative à
l'organisation
de la tutte contre les sautcrolles conclues à Rome entre les Pays suivants: Argentine, Bulgarie, Cuba, France, Afrique occidentale française, Algérie, Indo-CIrine, Ma- dacascar, Maroc (partie française), Régence de Tunis, Ilongrie Italte, Etythrée et Somalie Italienne, Tripolitaine et Cyrénaïqtte, Mexique, Serbie, Croatie et Slovénie et Uruguay.Lesquels ont d6signé pour leurs p1énipotentiaires, savoir: La Républigtse Argentine:
M. Jillid J. Bolla,
Ingénieur
agronome au Ministère de l'agri- culture;Le Itoyaume de Bulgarie:
M. le Dr. Stoil Stoiloff, chargé d'affaires de Bulgarie à Iteme La
Tiépublique
de Cuba:M. Mario Del Pino y Sandrino, chargé des affaires à la
léga-
tion do Cuba;
M. Joseph Jablonovsky, conseiller ministerie], directeur gé- neral des stations expérimentales de Hongrie;
Le Royaume d'Italie:
M. Giuseppo niielieli, Alinistre d'agriculture;
M. le iprof. Battista Grassi, sénateur, président de la Commis- sion des maladies·des plantes;
M, le conun. prof. Michele Carlucci, inspecteur général au Mi nistère pour l'agriculture;
M. le prof. Filig.1po Silvestri; det l'ecole supérieure de
l'agrl.
culture de Portici:
AI. le prof. Enrico Pantanelli, inspecteur des maladies des plantes au Ministère d'agriculture;
L'Erithrée et Somalte Italienne et la
Tripolttaatie
et CUrenaïque:AT. le comte Edoardo Soderini,
délégué
au Comité permanent de l'Institut internationald'agriculture;
AI. le prof. Filippo Silvestri, de l'ecole supérieure de
l'agri-
culture de POTtici;
La Ildpublique des Etas Unis Mexicairts:
M. Gustavo Villatoro, secrétaire de la légation du Mexique à llome:
Le ItoUaume des Serbes, Croates et Slovènes:
M. Nicolas Ransévitch, professeur et clief de la section de
phytopathologie
à la station d'essai et de contrûle;La ifépublique Orientale de l'Uruguay:
AI. Enrique J. Rovira, consul de 1 Uruguay à Rome;
Le ItoUaume de Grèce:
AI. C. A. Isaakides, inspecteur
général de
laphytopatologic.
Les soussignés, pléni.potentiaires des Gouvernements des
Pays
ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Ilome, au.paluis dö l'Institut international d'agriculture,
hout
·convenus desdisposi•
tions suivanteá: -
Art. Premier.
Les Etats contractants
s'engagent
àprendre
les mesures ud-ceshaires
en vue'de lutter contre les sauterellessusceptiblús då
nuire auxicultures des Etatsvoistn%,
signataires de la préèenteCoúen-
Art. 2.
La
Jfépublique
Française:ht. Lesage, inspecteur
général
de l'agriculture;M. Marchal, membre de l'Institut de France, directeur de la Station entamologique de Paris;
L'Afrique
occidentale Française:M. Louis-Dop,
vloe-prèsident
do .l'Institut internationald'agri-
cultura;M. Adam,
inspedteur énéfal d'a);riculture
coloniale;L'
gérie:
-' M. Louis-Dop,
Vice-président
de.l'Institut Internationald'agri-
culture; IM. le Dr.
Begnet,:de
l'InstitutPasteurd'Algérie;
II. Stotz;,
inepecteur
de la défense des cultures;L'Indo-Chine:
11. Louis-Dop,
Viceprósiderit
de l'Institut internatiónald'agri-
culture; . .' .M. Adam,
inspecteur gdúéral d'agriculture
coloniale;-Le Madagascar: ; - -
M. Louis-Dop,
Vice-président
di l'Institut international d'ogrl- culture;M. Adam,
insþecteur général
d'agriculturo coloniale;L'Empire Marocaine (partie
française):
M.
Louis-Ap, ViceprésÍdent
de l'Institut internationald'agri.
culture;
M.
Charles'Runx,, coniieiller _de ,1'ambassade
de France à Rome;M. Jacques Nacivet;directeur de l'office colonial du Maroc;
La Régencede Ttmis; -
;M: Charlas Roux, conseuler de
l'ambassade
de France i Rome;M. Louis-Dop,
Viceprésident
de l'Institut international d'agri- culture;M.
GlHim,,directeur
del'enseignement
et des servicesagricoles;
La
Hongrie:
-, .1\I. Albert Memes,
délégue'p16nipotentiaire
du GouvernementRoyal Hongrois près
la Gouvernement Royal d'Italie;: Ils devront
prendre
toutesdispositions
utiles pourpréventi,
parles moyens les plus
tapides,
les Etats voisins adhérents des mou-vemesit.s des sauterellesvisées à l'article premier.
Art. 3.
Ils pourront, dans leur intérêt réciproque, conclure des,accords
pyticullers
en vue deprendre
dosmesures communes pour faciliter la lutte contre .los sauterelles.. Art. J. ,
Ils reconnaissent, dès la
signatute
de la présente Convention,l'Institut
internationald'tigriculture
de Rome comme centre offlefel international de documentation et devulgarisatibr
de toutes lesqupstions
se référatit à la lutte contre les sauterelles.Ils s'engagent A.lui fournire au,moins une fois par an et plus souvent si les circostances
l'exigent,
tous renseignements d'ordretochnique,-
scientifique,législatif
et administratif recueillié sur cetobjet*par
des^personnes,compétentes.
L'Institut international d'agriculture donnera à ces
renseigne•
ments la
publicitó
lapluß
large,et la plusrapide.
Art. 5.
Toute
proyositÏon
_émanalit d'un Etat contractant et visant la modification ðë la présente Convention, .sera communiquée par cet Etat å l'Instittit internationaLd'agriculture ,et déférée' par celui-ci à une rémliodi de Détéguésdps ,Parties
contractantes qui sein con- Tóquée it Ilome par l'Institut itl'occasion d'une assemllléc générale de cette institution.Les propositions faites par les .Délé és seront ensultes sou- mises it l'approbation des Etats qui ont adhéré à la
présente
Con- vention.Art. 6.
La présente Convention tera signée et ratifiée aussitót que pos- sible, et les ratifications seront depos6ed
ûupi•ës
da Gouvernement Italien us que trois au moills des Etats contracíants seront en nie- sufe de le faire.30-11-1923-- GAZZETTA.UFFICIALE
DELREGNO O'1TALIA
-N. 2816083
Chaque ratification sera connnuniquée par le Gouvernement Italica.aux, autres Etats contractans
ainsi.gu'à
l'Institut interna- tionaldhgriculture.
Art. 7.
Tout Etat, Dominion ou Colonie, qui se gouverne librement et qui n'à pas signé la présente Convention est admis à y adhérer sur sa demande.
Les Colonies, sur la demande des Etats dont elles dépendent, pourront
également
ette admises à y adhérer aux mêmes conditionsque los Etats
indépendants.
Art. 8.
L'adhésion serà notiflée ipar la voie diplomatique au Gouverne- ment italien et spar celui-ci aux Gouvernements contractants, ainsi
qu'à l'Institut international d'agriculture.
Art. 9.
La présento Convention entrera en vigueur, pour les trois pre- miers 'Etats au moins qui l'auront ratifiée, dans un délai de trois mois a partir de la date de la ratification, pour les autres Etats, dans urt dólai de six itois, au fur et à mesure du
dépôt
auprès du Gouvernement italien de leur ratification ou de leur adhésion.Iin foi de quoi les Plénipotentiaires dont les pouvoirs ont été rectantus en bonno et due forme ont signé la présente Convention.
Fait à Rome le 31 octobre 1920 en un seul eXeinplaire qui sera
déposé-
au Ministère des affaires etrangères d'Italie et dont des co-pies certifidés conformes seront délivrées à tous les Etats adhérents à la
présento
Convention.JUI,in 3. BouA LOUIG DoP
D.r,STOÏ1ßFF Ë. ÛILLIN
AIARic DEL PINO A. MEMES
MAtinics LÉSAGE JOSEPII JABLONOVSKY
P.yMARCilAl, GIUSEPPE AUCIIEI.I
Lot!TS-DOP BATTIST.4 GRASSI
ADuf AflCHELE CAHLUCCI
Louis-DOP FIL1PPo SILVESTRI
13]GUET ENRIco PANTANELLI
G. 3. STorz FiloARDO SoDERINI
I.oDIS-DOP FIUPPO SILVESTRI
ADAst EDOARDO SODERINT
IA)Uls-DoP FII.IPPo SILVESTHI
ADAM GUSTAVO VILLATORO
InclaDor N. RANS£vrTcH
F. CitAntES RGPX ENRIOUE JoSN ROVIM
J. NACIVET CONSTANTIN A. ISAAKlDES
C11Astis 1101:×
Visto, d'ordine di Sua 31aestá il Re:
ll Ministro per gli affariesteri:
MUSSOLINI.
REGIO
DECRETO 27 agosto 1923, n. 2484.Norme sull'ordinamento
giudiziario
della Cirenaica.VITTORIO EMANUELE III
PÈR OftAZIA 111 DIO E PER VOLONTÀ DEI LA NAZIONE '
RE D'ITALIA
Visto 11 R. decreto 5 novembre
1911,
n.1247, convertito nella<Iegge
25 febbraio3012,
n:83;
Visto il IL decreto 20 marzo
1913,
n.280,
ed il decretoLuogotenenziale
15aprile 1917,
.n.938;
Visto
il R. decreto 31 ottobre1919,
n.2401,
cheapprova
leþortile fondamentali per
l'assetto dellaOirenaica;
Viske,
le norme snil'ordinamentogiudiziario della
Cire-naida approvate
daquel Parlamento;
.Seiitito
11Consiglio
deiMinistri;
e
Šulla proposta
del Nostro MinistroSegretarin
di Statopež .le colonie
;Abbiamo
decretato e decretiamo:Art. 1.
Sono
approvate
le unite norme sull'ordina.mentogiußi-
ziario della Olrenaien
viste,
d'ordineNostro,
dal Ministro.proponente.
Art. 2.
E'
abrogata ogni disposizione
contraria alpresente
de-creto.
Art. 3.
Con decreto del Ministro delle
colönie,
suproposta
delGovernatore,
saranno coordinate in testo unico ledisposi-
zioni del
presente
decreto conquelle
dell'ordinamentoglu-
diziario
approvato
con R. decreto 20 marzo1913,
n.289,
edelle norme
complementari,
all'ordinaanento stesso appro- vate con decretoLuogotenenziale
15aprile 1917,
n.938 apportandovi
le modificazioni a tal fine necessarie.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Itglia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di
Vn1dieri,
addì 27a.gosto
1923.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOUNI - ŸEDEl:2ONI.
Visto, il Guardesigilli: OVIGuo.
11egistrato alla Corte dei conti, addi 24 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 202. - GRANATA.
Norme sull'ordinamento
giudiziario
dellaCirenaica,
Tirot.o I.
GIURISDIZIONE ORDINARIA.
Art. 1.
Per tutte le cause civili e
penali
dicompetenza
del Tribu-nale per
gli indigeni, giudica
il Tribunaleregionale.
Nei
giudizi penali
che non siano dicompetenza
delgiudice unico,
il Tribunaleregionale composto
delmagistrato
di car-riera,
che lopresiede,
e di due assessori cittadiniitaliani,
iquali giudicano
con voto deliberativo.Art. 2.
Gli assessori sono
prescelti
fra i cittadini residenti nella sede del Tribunale di riconosciutaineccepibile rettitudine,
di suflicientecapacità
e di età non inferiore ai 30 anni.Vengono proposti
alprincipio
diogni
anno da una Commis-sione costituita dal
giudice regionale
che lapresiede,
dal rap- presentante delpubblico
mínistero o da un suodelegato,
da uit ra,ppresentante del Commissario di Governo, dal Cadi locale, dalMufti
o da un notabile nominato d'accoido fra 11 Commissario di Governo e ilCadt,
dalpresidente
del Tribunale rabbinico o da 1m notabile israelita designato dal Commissario di Coverrio e dalpresidente
delConsiglio
dell'ordinedegli
avvocati o dal iù anzianodegli avvocati
esercenti presso il Tribunale o lazione.
La scelta
degli
assessori musulmani sara fatta dalla Com- missione in base a liste presentatedagli
Imam e dai Muchtar rionali.La nomina è fatta dal Governatore il
quale,
con suodecreto, determina
l'indentitàgiornaliera spettante agli
assessori perogni
udienza a cuiintervengono.
Art. 3.
Nella scelta.
degli
assessori ilgiudice
dovrà tenere opper- tuno conto della razza, dellareligione
e del ceto sociale de-gl'imputati.
4984 30-11-1923
--GAZZETTA UTFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 281
Art. 4 Art. 13.
La redazione della sentenza
spetta
alpresidente.
Il
dispositivo
dovra essere-esteso per interoprima della,
pro- nunzia della sentenza e dovràportare
le firmedegli
assedsori.Art. 5.
Ilautorità
giudiziaria ordinaria,
in determinatecontingenze
e limitatamente alle cause civili vertenti fra musulmanni o fra
israeliti,
ha facolta di rinviare leparti,
seconsenzienti,
per atti istruttori od anche per ilgiudizio,
allagiurisdizione
scia- raitica o rabbinica.Art. 6.
Sono
soppressi
icollegi
di conciliatura per musulinani isti- tuiti con decretoLuogotenenziale
3 dicembre 1915, n. 1895. La lorocompetenza,
elevata fino a'L.1000,
è deferita ai Cadlcomeè
disposto
al 4° comma dell'arti. 14 delpresente
ordinamento.Art. 7.
Il
giudice regionale,
oltre alla facoltàconferitagli
dall'arti-colo 19
prima parte
del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, esercita tutte le funzioni che i codicivigenti
assegnano alpretoro.
Egli, pertanto
nei limiti dellacompetenza
delpretore,
ri-ceve le
denunzie, provvede
alleistruttorie, procede
aigiudizi seriza
intervento delpubblico
ministero escompie gli
atti ine- renti a tale funzione.Nei tribunali nei
quali
sonoassegnati pita giudici regionali
il
presidente
della Corto diappello
suproposta
delpresidente
del
Tribunale,
sentito ilpubblico ministero,
alprincipio
di cia-scun anno
può
dare incarico ad ungiudice regionale
di eser- citare le funzioni dipretore.
E'
applicabile
ildisposto
dell'art. 6 del R. decreto 20 mar- zo 1913, n. 289, alle sentenzeappellabili pronunziate
dalgiudice regionale
colle funzioni dipretore.
Art. 8.
Nei
giudizi penali
avanti at Tribunaleregionale
l'intervento delpubblico
ministero è sempro facoltativo.Art. 9.
L'autorita
giudiziariar nei" giudizi penali, quando
vi sianoimputati presenti
ed altricontumaci,
liafadolta,
non oltro l'a-portura
'deldibattimentò,
di ordinare lo stralcio della causa ri-guardanti
i coittumaci oprocedere,al giudizio degli imputati
pre-senti;
la stessaatitorita döpo
lapubblicazione
della sentenza in confrontodegl'imputati presenti pub pronunciare
in Cameradi _
consiglio
-sens'altro sentenza contro I contumaci.In tale casoil
condannato,
ove la pena inflitta non sia pre- scritta osaltrimontiestinta,
ha diritto al. rinnovamento del di-Enttimento
nelle formeordinarie, costituendosi
alle autorità.Art.
10.'
I
giudizi d'appello
da sentenze di condannapronunziate
daiTribunali o dalle Sezioni della Cirenaica a caraco di detenuti si
svolgono
diregola,
senza la presenzadell'imputato,
galvo chel'imputato
o ilpubblico
ministeropresso la Corted'appello
nonabbiano richiesta la
comparizione personale,
oppure si sia co-stituita la
parte
civile e lacomparizione
sia stata ordinata d'uf- ficio dalpresidente
della Corte.In.ogni
caso sarà comunicata la data di dibattimento.Art. 11.
Le sentenze
penali
di condannapronunziate
dalgiudice
sin-golo,,sono appellabili
secondo le norme dell'art. 477 del Codicedi
procedura, penale.
Art. 12.
Il
giudice, qualora
concoirano'speciali
motivi inerenti alle condizionilocah, può, nell'applicare la,
pena, scendere al di- sotto del minimo fissato dallalegge
per11 reato commesso, pur- chewnon éi trattid'imputato
che sia recidivo.La facoltà dell'oblazione ahenso dell'art. 53
del
decreto Luo-gotonenziale
15aprile 1917,
n. 938, è ammessa anche per i reati di competenza delpretore punibili
fino a L. 300 di pena pecu- niaria epel
casoprevisto
dal decreto Governatoriale 15 gen- naio 1916.TITOLO II.
GIURISDIZIONI SPECIALI.
CAPo L
Del Tribunale sciaraitico.
Art. 14.
Il Tribunale della Sciaria conosce di tutte le controversie fra musulmani in materia di statuto
personale,
diritto di fami-glia,
dirittosuccessorio, pratiche religiose,
salvo alleparti
con senzienti la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo1913, n. 289.
Saranno pure di competenza dei Tribunali sciaraitici le con- troversie relative alla validità
tiella
costituzione dei «waqf
», alla loro amministrazione esorveglianza
eall'interpretazione
e ap-plicazione degli
atti costitutivi.Il Tribunale della Sciaria conosce
parimenti
delle cause ci- vilirinviategli
dall'autoritàgiudiziaria
ordinaria a senso del- l'art. 5 delpresente
decreto.E' pure demandata ai
Cadì,
elevandola sino a L. 1000, la competenza attribuita aicollegi indigeni
di conciliatura con il decretoLuogotenenziale
23 dicembre 1915, n. 1893, delquale
restano
ferme,
in quantoapplicabili,
tutte le norme relative allaprocedura
eall'appello.
Inoltre,
a richiesta diuna delleparti,
saranno devolute allagiurisdizione
dei tribunali sciaraitici le controversie civili fra musulmani sullaproprietà
e possesso del bestiame e i contratti ad essorelativi,
sempre che la controversia si riferisea a tm numero non superiore a trentacapi
di bestiamepiccolo,
o a dieci di bestiame cammellino obovino,
o ad un capo di be- stiameequino (cavalli, muli, asini),
coi suoi nati nel caso si tratti di femmina.All'esocuzione si
provvederà
ai sensi dell'art. 20 del pre- sente ordinamento.Art. 15.
Le.cause in materia di Sciufaa saratino
giudicate
dai Tri- bunali ordinari secondo, le consuetudinilocali,
in base al ritohanafita. '
Potranno tuttavia essere devolute ai Trionnali della Sciaria
con il consenso delle
due, parti.
Art. 16.
In
ogni
sede di Commissariato funzionera un Tribunale scia- raitico retto da un Cadi.Art. 1¾
Nei distretti la
giustizia
sciarait2cmsará amministrata,
por lecause di minoreimportanza,
daun Naib el Oadi ilquale
avrà sedo in uncapoluogo
didistretto
egiiirisdizione
su uno opiit
distretti.I tribunali del Naib el
Ogdl
saranno costituiti con decreto delGovekatore,
udito il Commissario di Governo ed il Cadt dellacircoscrizione,
il guale nedesignera
ititolari,
da ricono- seersi con decreto del Governatore.La
competenza
diogni
Naib sarà determinata dalCadì,
nel- l'atto didelega.
Art. 18.
Alla revoca del
Naib,
il Cadlpotri
nrocedero su parere conforme di una Commissione comoosta dal Cadl. daidepu-
tati del
distretto,
dal Mudir o sindaco. del distretto e da unfunzionario
delegato
dal Commissario di GovernoiArt.
19.
Le sentenze del Tribunale
sciaraitico,
eccettoquelle
rela- tive a controversie di valore non snoeriore alle L. 200, sono ap-pellabili,
nel termine di 30giorni
dallapronunzia
m presenza30-11-1923
-- GAZZETTA UFFICIAI E DEL REGNODFITALIA
- N. 2816985
delle
parti
e dalla notifica della sentenza, al Tribunale scia- raiticosuperiore
di cui all'art. 22.Il Cadl
può
riformare le sentenze del suo Naib sia d'ufficio che ad istanza diparte.
Lesentenze dei Naib el Cadl sono ap-pellabili
al Tribunale sciaraiticosuperiore
nel termine indicato nelprimo
comma,previa omologazione
del Cadl.Art. 20.
L'esecuzione delle sentenze e dei
provvedimenti
del Cadì che non siano suscettibili del rimediodell'appello
è affidata allostesso Cadl senza necessità
dell'omologazione prevista
dall'arti- colo 8 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.La richiesta della forza
pubblica
per l'esecuzione forzata delle sentenze e deiprovvedimenti
dî cui al le comma è fatta alprocuratore
del Re o alcapo della Sezionegiudiziaria
unendouna
copia
delprovvedimento
daeseguire.
Art. 21.
Qualora
la decisione contengadisposizioni
contrarie all'or- inepubblico
e al dirittopubblico interno,
il Governatorepuò
ordinare latemporanea sospensione
dell'esecuzione.Art. 22.
E' istituito in
Bengasi
il Tribunale sciaraiticosuperiore
per laCirenaica,
costituito da un Cadi che lopresiede
e da due ulema. '. Il Cadl
presidente
del Tribunale sciaraiticosuperiore
viene eletto dai Cadì della Cirenaica fra i medesimi e resta in caricaquattro
anni.All'uopo, prima
della istituzione del Tribunale sciaraiticosuperiore,
oltre aicinque
Cadi delle sedi diCommissariato,
il Parlamentonominerà,
un sestoCadì,
ilquale
avrà diritto dipartecipare
alla elezione sia come elettore che comeeleggibile.
La sede rimasta eventualmente vacante sarà
coperta
dal Cadl in soprannmnero.Nelle successive elezioni il nuovo eletto a Presidente del Tribunale sciaraitico
superiore
sarà sostituito daquello
cessante.La stessa persona non
può
essere eletta per due volte conseou- tive.In caso di assenzao di
impedimento
di uno deicomponenti
il Tribunale sciaraiticosuperiore, egli
sarà sostituito dal Cadt viciniore che non abbiapartecipato
algiudizio
diprima
istanza.Art. 23.
II Tribunale seiaraitico
superiore
conosce in seconda istanza delle decisioniappellabili pronunciate
dal Cadi o delle causerinviategli
a sensi dell'art. 5 delpresente
decreto.Le sue decisioni sono esecutive senza
omologazione.
Sono
applicabili
per le decisioni del Tribunale sciaraiticosuperiore
ledisposizioni
deiprecedenti
articoli 19 e 20.Art. 24.
Quando
una causa proposta avanti al Cadi sia identica oconnessi con altro
già pendente
davanti alfaiñoritàgiudiziaria
ordinarin il Cad\ devesospendere ogni
decisione e rmvidregli
atti all'autorità davanti a cui è in corsoilgiudizio
per la causaidentica
.o connessa.La stessa autorità
giudiziaria
ordinariagiudicherà
sulla connessione o identità e, se ne sarà il caso, anche in merito.CAPO II.
Del Tril>unale robl>inico.
Art. 25.
Di tutte le controversie fra israeliti in materia di statuto
pársonale,
difitto difamiglia,
dirittosuccessorio, pratiche
reli-giose giudica
il Tribunalerabbinico, salva,
a richiesta di unadelle
parti,
la facoltà di cui all'art. 27 del,R.
decreto 20 mar- zo'1913, n. 289.Il Tribundle rabbinico conosce inoltre delle cause
civili,
rin-Vintegli
a sensi dell'art. 5 del presente decreto.Nei,rix°
uardidegli israeliti
cittadinimetropolitani
e stranieri ilTribunale
rabbinico ha. competenza solo in materiareligiosa.
Sono
applicabili
alle decisioni del -Tribunale rabbinico le di-sposizioni degli-
articoli 19 e 20 del presente decreto.L'ultimo comma dell'art. 27
del,
R. decreto 15aprile 1917,
n. 938, ë modificato come segue:
«Il
Tribunale,
sentito sullainterpretazione
delle norme ta- lumdiche il Tribunale rabbinico diTripoli, pronuncia
definitiva- mente in conformità delle decisioni del medesimo».TITOLO Ill.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 26.
La
giurisprudenza
dell'autorità che amministragiustizia
inmateria di diritto consuetudinario
vigente può,
ove occorra, es- sere raccolta e coordinata con decreto delGovernatore,
sentiti icapi
dellegiurisdizioni.
Art. 27.
L'autorità
giudiziaria
in casi di necessitàpuò delegare
atti d'istruttoria civili epenali
aicancellieri, agl'interpreti
edagli
altri funzionari addetti al servizio delle cancellerie e delle segre- terie.Art. 28.
Oltre ilcaso
previsto
dall'art. 22 del R. decreto 20 marzo1913,
n. 289, con decreto del
giudice regionale
possono essere affidate determinate funzioni disegreteria
e dicancelleria,
come l'assi-stenzaalle udienze ed alle
istruttorie,
anche apersonale
non diruolo.
Art. 29.
I Tribunali della Sciaria stabiliranno le norme del
proprio
funzionamentoche, previa approvazione,
andranno invigore
con decreto del Governatore.Art. 30.
Con decreto Governatoriale saranno sancite le norme che si rendessero necessarie per
l'applicazione
delpresente
decreto.TU0to IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Art. 31.
Fino a che non sarà istituito il Tribunale sciaraitico supe-
riore, l'appello
delle sentenze dei Cadt sararegolato
secondo ledisposizioni
dell'art. 20 delle norme approvate con decretoLuo- gotenenziale
15aprile
1917, n. 938.Art. 32.
Tutte le
questioni
di carattere transitorio che siano per sor- geredall'applicazione
del presenteregolamento
vanna risolte conle norme contenute nei
Regi
decreti 30 novembre 1865, n. 2006e 1° dicembre 1889, n. 6509, recanti le
disposizioni
transitorie per l'attuazione dei Codici civile epenale
nelRegno.
Per i
giudizi
in corso e per igravami
siapplicano
le fiormedegli
articoli 81 e es del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.Visto: d'ordine di Sua
Maesa
il Re:Il Ministro per le colonie:
FEDERZONL
REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2488.
Norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori
pubblici
dellagestione
amministrativa e contabile per la costru•zione di
pubblici
edifici di conto dello Stato.VITTORIO EMANUELE III
PER GRA21A DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE IPITALIA
Visto l'art. 25 del decreto Reale 31 dicembre
1922,
n.1809,
concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei
lavori
pubblici;
6,986 80-n-1928
---GAzzETTAUFFIoIAls
DELREGNO lylTALIA--
N281
Udito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
-proposta
del3Tostro Ministro S,egretario
di Statopei lavori pubblici
dicòncerto-coi
Ministriinteressati;
Abbiamo decrétato eidecretiamo:
«Il
passaggio
della-gestione gmministrativa
e contabile per la costruzione dipubb.lici
edificipreveduti
dalPart. 1del Re-gio decreto
81dicembre 1922,
n.1809,
alMinistero
deilavori pubblici
avverrà neilintiti
e con leinodalità
appresso indi- cate:Art. 1.
Sara trasferita al Ministero dei lavori
pubblici
lagestione amministrativa
e contabile dei Invori in dorso per la costru- zione di edificipubblici
di conto delloStato,
fattaeccezione
perquelli che,
a causadel loro stato di avanzamentoo della loroparticolare destinazione, fosse'ritenuto,
per accordo fra icompetenti Ministri,
dilasciare
allagestione
delPAmmini- strazione nel c'nibilancio
è attualmente stanziata la spesa.E' esclusa dal trasferimento la
gestione
dei lavori di ma-nutenzione ordinarid
estraordinaria
dipubblici
edifici.decreti del
Regno d'Italia,
mandandoa'chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Raconigi,
addì 27 settembre1923.
VITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI -- DE' STEFANI -- CARNA2ZA -•
DIA2 - DI
REVEL
- GENTILE -- FEDER•ZONI - COLONNA DI CESARÒ- CORBINO- OVIGLIO.
Visto, il Gttardasigilli: OVIGLIO.
Itegistrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1923.
Atti del Govemo registro 218, j0gl¿D 206. - GRANATA.
REGIO DECRETO 31 ottobre
1923,
n. 2489.Varianti allo
specchio
IIIdi cui
al decretoLuogotenenziale
6maggio 1917,
n.733,
per le indennitàeventuali delRegio
eser.cito.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 19
aprile 1907,
n.201,
che stabilisce le 'Art. 2. indennità eventuali delRegio esercito,
e successive modifiacaziom.
Sara
attribuita
alMinistero
dei lavoripubblici
lagestione
Udito ilConsiglio
deiMinistri;
amministrativa
econtabile degli
edificipubblici
che lo StatoSulla proposta
del Nostro MinistroSegretario
diStat¢
intendesse' costruire
-perPavvenire .qualunque
sia la loro de. pergli
affari della guerra di concerto conquello
per le fl.stinazione,
fatta eccezione perquelli
che P Amministrazione nanze;delle
finanze esegue amezzo deisuoi
ullici tecnicieperquelli Abbiamo
decretato e decretiamo:della Guerra
edella Marina.
Art. 1.
Art. 3.
In
relazione
aldispost
delParticoloprecedente
lesingold
Amministrazioni allorchè intendano
provvedere
alla costru- zione di nuoviedifici
dovranno informarne il Ministro dei la- voripubblici
cheprovvederà agli
studipreliminari
diproget-
to per la
determinazione
delfabbisogno,
allapresentazione
alParlamento del
disegno,
dilegge
per Pautorizzazione della spesa ed assumeràsuccessivamente
lagestione de1Popera
coifondi
stanziati: iteL prop°rio
bilancio.Il
Ministero
dei lavoripubblici procedera
di c'oncerto col-l'Amministrazione nel cui
interesse Popera
viene costruita perquanto
attiene allespeciali esigenze
di essain relazione al suo scopo; ma snra di sua esclusivacompetenza
prov-vedere
in merito allagestione
tecnica ed amministrativa dei lavori.Art. 5.
Allo
specchio
III per le indennità eventnali di cuial;
de-creto
Luogotenenziale
6maggio 1917,
n.133,
sonoapportate le seguenti
varianti:N. 6. - Ulliciali con dirittoa razione
foraggio.
- Indennitàper la
perdita
diogni
cavallo per cause diservizio, uguale
al. valore di stim attribuito al cavallo alPatto
delPacquistö
o della distribuziaw con la diminuzione di tanti dodicesimi
quanti
sonogli
anni di servizioprestato
dal cavallo e<1 inogni
caso nonsuperiore
alle L.4000;
N. 9. - Ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare od in attesa di secondo
giudizio
avantia tribunali militari
dopo
condanna contumaciale . L. 5 - as-segno
giornaliero pel mantenimento;
N. 33. -- Sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad
impiego
civile.dipendente
dalPAmministra- zione della guerra - L. 5-soprassoldo giornaliero
diservizio;
N. 34. - Sottufficiali in
congedo illimitato,
chiamati inesperimento
per la nomina adimpiego
civile ne1PAmmini- strazione della guerra - L. 9 - retribuzionegiornaliera;
N. 37. --
Caporali
e soldati che perragioni
di servizio non possonopartecipare
al rancio - L. 5 - indennitàgiornalierai
cumulabile
eventualmente
conPinðennitA
di marcia e di accantonamento.Nei
riguardi
del trasferimento dellagestione di pubblici
edifici
alPAmministrazióne
dei Invoripubblici
la data pre- veduta dalPart. 25 del R. decreto 31 dicembre1922,
n. 1809 èquella
deldecrete Ministeriale registrato
alla Corte deiconti,
colquale
il Ministro per le' linanze avràprovveduto pel trasferimento
deifondi stanziati
per Pesecuzione deLPopera
dalPunaall'altra
Amministrazione.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
siainserto
nella raccoltaufficiale
delleleggi
e deiArt. 2.
L'indennità di cui al n. 37 dello
specchio
III è dovutani
militari iquali
si trovino in serviziocomandati altrove,
enon possano
partecipare
alrancio,
nè presse ilproprio
corpo, nè presso altricorpi
oreparti,
nð siapossibile
farlo lororecapitare.
Esso è costituito di L. 1 per il pane e di L. 4
per
i viveri.Il militare cui siano distribniti pane o
Viveri
in natura riceverà in meno ilcorrispondente equivalente in
contanti.30-11-1923 --.GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
D'I'1AI,IX
--- N. 2816987
Se abbia
partecipato
o possapartecipare
ad unpasto riçe- verg
L. 2 oltre il pane.Non spetta
lasuindicata indennità,
nò alcun altro tom- penso aimilitari, compresi gli attendenti,
che siano perqual-
siasi motivo esentati dal
convivere
al raucio.Il
presente
decreto havigore
dalgiorno
della suapubbli
cazione
nella GazzettaUfficiale.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia
inserto nella raccolta ninciale delloleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma. addì 31 ottobre 1923.
VITTORIO E31AN GELE-
ATUSSULINI - A. DIA% - ÛIc' STEFANI.
Visto, il Guardas!Uilli: OVIGuo.
Jiepistrato alla Corte rlei conti, addi 27 novembre 1923.
Will del Governo, registro 218. foglin 207. - GREATA.
RELAZIONE e IlEGIO DECITETO 27 novembre ice , 2514.
Abolizione della fascetta bollata sui vini spur icque minerali in
bottiglia
e sulleprofumerie
especialit
inali.Relazione del Ministro
Segretario
di Stato per le finanze a S. 3f. 11Re,
in udienza del 27 novembre1923,
sul decretoportante
l'abolizione <lella faseetta bollata sui vini spu-manti,
acque ininerali inbottiglia
e sulleprofumerie
especialità
medicinali.'SIRE,
Tab
yendità
al.pubblico (li profumerte. specialitÎL medicinali, viniapumonti
ed acque riineruli in bottiglia ù attualtnente soggetta alla tassa di,bollo in ragione del 10 per cento, da corrispondersL conjl'impiego
delle fascotte bollate di clie ai Regi decreti 21 agosto1921,
n. 1260, e 28 dicembre 1922, n. 1671.
In vista di questo iratta.niento, gli scambi dei detti prodotti ef- fettunti fra oommercianti sono stati assoggettati alla minore tassa di bollo di L. 0.50 per cento rart. 7, n. 1, del R. decreto legge 18
marzo 1923, n. 550).
,
A
prescindere
della niisura delle aliquote, l'a duplice forma di tassazione deiprodotti
suindicati costituisce per il ceto commer- ciale interessato un ostacolo alla speditezza della sua attività e con- trasta col criterio, già in via di piena attuazione, di atlattare pro-gressivamente
tutte le tasse di bollo a tariffa speciale alla maggiore imith 6, mitczza possibHe tlr aliquota e<l allo. massima semplicitü -dt forma.St à
quindi
ritenutoopportuno
,predisporre l'accluso scliema di decreto che stablitsce, a decorrere <lal lo (Ileembre 1923, la so- stituziono cdelle tasse speciali dihollo sulla ventlita <liprófumorte, specin111A
Inedicina.11, vinispumonti
ecl acque ininerali in bottigliacon la tassa-generale (11 bollo sugli scambl nella misnrn tiel 3 ,per cento misura che dalle sommario valutazioni fatte apparisco con- grua ell ,itlonen a coinpensure l'Erario della soppressione dello tasso sulndicate.
** *
Lo schema di decreto, clie detta lo opportune
<1\sposizioni
tr:m-, silorieper regolare ilirapasso dall'inia all'altra forma dL tassazione
dispolie
anclie, in, conseguenza del nuovo regime di tassa:re)
l'applicazione
tiella stessa liquota di L. 3 per cento sugli scambt delloprofumérie
sciolte, dei saponi, e tielleprofumeric
e
specialith
'medicinnli di prezzo non.superiore
all una lira:b)-l'abrogatione
delle vigenti disposizioni in, materin di esen- zionc,dall'imposta
di fabbricazione degllspiritt
tiestinati all'indu- stria delleprofumerie
o delle specialità medicinall;c),.1'obbligo
per t-fabbricauti, insportatori egrossisti
di soddi-.stare senza diritto a rivalsa la tassa di scambio, nel primi
quattro
mesi dall'attuottoine del' decreto, piire mantenendo Tobbligo del-
Papplicaziono
della fascelta bollata all'atto della vendita nello stessoperlotlo
ditempo, allo scopo (11 non creal'e unn <1annosa concorrenza in danno tiel negozianti clie trovmisi in possesso diprodotti gló
Imuliti delleprescritte
fascotte bollate.Notevoli sono i bencílci che il
provvedimento
può'recare all'in- dustria nazionale senza svantaggio per l'Erario; e perð il sotto- scritto confl<la che la Maestä Vostra si degneràdi apporre al decreto stesso la Augusta Sua f1rmu.Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.
VITTOllIO E3IANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONE IIE D'ITALIAIn virtù della
delegazione
dipoteri
conferiti al Governocon la
legge
3 dicembre1922,
n.1601;
Visti i
Itegi decreti-legge
21agosto 1921,
n.12GO,
31 otto-bre
1921,
n. 1526 e 28 dicembre1922,
n.1671, concernenti
la tassa di bollosulle
vendite di vinispumanti
ed acque mi- nerali inbottiglia,
sullespecialità
medicinali eprofumorie;
Visto il R.
decreto-legge
28 dicembre1922,
n.1672,
por- tante Paumento della sovratassasugli spiriti;
Visto il
II. decreto-legge
18 niarzo1923,
n.550, relativo
alla tassagenerale
di bollosugli scambi:
Visto il 11.
decreto-legge
2G ottobre1923,
n.2275, portante
la riforma della tariffa di bollo ed altre
disposizioni
concer-nenti la stessa
materia;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro Ministrosegretario
di Stato per lefinanze,
di concerto col Ministro per l'economianazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
'Art. 1.
Dal 16 dicembre
1923,
letasse
diliolld
sullevendite
di vinispumanti
ed acque minerali inbottiglia
di che al R. de-creto-legge
21agosto 1921,
n.1260,
e sulle vendite delle .pro- fumerie especialità
medicinali di chealPart.
5della
tariffaspeciale, allegato B,
al testo unico dellalegge
dibollo
6 gen- naio1918,
n.133,
ed al R.decretodegge
28dicembre 1922,
n.
1671,
tanto se fabbricati nelRegno
cheimportati
dalPe-stero sono
sostituite,
a tuttigli effetti,
con la tassagenerale
di bollo
sugli scambi,
Piscossanelle
formdstabilite
col R. de-creto-legge
18 marzo1923,
n.550,
edisposizioni successive
La detta tassa di
scambio'dovrà applicarsi
nelleseguenti
misure:
scambi fino a lire 100:
per
ogni
20lire
o frazione di 20lire',
lire0.60,
com-presa
l'addizionale;
scambi superiori
a lire 100:per
ogni
100 lire o frazione di 100lire,
lire3,
com- presal'addizionale.
La tassa non si
applica sugli scambi
o venditedi importo
non
superiore
alire
10.La tassa ò
coliiprensiva
diquella
di bollo per laquie-
tanza
contemporanea
o successiŸaapposta
,sullafattura,
nota o conto.
Alla riedesima tassa di bollo di
séambio
sonosoggetti,
adecorrere dal 1°
dicembre 1923,
anchegli
scambi diprofu-
merie
sciolte,
cioè non contenute inscatole, pacchetti,
botti-glie
ed altri involucri orecipienti, nonchè gli scambi
di pro-fumerie
especialità medicinali desfinati
allavenditte al
con- sumatore a-prezzo nolisuperiore ad
unalira.
Art. 2.
La tassa di
scambio pagata
nella dettainleura
daifabbri- canti, produttori, importatori
egrossisti
sulle fatture emessenei mesi di dicembre
1923,
digennaio,
febbraio e marzo1924,
starA a carico
esclusivo
di costoro senzadiritto di rivalsa,
in