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ASSOCIATI PER CELVA. Aosta, lì 16 settembre 2020

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A SSOCIATI PER C ELVA

CORSO RE UMBERTO,6510128TORINO TEL.011.568.30.56 FAX 011.568.31.06 VIA CHALLAND,3011100AOSTA TEL.0165.23.04.51 FAX 0165.36.00.77 LOC.GRANDE CHARRIÈRE,4611020SAINT-CHRISTOPHE TEL.0165.32651 FAX 0165.32463

E-MAIL:consulenza.celva@avvocati-torino.it

A V V.GI A N N I MA R I A SA R A C C O

A V V.LA U R A FO R M E N T I N A V V.DA V I D E FI N O C C H I A R O A V V.FA B R I Z I O CO L A S U R D O A V V.AN D R E A CA S T E L L I A V V.FA B I O IA N N U Z Z I

A V V.LO R E N Z O SO M M O

A V V.NA D I N E SA I N T CU N É A Z A V V.AN D R E A BA L D U C C I A V V.FE D E R I C A GI L L I A V O D A V V.ST E F A N O DI FR A N C E S C O A V V.AL E S S I O AN S E R M I N

A V V. AN T O N I O FI N O C C H I A R O

A V V. ST E F A N I A PE D A C E A V V. RO S A R I O SC A L I S E A V V. MA R I A PA O L A RO U L L E T D O T T.PI E R P A O L O IM P E R I A L PI A Z Z A D E L L A RE P U B B L I C A,71 1 1 0 0AO S TA

Aosta, lì 16 settembre 2020

Spett.le Amministrazione

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta - CELVA

alla c.a. dott.ssa Valentina Bonomi

OGGETTO: Parere in merito all’imputazione dei costi sostenuti per il corso di formazione per il conseguimento o il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) di un dipendente comunale.

HASHTAG:CQC - corsi formazione

Nel far seguito alla richiesta di parere del 14 settembre 2020, analizzata la fattispecie concreta e sulla base di una analisi valutativa del quadro normativo, dottrinale e giurisprudenziale in essere, ci pregiamo di esporre quanto segue.

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1.QUESITO.

Viene chiesto di chiarire se il costo del corso di formazione necessario per il conseguimento o il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (c.d. CQC) di un dipendente comunale sia a carico del Comune, quale datore di lavoro, oppure del dipendente stesso, sia che si tratti di acquisizione che di mantenimento nel tempo della qualifica e sia che ci si trovi di fronte ad una nuova assunzione che all’affidamento di una nuova mansione o alla conferma di una mansione già affidata.

2.IL QUADRO NORMATIVO.

Il parere ha, in sostanza, ad oggetto la competenza dell’onere conseguente all’acquisizione del detto requisito a carico del dipendente che ha mansioni di conducente di mezzi dell’ente.

La norma di riferimento rispetto alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) è l’art. 14 del D.Lgs. 286/2005 (in attuazione della Direttiva 2003/59/CE1) che nel prevederne la necessità per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E.

L’art. 19 dello stesso Capo II del D.Lgs. 286/2005 stabilisce, poi, che la CQC è rilasciata a seguito di apposito corso di formazione, della durata di 35 ore in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di carburante con esame finale di abilitazione, e l’art. 20 ne impone il rinnovo ogni cinque anni, e dopo aver superato un esame finale anche in questo caso.

Tale documento costituisce, quindi, titolo necessario ed imprescindibile per esercitare alcune specifiche mansioni.

Non vi è, ovviamente, alcuna norma che disciplini specificamente l’ipotesi del rimborso delle spese sostenute dal dipendente pubblico per l’acquisizione di tale qualificazione se non le disposizioni di carattere generale date dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale

1L’articolo 3, par. 1, della direttiva 2003/59/CE in tema di “qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri” prevede, al fine di migliorare la sicurezza stradale e quella del conducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un successivo obbligo di formazione periodica

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22/2010 e, pertanto, ci si deve rimettere all’interpretazione che di tale fattispecie è stata data nella prassi, alla luce anche del fatto che non risultano esserci precedenti giurisprudenziali in merito.

3.LA POSIZIONE DELLA MAGISTRATURA CONTABILE.

La fattispecie in questione è stata oggetto di un primo intervento della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto (Deliberazione n. 133 del 15-17/07/2009), la quale, interessata su un caso in materia di guida scuolabus, pur rilevando che “il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell’attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone”, ha ritenuto “in mancanza di una espressa previsione normativa, che debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l’onere conseguente l’acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento sia si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già precedentemente svolta” .

La Sezione di Controllo sopracitata, ha, quindi, assunto un’ottica interpretativa restrittiva, alla luce anche del fatto che non vi è una norma specifica che ponga gli oneri dei corsi in questione a carico di soggetti diversi dagli interessati e dell’esistenza di principi generali che vietano di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti che possano incidere sulla situazione finanziaria degli stessi. Peraltro, la Corte non ha minimamente distinto tra le differenti possibili fattispecie concrete: requisito del possesso di CQC per l’assunzione oppure caso in cui sia l’ente a chiedere al dipendente di conseguire la qualificazione in questione per potergli attribuire mansioni che della stessa necessitano.

Tale linea interpretativa dei giudici contabili che, al di là del crudo dato dell’assenza di normativa a riguardo, poteva in ogni caso apparire particolarmente restrittiva e giustificava un atteggiamento prudenziale degli enti locali e del Celva che si sarebbero esposti ad un possibile rischio di contestazione di danno erariale, è, però, mutata nel corso degli anni.

Dopo tale primo approccio ermeneutico, infatti, già con la Deliberazione 366/2013 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte seguita dalla

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Deliberazione 397/2013 della Sezione di Controllo per la Sicilia, si conferma il principio secondo cui l’onere per il conseguimento ed il mantenimento della “carta di qualificazione del conducente” è da porre a carico del personale interessato e non dell’ente datore di lavoro, sempre che il dipendente sia stato assunto con l’inquadramento specifico di conducente, ma si precisa che, diversamente, nel caso di successiva assegnazione di un lavoratore, adibito precedentemente ad altra mansione, le spese per la CQC, sostenute nell’interesse dell’Ente, faranno carico a quest’ultimo.

Da ultimo con i recentissimi Pareri n. 30 e n. 31 del 3 aprile 2020 della Sezione di Controllo per la Toscana in materia di autisti di scuolabus si ha una definitiva conferma di tale revirement.

In quest’ultima deliberazione (che sostanzialmente è motivata allo stesso modo della n. 30/2020), infatti, viene affermato, in prima battuta, in riferimento al CQC si “rileva che tale documento rappresenta una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di cui trattasi.” In ragione di tale constatazione del dettato normativo i magistrati contabili, con un ragionamento cha pare molto chiaro e giuridicamente fondato giungono a conclusioni differenti per le possibili diverse fattispecie concrete prospettabili:

– da una parte viene affrontato il caso della nuova assunzione per il quale, sempre secondo il Parere citato “Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova. La Sezione, conseguentemente, ritiene che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso”;

– dall’altra si evidenzia, invece, come nel caso di mutamento di mansioni del lavoratore già alle dipendenze dell’ente la soluzione debba essere altra: “A diversa soluzione si ritiene doversi pervenire, invece, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi,

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modifichi il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus. In tal caso, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo”

dell’amministrazione comunale che, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche organizzative ritenute necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto territoriale. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo”;

– da ultimo si affronta anche il caso del rinnovo del CQC affermando il principio secondo cui “Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale”; e da tale principio si trae, in maniera conseguenziale, che

“il rinnovo della CQC è funzionale, pertanto, allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.”

Le Deliberazioni della Sezione Toscana giustificano tale loro posizione anche su un ulteriore dato normativo che “attiene alla natura delle spese necessarie ad ottenere il rinnovo della CQC: si tratta di spese di formazione che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore di lavoro” ed aggiungono anche che un costo di questo genere “non configura, comunque, un onere aggiuntivo per l’ente locale essendo, quest’ultimo, già obbligato dalle previsioni del CCNL di comparto (art.

49-ter CCNL 21 maggio 2018, confermativo di analoga previsione contenuta nel precedente art. 23 CCNL Regioni-Enti locali 1° aprile 1999) a stanziare in bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di finanza pubblica, una quota annuale

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non inferiore all’1% del monte salari del personale, da destinare al finanziamento delle attività di formazione del personale”.

4.CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto in ordine al quadro normativo attuale ed alla sua interpretazione da parte della magistratura contabile di controllo rispetto ai quesiti posti pare potersi affermare che debbano darsi risposte diverse a seconda delle seguenti possibili differenti fattispecie concrete:

a. l’ipotesi della nuova assunzione (dove il requisito del possesso della CQC costituisce elemento fondamentale per la partecipazione al concorso e/o al periodo di prova) caso in cui i costi del conseguimento iniziale o del rinnovo funzionale all’assunzione stessa devono ritenersi carico del lavoratore;

b. l’ipotesi della modifica delle mansioni per scelta dell’Amministrazione con assegnazione a posto che necessita di tale qualificazione, situazione in cui gli oneri del conseguimento del CQC devono intendersi carico dell’Amministrazione;

c. ipotesi del rinnovo (indipendentemente dal fatto che il dipendente sia stato assunto sin dall’inizio con quella qualifica o che ne abbia assunto successivamente le mansioni) una volta che il rapporto di lavoro si è già instaurato, ove in ogni caso l’onere del rinnovo del CQC è da ritenersi a carico del datore di lavoro perché da considerare come costo per lo svolgimento di un’attività professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

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Riteniamo con ciò di aver esaurientemente esaminato il quesito sottoposto alla nostra attenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti,

avv. Lorenzo Sommo avv. Nadine Saint Cunéaz

Firmato digitalmente da NADINE SAINT

CUNEAZ

SerialNumber =

TINIT-CNZNNS78B42A326U

Firmato digitalmente da LORENZO SOMMO

O = non presente

T = AVVOCATO

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