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CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 10/01/2019

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(1)

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 10/01/2019

Servizio SEGRETARIO GENERALE

Ufficio UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Procedimento BRACALENTE CATERINA

Proponente Dott. VESPRINI DINO

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019: CONFERMA ALIQUOTA

PARERI (Art. 49 Dlgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità Tecnica in data 14/01/2019 il Dirigente Dott. VESPRINI DINO esprime parere FAVOREVOLE.

Ai fini della regolarità contabile in data 14/01/2019, Il Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE esprime parere FAVOREVOLE.

APPROVAZIONE COGNOME E NOME

PRES VOTO

COGNOME E NOME

PRES VOTO S

I N O

F A V

C O N

A ST

S I

N O

F A V

C O N

A S T LOIRA NICOLA_____________________|_|_|_|_|_

CIABATTONI CATIA_________________|_|_|_|_|_

DI VIRGILIO ANDREA_______________|_|_|_|_|_

COSSIRI ANTONELLO________________|_|_|_|_|_

CLEMENTI GIACOMO_________________|_|_|_|_|_

BONANNO ROBERTA__________________|_|_|_|_|_

PASQUINI STAMURA_________________|_|_|_|_|_

LANCIOTTI CARLOTTA_______________|_|_|_|_|_

DE LUNA CHRISTIAN________________|_|_|_|_|_

CATALINI GIUSEPPE________________|_|_|_|_|_

BISONNI RENATO___________________|_|_|_|_|_

AGOSTINI ANDREA__________________|_|_|_|_|_

BRAGAGNOLO FABIO_________________|_|_|_|_|_

PETROZZI RENZO___________________|_|_|_|_|_

DEL VECCHIO CARLO________________|_|_|_|_|_

MARINANGELI MARCO________________|_|_|_|_|_

VITTURINI MARIA LINA_____________|_|_|_|_|_

PRESENZE VOTAZIONI

SI NO FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

TOTALE VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La proposta è stata approvata nella seduta del __________ con atto n. __________ alla presenza dei sopra indicati componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(2)

Rilevato che attualmente in tema di addizionale comunale IRPEF risultano vigenti, nel Comune di Porto San Giorgio, i seguenti provvedimenti:

a) Regolamento adottato con atto di C.C. 15 del 12/04/2007, successivamente modificato con atti di C.C. n. 12 del 07/02/2008, n. 20 del 30/08/2012, n. 29 del 26/09/2013 e n. 29 del 30.07.2015;

b) aliquota vigente 0,80% confermata con atto di Consiglio comunale n. 5 del 24.01.2018;

Richiamatol’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;

Vistoil decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde una pari diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

 un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Vistoin particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e l’art.

13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 che disciplinano l’addizionale in oggetto e attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione della variazione dell'aliquota, dando alla deliberazione natura regolamentare;

(3)

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.

27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali; lo stesso articolo chiarisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (pubblicato in GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018);

Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata in G.U. del 31.12.2018 Suppl. Ord. N. 62/L ove non è più prevista, così come avvenuto sino allo scorso esercizio finanziario, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015;

(4)

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva confermata l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2018 nella misura dello 0,80%;

Dato atto che l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 testualmente recita: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l’anno 2019 rendono necessario stabilizzare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza, anche attraverso la conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,80%;

Ritenuto in sintesi di confermare per l’anno 2019 la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80%, con esenzione per i redditi fino ad euro 7.500,00, specificando che per redditi superiori a tale limite l’imposta si applica sull’intero importo;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

 il parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore Segreteria Generale-Tributi- Entrate;

 il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore servizi finanziari, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale Irpef approvato con D.C.C. n. 30.07.2015 cui si fa integrale rinvio e riferimento;

Visto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vistala legge 296/2006;

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE

1. Di approvarequanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Di confermareper i motivi esposti in premessa, per l’anno 2019, l’aliquota

(5)

3. Di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 in fase di predisposizione;

4. Di demandare al competente servizio "Gestione delle Entrate - Tributi" il compimento di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale Irpef approvato con D.C.C. n. 30.07.2015;

5. Di dare atto che la deliberazione conseguente la presente proposta verrà pubblicata sull’apposito sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite trasmissione telematica mediante il portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge;

6. Di dichiarare la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162.

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